TAR
Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01606/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 26/03/2026
N. 00784 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01606/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1606 del 2024, proposto da MO AB,
EP TT, ON IR, US UR, RE RA e AS
Valenti, rappresentati e difesi dagli avvocati Rosario Dell'Oglio e US
Dell'Oglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi avvocati sito in Palermo, Via
Torquato Tasso n. 14;
contro il Comune di Santa Margherita di Belice, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 01606/2024 REG.RIC.
del Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Santa Margherita di Belice e del Segretario Generale del Comune di Santa Margherita di Belice, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del consiglio comunale di Santa Margherita di Belice n.32 del
13.08.2024 avente ad oggetto: la ratifica della delibera di G. M. n. 59 del 04/07/2024 concernente: “Variazione di Bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 2024, ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., pubblicata nell'albo pretorio in data 19.08.2024, nella parte in cui all'esito delle operazioni di voto “Con n. 6 voti favorevoli , n. 0 voti contrari, n. 6 astenuti (AB, TT, IR, UR,
RA, Valenti) DELIBERA di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Ratifica della delibera di G. M. n. 59 del 04/07/2024 concernente:
Variazione di Bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 2024, ai sensi dell'art. 175 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i….”;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Margherita di Belice n. 33 del
13.08.2024 avente ad oggetto: “Ratifica delibera di G. M. n. 64 del 16/07/2024 concernente: Variazione di Bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 2024, ai sensi dell'art. 175 del Dlgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., pubblicata nell'albo pretorio in data 19.08.2024, nella parte in cui all'esito delle operazioni di voto “Con n. 6 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 6 astenuti (AB, TT, IR, UR,
RA, Valenti) DELIBERA di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Ratifica delibera di G. M. n. 64 del 16/07/2024 concernente: Variazione di
Bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 2024, ai sensi dell'art. 175 del Dlgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i…”. N. 01606/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Margherita di Belice;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. IE OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti (già consiglieri comunali del Comune di Santa
Margherita Belice) domandano l'annullamento:
- della deliberazione del consiglio comunale di Santa Margherita di Belice n.32 del
13.08.2024 avente ad oggetto: la ratifica della delibera di G. M. n. 59 del 04/07/2024 concernente: “Variazione di Bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 2024, ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., pubblicata nell'albo pretorio in data 19.08.2024, nella parte in cui all'esito delle operazioni di voto “Con n. 6 voti favorevoli , n. 0 voti contrari, n. 6 astenuti (AB, TT, IR, UR,
RA, Valenti) DELIBERA di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Ratifica della delibera di G. M. n. 59 del 04/07/2024 concernente:
Variazione di Bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 2024, ai sensi dell'art. 175 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i….”;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Margherita di Belice n. 33 del
13.08.2024 avente ad oggetto: “Ratifica delibera di G. M. n. 64 del 16/07/2024 concernente: Variazione di Bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 2024, ai sensi dell'art. 175 del Dlgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., pubblicata nell'albo pretorio in data 19.08.2024, nella parte in cui all'esito delle operazioni di voto “Con n. 6 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 6 astenuti (AB, TT, IR, UR,
RA, Valenti) DELIBERA di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Ratifica delibera di G. M. n. 64 del 16/07/2024 concernente: Variazione di N. 01606/2024 REG.RIC.
Bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 2024, ai sensi dell'art. 175 del Dlgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i…”.
Il ricorso è articolato sui seguenti due motivi di diritto:
a) Illegittimità per violazione e falsa ed erronea interpretazione del Regolamento
Comunale;
b) Illegittimità per violazione di legge dell'art. 62 del Regolamento Comunale, in contrasto con lo Statuto Comunale e con l'art. 184 della L.R.S. n. 16/1993 e s.m.i..
Espongono in fatto:
- di aver preso parte, risultando presenti, alle votazioni relative alle deliberazioni n.
32 e 33 del 13.08.2024, oggi impugnate, aventi ad oggetto la ratifica delle deliberazioni della giunta comunale n.59 del 4.7.2024 e n. 64 del 16.07.2024;
- che pur essendo presenti, si sarebbero astenuti dal votare, di tal che le deliberazioni non avrebbero potuto essere approvate, mancando la maggioranza, pari alla metà più uno, dei presenti alla votazione;
- che conseguentemente, le due delibere sarebbero illegittime per contrasto con le disposizioni sopra richiamate del Regolamento e dello Statuto Comunale.
2.- Si costituiva il Comune di Santa Margherita Belice, che depositava documenti e, con memoria del 20.02.2026, concludeva per: i) la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti (e conseguentemente l'improcedibilità del ricorso), in regione dell'intervenuto scioglimento del Consiglio Comunale con Decreto del
Presidente della Regione Sicilia del 12.03.2025; ii) in subordine, l'infondatezza del ricorso nel merito.
3.- Con memoria di replica del 3.3.2026, parte ricorrente insisteva negli assunti difensivi articolati con il ricorso introduttivo e prendeva posizione sulle eccezioni formulate ex adverso.
4.- All'udienza pubblica del 24.03.2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
5.- Il ricorso è improcedibile. N. 01606/2024 REG.RIC.
5.1- Il Collegio osserva che:
- i ricorrenti agiscono per l'annullamento delle Deliberazioni del Consiglio Comunale di Santa Margherita di Belice nn. 32 e 33 del 13 agosto 2024, entrambe recanti la ratifica di variazioni al bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2024;
- in pendenza di giudizio, con il Decreto Presidenziale n. 530/GAB del 12 marzo 2025,
è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Santa Margherita di Belice, con contestuale nomina del Commissario Straordinario;
- il consigliere comunale è legittimato ad agire nei confronti dell'Ente unicamente nell'ipotesi in cui i vizi denunciati si sostanzino nella lesione del diritto all'ufficio
(ossia con riguardo a profili che attengono all'esercizio della carica di Consigliere comunale, impeditivi o lesivi delle funzioni in tale veste esercitate);
- gli odierni ricorrenti sono cessati dalla carica di consigliere comunale ed hanno, dunque, perso la legittimazione ad agire in giudizio in ragione della specifica posizione (precedentemente) ricoperta nonchè l'interesse alla coltivazione del ricorso;
- in assenza di prerogative legate alla carica elettiva da tutelare e di un vantaggio concreto che possa derivare dall'accoglimento del ricorso, l'azione deve pertanto ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva e di interesse, non residuando alcuno spazio per un sindacato giurisdizionale su atti che non esplicano più alcun effetto sulla sfera giuridica dei Consiglieri decaduti.
Osserva infatti il Collegio che:
a) secondo giurisprudenza del Consiglio di Stato, la legittimazione ad agire dei
Consiglieri comunali dissenzienti ad impugnare le delibere dell'organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale, atteso che di regola il giudizio amministrativo non è aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, per cui essa rimane circoscritta alle sole ipotesi di lesione della loro sfera giuridica, come nel caso di scioglimento dell'organo o di nomina di un commissario ad acta, in cui detto effetto lesivo discende N. 01606/2024 REG.RIC.
ab externo rispetto all'organo di cui fa parte (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 07 luglio
2014, n. 3446; Consiglio di Stato, Sez. VI, 07 febbraio 2014, n. 593). Dunque i
Consiglieri comunali in quanto tali non sono legittimati ad agire contro l'amministrazione di appartenenza, essendo necessario dedurre una lesione delle loro prerogative, dato che questa non discende automaticamente da violazioni di forma o di sostanza nell'adozione di un atto deliberativo e che gli stessi non possono esercitare un controllo generalizzato, con funzione paragiurisdizionale, sulla vita dell'ente locale, in nome di un astratto principio di legalità, promuovendo così un'inammissibile azione popolare di tipo oggettivo (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7 aprile 2014, n.
1643 e sez. V, 22 gennaio 2024, n. 692);
b) l'interesse residuo dopo lo scioglimento dell'organo consiliare, come puntualmente dichiarato nell'ultima memoria, sarebbe quello ad ottenere l'”annullamento delle deliberazioni; ove ciò avvenisse la ratifica alla variazione di bilancio sarebbe travolta dall'annullamento con conseguente responsabilità, anche erariale, di chi ha predisposto la variazione e ottenuto una rettifica in conseguenza di una deliberazione nulla” e ciò anche in considerazione della circostanza che “gli odierni ricorrenti oltre ad aver rivestito il ruolo di Consiglieri Comunali del comune resistente, sono altresì ivi residenti. Pertanto il concorrente profilo dell'interesse e della legittimazione dovrà essere valutato, come già rilevato in ricorso, anche da questa concorrente prospettiva.”.
Rileva quindi il Collegio che non sussistono più la legittimazione e l'interesse dei ricorrenti ad affermare e preservare le loro prerogative funzionali quali consiglieri comunali né quali “meri” cittadini residenti nel Comune sono titolari di alcuna “azione popolare” eventualmente finalizzata all'astratta affermazione di una legittimità dell'azione amministrativa eventualmente violata.
5.2- Ad ogni modo, nel merito, il Collegio osserva che: N. 01606/2024 REG.RIC.
- l'art. 51 dello Statuto Comunale dispone che “Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto”;
- tale norma, quindi, distingue nettamente tra il quorum costitutivo, raggiunto con l'intervento della metà più uno dei componenti, e il quorum funzionale, integrato dalla maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, con salvezza di diverse previsioni di legge;
- l'art. 175 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), rubricato “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”, nel disciplinare la procedura necessaria all'approvazione di dette delibere ed i termini entro cui procedere, non prescrive alcun quorum funzionale aggravato per l'approvazione delle variazioni di bilancio, risultando, dunque, sufficiente la maggioranza ordinaria;
- allo stesso modo, lo Statuto ed il Regolamento del Comune di Santa Margherita di
Belice non contengono alcuna disposizione che imponga maggioranze rafforzate per l'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto le variazioni di bilancio;
- ai fini del calcolo relativo al quorum funzionale deve tenersi solo conto dell'art. 62 del Regolamento Comunale, il quale prevede che “Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti, cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti”;
- l'utilizzo del termine “votanti” esclude dal computo chi, pur presente, si astiene, ossia non partecipa allo scrutinio manifestando un voto favorevole o contrario;
- gli astenuti, pertanto, rilevano esclusivamente ai fini della validità della seduta
(quorum strutturale), ma restano neutrali rispetto al parametro legale richiesto per la valida adozione dell'atto; N. 01606/2024 REG.RIC.
- nel caso di specie, la seduta del 13.08.2024 ha visto la partecipazione dell'intero consesso (12 consiglieri su 12), garantendo non solo la regolare costituzione dell'organo, ma confermando la sua piena legittimità a deliberare (quorum strutturale);
- la platea dei votanti si è, tuttavia, ristretta ai sei soggetti che hanno partecipato attivamente allo scrutinio;
- poiché le deliberazioni sono state approvate con 6 voti favorevoli e 0 contrari, la soglia necessaria di 4 voti (6/2 + 1) è stata ampiamente superata;
- pertanto, la presenza degli odierni ricorrenti, consiglieri astenuti, ha garantito il numero legale ma non ha intaccato la formazione della maggioranza;
- da ultimo, sono pienamente condivisibili le affermazioni della difesa comunale nella parte in cui assume che “Il ricorso avversario sostiene, inoltre, erroneamente che
“nell'ordinamento del diritto degli enti locali della Regione Siciliana nessuna norma attribuisce alla fonte regolamentare o a quella statutaria il potere di individuare il quorum necessario per l'adozione delle deliberazioni, restando detto potere in capo all'art. 184 della legge regionale.” (cfr. ricorso avversario, pag. 9, alinee 4-7). Tale assunto è manifestamente erroneo e risulta smentito dal quadro normativo vigente.
L'art. 6 della L.R. Siciliana n. 30/2000 è intervenuto sulla L.R. 48/1991, inserendo all'art. 1, comma 1, lettera e), il punto 3-bis, il quale dispone testualmente: “Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute...”. Pertanto, contrariamente a quanto censurato dai ricorrenti, la legge regionale conferisce una delega esplicita alla fonte regolamentare per la regolamentazione del funzionamento dei Consigli. Alla luce del quadro normativo sopra delineato, appare evidente come l'art. 62 del Regolamento
Comunale non costituisca un isolato atto d'arbitrio in contrasto con la legge, bensì la N. 01606/2024 REG.RIC.
legittima espressione di una potestà normativa derivata direttamente dalla fonte primaria regionale. La L.R. n. 30/2000, nel ridisegnare i confini dell'autonomia locale, ha inteso affidare proprio al regolamento dell'Ente il compito di declinare le regole dell'agire collegiale, ivi comprese le modalità di computo delle maggioranze.
Ne consegue che la scelta di distinguere tra presenti e votanti, lungi dal violare precetti gerarchicamente superiori, ne attua pienamente il dettato, garantendo la funzionalità dell'organo rappresentativo in armonia con l'attuale assetto delle competenze legislative. In quest'ottica, l'art. 62 del Regolamento Comunale ancora il quorum deliberativo alla maggioranza assoluta dei votanti. La norma intende così circoscrivere la platea decisionale ai soli soggetti che manifestano una volontà esplicita — favorevole o contraria — rispetto alla proposta, escludendo dal computo chi non partecipa attivamente alla votazione. Ed invero, l'astensione non può essere strumentalmente equiparata a un voto contrario per il solo fatto della presenza fisica in aula. Una simile sovrapposizione finirebbe per tradire la stessa natura dell'astensione, svuotando di significato la precisa scelta del consigliere di non prendere parte attiva alla decisione. Identificare l'astenuto come non votante garantisce, dunque, che l'esito della deliberazione rispecchi fedelmente la volontà di chi ha inteso determinarsi, impedendo che una condotta passiva venga trasformata, artificiosamente, in un ostacolo alla formazione della maggioranza. Preme evidenziare, altresì, che non sussiste alcuna violazione dell'art. 184 della L.R.
16/1963, come erroneamente dedotto da controparte. La pretesa preminenza gerarchica di tale norma, invocata dai ricorrenti, per imporre un calcolo della maggioranza ancorato al numero dei presenti, risulta superata dall'applicazione del principio della lex posterior e dalla profonda evoluzione dell'ordinamento regionale siciliano. Invero, la materia del funzionamento dei consigli comunali è stata oggetto di una rivisitazione organica e complessiva con la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30. Tale intervento legislativo ha radicalmente innovato il sistema, valorizzando l'autonomia N. 01606/2024 REG.RIC.
organizzativa e funzionale degli organi consiliari. In particolare, l'art. 6 della L.R.
30/2000, modificando il comma 3-bis dell'art. 1 della L.R. n. 48/1991, ha introdotto un nuovo assetto di competenze che affida proprio ai Regolamenti comunali - nel rispetto della legge e dello Statuto - la disciplina del funzionamento dell'assemblea consiliare. È dunque, evidente, che il legislatore del 2000 ha inteso superare la rigidità della disciplina del 1963, delegando alla fonte regolamentare la facoltà di regolare le modalità di espressione del voto e di adozione delle deliberazioni. Di conseguenza, l'art. 184 della L.R. n. 16/1963 non può più essere invocato in modo atomistico per annullare l'autonomia regolamentare dell'Ente: tale norma è stata novellata nello spirito e nell'efficacia dal sopravvenuto quadro legislativo che riconosce al Comune il potere di definire i criteri per la formazione della propria volontà. Ordunque, la distinzione tra “presenti” e “votanti” operata dal Comune di
Santa Margherita di Belice, in conformità al proprio Regolamento, costituisce legittima espressione di quella potestà organizzativa sancita dalla L.R. 30/2000.”.
5.3- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è improcedibile.
6.- La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite. Nulla per le spese per le parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti costituite. Nulla per le spese per le parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01606/2024 REG.RIC.
RE EZ, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
IE OM, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IE OM RE EZ
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/03/2026
N. 00784 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01606/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1606 del 2024, proposto da MO AB,
EP TT, ON IR, US UR, RE RA e AS
Valenti, rappresentati e difesi dagli avvocati Rosario Dell'Oglio e US
Dell'Oglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi avvocati sito in Palermo, Via
Torquato Tasso n. 14;
contro il Comune di Santa Margherita di Belice, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 01606/2024 REG.RIC.
del Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Santa Margherita di Belice e del Segretario Generale del Comune di Santa Margherita di Belice, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del consiglio comunale di Santa Margherita di Belice n.32 del
13.08.2024 avente ad oggetto: la ratifica della delibera di G. M. n. 59 del 04/07/2024 concernente: “Variazione di Bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 2024, ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., pubblicata nell'albo pretorio in data 19.08.2024, nella parte in cui all'esito delle operazioni di voto “Con n. 6 voti favorevoli , n. 0 voti contrari, n. 6 astenuti (AB, TT, IR, UR,
RA, Valenti) DELIBERA di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Ratifica della delibera di G. M. n. 59 del 04/07/2024 concernente:
Variazione di Bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 2024, ai sensi dell'art. 175 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i….”;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Margherita di Belice n. 33 del
13.08.2024 avente ad oggetto: “Ratifica delibera di G. M. n. 64 del 16/07/2024 concernente: Variazione di Bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 2024, ai sensi dell'art. 175 del Dlgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., pubblicata nell'albo pretorio in data 19.08.2024, nella parte in cui all'esito delle operazioni di voto “Con n. 6 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 6 astenuti (AB, TT, IR, UR,
RA, Valenti) DELIBERA di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Ratifica delibera di G. M. n. 64 del 16/07/2024 concernente: Variazione di
Bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 2024, ai sensi dell'art. 175 del Dlgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i…”. N. 01606/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Margherita di Belice;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. IE OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti (già consiglieri comunali del Comune di Santa
Margherita Belice) domandano l'annullamento:
- della deliberazione del consiglio comunale di Santa Margherita di Belice n.32 del
13.08.2024 avente ad oggetto: la ratifica della delibera di G. M. n. 59 del 04/07/2024 concernente: “Variazione di Bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 2024, ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., pubblicata nell'albo pretorio in data 19.08.2024, nella parte in cui all'esito delle operazioni di voto “Con n. 6 voti favorevoli , n. 0 voti contrari, n. 6 astenuti (AB, TT, IR, UR,
RA, Valenti) DELIBERA di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Ratifica della delibera di G. M. n. 59 del 04/07/2024 concernente:
Variazione di Bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 2024, ai sensi dell'art. 175 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i….”;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Margherita di Belice n. 33 del
13.08.2024 avente ad oggetto: “Ratifica delibera di G. M. n. 64 del 16/07/2024 concernente: Variazione di Bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 2024, ai sensi dell'art. 175 del Dlgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., pubblicata nell'albo pretorio in data 19.08.2024, nella parte in cui all'esito delle operazioni di voto “Con n. 6 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 6 astenuti (AB, TT, IR, UR,
RA, Valenti) DELIBERA di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Ratifica delibera di G. M. n. 64 del 16/07/2024 concernente: Variazione di N. 01606/2024 REG.RIC.
Bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 2024, ai sensi dell'art. 175 del Dlgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i…”.
Il ricorso è articolato sui seguenti due motivi di diritto:
a) Illegittimità per violazione e falsa ed erronea interpretazione del Regolamento
Comunale;
b) Illegittimità per violazione di legge dell'art. 62 del Regolamento Comunale, in contrasto con lo Statuto Comunale e con l'art. 184 della L.R.S. n. 16/1993 e s.m.i..
Espongono in fatto:
- di aver preso parte, risultando presenti, alle votazioni relative alle deliberazioni n.
32 e 33 del 13.08.2024, oggi impugnate, aventi ad oggetto la ratifica delle deliberazioni della giunta comunale n.59 del 4.7.2024 e n. 64 del 16.07.2024;
- che pur essendo presenti, si sarebbero astenuti dal votare, di tal che le deliberazioni non avrebbero potuto essere approvate, mancando la maggioranza, pari alla metà più uno, dei presenti alla votazione;
- che conseguentemente, le due delibere sarebbero illegittime per contrasto con le disposizioni sopra richiamate del Regolamento e dello Statuto Comunale.
2.- Si costituiva il Comune di Santa Margherita Belice, che depositava documenti e, con memoria del 20.02.2026, concludeva per: i) la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti (e conseguentemente l'improcedibilità del ricorso), in regione dell'intervenuto scioglimento del Consiglio Comunale con Decreto del
Presidente della Regione Sicilia del 12.03.2025; ii) in subordine, l'infondatezza del ricorso nel merito.
3.- Con memoria di replica del 3.3.2026, parte ricorrente insisteva negli assunti difensivi articolati con il ricorso introduttivo e prendeva posizione sulle eccezioni formulate ex adverso.
4.- All'udienza pubblica del 24.03.2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
5.- Il ricorso è improcedibile. N. 01606/2024 REG.RIC.
5.1- Il Collegio osserva che:
- i ricorrenti agiscono per l'annullamento delle Deliberazioni del Consiglio Comunale di Santa Margherita di Belice nn. 32 e 33 del 13 agosto 2024, entrambe recanti la ratifica di variazioni al bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2024;
- in pendenza di giudizio, con il Decreto Presidenziale n. 530/GAB del 12 marzo 2025,
è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Santa Margherita di Belice, con contestuale nomina del Commissario Straordinario;
- il consigliere comunale è legittimato ad agire nei confronti dell'Ente unicamente nell'ipotesi in cui i vizi denunciati si sostanzino nella lesione del diritto all'ufficio
(ossia con riguardo a profili che attengono all'esercizio della carica di Consigliere comunale, impeditivi o lesivi delle funzioni in tale veste esercitate);
- gli odierni ricorrenti sono cessati dalla carica di consigliere comunale ed hanno, dunque, perso la legittimazione ad agire in giudizio in ragione della specifica posizione (precedentemente) ricoperta nonchè l'interesse alla coltivazione del ricorso;
- in assenza di prerogative legate alla carica elettiva da tutelare e di un vantaggio concreto che possa derivare dall'accoglimento del ricorso, l'azione deve pertanto ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva e di interesse, non residuando alcuno spazio per un sindacato giurisdizionale su atti che non esplicano più alcun effetto sulla sfera giuridica dei Consiglieri decaduti.
Osserva infatti il Collegio che:
a) secondo giurisprudenza del Consiglio di Stato, la legittimazione ad agire dei
Consiglieri comunali dissenzienti ad impugnare le delibere dell'organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale, atteso che di regola il giudizio amministrativo non è aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, per cui essa rimane circoscritta alle sole ipotesi di lesione della loro sfera giuridica, come nel caso di scioglimento dell'organo o di nomina di un commissario ad acta, in cui detto effetto lesivo discende N. 01606/2024 REG.RIC.
ab externo rispetto all'organo di cui fa parte (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 07 luglio
2014, n. 3446; Consiglio di Stato, Sez. VI, 07 febbraio 2014, n. 593). Dunque i
Consiglieri comunali in quanto tali non sono legittimati ad agire contro l'amministrazione di appartenenza, essendo necessario dedurre una lesione delle loro prerogative, dato che questa non discende automaticamente da violazioni di forma o di sostanza nell'adozione di un atto deliberativo e che gli stessi non possono esercitare un controllo generalizzato, con funzione paragiurisdizionale, sulla vita dell'ente locale, in nome di un astratto principio di legalità, promuovendo così un'inammissibile azione popolare di tipo oggettivo (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7 aprile 2014, n.
1643 e sez. V, 22 gennaio 2024, n. 692);
b) l'interesse residuo dopo lo scioglimento dell'organo consiliare, come puntualmente dichiarato nell'ultima memoria, sarebbe quello ad ottenere l'”annullamento delle deliberazioni; ove ciò avvenisse la ratifica alla variazione di bilancio sarebbe travolta dall'annullamento con conseguente responsabilità, anche erariale, di chi ha predisposto la variazione e ottenuto una rettifica in conseguenza di una deliberazione nulla” e ciò anche in considerazione della circostanza che “gli odierni ricorrenti oltre ad aver rivestito il ruolo di Consiglieri Comunali del comune resistente, sono altresì ivi residenti. Pertanto il concorrente profilo dell'interesse e della legittimazione dovrà essere valutato, come già rilevato in ricorso, anche da questa concorrente prospettiva.”.
Rileva quindi il Collegio che non sussistono più la legittimazione e l'interesse dei ricorrenti ad affermare e preservare le loro prerogative funzionali quali consiglieri comunali né quali “meri” cittadini residenti nel Comune sono titolari di alcuna “azione popolare” eventualmente finalizzata all'astratta affermazione di una legittimità dell'azione amministrativa eventualmente violata.
5.2- Ad ogni modo, nel merito, il Collegio osserva che: N. 01606/2024 REG.RIC.
- l'art. 51 dello Statuto Comunale dispone che “Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto”;
- tale norma, quindi, distingue nettamente tra il quorum costitutivo, raggiunto con l'intervento della metà più uno dei componenti, e il quorum funzionale, integrato dalla maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, con salvezza di diverse previsioni di legge;
- l'art. 175 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), rubricato “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”, nel disciplinare la procedura necessaria all'approvazione di dette delibere ed i termini entro cui procedere, non prescrive alcun quorum funzionale aggravato per l'approvazione delle variazioni di bilancio, risultando, dunque, sufficiente la maggioranza ordinaria;
- allo stesso modo, lo Statuto ed il Regolamento del Comune di Santa Margherita di
Belice non contengono alcuna disposizione che imponga maggioranze rafforzate per l'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto le variazioni di bilancio;
- ai fini del calcolo relativo al quorum funzionale deve tenersi solo conto dell'art. 62 del Regolamento Comunale, il quale prevede che “Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti, cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti”;
- l'utilizzo del termine “votanti” esclude dal computo chi, pur presente, si astiene, ossia non partecipa allo scrutinio manifestando un voto favorevole o contrario;
- gli astenuti, pertanto, rilevano esclusivamente ai fini della validità della seduta
(quorum strutturale), ma restano neutrali rispetto al parametro legale richiesto per la valida adozione dell'atto; N. 01606/2024 REG.RIC.
- nel caso di specie, la seduta del 13.08.2024 ha visto la partecipazione dell'intero consesso (12 consiglieri su 12), garantendo non solo la regolare costituzione dell'organo, ma confermando la sua piena legittimità a deliberare (quorum strutturale);
- la platea dei votanti si è, tuttavia, ristretta ai sei soggetti che hanno partecipato attivamente allo scrutinio;
- poiché le deliberazioni sono state approvate con 6 voti favorevoli e 0 contrari, la soglia necessaria di 4 voti (6/2 + 1) è stata ampiamente superata;
- pertanto, la presenza degli odierni ricorrenti, consiglieri astenuti, ha garantito il numero legale ma non ha intaccato la formazione della maggioranza;
- da ultimo, sono pienamente condivisibili le affermazioni della difesa comunale nella parte in cui assume che “Il ricorso avversario sostiene, inoltre, erroneamente che
“nell'ordinamento del diritto degli enti locali della Regione Siciliana nessuna norma attribuisce alla fonte regolamentare o a quella statutaria il potere di individuare il quorum necessario per l'adozione delle deliberazioni, restando detto potere in capo all'art. 184 della legge regionale.” (cfr. ricorso avversario, pag. 9, alinee 4-7). Tale assunto è manifestamente erroneo e risulta smentito dal quadro normativo vigente.
L'art. 6 della L.R. Siciliana n. 30/2000 è intervenuto sulla L.R. 48/1991, inserendo all'art. 1, comma 1, lettera e), il punto 3-bis, il quale dispone testualmente: “Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute...”. Pertanto, contrariamente a quanto censurato dai ricorrenti, la legge regionale conferisce una delega esplicita alla fonte regolamentare per la regolamentazione del funzionamento dei Consigli. Alla luce del quadro normativo sopra delineato, appare evidente come l'art. 62 del Regolamento
Comunale non costituisca un isolato atto d'arbitrio in contrasto con la legge, bensì la N. 01606/2024 REG.RIC.
legittima espressione di una potestà normativa derivata direttamente dalla fonte primaria regionale. La L.R. n. 30/2000, nel ridisegnare i confini dell'autonomia locale, ha inteso affidare proprio al regolamento dell'Ente il compito di declinare le regole dell'agire collegiale, ivi comprese le modalità di computo delle maggioranze.
Ne consegue che la scelta di distinguere tra presenti e votanti, lungi dal violare precetti gerarchicamente superiori, ne attua pienamente il dettato, garantendo la funzionalità dell'organo rappresentativo in armonia con l'attuale assetto delle competenze legislative. In quest'ottica, l'art. 62 del Regolamento Comunale ancora il quorum deliberativo alla maggioranza assoluta dei votanti. La norma intende così circoscrivere la platea decisionale ai soli soggetti che manifestano una volontà esplicita — favorevole o contraria — rispetto alla proposta, escludendo dal computo chi non partecipa attivamente alla votazione. Ed invero, l'astensione non può essere strumentalmente equiparata a un voto contrario per il solo fatto della presenza fisica in aula. Una simile sovrapposizione finirebbe per tradire la stessa natura dell'astensione, svuotando di significato la precisa scelta del consigliere di non prendere parte attiva alla decisione. Identificare l'astenuto come non votante garantisce, dunque, che l'esito della deliberazione rispecchi fedelmente la volontà di chi ha inteso determinarsi, impedendo che una condotta passiva venga trasformata, artificiosamente, in un ostacolo alla formazione della maggioranza. Preme evidenziare, altresì, che non sussiste alcuna violazione dell'art. 184 della L.R.
16/1963, come erroneamente dedotto da controparte. La pretesa preminenza gerarchica di tale norma, invocata dai ricorrenti, per imporre un calcolo della maggioranza ancorato al numero dei presenti, risulta superata dall'applicazione del principio della lex posterior e dalla profonda evoluzione dell'ordinamento regionale siciliano. Invero, la materia del funzionamento dei consigli comunali è stata oggetto di una rivisitazione organica e complessiva con la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30. Tale intervento legislativo ha radicalmente innovato il sistema, valorizzando l'autonomia N. 01606/2024 REG.RIC.
organizzativa e funzionale degli organi consiliari. In particolare, l'art. 6 della L.R.
30/2000, modificando il comma 3-bis dell'art. 1 della L.R. n. 48/1991, ha introdotto un nuovo assetto di competenze che affida proprio ai Regolamenti comunali - nel rispetto della legge e dello Statuto - la disciplina del funzionamento dell'assemblea consiliare. È dunque, evidente, che il legislatore del 2000 ha inteso superare la rigidità della disciplina del 1963, delegando alla fonte regolamentare la facoltà di regolare le modalità di espressione del voto e di adozione delle deliberazioni. Di conseguenza, l'art. 184 della L.R. n. 16/1963 non può più essere invocato in modo atomistico per annullare l'autonomia regolamentare dell'Ente: tale norma è stata novellata nello spirito e nell'efficacia dal sopravvenuto quadro legislativo che riconosce al Comune il potere di definire i criteri per la formazione della propria volontà. Ordunque, la distinzione tra “presenti” e “votanti” operata dal Comune di
Santa Margherita di Belice, in conformità al proprio Regolamento, costituisce legittima espressione di quella potestà organizzativa sancita dalla L.R. 30/2000.”.
5.3- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è improcedibile.
6.- La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite. Nulla per le spese per le parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti costituite. Nulla per le spese per le parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01606/2024 REG.RIC.
RE EZ, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
IE OM, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IE OM RE EZ
IL SEGRETARIO