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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6843 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 264/2020 vertente
TRA
(C.F. ), (C.F.. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
,, con l'avv. GIORGIO MASSAFRA, C.F._2
Appellanti
E
(C.F. ), con l'avv. MARCO SPINA Controparte_1 C.F._3
Appellato
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza dell'8 ottobre 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato e Parte_1 Pt_2
hanno impugnato la sentenza n. 21918/2019 con cui il Tribunale ordinario di Roma
[...] ha rigettato la loro domanda e ha compensato le spese di lite.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Gli attori, sul presupposto di essere eredi universali di (ascendente dei medesimi) e di (genitore dei CP_2 Parte_3 medesimi), hanno chiesto accertarsi la natura simulata dell'atto pubblico di compravendita del 16.1.2002, Notaio , rep. 103443, racc. 9653, con il quale avrebbe Persona_1 CP_2 trasferito a titolo oneroso a l'immobile sito in Via Ugo de Carolis, 31, Scala Parte_3 C int. 19 e il box auto per il mancato versamento del prezzo. Nel costituirsi il convenuto,
1 ha chiesto rigettarsi l'avversa domanda per la mancanza dei relativi Controparte_1 presupposti eccependo, altresì, la sopravvenuta prescrizione”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Preliminarmente devono dichiararsi inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto irrilevanti e superflue ai fini del decidere (Cass. Civ. Sez. III, 12.7.2005 n 14611). 1 La domanda degli attori va rigettata per la sopravvenuta prescrizione dell'azione ex art. 2946 c.c.. Occorre premettere che gli attori hanno azionato la domanda in esame al fine di fare valere una diversa consistenza dell'asse ereditario della DR con conseguente diversa distribuzione delle quote di comproprietà con il convenuto: l'accertata simulazione sarebbe idonea a dare riscontro del fatto che gli immobili per cui è causa sarebbero entrati nel patrimonio di nei limiti della quota di 1/3 Parte_3 quale coerede di essendo devoluti per la restante quota di 2/3 in favore degli CP_2 eredi, odierni attori. Ciò premesso deve osservarsi che, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte, se l'azione di simulazione sia esperita al solo scopo di acquisire il bene oggetto di donazione alla massa ereditaria per determinare le quote dei condividenti e senza addurre alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'atto. In specie “I beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso (anche se a favore del coerede) sono soggetti a collazione ereditaria solo se sia accertata la natura simulata del relativo atto dispositivo in accoglimento di un'apposita domanda formulata in tal senso dal coerede che chiede la divisione. In tal caso il "dies a quo" del termine di prescrizione dell'azione di simulazione varia in rapporto all'oggetto della domanda: se questa è proposta dall'erede quale legittimario, facendo valere il proprio diritto alla riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) lesiva della quota di riserva, il termine di prescrizione decorre dal momento dell'apertura della successione;
mentre se l'azione sia esperita al solo scopo di acquisire il bene oggetto di donazione alla massa ereditaria per determinare le quote dei condividenti e senza addurre alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato, subentrando in tal caso l'erede, anche ai fini delle limitazioni probatorie ex art. 1417 c.c., nella medesima posizione del "de cuius"” (Cass. Civ. Sez. II, 29.2.2016 n 3932). Nel caso di specie gli attori hanno fatto valere, con atto di citazione notificato in data 7.9.2015, la inefficacia relativa di un atto dispositivo stipulato in data 16.1.2002 con conseguente maturarsi del termine ordinario prescrizionale di cui all'art. 2946 c.c.. 2 Le spese di lite vanno compensate in quanto gli scritti difensivi del convenuto risultano in contrasto con i principi di chiarezza e sinteticità oggi positivizzati dal legislatore ai sensi dell'art. 16 bis del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, al comma 9-octies aggiunto dal D.L. 27.6.2015 n 83 cosi da sussistere le gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sent. n 77/2018). E, infatti, in sede di valutazione e quantificazione delle spese di lite ben può farsi ricorso alla valutazione della condotta tenuta dalle parti in ordine alla esposizione delle rispettive tesi e richieste sostanziali e processuali negli scritti difensivi: laddove detti scritti siano caratterizzati da una eccessiva prolissità che rende particolarmente indaginosa l'individuazione della materia del contendere non agevolando la comprensione dell'oggetto della pretesa risulta violato il canone della chiarezza e della sinteticità espositiva che rappresenta l'adempimento di un preciso dovere processuale in ragione del quale dal contesto dell'atto devono emergere con chiarezza i fatti rilevanti (Cass. Civ., Sez. Lav., 30.9.2014 n 20589; Cass. Civ., Sez. V, ordinanza del 22.6.2006 n 19100; vds altresì Cass. Civ., S.U. 17.7.2009 n 16628 nonché Cass. Civ., Sez. I, 27.10.2016 n.21750)”.
3.- ed hanno proposto appello deducendo: “1) Parte_4 Parte_2 Irrilevabilità d'ufficio della prescrizione”; l'“Imprescrittibilità dell'azione di nullità” e 3) nel merito,la fondatezza della spiegata domanda.
2 Deducono, innanzitutto, l'illegittimità del rilievo d'ufficio della prescrizione in considerazione del divieto imposto dall'art. 2938 c.c.. Il convenuto si era difatti costituito tardivamente Controparte_1 in giudizio, risultando pertanto decaduto dalla facoltà di sollevare nei termini di legge l'eccezione di prescrizione. Lamentano che l'eccezione di prescrizione della parte convenuta avrebbe dovuto considerarsi tamquam non esset e, in quanto inesistente, non avrebbe potuto il tribunale rilevarla d'ufficio supplendo in tal modo alla negligenza della parte. Gli appellati lamentano di aver più volte sollevato nel corso del giudizio di primo grado l'eccezione di decadenza del convenuto in tutte le proprie attività difensive (v. il verbale di prima udienza di comparizione delle parti;
le memorie ex art. 183 VI comma cpc;
la comparsa conclusionale e le memorie di replica).
Con il secondo motivo, adducono che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la prescrizione ordinaria decennale secondo l'art. 2946 c.c., ignorando così il principio giurisprudenziale (ex plurimis Cass. Civ., n.19678/2013) secondo cui l'azione volta a far valere la nullità assoluta di un atto dissimulato ai sensi dell'articolo 1422 c.c. è imprescrittibile. Gli appellanti deducono che il giudice di primo grado, pur avendo ben ricostruito il fatto, avrebbe poi travisato la domanda degli attori, ritenendola esperita solo per acquisire il bene oggetto di donazione alla massa ereditaria della DR al fine di determinare le quote dei condividenti Parte_3 e senza addurre alcuna lesione di legittima.
Deducono che la loro domanda in realtà mirava a far accertare la nullità e, quindi l'inefficacia assoluta dell'atto di compravendita del 16.1.2002 per atto del Notaio .103443, Racc. 9653- Persona_2 relativamente all'immobile di via Ugo de Carolis n.31, int.19 e del box auto. Detto atto di compravendita, intercorso tra la di loro NA e la di loro DR CP_2 Parte_3 avrebbe in realtà costituito una donazione dissimulata e per cui essi avevano agito con l'azione di nullità in base all'art. 1421 del c.c.. Il Tribunale non avrebbe colto il vero interesse degli attori i quali non volevano che i beni rientrassero nell'asse ereditario della DR ma che venisse Parte_3 affermato che non erano mai usciti dall'asse ereditario della NA a causa della CP_2 nullità della donazione. L'accertamento della nullità della compravendita e quindi della donazione dissimulata tra e sarebbe stato quindi determinante in quanto CP_2 Parte_3 avrebbe inciso sulla consistenza dell'asse ereditario della DR e quindi sulla Parte_3 successiva divisione con il loro padre quale erede legittimario pretermesso di Controparte_1 [...]
determinando una differenza patrimoniale a loro svantaggio di circa 100.000,00 Euro che Parte_3 sarebbe derivata dalla differenza tra il 1/4 di 600.000 di Euro determinato in caso di validità dell'atto impugnato e di 1/4 di 200.000 di Euro nel caso di nullità dell'atto. Gli appellanti lamentano pertanto l'applicazione da parte del Tribunale di una norma sulla prescrizione errata alla propria domanda che, essendo di nullità, doveva essere considerata imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 del c.c..
Infine, con il terzo motivo, gli appellanti lamentano l'errata decisione in rito del tribunale capitolino che avrebbe impedito l'esame del merito della domanda di nullità dell'atto di compravendita impugnato tra la NA e la DR , lasciando alla Corte d'Appello CP_2 Parte_3 in sede di gravame l'onere di decidere direttamente sulla loro richiesta di nullità. Gli appellanti deducono che l'atto dispositivo a titolo oneroso impugnato, ossia la compravendita dell'appartamento di Via Ugo De Carolis n.31, int.19 e del box -a rogito del Notaio Franco del 16.01.2002- costituisse, in assenza del pagamento del prezzo, una donazione dissimulata che avrebbe dovuto considerarsi nulla per la mancanza di forma e l'assenza dei testimoni, come imposto quanto previsto dagli Artt. 782 c.c. e dall'art. 48 della L. 89/1913. Sostengono che la simulazione contestata sarebbe stata volta ad eludere le norme imperative di legge quanto alla forma della donazione, configurando in tal modo l'illiceità del contratto dissimulato. Tale condizione, secondo l'articolo 1417 del c.c., avrebbe fatto venir meno il divieto della prova testimoniale richiesta dagli attori legittimando così il ricorso alle presunzioni ed alle prove indiziarie negate dal giudice di prime cure. Assumono che secondo
3 l'insegnamento della Cassazione la controdichiarazione non sarebbe un elemento essenziale nel procedimento simulatorio, specie nei casi di donazione tra stretti congiunti. Deducono che nella fattispecie la NA all'epoca dei fatti aveva 86 anni ed il mancato pagamento del CP_2 prezzo della compravendita di 300.000.000 di Lire da parte della figlia (loro DR) Parte_3 sarebbe stato dimostrato attraverso la produzione degli estratti conto bancari della NA sin dal 1999 per cui, alla data dell'acquisto del 16.1.2001, non sarebbe risultata alcuna operazione in uscita o di accredito del prezzo dichiarato nell'atto impugnato. Il dedotto mancato versamento del prezzo, unitamente alla limitata disponibilità patrimoniale della NA, avrebbe portato a concludere che non sarebbe mai stato il pagamento del prezzo della compravendita per cui, in mancanza di una prova contraria, a dire degli appellanti la donazione simulata dedotta con la falsa vendita avrebbe dovuto considerarsi nulla per difetto di forma.
5. si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello con la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata, fatta eccezione per la sola parte di sentenza relativa alla compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c., chiedendo il riconoscimento della soccombenza ex art. 91 c.p.c. di . Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello e accertarsi Controparte_3 e dichiararsi la validità ed efficacia dell'atto di compravendita del 16.01.2002 stipulato tra
[...] e a AR Franco in Roma. CP_2 Parte_3
6.- All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.10.2025 -disposta in trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.- il procuratore degli appellanti e ha comunicato il decesso Parte_1 Parte_2 dell'appellato , producendo il certificato anagrafico di morte e dichiarando la Controparte_1 successione degli appellanti quali unici eredi legittimi, come da dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario dell'11.9.2025 resa dinanzi al cancelliere del tribunale di Tivoli (RG. 3937/2025) competente territorialmente. Ha chiesto pertanto disporsi l'interruzione del giudizio nell'interesse dei suoi assistiti in qualità di unici legittimi eredi dell'appellato. In via gradata, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, ovvero;
l'accoglimento dei motivi di gravame e la riforma della sentenza secondo le conclusioni rassegnate nell'atto d'appello.
Il procuratore della parte appellata ha invece chiesto dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti ex artt. 342 cpc e 348 bis 348 ter;
in subordine, disporsi il rigetto dell'appello con la conferma integrale della sentenza impugnata ad eccezione della statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite.
7.- In difetto della dichiarazione di morte dell'appellato da parte del procuratore costituito non può essere dichiarata l'interruzione dell'odierno giudizio. Gli appellanti hanno tuttavia dichiarato di non aver più interesse alla decisione della controversia, essendo succeduti al padre, convenuto in questo giudizio, mentre il procuratore dell'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna alle spese di lite.
8.- Ritiene questa Corte che, in considerazione della confusione dei patrimoni tra de cuius e successori a titolo universale, manchi un interesse sostanziale a una pronuncia diversa da quella richiesta di cessazione della materia del contendere, se non limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite in appello, da imputarsi secondo il principio della cd. soccombenza virtuale.
9.- Gli appellanti hanno agito in giudizio al fine di accertare, attraverso l'azione di simulazione relativa e la conseguente nullità della donazione dissimulata, la corretta determinazione dell'asse ereditario della DR e, conseguentemente dei diritti successori del Parte_3 padre, odierno appellato, coniuge separato della Parte_3 Secondo il criterio della ragione più liquida, la domanda proposta non è fondata, in quanto non provata, richiedendo l'azione di simulazione, nel caso in esame, la prova della controdichiarazione. Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, difatti, il legittimario il quale miri a far rientrare nella massa ereditaria un bene che assume solo 4 apparentemente uscito dal patrimonio del de cuius fa valere un diritto già a questi spettante. Egli difatti agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentrando nella posizione del de cuius. Riguardo alla prova della simulazione egli resta dunque soggetto alle limitazioni della prova testimoniale e di quella per presunzioni sancite, dagli artt. 2722 e 2729 c.c., mentre è terzo il solo legittimario che agisca per la formazione della massa di calcolo al fine della riduzione degli atti simulati lesivi della legittima, D'altra parte, è infondato l'assunto degli appellanti per cui, nel caso in esame, si tratterebbe di negozio illecito. Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte difatti: «Agli effetti dell'art. 1417 cod. civ., l'illiceità del negozio dissimulato è configurabile solamente se il negozio persegua interessi che l'ordinamento reprime. Consegue che è soggetto alle limitazioni della prova per testi e per presunzioni il negozio dissimulato consistente nella donazione priva dei requisiti di forma, in quanto l'interesse perseguito dalle parti, cioè l'arricchimento di un soggetto per lo spirito di liberalità di un altro, non è contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento» (Cass. civ., 11 febbraio 2000 n. 1535); né rileva che i contraenti si siano limitati a non osservare prescrizioni di legge che condizionino la validità del negozio, sicché nessun problema di illiceità o meno può essere configurato in ordine ad una donazione nulla per difetto di forma o in ordine ad una attività negoziale preordinata allo scopo di ledere le future ragioni del legittimario (Cass. civ., 28 marzo 1973, n. 861). 10.- In conclusione, in applicazione del principio della soccombenza virtuale,
[...]
e vanno condannati alla rifusione delle spese di lite nei Parte_1 Parte_2 confronti di liquidate come in dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1
, avverso la sentenza n. 21918/2019 del Tribunale Ordinario di Roma così Parte_2 provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 di lite nei confronti di , e per esso al procuratore dichiaratosi Controparte_1 antistatario, che si liquidano in euro 3.500,00 oltre iva e cassa come per legge. Così deciso in Roma il 18 novembre 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 264/2020 vertente
TRA
(C.F. ), (C.F.. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
,, con l'avv. GIORGIO MASSAFRA, C.F._2
Appellanti
E
(C.F. ), con l'avv. MARCO SPINA Controparte_1 C.F._3
Appellato
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza dell'8 ottobre 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato e Parte_1 Pt_2
hanno impugnato la sentenza n. 21918/2019 con cui il Tribunale ordinario di Roma
[...] ha rigettato la loro domanda e ha compensato le spese di lite.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Gli attori, sul presupposto di essere eredi universali di (ascendente dei medesimi) e di (genitore dei CP_2 Parte_3 medesimi), hanno chiesto accertarsi la natura simulata dell'atto pubblico di compravendita del 16.1.2002, Notaio , rep. 103443, racc. 9653, con il quale avrebbe Persona_1 CP_2 trasferito a titolo oneroso a l'immobile sito in Via Ugo de Carolis, 31, Scala Parte_3 C int. 19 e il box auto per il mancato versamento del prezzo. Nel costituirsi il convenuto,
1 ha chiesto rigettarsi l'avversa domanda per la mancanza dei relativi Controparte_1 presupposti eccependo, altresì, la sopravvenuta prescrizione”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Preliminarmente devono dichiararsi inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto irrilevanti e superflue ai fini del decidere (Cass. Civ. Sez. III, 12.7.2005 n 14611). 1 La domanda degli attori va rigettata per la sopravvenuta prescrizione dell'azione ex art. 2946 c.c.. Occorre premettere che gli attori hanno azionato la domanda in esame al fine di fare valere una diversa consistenza dell'asse ereditario della DR con conseguente diversa distribuzione delle quote di comproprietà con il convenuto: l'accertata simulazione sarebbe idonea a dare riscontro del fatto che gli immobili per cui è causa sarebbero entrati nel patrimonio di nei limiti della quota di 1/3 Parte_3 quale coerede di essendo devoluti per la restante quota di 2/3 in favore degli CP_2 eredi, odierni attori. Ciò premesso deve osservarsi che, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte, se l'azione di simulazione sia esperita al solo scopo di acquisire il bene oggetto di donazione alla massa ereditaria per determinare le quote dei condividenti e senza addurre alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'atto. In specie “I beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso (anche se a favore del coerede) sono soggetti a collazione ereditaria solo se sia accertata la natura simulata del relativo atto dispositivo in accoglimento di un'apposita domanda formulata in tal senso dal coerede che chiede la divisione. In tal caso il "dies a quo" del termine di prescrizione dell'azione di simulazione varia in rapporto all'oggetto della domanda: se questa è proposta dall'erede quale legittimario, facendo valere il proprio diritto alla riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) lesiva della quota di riserva, il termine di prescrizione decorre dal momento dell'apertura della successione;
mentre se l'azione sia esperita al solo scopo di acquisire il bene oggetto di donazione alla massa ereditaria per determinare le quote dei condividenti e senza addurre alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato, subentrando in tal caso l'erede, anche ai fini delle limitazioni probatorie ex art. 1417 c.c., nella medesima posizione del "de cuius"” (Cass. Civ. Sez. II, 29.2.2016 n 3932). Nel caso di specie gli attori hanno fatto valere, con atto di citazione notificato in data 7.9.2015, la inefficacia relativa di un atto dispositivo stipulato in data 16.1.2002 con conseguente maturarsi del termine ordinario prescrizionale di cui all'art. 2946 c.c.. 2 Le spese di lite vanno compensate in quanto gli scritti difensivi del convenuto risultano in contrasto con i principi di chiarezza e sinteticità oggi positivizzati dal legislatore ai sensi dell'art. 16 bis del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, al comma 9-octies aggiunto dal D.L. 27.6.2015 n 83 cosi da sussistere le gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sent. n 77/2018). E, infatti, in sede di valutazione e quantificazione delle spese di lite ben può farsi ricorso alla valutazione della condotta tenuta dalle parti in ordine alla esposizione delle rispettive tesi e richieste sostanziali e processuali negli scritti difensivi: laddove detti scritti siano caratterizzati da una eccessiva prolissità che rende particolarmente indaginosa l'individuazione della materia del contendere non agevolando la comprensione dell'oggetto della pretesa risulta violato il canone della chiarezza e della sinteticità espositiva che rappresenta l'adempimento di un preciso dovere processuale in ragione del quale dal contesto dell'atto devono emergere con chiarezza i fatti rilevanti (Cass. Civ., Sez. Lav., 30.9.2014 n 20589; Cass. Civ., Sez. V, ordinanza del 22.6.2006 n 19100; vds altresì Cass. Civ., S.U. 17.7.2009 n 16628 nonché Cass. Civ., Sez. I, 27.10.2016 n.21750)”.
3.- ed hanno proposto appello deducendo: “1) Parte_4 Parte_2 Irrilevabilità d'ufficio della prescrizione”; l'“Imprescrittibilità dell'azione di nullità” e 3) nel merito,la fondatezza della spiegata domanda.
2 Deducono, innanzitutto, l'illegittimità del rilievo d'ufficio della prescrizione in considerazione del divieto imposto dall'art. 2938 c.c.. Il convenuto si era difatti costituito tardivamente Controparte_1 in giudizio, risultando pertanto decaduto dalla facoltà di sollevare nei termini di legge l'eccezione di prescrizione. Lamentano che l'eccezione di prescrizione della parte convenuta avrebbe dovuto considerarsi tamquam non esset e, in quanto inesistente, non avrebbe potuto il tribunale rilevarla d'ufficio supplendo in tal modo alla negligenza della parte. Gli appellati lamentano di aver più volte sollevato nel corso del giudizio di primo grado l'eccezione di decadenza del convenuto in tutte le proprie attività difensive (v. il verbale di prima udienza di comparizione delle parti;
le memorie ex art. 183 VI comma cpc;
la comparsa conclusionale e le memorie di replica).
Con il secondo motivo, adducono che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la prescrizione ordinaria decennale secondo l'art. 2946 c.c., ignorando così il principio giurisprudenziale (ex plurimis Cass. Civ., n.19678/2013) secondo cui l'azione volta a far valere la nullità assoluta di un atto dissimulato ai sensi dell'articolo 1422 c.c. è imprescrittibile. Gli appellanti deducono che il giudice di primo grado, pur avendo ben ricostruito il fatto, avrebbe poi travisato la domanda degli attori, ritenendola esperita solo per acquisire il bene oggetto di donazione alla massa ereditaria della DR al fine di determinare le quote dei condividenti Parte_3 e senza addurre alcuna lesione di legittima.
Deducono che la loro domanda in realtà mirava a far accertare la nullità e, quindi l'inefficacia assoluta dell'atto di compravendita del 16.1.2002 per atto del Notaio .103443, Racc. 9653- Persona_2 relativamente all'immobile di via Ugo de Carolis n.31, int.19 e del box auto. Detto atto di compravendita, intercorso tra la di loro NA e la di loro DR CP_2 Parte_3 avrebbe in realtà costituito una donazione dissimulata e per cui essi avevano agito con l'azione di nullità in base all'art. 1421 del c.c.. Il Tribunale non avrebbe colto il vero interesse degli attori i quali non volevano che i beni rientrassero nell'asse ereditario della DR ma che venisse Parte_3 affermato che non erano mai usciti dall'asse ereditario della NA a causa della CP_2 nullità della donazione. L'accertamento della nullità della compravendita e quindi della donazione dissimulata tra e sarebbe stato quindi determinante in quanto CP_2 Parte_3 avrebbe inciso sulla consistenza dell'asse ereditario della DR e quindi sulla Parte_3 successiva divisione con il loro padre quale erede legittimario pretermesso di Controparte_1 [...]
determinando una differenza patrimoniale a loro svantaggio di circa 100.000,00 Euro che Parte_3 sarebbe derivata dalla differenza tra il 1/4 di 600.000 di Euro determinato in caso di validità dell'atto impugnato e di 1/4 di 200.000 di Euro nel caso di nullità dell'atto. Gli appellanti lamentano pertanto l'applicazione da parte del Tribunale di una norma sulla prescrizione errata alla propria domanda che, essendo di nullità, doveva essere considerata imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 del c.c..
Infine, con il terzo motivo, gli appellanti lamentano l'errata decisione in rito del tribunale capitolino che avrebbe impedito l'esame del merito della domanda di nullità dell'atto di compravendita impugnato tra la NA e la DR , lasciando alla Corte d'Appello CP_2 Parte_3 in sede di gravame l'onere di decidere direttamente sulla loro richiesta di nullità. Gli appellanti deducono che l'atto dispositivo a titolo oneroso impugnato, ossia la compravendita dell'appartamento di Via Ugo De Carolis n.31, int.19 e del box -a rogito del Notaio Franco del 16.01.2002- costituisse, in assenza del pagamento del prezzo, una donazione dissimulata che avrebbe dovuto considerarsi nulla per la mancanza di forma e l'assenza dei testimoni, come imposto quanto previsto dagli Artt. 782 c.c. e dall'art. 48 della L. 89/1913. Sostengono che la simulazione contestata sarebbe stata volta ad eludere le norme imperative di legge quanto alla forma della donazione, configurando in tal modo l'illiceità del contratto dissimulato. Tale condizione, secondo l'articolo 1417 del c.c., avrebbe fatto venir meno il divieto della prova testimoniale richiesta dagli attori legittimando così il ricorso alle presunzioni ed alle prove indiziarie negate dal giudice di prime cure. Assumono che secondo
3 l'insegnamento della Cassazione la controdichiarazione non sarebbe un elemento essenziale nel procedimento simulatorio, specie nei casi di donazione tra stretti congiunti. Deducono che nella fattispecie la NA all'epoca dei fatti aveva 86 anni ed il mancato pagamento del CP_2 prezzo della compravendita di 300.000.000 di Lire da parte della figlia (loro DR) Parte_3 sarebbe stato dimostrato attraverso la produzione degli estratti conto bancari della NA sin dal 1999 per cui, alla data dell'acquisto del 16.1.2001, non sarebbe risultata alcuna operazione in uscita o di accredito del prezzo dichiarato nell'atto impugnato. Il dedotto mancato versamento del prezzo, unitamente alla limitata disponibilità patrimoniale della NA, avrebbe portato a concludere che non sarebbe mai stato il pagamento del prezzo della compravendita per cui, in mancanza di una prova contraria, a dire degli appellanti la donazione simulata dedotta con la falsa vendita avrebbe dovuto considerarsi nulla per difetto di forma.
5. si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello con la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata, fatta eccezione per la sola parte di sentenza relativa alla compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c., chiedendo il riconoscimento della soccombenza ex art. 91 c.p.c. di . Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello e accertarsi Controparte_3 e dichiararsi la validità ed efficacia dell'atto di compravendita del 16.01.2002 stipulato tra
[...] e a AR Franco in Roma. CP_2 Parte_3
6.- All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.10.2025 -disposta in trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.- il procuratore degli appellanti e ha comunicato il decesso Parte_1 Parte_2 dell'appellato , producendo il certificato anagrafico di morte e dichiarando la Controparte_1 successione degli appellanti quali unici eredi legittimi, come da dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario dell'11.9.2025 resa dinanzi al cancelliere del tribunale di Tivoli (RG. 3937/2025) competente territorialmente. Ha chiesto pertanto disporsi l'interruzione del giudizio nell'interesse dei suoi assistiti in qualità di unici legittimi eredi dell'appellato. In via gradata, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, ovvero;
l'accoglimento dei motivi di gravame e la riforma della sentenza secondo le conclusioni rassegnate nell'atto d'appello.
Il procuratore della parte appellata ha invece chiesto dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti ex artt. 342 cpc e 348 bis 348 ter;
in subordine, disporsi il rigetto dell'appello con la conferma integrale della sentenza impugnata ad eccezione della statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite.
7.- In difetto della dichiarazione di morte dell'appellato da parte del procuratore costituito non può essere dichiarata l'interruzione dell'odierno giudizio. Gli appellanti hanno tuttavia dichiarato di non aver più interesse alla decisione della controversia, essendo succeduti al padre, convenuto in questo giudizio, mentre il procuratore dell'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna alle spese di lite.
8.- Ritiene questa Corte che, in considerazione della confusione dei patrimoni tra de cuius e successori a titolo universale, manchi un interesse sostanziale a una pronuncia diversa da quella richiesta di cessazione della materia del contendere, se non limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite in appello, da imputarsi secondo il principio della cd. soccombenza virtuale.
9.- Gli appellanti hanno agito in giudizio al fine di accertare, attraverso l'azione di simulazione relativa e la conseguente nullità della donazione dissimulata, la corretta determinazione dell'asse ereditario della DR e, conseguentemente dei diritti successori del Parte_3 padre, odierno appellato, coniuge separato della Parte_3 Secondo il criterio della ragione più liquida, la domanda proposta non è fondata, in quanto non provata, richiedendo l'azione di simulazione, nel caso in esame, la prova della controdichiarazione. Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, difatti, il legittimario il quale miri a far rientrare nella massa ereditaria un bene che assume solo 4 apparentemente uscito dal patrimonio del de cuius fa valere un diritto già a questi spettante. Egli difatti agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentrando nella posizione del de cuius. Riguardo alla prova della simulazione egli resta dunque soggetto alle limitazioni della prova testimoniale e di quella per presunzioni sancite, dagli artt. 2722 e 2729 c.c., mentre è terzo il solo legittimario che agisca per la formazione della massa di calcolo al fine della riduzione degli atti simulati lesivi della legittima, D'altra parte, è infondato l'assunto degli appellanti per cui, nel caso in esame, si tratterebbe di negozio illecito. Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte difatti: «Agli effetti dell'art. 1417 cod. civ., l'illiceità del negozio dissimulato è configurabile solamente se il negozio persegua interessi che l'ordinamento reprime. Consegue che è soggetto alle limitazioni della prova per testi e per presunzioni il negozio dissimulato consistente nella donazione priva dei requisiti di forma, in quanto l'interesse perseguito dalle parti, cioè l'arricchimento di un soggetto per lo spirito di liberalità di un altro, non è contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento» (Cass. civ., 11 febbraio 2000 n. 1535); né rileva che i contraenti si siano limitati a non osservare prescrizioni di legge che condizionino la validità del negozio, sicché nessun problema di illiceità o meno può essere configurato in ordine ad una donazione nulla per difetto di forma o in ordine ad una attività negoziale preordinata allo scopo di ledere le future ragioni del legittimario (Cass. civ., 28 marzo 1973, n. 861). 10.- In conclusione, in applicazione del principio della soccombenza virtuale,
[...]
e vanno condannati alla rifusione delle spese di lite nei Parte_1 Parte_2 confronti di liquidate come in dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1
, avverso la sentenza n. 21918/2019 del Tribunale Ordinario di Roma così Parte_2 provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 di lite nei confronti di , e per esso al procuratore dichiaratosi Controparte_1 antistatario, che si liquidano in euro 3.500,00 oltre iva e cassa come per legge. Così deciso in Roma il 18 novembre 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
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