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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/10/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2564/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
PP LI BE - Presidente
EN NN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2564/2022 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Manganello Salvatore) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Tricoli Controparte_1
Giancarlo)
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 8.07.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/10/2022, , premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 4.09.1974, matrimonio concordatario con Controparte_1
dalla cui unione erano nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente
[...] autosufficienti, chiedeva pronunciarsi la separazione personale per il sopravvenuto difetto dell'affectio coniugalis, causato dai continui ed insanabili contrasti con il coniuge.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda principale e chiedeva, in riconvenzionale, che la separazione venisse addebitata al ricorrente, colpevole a suo dire di aver tenuto comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio.
All'udienza presidenziale del 16.01.2023, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinanzi al G.I. per la trattazione del merito.
La causa, istruita con la produzione di documenti, all'udienza del 8.07.2025, sulle conclusioni delle parti e del P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dal ricorrente, considerato il dichiarato proposito dello stesso di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione della convenuta.
Va, invece, rigettata la domanda di addebito formulata da perché rimasta CP_1 allo sterile stato delle asserzioni.
Quanto alle questioni di carattere patrimoniale, devono confermarsi i provvedimenti urgenti -come modificati dalla Corte di Appello in sede di reclamo- tenuto conto della sproporzione nella situazione reddituale delle parti: Pt_1
percepisce una pensione netta pari a circa 1.700,00/1.800,00 euro mensili
[...] mentre percepisce una pensione di € 200,00 mensili. Controparte_1 A questo proposito deve osservarsi che, con la separazione (a differenza che con il divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali. Invero, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (Cass. civ. Sez. I, n. 20638/2004; Cass. civ. Sez. I, n. 9915/2007); b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro – anche a fronte dell'incremento dei redditi di uno e del decremento dei redditi dell'altro (Cass. civ. Sez. I, n. 2626/2006)
– tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (Cass. civ. Sez. I, n. 12196/2017; Cass. civ. Sez. I, n.
13592/2006). Ed invero la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (Cass. civ.
Sez. I, n. 12196/2017).
Pertanto, verserà a per il suo Parte_1 Controparte_1 mantenimento, l'assegno di euro 500,00 rivalutabile Istat, da pagarsi entro il giorno
10 di ogni mese.
Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine all'uso della casa coniugale tenuto conto dell'assenza di figli minori o maggiorenni non autonomi.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nato a Parte_1
Caltanissetta il 25/08/1949 e nata a [...] CP_1 CP_1 il 30/12/1953;
rigetta la domanda di addebito formulata dalla convenuta;
pone a carico di l'obbligo di pagare a per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento della stessa, la somma di € 500,00, rivalutabile istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 30.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EN NN PP LI BE
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
PP LI BE - Presidente
EN NN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2564/2022 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Manganello Salvatore) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Tricoli Controparte_1
Giancarlo)
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 8.07.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/10/2022, , premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 4.09.1974, matrimonio concordatario con Controparte_1
dalla cui unione erano nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente
[...] autosufficienti, chiedeva pronunciarsi la separazione personale per il sopravvenuto difetto dell'affectio coniugalis, causato dai continui ed insanabili contrasti con il coniuge.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda principale e chiedeva, in riconvenzionale, che la separazione venisse addebitata al ricorrente, colpevole a suo dire di aver tenuto comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio.
All'udienza presidenziale del 16.01.2023, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinanzi al G.I. per la trattazione del merito.
La causa, istruita con la produzione di documenti, all'udienza del 8.07.2025, sulle conclusioni delle parti e del P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dal ricorrente, considerato il dichiarato proposito dello stesso di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione della convenuta.
Va, invece, rigettata la domanda di addebito formulata da perché rimasta CP_1 allo sterile stato delle asserzioni.
Quanto alle questioni di carattere patrimoniale, devono confermarsi i provvedimenti urgenti -come modificati dalla Corte di Appello in sede di reclamo- tenuto conto della sproporzione nella situazione reddituale delle parti: Pt_1
percepisce una pensione netta pari a circa 1.700,00/1.800,00 euro mensili
[...] mentre percepisce una pensione di € 200,00 mensili. Controparte_1 A questo proposito deve osservarsi che, con la separazione (a differenza che con il divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali. Invero, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (Cass. civ. Sez. I, n. 20638/2004; Cass. civ. Sez. I, n. 9915/2007); b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro – anche a fronte dell'incremento dei redditi di uno e del decremento dei redditi dell'altro (Cass. civ. Sez. I, n. 2626/2006)
– tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (Cass. civ. Sez. I, n. 12196/2017; Cass. civ. Sez. I, n.
13592/2006). Ed invero la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (Cass. civ.
Sez. I, n. 12196/2017).
Pertanto, verserà a per il suo Parte_1 Controparte_1 mantenimento, l'assegno di euro 500,00 rivalutabile Istat, da pagarsi entro il giorno
10 di ogni mese.
Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine all'uso della casa coniugale tenuto conto dell'assenza di figli minori o maggiorenni non autonomi.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nato a Parte_1
Caltanissetta il 25/08/1949 e nata a [...] CP_1 CP_1 il 30/12/1953;
rigetta la domanda di addebito formulata dalla convenuta;
pone a carico di l'obbligo di pagare a per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento della stessa, la somma di € 500,00, rivalutabile istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 30.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EN NN PP LI BE
(atto firmato digitalmente)