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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2414/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MASTELLONI UGO, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12818/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230176211680501 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede la condanna alle spese e ove non fosse possibile chiede la compensazione
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720230176211680501, relativa alla Tassa Automobilistica Regione Lazio anno 2021, deducendo l'insussistenza dell'obbligazione tributaria in capo al medesimo, avendo egli rinunciato all'eredità del padre, Sig. Nominativo_1, con atto notarile del 7 ottobre 2021, antecedente alla formazione del ruolo.
Il ricorrente eccepiva altresì la nullità della notificazione, non avendo mai ricevuto l'atto impugnato, e rappresentava di aver già segnalato all'Amministrazione, in più occasioni, l'errore di intestazione, senza ottenere alcun riscontro in autotutela.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di cartella emessa per conto della Regione Lazio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore e, a sua volta, la propria carenza di legittimazione passiva.
Il ricorrente depositava memoria chiedendo l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 D.Lgs.
546/1992.
Con ordinanza, la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Lazio, che il ricorrente ha attuata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Sulla legittimazione passiva e sull'integrazione del contraddittorio
L'Agenzia delle Entrate non è titolare della pretesa concernente il credito oggetto della cartella impugnata, emessa per conto della Regione Lazio. Parimenti, l'Agenzia delle Entrate Riscossione è legittimata solo per i vizi propri della cartella, non per la sussistenza del credito.
Va pertanto dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, e quella dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per quanto attiene al merito della pretesa.
L'integrazione del contraddittorio ha correttamente individuato la Regione Lazio quale unico soggetto passivamente legittimato..
2. Sull'insussistenza dell'obbligazione tributaria
È pacifico in atti che il Sig. Ricorrente_1 ha rinunciato all'eredità del padre con atto notarile del 7 ottobre 2021, che la cartella impugnata riguarda un debito riferito al de cuius;
la rinuncia è anteriore alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione «Il chiamato all'eredità che abbia rinunciato non risponde dei debiti del de cuius, poiché la rinuncia ha effetto retroattivo ex art. 521 c.c.» (Cass., ord. n.
13639/2018).
Ne consegue che il ricorrente non è mai divenuto erede e non può essere destinatario di pretese tributarie riferite al de cuius.
L'atto impugnato è dunque radicalmente illegittimo per difetto assoluto del presupposto soggettivo.
3. Sulle spese di lite
La Corte rileva che il ricorso è fondato nel merito, ma che originariamente il ricorrente ha convenuto soggetti privi di legittimazione passiva (AE e ADER), così che l'integrazione del contraddittorio è stata necessaria per sanare un vizio imputabile al ricorrente,la Regione Lazio è stata chiamata in causa solo successivamente, su ordine della Corte.
In tale contesto, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese, ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in formazione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento n. 09720230176211680501; dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate e la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per quanto attiene al merito della pretesa;
compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MASTELLONI UGO, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12818/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230176211680501 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede la condanna alle spese e ove non fosse possibile chiede la compensazione
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720230176211680501, relativa alla Tassa Automobilistica Regione Lazio anno 2021, deducendo l'insussistenza dell'obbligazione tributaria in capo al medesimo, avendo egli rinunciato all'eredità del padre, Sig. Nominativo_1, con atto notarile del 7 ottobre 2021, antecedente alla formazione del ruolo.
Il ricorrente eccepiva altresì la nullità della notificazione, non avendo mai ricevuto l'atto impugnato, e rappresentava di aver già segnalato all'Amministrazione, in più occasioni, l'errore di intestazione, senza ottenere alcun riscontro in autotutela.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di cartella emessa per conto della Regione Lazio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore e, a sua volta, la propria carenza di legittimazione passiva.
Il ricorrente depositava memoria chiedendo l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 D.Lgs.
546/1992.
Con ordinanza, la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Lazio, che il ricorrente ha attuata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Sulla legittimazione passiva e sull'integrazione del contraddittorio
L'Agenzia delle Entrate non è titolare della pretesa concernente il credito oggetto della cartella impugnata, emessa per conto della Regione Lazio. Parimenti, l'Agenzia delle Entrate Riscossione è legittimata solo per i vizi propri della cartella, non per la sussistenza del credito.
Va pertanto dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, e quella dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per quanto attiene al merito della pretesa.
L'integrazione del contraddittorio ha correttamente individuato la Regione Lazio quale unico soggetto passivamente legittimato..
2. Sull'insussistenza dell'obbligazione tributaria
È pacifico in atti che il Sig. Ricorrente_1 ha rinunciato all'eredità del padre con atto notarile del 7 ottobre 2021, che la cartella impugnata riguarda un debito riferito al de cuius;
la rinuncia è anteriore alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione «Il chiamato all'eredità che abbia rinunciato non risponde dei debiti del de cuius, poiché la rinuncia ha effetto retroattivo ex art. 521 c.c.» (Cass., ord. n.
13639/2018).
Ne consegue che il ricorrente non è mai divenuto erede e non può essere destinatario di pretese tributarie riferite al de cuius.
L'atto impugnato è dunque radicalmente illegittimo per difetto assoluto del presupposto soggettivo.
3. Sulle spese di lite
La Corte rileva che il ricorso è fondato nel merito, ma che originariamente il ricorrente ha convenuto soggetti privi di legittimazione passiva (AE e ADER), così che l'integrazione del contraddittorio è stata necessaria per sanare un vizio imputabile al ricorrente,la Regione Lazio è stata chiamata in causa solo successivamente, su ordine della Corte.
In tale contesto, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese, ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in formazione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento n. 09720230176211680501; dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate e la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per quanto attiene al merito della pretesa;
compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992.