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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6288/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA TI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Pipitone, giusta delega in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto cumulativo ex artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c. depositato in data 15.5.2025,
le parti hanno chiesto di separarsi e divorziare alle seguenti condizioni: “
1. Autorizzare i
coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di
mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
3. Decorsi i termini di legge dalla data di
comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione
dell'udienza di comparizione delle parti autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione
scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per
acquisirne il parere, pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario, alle seguenti condizioni 1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Castellammare
del Golfo.
2. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti.
La regolamentazione delle spese di lite va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA la separazione tra le parti coniugate in Castellammare del Golfo (TP) il
1.9.2018 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 29, P II, Serie C, dell'anno 2018);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice La Presidente
TA TI AR IE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA TI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Pipitone, giusta delega in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto cumulativo ex artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c. depositato in data 15.5.2025,
le parti hanno chiesto di separarsi e divorziare alle seguenti condizioni: “
1. Autorizzare i
coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di
mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
3. Decorsi i termini di legge dalla data di
comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione
dell'udienza di comparizione delle parti autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione
scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per
acquisirne il parere, pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario, alle seguenti condizioni 1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Castellammare
del Golfo.
2. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti.
La regolamentazione delle spese di lite va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA la separazione tra le parti coniugate in Castellammare del Golfo (TP) il
1.9.2018 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 29, P II, Serie C, dell'anno 2018);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice La Presidente
TA TI AR IE