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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/07/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3308/2024 R.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli nati fuori da matrimonio”, promossa da
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
14/3/1979 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Loredana Calabrese
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...]nella c.da Renna, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Licitra
- resistente -
e con l'intervento del P.M. in sede (che nulla ha opposto) -
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/12/2024 e successivamente notificato, Parte_1
- premettendo di avere intrattenuto una relazione more uxorio con dal
[...] CP_1
2011 al 2017 e di avere con lui generato la IA (Modica, 10/03/2015) - chiedeva Persona_1 al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso della IA IN ad entrambi i genitori, il collocamento della stessa presso di sé nella casa di via Sacro Cuore n. 21/A (condotta in locazione), la regolamentazione dei modi e tempi di frequentazione della IN da parte del padre e l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della IA con un CP_1 assegno mensile di € 400,00, con decorrenza dalla domanda e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa responsiva del 5/2/2025, si costituiva in giudizio il quale CP_1 chiedeva il rigetto della domanda della ricorrente, sostenendo di avere frequentato la IA con pagina 1 di 4 regolarità, anche in mancanza di formale regolamentazione, e che i rapporti tra le parti erano stati improntati alla collaborazione reciproca, contribuendo egli al mantenimento della IA con la somma di € 250,00 al mese.
Il resistente precisava, inoltre, di svolgere l'attività di operaio alle dipendenze della con contratto a tempo parziale orizzontale e retribuzione di poco meno di € 1.000,00 CP_2 al mese, nonché di abitare in un immobile condotto in locazione per un canone mensile di €
500,00 e, infine, che, dopo l'interruzione della convivenza, lo stesso aveva intrapreso una relazione con un'altra donna, dalla quale era nata la IA (26/07/2021); peraltro, anche Per_2 la ricorrente aveva iniziato la convivenza con in c. da San Giuliano Macallè a CP_3
Modica.
All'udienza del 6/3/2025, le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sulla IA IN, accordo che avevano riportato nelle note congiunte depositate in data 5.3.2025, sottoscritte anche dalle stesse personalmente, sicchè chiedevano la trasformazione del rito in consensuale e che la causa venisse decisa alle condizioni di cui all'accordo predetto.
Il Giudice delegato, preso atto di ciò, disponeva la trasformazione del rito in quello previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c., riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previo parere del P.M..
In particolare, le parti hanno chiesto che la regolamentazione dei rapporti tra i genitori e la IA IN proceda alle condizioni che di seguito si riportano:
A) “affido della IA IN ad entrambi i genitori, secondo le Persona_3 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento stabile della stessa presso l'abitazione della madre sita in Modica via Sacro Cuore n. 21/A;
B) compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici della IN, il padre incontrerà la IN ogni mercoledì dalle 17:00 alle 20:00 e due finesettimana al mese dalle 20:00 del venerdì alle 20:00 della domenica, salvo diverso accordo tra le parti. Il padre avrà con sé, salvo diverso accordo tra le parti, la IN per sette giorni consecutivi nel mese di agosto (alternativamente dal 9 al 15 e l'anno successivo dal 16 al 22 e per sette giorni consecutivi nel mese di dicembre (in modo che la IN ad anni alterni, passi con il padre il giorno di Natale e del Capodanno) ed altresì per tre giorni nel periodo pasquale (tale che la IN possa trascorrere ad anni alterni con il padre il giorno della Pasqua e il Lunedì dell'Angelo).
C) Porre a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento della IA CP_1 IN un assegno mensile di € 250,00 da corrispondersi entro i primi Persona_1 cinque giorni di ogni mese, con decorrenza da Febbraio 2025, assegno soggetto a rivalutazione monetaria annualmente, secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, registrate dall'Istat al netto dell'Assegno Unico che sarà percepito integralmente dalla madre. Esula dal superiore assegno di mantenimento qualsiasi spesa o regalìa che il eventualmente, sosterrà in favore della IA. CP_1
pagina 2 di 4 D) Sono espressamente esclusi da tale assegno, le spese straordinarie (spese mediche, scolastiche o comunque straordinarie purché documentate) che dovessero essere ritenute necessarie per le esigenze della IA IN, cui provvederanno i genitori nella misura del 50% ciascuno;
A carico del padre il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive della IA, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
Quanto alle spese mediche e straordinarie sino ad oggi sostenute dalla sig.ra
[...]
nell'interesse della IN e documentate, pari ad €. 452,00, il sig. Parte_1 si impegna a corrispondere il 50% del superiore importo a partire dal mese di CP_1
Marzo 2025 nella misura di € 50,00 mensili;
Quanto al preventivo “L'Arcobaleno” relativo all'apparecchietto ortodontico fisso per Per_ la piccola dell'importo di €. 4.500,00 + Iva, il sig. si impegna, entro il 15 CP_1
Marzo 2025, a reperire un preventivo migliorativo e/o confermare il preventivo
Arcobaleno impegnandosi a contribuire alla spesa nella misura del 50%.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo:
a) le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica
(escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché
b) le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). D) Il sig. autorizza sin d'ora l'INPS alla distrazione dell'assegno Unico in CP_1 favore della sig.ra che avrà diritto a percepirlo interamente;
Parte_1
E) Entrambi i genitori si obbligano, in caso di cambio di residenza di darne tempestiva comunicazione l'uno all'altra, e viceversa, mediante lettera raccomandata con avviso ricevimento.
F) Ogni singolo genitore potrà portare con sé la IA IN fuori dal territorio della Repubblica Italiana solo con il consenso scritto dell'altro genitore.
pagina 3 di 4 Le spese del presente giudizio 3308/2024 R.G. pendente avanti il Tribunale di Ragusa restano interamente compensate tra le parti ed i difensori rinunziano alla solidarietà tra le stesse parti per i rispettivi compensi professionali”.
Il P.M. in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
Le condizioni concordate dalle parti per l'esercizio della loro responsabilità genitoriale sulla IA IN, sono conformi agli interessi della IN stessa ed alla legge, per cui possono essere omologate da questo Tribunale, il quale, per il resto, prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
Le spese processuali vanno compensate, stante l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 3308/2024 R.G.,
Omologa le condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla IA IN , da queste concordate e riportate in motivazione. Persona_1
Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 18.7.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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