Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00341/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01148/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1148 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Bagno Barsanti di LA RK & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi, Edoardo Brusco e Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Viareggio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Lidia Iascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità infra illustrate, in quanto rilevanti e non manifestamente infondate
1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione:
a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva;
b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;
c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022;
d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;
2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Bagno Barsanti di LA RK & C. S.a.s. il 15/3/2024:
per l'annullamento,
per quanto di ragione
dei seguenti atti:
- della delibera di Giunta del Comune di Viareggio n. 484 del 23 dicembre 2023 – Settore 6 – Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali (doc. n. 6), pubblicata il 28 dicembre 2023, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo determinazioni», con la quale è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, comma 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»;
- della determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio n. 2822 del 29 dicembre 2023 - Settore 6 - Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali Concessioni Comunali (doc. n. 7), pubblicata il 2 gennaio 2024, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive. differimento dei termini di scadenza al 31.12.2024 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, c.3, l. 118/2022. adempimenti», con la quale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 484 del 23 dicembre 2023, è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art. 3, co. 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»;
nonché per accogliere le seguenti domande,
previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate
1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione:
a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva;
b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;
c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022;
d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;
2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Viareggio, dell’Agenzia del Demanio e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la memoria del 23 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. GI CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto:
che la società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, i provvedimenti in epigrafe indicati e con i quali si è disposto il differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime sopra citate e, ciò, previo accertamento che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000;
che si sono costituite le amministrazioni sopra citate, chiedendo il rigetto del ricorso;
che la società ricorrente con la memoria da ultimo depositata ha evidenziato che “ nelle more della trattazione del ricorso …è venuto meno l’interesse al suo accoglimento ”;
Ritenuto che in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, in quanto nel processo amministrativo “ vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033);
Considerato che le spese di lite possono essere compensate, in considerazione anche della non opposizione alla compensazione manifestata dalla difesa del Comune di Viareggio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, unitamente ai successivi motivi aggiunti come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA GI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
GI CC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CC | CA GI |
IL SEGRETARIO