Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/06/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 342/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. ZANGHERI MICHELA (C.F. C.F._1
) C.F._2
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. CELLI GIADA (C.F. C.F._3
) C.F._4
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Svolgimento del processo chiedeva che fosse pronunziata la separazione personale dal Parte_1 resistente, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Si costituiva nel presente procedimento il resistente, rassegnando le domande così come indicate in comparsa di costituzione e risposta.
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Motivi della decisione
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, dunque, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni da essi concordate, siccome esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, come di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2. CASA FAMILIARE. La signora continuerà a risiedere nella casa Parte_1 familiare, di sua proprietà esclusiva, sita in Rimini (RN) Viale Bologna n. 6 int.3, unitamente alla figlia minore Il signor in accordo con la moglie Persona_1 CP_1 ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferito provvisoriamente presso l'abitazione della madre in Rimini (RN) via Ovidio 11.
3. REGIME DI AFFIDAMENTO. I coniugi concordano per l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, attribuendo alla madre, in via temporanea e Persona_1 urgente, sfera di responsabilità genitoriale esclusiva per quanto concerne le decisioni in materia scolastica e ricreativa, medica e sanitaria, fino a quando il sig. rimarrà CP_1 ricoverato presso la struttura di recupero e/o perdurerà il suo stato di difficoltà fisica e psicologica. Tale regime di affidamento è stato concordato tra i genitori, al fine di impedire la paralisi di rappresentanza della minore durante il percorso di riabilitazione del padre. Per_
4. MODALITÀ DI FREQUENTAZIONE. la figlia – già diciassettenne - frequenterà liberamente il padre secondo gli accordi che verranno presi di volta in volta fra padre e figlia, i quali terranno conto dei desiderata della figlia, delle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche, nonché delle eventuali limitazioni poste dalla struttura di recupero durante il percorso di riabilitazione.
5. MANTENIMENTO ORDINARIO. Il sig. contribuirà al mantenimento Controparte_1 della figlia versando alla madre, sig.ra , la somma mensile di €.250,00= Parte_1 (euro duecentocinquanta/00) da corrispondersi alla sig.ra entro il Parte_1 giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese giugno 2025. Detto assegno mensile sarà annualmente rivalutato sulla base della variazione dei prezzi al consumo accertata dall'Istat.
6. SPESE STRAORDINARIE. Fino a quando il sig. rimarrà ricoverato presso la CP_1 struttura di riabilitazione, la sig.ra si farà carico al 100% delle spese Pt_1 straordinarie effettuate nell'interesse della figlia. Successivamente alle dimissioni del sig.
ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie CP_1 sostenute per la figlia secondo i criteri e le modalità stabilite dal Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Bologna;
pagina 2 di 3 7. ASSEGNO UNICO. Il sig. autorizza la sig.ra a Controparte_1 Parte_1 richiedere e ricevere dall'INPS l'assegno unico erogato nell'interesse della figlia minore
Persona_1
8. I coniugi dichiarano di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento
9. I signori e si concedono sin d'ora reciproci nulla Parte_1 Controparte_1 osta al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, o di altro documento valido ai fini dell'espatrio.
10. Le spese legali sono integralmente compensate”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale di , nata a [...]_1 (RN) il 22/02/1977, e , nato a [...] il Controparte_1 14/09/1976, avendo gli stessi contratto matrimonio in Rimini in data 22/02/2013, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune anno 2013, n.18, parte 1 alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Rimini l'annotazione prevista dall'art. 69 lett. D) D.P.R. n. 396 del 3/11/2000;
3) Spese compensate.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 05.06.2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
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