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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/06/2025, n. 3312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3312 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr. Tania VETTORE, giudice della seconda sezione questo Tribunale, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 2040 degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. depositato in data 02.02.2024
da
- (c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Venezia (VE), via Terraglio 36/D, presso lo Studio dell'avv. Gabriele Annì (pec
, il quale lo rappresenta e difende per procura allegata Email_1 telematicamente al ricorso introduttivo del giudizio;
- ricorrente- contro
- C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Venezia – Mestre (VE), Via Aleardi 78, presso lo Studio dell'avv. Francesca Mander (pec
, la quale la rappresenta e difende per procura Email_2 allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte resistente-
e contro
- (C.F. ), contumace; Controparte_2 C.F._2
- parte resistente –
1 e contro
- (c.f. ) contumace; Controparte_3 C.F._3
- parte resistente –
In punto: lesione personale
Conclusioni: per parte ricorrente: “ Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. nella causazione Controparte_3 del sinistro de quo e, per l'effetto, ed ai sensi del d.lgs. n. 209/2005 condannare in via tra di loro solidale i resistenti convenuti , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
al risarcimento dei danni riportati dal ricorrente, Sig. , a causa del
[...] Parte_1 medesimo sinistro, nella misura di €126.147,50 o altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta, con rivalutazione monetaria ed interessi dal dì dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
2) Con vittoria di spese ed onorari del Giudizio di ATP, di negoziazione assistita e del presente Giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto difensore antistatario, come da nota spese che si allega.”.
Per la convenuta “ Nel merito in principalità: Previa Controparte_4 declaratoria di nullità della CTU resa nel procedimento per ATP di cui in narrativa, rigettarsi ogni pretesa di parte ricorrente.
Nel merito in via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, liquidare
a carico di , nei limiti del provato, le somme cherisulteranno di giustizia Parte_2 dovute all'esito di rigorosa prova.
In ogni caso: Spese legali interamente rifuse
In via istruttoria:
Si rinnovano le precedenti richieste istruttorie come di seguito:
- previa declaratoria di nullità della CTU svolta nel procedimento per ATP, voglia disporre la rinnovazione CTU medico legale affinché accerti quale sia la causa del distaccamento aortico di tipo B occorso al sig. il giorno 14 agosto 2017, avendo Parte_1 riferimento alla vis lesiva ed alle forze inerziali del sinistro stradale del 2/8/2017 ed allo stato di salute pregresso del periziando e le sue abitudini di vita. Laddove il CTU ritenga che il
2 distaccamento aortico di tipo B di cui sopra sia stato determinato dal sinistro di cui è causa quale, indichi se ed in che misura le pregresse patologie di cui soffre il ricorrente possano aver eventualmente concorso e favorito il suddetto distaccamento.
- Si chiede altresì che venga disposta CTU ergonomica e dinamica al fine di poter, previa ricostruzione della dinamica del sinistro anche in relazione alle caratteristiche dei mezzi coinvolti ed alla tipologia dell'urto, valutare la vis lesiva dell'impatto e le forze cinetiche coinvolte.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il signor ha agito in questo giudizio nei confronti di , Parte_1 Controparte_2
e al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_3 Controparte_1 subiti in occasione e a causa di incidente stradale subito in data 02.08.2017, verso le 15.35, allorquando, mentre era alla guida del proprio veicolo tg DS833NL assicurato con
[...]
fermo con semaforo rosso in Venezia, all'intersezione tra via Terraglio e Controparte_1 via Borgo Pezzana, veniva tamponato da tergo dal veicolo tg FK242RF di proprietà di condotto da . Controparte_2 Controparte_3
Premessa l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo all'autoveicolo di proprietà di CP_2
condotto da , il ricorrente ha riferito di essersi recato alle ore 17.05
[...] Controparte_3 presso il P.S. dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre dove veniva posta diagnosi di “trauma distorsivo cervicale”.
A 12 giorni di distanza dal sinistro, il ricorrente (tra il 14/08/2017 e il 24/08/2017) aveva, poi, subito il ricovero presso il reparto di Cardiochirurgia OC di Mestre, a causa di dissezione aortica di tipo B e veniva sottoposto in condizione di urgenza ad impianto di endoprotesi aortica Medtronic Captivia in arco aortico distale con overstenting dell'arteria succlavia sinistra per via trans-femorale dx.
Tra il 06/09/2017 ed il 09/10/2017, il medesimo aveva poi subito un nuovo ricovero presso il reparto di Cardiochirurgia OC Mestre, e in data 25/09 veniva sostituita l'aorta ascendente e dell'arco aortico mediante impianto di protesi vascolare hybrid 40 mm con CP_5 reimpianto dei vasi epiaortici in arresto di circolo e perfusione cerebrale anterograda sec
Kazui.
Il 27/10/2017 ne veniva certificata la stabilizzazione clinica e il ricorrente si sottoponeva a perizia medico -legale, ove si concludeva: “il giorno 2 agosto 2017 il signor
[...]
ha subito un incidente stradale nel quale ha riportato un valido trauma distorsivo Parte_1
3 del rachide cervicale ed un trauma toraco-addominale con dissezione dell'aorta tipo 13 in relazione causale … Si è quindi sottoposto, per quanto attiene al trauma cervicale, ad accertamenti clinico-strumentali e gli è stato prescritto riposo e terapia riabilitativa.
Attualmente esita un quadro stabilizzato di insufficienza vertebro-cervicale, caratterizzato da cervicalgia e da una apprezzabile contrattura muscolare con limitazione antalgica dei movimenti del collo. In relazione all'aneurisma dissecante dell'aorta di tipo B è stato sottoposto ad intervento di endoprotesi aortica toracica. Successivamente é stata effettuata la sostituzione dell'aorta ascendente e dell'arco aortico con protesi vascolare al fine di obliterare completamente l'endoleak ed il conseguente ematoma con successivo periodo di riabilitazione M regime di ricovero con buon recupero funzionale e tolleranza allo sforzo.”.
Il ricorrente ha, poi, richiamato le risultanze della perizia specialistica redatta dal Dott.
(DIRETTORE U.O.C. Persona_1 [...]
) relativa Controparte_6 all'aneurisma dissecante dell'aorta ove “Si conclude che la patologia (dissezione aortica di origine traumatica) presentata dal Sig. possa essere sicuramente Parte_1 collegata con nesso di causa-effetto all'incidente automobilistico subito dallo stesso in data
02/08/2017”.
Ciò chiarito in punto di fatto, il ricorrente ha lamentato che la resistente Compagnia assicurativa, sulla scorta della perizia medico legale redatta dal proprio fiduciario, escludeva il nesso di eziopatogenesi tra sinistro e aneurisma dissecante dell'aorta, offrendo così a risarcimento omnicomprensivo del danno occorso al ricorrente l'importo di € 5.343,00 (I.P.:
€1.376,00; IT: €729,00; spese €3.238,00), somma che veniva accettata dal ricorrente quale acconto sul maggior dovuto.
Il ricorrente aveva quindi proposto ricorso ex art. 696 bis cpc avanti codesto Tribunale iscritto al n. RG 8028/21 nell'ambito della quale veniva espletata perizia medico - legale laddove si concludeva e confermava che, a fronte in conclusione di un traumatismo potenzialmente idoneo a provocare le lesioni meglio più sopra descritte si poteva ritenere, con criterio di elevata probabilità scientifica, che in coincidenza del traumatismo occorso al ricorrente il
02/08/17 si sia determinata una condizione predisponente alla successiva dissezione a verosimile partenza dall'istmo aortico.
Il CTU determinava il periodo di inabilità lavorativa fino al 27/10/18 il danno biologico temporaneo frazionabile in 60 giorni in forma totale a fronte dei ricoveri e delle prime fasi della convalescenza e parziale 30 al 75%, 30 al 50% ed altrettanti 30 giorni al tasso medio del
30% di un soggetto sano con grado della sofferenza soggettiva medio elevato nei primi due
4 mesi e poi medio così come nel cronico, alla luce fra l'altro delle indicazioni della Società
Medico-Legale del Triveneto.
A fronte delle caratteristiche peculiari del caso e dell'esito conseguito, anche mediante confronto con altri casi consimili e con i barémes indicativi fra cui le Linee-guida della
SIMLA (Giuffré, 2016), il CTU ha stimato un danno biologico permanente del 23-24%
(ventitre - ventiquattro percento) rispetto all'integrità pre-esistente del periziato.
Il CTU osservato che, al rientro al lavoro, il signor ha ripreso l'abituale attività Parte_1 anche se con prevalenti mansioni d'ufficio e ipotizzato, in esito all'evento traumatico ed al complesso lesivo - menomativo, una maggiore affaticabilità nelle attività quotidiane con necessità di utilizzo delle energie di riserva.
Quanto alle spese mediche sostenute, il percorso clinico si è svolto presso strutture del SSN ed è stata ritenuta congrua e pertinente la spesa per il parere medico-legale stragiudiziale e per l'assistenza tecnica medico-legale in ATP secondo tariffario SISMLA del 2023 (Sindacato
Italiano Medici Specialisti di Medicina Legale e delle Assicurazioni).
Il danno subito dal ricorrente, così come riconosciuto dal CTU è stato quindi ritenuto liquidabile nella seguente misura:
Età del danneggiato alla data del sinistro 55 anni
Percentuale di invalidità permanente 23,5%
Punto danno biologico € 3638,62
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 39,5%) € 1437,51
Punto danno non patrimoniale € 5076,13
Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 30% 30
Danno biologico risarcibile € 62439,50
Danno non patrimoniale risarcibile € 87114,00
Con personalizzazione massima (max 36% del danno biologico) € 109269,00
Invalidità temporanea totale € 5.940,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.227,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.485,00
Invalidità temporanea parziale al 30% € 891,00
Totale danno biologico temporaneo € 10.543,50
5 TOTALE GENERALE: € 119.812,50
Da tale importo doveva poi essere detratto l'acconto già incassato per € 2105,00.
Il ricorrente ha poi allegato il decreto di liquidazione spese di CCTTUU che il ricorrente ha sostenuto perla metà, ovvero € 2440,00.
A questo si debbono altresì sommare le spese CCTTPP (dott. e dott. per Per_2 Per_1 complessivi € 6000,00 indicate dal CTU quali congrue e pertinenti secondo tariffario
SISMLA del 2023.
Il complessivo risarcimento richiesto ammonta quindi ad €126.147,50.
Essendo rimasti infruttuosi sia il tentativo di conciliazione esperito dal CTU sia la procedura di negoziazione assistita, il ricorrente ha introdotto, quindi il presente procedimento al fine di ottenere il dovuto risarcimento.
***
Si è costituita ritualmente la quale, pur non Controparte_1 contestando la dinamica del sinistro come descritto in ricorso, ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo come non vi sono mai state evidenze, neppure sotto un profilo prognostico, tali da poter far concludere, con verosimile ragionevolezza, che il distaccamento aortico subito dal ricorrente il 14 agosto 2017, e tutto ciò che ne è conseguito, sia la conseguenza del tamponamento avvenuto dodici giorni prima.
Ha ricordato che sin dalla costituzione in sede di ATP e, quindi, in sede di CP_1 operazioni peritali attraverso il proprio fiduciario dott. aveva sollevato più di una Per_3 perplessità sugli intendimenti che il CTU stava maturando e sulle conclusioni che avrebbe poi preso.
Anche all'esito delle risultanze della Consulenza d'Ufficio, è rimasta ferma nei CP_1 propri intendimenti, convinta che tale elaborato non sia esaustivo o conclusivo, ma che sia, al contrario, manchevole di motivazione in più punti.
In particolare, il CTU non aveva considerato la concomitanza di ulteriori cause patogenetiche
– diverse da un evento traumatico - alle quali poteva associarsi un distaccamento aortico siccome quello subito dal ricorrente. ha quindi eccepito la nullità della consulenza per i seguenti motivi. CP_1
In primo luogo ha lamentato la violazione procedurale per la mancata applicazione della metodologia di indagine, l'omessa applicazione del principio del “più probabile che non” e della concorrenza di cause oltre all'omessa valutazione dello stato di salute pregresso del danneggiato.
6 Nello specifico, la compagnia assicurativa convenuta ha evidenziato che il giorno della visita presso il PS dell'Ospedale all'Angelo, ossia il giorno stesso del tamponamento, in data 2 agosto 2017, era stato diagnosticato al signor solamente un trauma cervicale in Parte_1 codice bianco.
Nell'occasione, il paziente non manifestava alcuna sintomatologia clinica a livello toracico - in buona sostanza nessun dolore o fastidio- tanto da non necessitare alcuna radiografia, e veniva dimesso il giorno stesso con prognosi di 4 giorni, dopo i quali rientrava al lavoro.
A distanza di 6 giorni veniva poi visitato dal fisiatra, dott. Francese, e neppure in quella sede il riferiva di alcun malessere in atto o dolore al torace o qualsivoglia sintomo Parte_1 patologico strettamente connesso a quanto poi accaduto il 14 agosto.
Né il fisiatra accertava autonomamente che il , salvo il traumatismo al collo, Parte_1 accusasse dolori localizzati al torace e potenzialmente collegabili ad una patologia in atto di tipo cardiovascolare.
Solamente il 14 agosto, ovvero a 12 giorni di distanza dal sinistro, il ricorrente veniva ricoverato d'urgenza all'Ospedale all'Angelo per un distaccamento aortico di tipo B.
Lo stesso CTU, nell'illustrare l'anamnesi remota del paziente, aveva poi riferito di un ipertensione arteriosa non in trattamento (circostanza riportata anche nella cartella clinica di
UO Cardiochirurgia dell'Ospedale di Mestre), ovvero non curata con farmaci al momento del distaccamento aortico.
Aveva, poi, classificato il soggetto come di taglia media ed in sovrappeso. Non aveva, invece, riferito espressamente, se non incidentalmente attraverso la cartella clinica, che il Parte_1 era un fumatore, e portatore di grossa ernia inguino scrotale a contenuto prevalentemente adiposo.
Tali rilievi non erano di poco momento in quanto una delle principali cause scatenanti il distaccamento aortico è proprio la presenza nel paziente di una ipertensione arteriosa, in questo caso addirittura non trattata, o abitudini non corrette quali l'essere fumatore ed in sovrappeso.
Rispetto ad un traumatismo avvenuto 12 giorni prima, tali idoneità erano di gran lunga più verosimili e plausibili proprio in quanto riferentesi a patologia in atto da tempo, non curata, in compresenza di altri fattori di rischio.
Ha poi dedotto che nella letteratura scientifica anche il fattore traumatico assumeva rilevanza, ma doveva trattarsi di trauma non minore ed in distretto toracico, presupposti non sussistenti nella fattispecie in esame.
7 In conclusione, secondo la prospettazione della resistente, il CTU, nel giungere alle sue conclusioni, non aveva in alcun modo affrontato, come invece avrebbe dovuto, il tema delle pregresse patologie del , proprio in quanto anch'esse potenzialmente idonee a Parte_1 cagionare la lesione lamentata.
Il CTU, di fatto, si era fossilizzato, senza procedere ad alcun'altra analisi medico legale di confronto, solo sulla rottura post-traumatica dell'aorta, quale unica possibilità degna di rilievo, allegando a sostengo dottrina specialistica che tuttavia prende in esame i soli eventi post-traumatici senza trattare delle altre cause, pur esse degne di nota, che ben avrebbero potuto comunque portare all'insorgenza di un distaccamento aortico.
La compagnia assicurativa ha, poi, richiamato il principio per il quale, in tema di prova, qualora l'evento dannoso sia riconducibile ad una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non” consentendo al giudice di poter valutare in primis le ipotesi meno probabili e poi, eliminate queste, in seconda battuta analizzare le ipotesi ritenute più probabili, per scegliere tra queste ultime quella più idonea ad assurgere a prova (ex multis Tribunale di Venezia sez II sent. n.1637 del 28.9.2023, Cass. Sez. civ. sez. lav. Sent. n.27274 del 25.9.2023, Cass. Civ. sez. III sent. n.10978 del 26.04.2023 ).
Tale metodologia di indagine, tuttavia, era preclusa al Tribunale, in quanto il CTU aveva omesso in toto di affrontare la questione, limitandosi a richiamare asetticamente il criterio dell'elevata probabilità scientifica ( pag. 18) senza tuttavia fornire alcuna spiegazione alternativa sul perché a suo dire l'evento post traumatico, avvenuto 12 giorni dopo il sinistro,
è stato più probabile rispetto all'evento derivante da ipertensione arteriosa non trattata, in soggetto tabagista, in sovrappeso e con una patologia gastrica.
In secondo luogo, ha eccepito la mancata, errata e/o acritica valutazione da parte CP_1 del CTU della idoneità lesiva dell'impatto alla determinazione della dissezione aortica.
Il CTU afferma (pag 12) che il sinistro “era stato senza dubbio dotato dell'idoneità lesiva necessaria per determinare il complesso lesivo alla luce anche dell'estrinsecarsi delle diverse forze lesive coinvolte” pur senza fornire al lettore alcun elemento da cui desumere le ragioni logico-deduttive che lo hanno portato a ritenere che l'urto sia stato violento.
Anzi, dagli atti risulta verosimilmente il contrario, laddove a) lo stesso mero esame visivo delle foto allegate al verbale della PG (doc.7) evidenzia urti ai veicoli di modesta entità b) non si sono aperti gli airbag c) il referto del PS dell'Ospedale Dell'Angelo formulava una prognosi di soli 4 giorni in codice bianco d) non vi sono evidenze di traumi che normalmente possono comportare la dissezione quali: trauma al torace, fratture costali, multiple o di trauma penetrante mediastino (cfr relazione dott. sub doc 3). Per_3
8 Tutti elementi, questi, sui quali il CTU ha soprasseduto né ha fornito giustificazione alcuna sul perché non li abbia considerati.
Quale terzo motivo, ha dedotto l'omessa motivazione sulla ritenuta applicabilità del criterio di vicinanza temporale tra evento e lesione aortica. Nello specifico, non era dato sapere in cosa fosse consistita la “…condizione predisponente alla successiva dissezione… (pag. 18), ossia banalmente cosa sia successo all'aorta del sig. tra il 2 agosto giorno del sinistro Parte_1 ed il 14 agosto 2017 giorno del ricovero”.
Certo è che il né alla presentazione al P.S. né alla visita successiva dal fisiatra Parte_1 dott. Francese dell'8/8/2017 ha manifestato alcun sintomo né ha riferito ai sanitari di alcun dolore o malessere.
Non è dato sapere se il sinistro abbia in effetti aggravato una ipertensione già in atto o quante sigarette il abbia fumato in quei 12 giorni a causa dello stress per il trauma, Parte_1 considerata pure la sua pregressa ulcera gastrica.
Dalla lettura dell'elaborato non era dato apprendere alcunché nè, tantomeno, era dato sapere se, ammesso e non concesso che il trauma sia stato effettivamente la causa del distaccamento, la pregressa patologia di ipertensione arteriosa possa aver contribuito al distaccamento medesimo o possa esserne stata fattore predominante rispetto al contributo del trauma. O viceversa.
Inoltre, il CTU aveva omesso di valutare delle osservazioni critiche del ctp dott. Per_3 con conseguente violazione del contraddittorio.
Stanti le carenze della CTU medico-legale, la resistente ha chiesto la rinnovazione della medesima, pure considerando altresì la lesività dell'impatto tra le vetture, accertamento fa ritenersi fondamentale proprio laddove si consideri che la tipologia della lesione di cui si controverte, secondo letteratura medica condivisa da tutti gli specialisti interessati nella vicenda, deriva da una brusca decelerazione/accelerazione che, pur tuttavia, era rimasta indimostrata nella fattispecie in esame,
Ha chiesto, quindi, l'espletamento di una consulenza tecnica cinematica ed ergonomica che sia in grado di ricostruire la dinamica del sinistro, al fine di verificare la compatibilità dello stesso con le lesioni asseritamente subite dalla parte ricorrente.
Infine, la resistente ha anche contestato la quantificazione dei danni siccome riportata in ricorso.
Quanto alla maggior sofferenza soggettiva, ha eccepito come non vi sia alcuna evidenza della sussistenza di tale danno. Né esso poteva essere rappresentato dalla pretesa maggior affaticabilità del danneggiato.
9 Gli esiti degli interventi chirurgici era stati assolutamente positivi e il dott. già in Per_1 data 10.7.2018 accertava l'assenza di controindicazioni a svolgere normale attività lavorativa presentando perfetta funzionalità della protesi impiantata ed ottimo stato di compenso emodinamico.
Su tali presupposti appariva poco credibile l'insorgenza di uno stato di maggiore affaticabilità nelle attività quotidiane, condizione che non trova riscontro in nessun rilievo specialistico in atti e che il CTU si era limitato esclusivamente ad ipotizzare.
L'attività d'ufficio alla quale il ricorrente era stato poi demandato, poco o di nulla, si discosta da quella svolta presso il Tribunale che di norma consiste in attività di vigilanza fuori delle aule di udienza e che sotto un profilo fisico non comporta alcun tipo di sforzo o di affaticamento, al pari di quella di ufficio.
La personalizzazione, in realtà, deve essere basata sulle condizioni specifiche del soggetto danneggiato, tenuto conto delle pregresse abitudini di vita, dell'importanza delle lesioni subite, dei periodi di ospedalizzazione e di terapia e, soprattutto, essa poteva riconoscersi laddove le lesioni abbiano comportato un effettivo mutamento peggiorativo delle condizioni ed abitudini di vita del soggetto lesionato.
***
Con ordinanza 6.11.2024 la causa stata ritenuta già istruita sulla base degli esiti del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
All'ultima udienza, la causa è stata trattenuta quindi in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti alle quali erano già stati concessi termini per il deposito di scritti difensivi finali.
***
Preliminarmente, non risultando dichiarata formalmente la contumacia nel corso del procedimento, va dato atto della rituale evocazione in giudizio dei convenuti Controparte_2
e Controparte_3
Nel merito, le domande attoree possono trovare accoglimento nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Su ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto dal signor anteriormente Parte_1 all'introduzione del presente giudizio, è già stata espletata consulenza tecnica medico -legale volta ad acclarare la natura e l'entità delle lesioni subite dall'odierno attore a causa dell'incidente stradale avvenuto in data 2.8.2017 quando, fermo ad una intersezione a bordo della propria autovettura, venne tamponato dal veicolo di proprietà della signora CP_2
assicurato con con pacifica esclusiva responsabilità del
[...] Controparte_1 conducente di quest'ultimo, signor Controparte_3
10 In questo giudizio le parti controvertono essenzialmente sulla riconducibilità o meno a quell'incidente oltre che del trauma distorsivo del rachide cervicale diagnosticato dai sanitari del P.s. che lo ebbero in cura quel giorno stesso anche del successivo ricovero d'urgenza in
Cardiochirurgia a Mestre per una dissezione dell'aorta di tipo B manifestatasi a 12 giorni di distanza dal sinistro, per la quale il signor venne sottoposto ad intervento Parte_1 chirurgico per l'impianto di una endoprotesi aortica e alle successive cure documentate in atti.
Al riguardo ha mosso, anche in questo giudizio, numerose contestazioni all'operato CP_1 del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP eccependo la nullità della consulenza svolta o, comunque, la necessità di rinnovazione o di integrazione all'esito di
CTU ergonomica e dinamica volta ad accertare la vis lesiva dell'impatto e le forze cinetiche coinvolte.
Si osserva, primo luogo, che i profili sollevati dalla resistente attengono sostanzialmente alla bontà dell'operato del CTU ed alla condivisibilità o meno delle conclusioni cui è giunto e non si ravvedono profili di nullità della consulenza.
Dall'esame di quest'ultima, svolta con la nomina quale ausiliario di uno specialista cardiologo, emerge come, nel corso delle operazioni peritali, sia stato esaminato tutto l'iter clinico del paziente e si sia discusso della probabile eziopatogenesi della dissezione aortica.
In particolare, si sono presi in esame il meccanismo eziopatogenetico della dissezione, la dinamica lesiva ed il tipo di protesi impiantata (v. pag. 12 ss elaborato dott. . Per_4
All'esito degli approfondimenti svolti, il CTU ha così concluso: “Riguardo alla dinamica dell'evento traumatico (tamponamento da tergo da parte di una jeep) per come è stato possibile ricostruirlo e per come viene descritto in atti era stato senza dubbio dotato dell'idoneità lesiva necessaria per determinare il complesso lesivo alla luce anche dell'estrinsecarsi delle diverse forze lesive coinvolte.
Compatibili a mio parere con l'evento menomativo dell'integrità del soggetto anche gli altri criteri medico-legali che vengono utilizzati per la ricostruzione del nesso di causalità materiale, cioè quelli cronologico, topografico, di continuità fenomenologica e di esclusione di altre cause.
Per quanto attiene alla dissecazione dell'aorta che si era manifestata il 14/08/17, cioé dodici giorni dopo l'incidente in questione, è possibile affermare quanto segue in sintonia con
l'Ausiliario dott. P. IUS.
Le lesioni post-traumatiche dell'aorta toracica sono potenzialmente mortali e si verificano più frequentemente dopo improvvise decelerazioni in corso di incidenti stradali o dopo cadute da altezze significative (Neschis DG, Scalea TM, Flinn WR, Griffith BP, Blunt aortic injury, N
11 Engl J Med 2008; 359: 1708-16).
AZ nel 2009 (AZ A, AN K, Miller CC 3rd, Coogan SM, Safi HJ, Estrera
AL, Blunt traumatic aortic injury: initial experience with endovascular repair, J Vasc Surg
2009;49:1403–8) ha proposto una classificazione delle lesioni aortiche in quattro categorie di progressiva gravità:
1) lacerazione intimale;
2) ematoma intramurale;
3) pseudoaneurisma aortico;
4) rottura completa della parete aortica.
Non esiste una chiara relazione fra tipo di lesione aortica ed entità del trauma valutato con
Injury Severity Score come evidenziato nella tabella I del lavoro di e coll su una Per_5 casistica di 140 pazienti con diagnosi radiologica di lesione traumatica dell'aorta (Starnes
BW, Lundgren RS, Gunn M, Quade S, Hatsukami TS, Tran NT, , Aldea G: A new Per_6 classification scheme for treating blunt aortic injury. J Vasc Surg 2012; 55 (1): 47-54).
I meccanismi patogenetici descritti in letteratura alla base della rottura post-traumatica dell'aorta sono molteplici:
1) stiramento traumatico dell'aorta
E' il meccanismo classicamente citato quale causa della rottura aortica. Lo stiramento improvvisamente favorirebbe la lesione della parete aortica a livello istmico poiché l'istmo è il punto di congiunzione fra una porzione di aorta relativamente mobile (aorta ascendente ed arco) ed una relativamente fissa (aorta discendente).
2) pressione intravascolare
Alcuni ricercatori attribuiscono le lesioni post-traumatiche dell'aorta ad un improvviso aumento della pressione intravascolare.
Gli studi di OE e coll. hanno dimostrato che l'incremento della pressione intravascolare durante gli impatti fra veicoli possono essere sufficientemente significativi da determinare lesioni della parte aortica (OE C, ER D, NA A., Impact tolerance and response of the human thorax II, 18th Stapp Car Crash Conference, Society of Automotive Engineers,
400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, 1974).
3) “colpo d'ariete”
UN ha proposto che il danno post-traumatico dell'aorta fosse il risultato di un effetto
a “colpo d'ariete” (UN J., The mechanics of traumatic rupture of the aorta, Acta
Pathol Microbiol Scand 1964; 62:34 - 36). Quando si verifica un effetto colpo d'ariete il flusso di un fluido non comprimibile viene improvvisamente interrotto con la conseguente
12 riflessione delle onde ad alta pressione lungo la parete del vaso. Durante gli incidenti stradali si ipotizza che durante l'impatto del veicolo l'aorta possa essere occlusa a livello dello iato diaframmatico quale conseguenza della compressione addominale.
4) “pizzicatura ossea”
E' un meccanismo di lesione proposto da AS e coll. (AS JR, HE AM, OT AO,
Tomashefski JF, WI EJ., A proposed new mechanism of traumatic aortic rupture: the osseous pinch, Radiology
1990; 176: 645-649): si ipotizza che lesione vascolare aortica sia dovuta ad un pizzicamento osseo per “intrappolamento” dell'aorta fra le struttura toraciche anteriori (manubrio sternale, prima costa, porzione mediale della clavicola) e la colonna vertebrale. …
E' verosimile che sulla base del tipo di lesione vascolare e sul tipo di localizzazione topografica possano essere chiamati in causa meccanismi eziopatogenetici diversi: lo stress da torsione ed il colpo d'ariete sarebbero responsabili delle lesioni nell'aorta ascendente mentre le lesioni da taglio, da decelerazione o da flessione sono implicati nelle lesioni dell'istmo.
Inoltre, le lesioni tipo 1 e 2 riconoscono probabilmente noxae patogene che agiscono dall'interno dell'aorta mentre le lesioni tipo 3 e 4 da meccanismi traumatici che agiscono prevalentemente sulla superficie esterna dell'aorta. …
A fronte in conclusione di un traumatismo potenzialmente idoneo a provocare le lesioni meglio più sopra descritte si può ritenere, con criterio di elevata probabilità scientifica, che in coincidenza del traumatismo occorso al ricorrente il 02/08/17 si sia determinata una condizione predisponente alla successiva dissezione a verosimile partenza dall'istmo aortico.
L'aneurisma dissecante tipo B coinvolge la porzione distale dell'aorta discendente e la dilatazione di solito si estende dalla 6^ costa fino allo iato diaframmatico.”.
In sede di osservazioni alla CTU, il Consulente di parte convenuta, dedusse che “Valutato il caso col nostro specialista prof. … Il sinistro fu solo molto ipoteticamente idoneo Parte_3 tenuto conto delle caratteristiche dei mezzi e delle decelerazioni subite. Si è sottolineato inoltre che nell'immediatezza del fatto, avrebbe dovuto determinarsi un inizio di lesione dissecazione di tipo B ma, il trauma fu identificato al P.S. Come minore, con un codice bianco, in quanto non vi era stata alcuna sintomatologia clinica a livello toracico nei dorsale nei infatti era stato effettuato alcun controllo radiografico.
Sulle condizioni di salute di assenza di dolorabilità da parte del leso vi è la conferma dal fatto che lo stesso aveva ripreso il servizio dopo due giorni, ed era assolutamente asintomatico.
13 In ragione di ciò si può concludere che senz'altro il 2/8, non vi fu probabilmente una sofferenza vascolare, ma non una vera e propria dissecazione aortica che altrimenti avrebbe dato ben altre sintomatologie.
Solo il 14/8 in realtà si è determinata ex novo una dissecazione aortica con sintomatologia clinica e questo legata al fatto che il leso era portatore di un'ipertensione importante arteriosa non trattata. Solo tale condizione grave predisponente e pregressa, Può giustificare la lesione realmente disseccati iva con rottura a distanza di 12 giorni da un evento. …”.
Al riguardo, il CTU rispose che non era stata smentita con “nozioni tecniche la dettagliata ricostruzione della relazione causale di quanto era accaduto nel caso di specie …”, richiamando quanto sopra già esposto (il CTU ha, quindi, risposto alle osservazioni del CTP della compagnia assicurativa, con esclusione, anche sotto questo aspetto, di profili di nullità della CTU).
E, quindi, tenuto anche conto che il CTP della convenuta non esclude una ipotetica idoneità causale del trauma subito a causa dell'incidente rispetto alla dissezione aortica, salvo ritenere quale più probabile causa o concausa della medesima l'ipertensione arteriosa non trattata, si ritiene che il CTU abbia già risposto ai dubbi sollevati in quella sede, laddove ha richiamato la letteratura scientifica per la quale “non esiste una chiara relazione fra tipo di lesione aortica ed entità del trauma valutato” e, nel raffrontare gli studio in materia di lesioni post- traumatiche dell'aorta toracica con la dissezione aortica subita dal signor , ha Parte_1 evidenziato che “L'aneurisma dissecante tipo B coinvolge la porzione distale dell'aorta discendente e la dilatazione di solito si estende dalla 6^ costa fino allo iato diaframmatico”.
Le pur sintetiche conclusioni del CTU possono essere acclarate alla luce della relazione di parte dimessa da part attrice del prof. Direttore UOC Cardiochirurgia – Persona_1
Direttore Dipartimento (sul valore probatorio Controparte_6 Controparte_6 della perizia stragiudiziale v. anche di recente Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5667 del
04/03/2025) le cui valutazioni appaiono particolarmente chiare e approfondite, anche rispetto alle questioni sollevate da (sulle prerogative del giudice, quale “peritus peritorum” CP_1
v. anche Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 30733 del 21/12/2017). Il Dott. ha rilevato e Per_1 confermato quanto segue: “ Il Sig. in data 14.08.2017 è stato sottoposto, Parte_1 in urgenza ad un primo intervento per il posizionamento di una endoprotesi aortica
Medtronic Captivia 42x42x200 Per riscontro di dissezione ortica tipo B con origine distalmente all'arteria succlavia. Il riscontro di tale rottura parziale (non a tutto spessore) era stato effettuato in data 14 agosto con una TAC eseguita al PS di Venezia. L'esame TAC evidenziava esteso lembo di dissezione che si estendeva dall'arco aortico, subito a valle della
14 succlavia sinistra, senza tuttavia coinvolgerla, sino all'origine dell'arteria renale destra. La presentazione del quadro clinico ma soprattutto il riscontro radiologico della tac sono assolutamente patognomonici delle lesioni dell'aorta da trauma chiuso. Anamnesticamente il paziente in data 02/08/2017 era stato tamponato ad una velocità ci circa 50Km/ora. Le indagini effettuate presso il pronto soccorso dell'Ospedale dell'Angelo non includevano una
TAC o una RMN che Probabilmente avrebbero potuto già evidenziare la lesione dell'aorta toracica conseguenza, senza dubbio alcuno della lesione da trauma chiuso conseguenza dell'incidente. È assolutamente tipico dei trauma da decelerazione che la lesione aortica si sviluppi al di sotto dell'origine dell'arteria succlavia sinistra a livello del legamento arterioso
(struttura rigida residua del dotto di ). Il paziente ha avuto la fortuna che la rottura Per_7 non abbia coinvolto tutti gli strati della parete aortica, condizione che avrebbe avuto come conseguenza l'exitus dello stesso. In data 14 Agosto la comparsa di intensa sintomatologia dolorosa faceva sì che il paziente venisse portato in codice rosso al pronto soccorso di
Venezia dove, la sintomatologia ma soprattutto il dato anamnestico dell'incidente e facevano sì che si effettuasse una TAC toraco - addominale Con riscontro della dissezione aortica traumatica. …”.
E, quindi, rimane acclarato e confermato quanto già indicato dal CTU in ordine al Per_4 fatto che la stessa tipologia di dissezione sia significativa dell'origine traumatica della stessa, potendosi così escludere, secondo il principio del “più probabile che non”, le possibili cause alternative allegate dalla convenuta.
Posto che lo stesso CTP di parte convenuta conferma che il giorno dell'incidente vi fu probabilmente una sofferenza vascolare (seppure non una vera e propria dissecazione aortica) quanto all'eventuale predisposizione legata all'ipertensione non trattata, va richiamato anche in questa sede il principio giurisprudenziale già evidenziato nel corso del giudizio per il quale, in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica
(Cassazione civile, sez. III, 12/05/2023 , n. 13037 e, anche in precedenza, Cass. n. 27526 del
2021).
Appare, infine, opportuna un'ultima precisazione in ordine alla forza dell'impatto e all'idoneità dello stesso alla causazione del trauma che ha determinato la dissezione. Dal rapporto di polizia in atti trova conferma che la velocità del Jeep Renegade era intorno ai 50
15 Km/h posto che il conducente aveva dichiarato di agli agenti intervenuti in loco di non avere frenato perché non si era avveduto della presenza del veicolo attoreo. Quanto al trauma toraco
-addominale, si osserva che nel referto di PS trova conferma l'uso di cinture di sicurezza, circostanza confermata dal sig. in sede di CTU laddove è stato riferito anche di Parte_1 una ecchimosi in zona toracica (pag. 10 CTU). Rimane così superflua l'ulteriore indagine dinamico -ergonomica sollecitata dalla convenuta.
***
Venendo alla quantificazione delle conseguenze sulla salute così come sopra determinate, il
CTU ha accertato, in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 26.01.2018, un danno biologico temporaneo da riconoscersi in un periodo di inabilità temporanea totale di 60 giorni, parziale di 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50%, 30 giorni al 30%, con grado della sofferenza soggettiva medio-elevato nei primi due mesi e poi medio così come nel cronico, alla luce fra l'altro delle indicazioni della Società Medico-Legale del Triveneto.
Il complesso delle menomazioni permanenti residuate sopra descritte è stato ritenuto produttivo di un danno biologico permanente pari ad una invalidità nella misura del 23-24%.
In tale ambito percentualistico ricadono anche le conseguenze delle predette menomazioni biologiche sulla sfera individuale, relazionale e sull'espletamento delle normali attività quotidiane.
Il CTU ha evidenziato che, al rientro al lavoro, il sig. , ha ripreso l'abituale attività Parte_1 anche se con prevalenti mansioni d'ufficio, ritenendo che” tutto considerato, in esito all'evento traumatico ed al complesso lesivo-menomativo, … sia credibile ipotizzare una maggiore affaticabilità nelle attività quotidiane con necessità di utilizzo delle energie di riserva”.
Sul punto, peraltro, in assenza di specifiche allegazioni e prove da parte del ricorrente di una maggiore difficoltà dello svolgimento dell'attività lavorativa, ora prettamente impiegatizia, appare condivisibile quanto osservato dal CTP di parte convenuta in ordine al fatto che “ tenuto conto del buon esito dell'intervento, della ripresa di tutte le attività lavorative del soggetto, così come aveva indicato peraltro lo stesso operatore chirurgico dottor Per_1 che dichiarava, già il 10/07/18, che non vi era nessuna controindicazione a svolgere normale attività lavorativa con perfetta funzionalità protesica. In questo senso si ritiene non congrua una valutazione di un'eventuale maggior affaticamento o maggior ricorso ad energie di riserva come indicato dal CTU, che non trova nessun riscontro né nei rilievi specialistici, nè nell'attività lavorativa svolta compiutamente dal leso …”.
Quanto alle spese mediche e di assistenza, il CTU ha, infine, evidenziato che il percorso
16 clinico si è svolto presso strutture del SSN ed è peraltro congrua e pertinente la spesa per il parere medico-legale stragiudiziale e per l'assistenza tecnica medico-legale in ATP secondo tariffario SISMLA del 2023 (Sindacato Italiano Medici Specialisti di Medicina Legale e delle
Assicurazioni).
Venendo ai criteri di quantificazione dei danni come sopra acclarati, questo giudice ritiene che, seppure i fatti di causa risalgano ad epoca anteriore alla sua entrata in vigore, possa comunque farsi riferimento alla tabella unica nazionale per la liquidazione del danno biologico e di quello morale causati da sinistri stradali e consistiti in postumi permanenti pari o superiori al 10% della complessiva validità dell'individuo di cui al d.p.r. 13.1.2025 n. 12
(pubblicato sul Suppl. Ord. n. 4 alla Gazz. Uff. 18.2.2025 n. 40) attuativo dell'art. 138 Cda.
Con recente sentenza dello scorso aprile, la Corte di Cassazione (v. Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 11319 del 2025) ha osservato, seppure incidentalmente, non essere d'ostacolo all'applicazione della stessa, né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato d.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni «ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore», valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del
07/06/2011).
Alla luce di quanto sopra, i danni subiti da (anni 55 al momento del fatto), Parte_1
a causa dell'evento dannoso de quo, possono essere quantificati come segue:
Invalidità permanente (24%) tabella di riferimento: 2025) Parte_4
Punto danno biologico permanente € 4.436,95
Personalizzazione danno morale 37,4% (aumento medio) € 1.659,42
Punto danno non patrimoniale € 6.096,38
Coefficiente di riduzione per età 0,733
Indennità temporanea + 45% per danno morale (aumento medio) € 80,10
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 4.436,95 x 24 x 0,733) € 78.054,90
Danno morale nel valore medio (€ 1.659,42 x 24 x 0,733) € 29.192,53
A) Danno permanente complessivo (€ 146.313,00 x 0,733): € 107.247,43
Invalidità temporanea totale per 60 giorni: € 4.805,88
17 Invalidità temporanea al 75% per 30 giorni: € 1.802,21
Invalidità temporanea al 50% per 30 giorni: € 1.201,47
Invalidità temporanea al 30% per 30 giorni: € 720,88
B) Danno temporaneo totale: € 8.530,44
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 115.777,87
Da tale somma va detratto l'acconto di € 2.105 versato da già prima CP_1 dell'introduzione del presente procedimento (le ulteriori voci di cui al doc. 1 non CP_1 sono richieste in questo giudizio e, pertanto, non vanno detratte), per un credito residuo di €
113.672,87, somma sulla quale dovranno computarsi interessi e rivalutazione come da dispositivo (sui criteri applicabili v. ad es. Cass. n. 9950/2017).
Il ricorrente ha poi allegato il decreto di liquidazione spese di CCTTUU che il ricorrente ha sostenuto per la metà, ovvero € 2440,00.
A questo si debbono altresì sommare le spese CCTTPP (dott. e dott. per Per_2 Per_1 complessivi € 6.000,00 indicate dal CTU quali congrue e pertinenti secondo tariffario
SISMLA del 2023, oltre alle spese legali per negoziazione assistita da liquidarsi in € 1.000 onnicomprensivi per la sola attivazione tenuto conto che non si è avuta una fase di negoziazione vera e propria.
Va, quindi riconosciuta, a titolo di risarcimento delle spese sostenute, l'ulteriore somma di €
9.440 sulla quale vanno calcolati intessi legali dai singoli esborsi sino al saldo.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite sopportate da parte attrice, ivi comprese quelle relative al procedimento per ATP vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro e quantificate secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, così come aggiornati con il DM 147/22 tenuto conto del valore della causa sia del mancato svolgimento di istruttoria nel presente procedimento oltre che della limitata attività difensiva svolta rispetto alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di quale Controparte_3 conducente del veicolo di proprietà di , i medesimi in solido con Controparte_2
l risarcimento dei danni subiti da Controparte_1 Parte_1
a causa dell'incidente stradale del 2.08.2017 e, quindi, al pagamento delle seguenti somme:
a) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in € 113.672,87 al netto dell'acconto già ricevuto oltre interessi compensativi al tasso legale da calcolare su tale somma devalutata al
18 2.08.2017 e rivalutata di anno in anno sino alla data di pubblicazione della sentenza;
b) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in € 9.440 oltre interessi compensativi al tasso legale dai singoli esborsi;
2) condanna i convenuti in solido tra di loro, a rifondere le spese di lite sostenute da parte attrice nel presente giudizio e nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, pari a complessivi € 10.134,00 per compenso professionale oltre € 1.192,50 per anticipazioni, rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e c.p.a.
Venezia, 30.06.2025
Il Giudice
(Dott. Tania Vettore)
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