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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 643/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Rag. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240059304756000 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1954/2025 depositato il
25/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., incorporante di Società_1 S.r.l., ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620240059304756000 per IVA 2018, sostenendo che:
1 -Tutte le rate del piano di rateazione sono state regolarmente versate.
2 - La rata n. 10 (scadenza 31/12/2021) è stata erroneamente attribuita alla rateazione IVA 2017 per un errore materiale nel modello F24.
3 - La rata n. 14 (scadenza 02/01/2023) è stata regolarmente versata.
Chiede l'annullamento della cartella e la sospensione dell'efficacia.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate. L'Ufficio contesta quanto sostenuto in ricorso, affermando che:
1 - La società è decaduta dalla rateazione per mancato pagamento della rata n. 10.
2 - Il versamento del 31/12/2021 è stato correttamente abbinato alla rateazione IVA 2017, già oggetto di sgravio totale.
3 - La normativa (art.
3-bis, D.Lgs. 462/1997) prevede la decadenza anche per il mancato pagamento di una sola rata.
4 - È stato emesso sgravio parziale per la rata n. 14, ma resta dovuto il residuo. La società nominava un nuovo difensore, il dott. Difensore_1, in sostituzione del precedente, per proseguire il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sulla decadenza dalla rateazione. La società ha aderito alla rateazione dell'importo IVA 2018, suddiviso in 20 rate. È pacifico che la rata n. 10, con scadenza 31/12/2021, non sia stata correttamente versata. Il pagamento è stato effettuato con riferimento all'anno 2017 e abbinato alla rateazione IVA 2017, già oggetto di sgravio. La normativa (art.
3-bis, comma 4, D.Lgs. 462/1997) prevede che il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
Sulla regolarità dell'operato dell'Ufficio. L'Ufficio ha correttamente emesso la cartella per l'importo residuo non sgravato, dopo aver riconosciuto la regolarità della rata n. 14 e disposto lo sgravio parziale. Il versamento erroneamente riferito all'anno 2017 non può essere considerato valido per la rateazione 2018, essendo già stato utilizzato per altra annualità.
Sulla natura dell'errore. La Corte riconosce che l'errore nella compilazione del modello F24 possa essere stato materiale. Tuttavia, tale errore non può essere imputato all'Amministrazione, né può giustificare il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge per la rateazione. La responsabilità della corretta compilazione dei modelli di pagamento ricade sul contribuente.
Le spese, in ragione della particolarità della questione, possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Palermo, 21.07.2025
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 643/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Rag. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240059304756000 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1954/2025 depositato il
25/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., incorporante di Società_1 S.r.l., ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620240059304756000 per IVA 2018, sostenendo che:
1 -Tutte le rate del piano di rateazione sono state regolarmente versate.
2 - La rata n. 10 (scadenza 31/12/2021) è stata erroneamente attribuita alla rateazione IVA 2017 per un errore materiale nel modello F24.
3 - La rata n. 14 (scadenza 02/01/2023) è stata regolarmente versata.
Chiede l'annullamento della cartella e la sospensione dell'efficacia.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate. L'Ufficio contesta quanto sostenuto in ricorso, affermando che:
1 - La società è decaduta dalla rateazione per mancato pagamento della rata n. 10.
2 - Il versamento del 31/12/2021 è stato correttamente abbinato alla rateazione IVA 2017, già oggetto di sgravio totale.
3 - La normativa (art.
3-bis, D.Lgs. 462/1997) prevede la decadenza anche per il mancato pagamento di una sola rata.
4 - È stato emesso sgravio parziale per la rata n. 14, ma resta dovuto il residuo. La società nominava un nuovo difensore, il dott. Difensore_1, in sostituzione del precedente, per proseguire il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sulla decadenza dalla rateazione. La società ha aderito alla rateazione dell'importo IVA 2018, suddiviso in 20 rate. È pacifico che la rata n. 10, con scadenza 31/12/2021, non sia stata correttamente versata. Il pagamento è stato effettuato con riferimento all'anno 2017 e abbinato alla rateazione IVA 2017, già oggetto di sgravio. La normativa (art.
3-bis, comma 4, D.Lgs. 462/1997) prevede che il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
Sulla regolarità dell'operato dell'Ufficio. L'Ufficio ha correttamente emesso la cartella per l'importo residuo non sgravato, dopo aver riconosciuto la regolarità della rata n. 14 e disposto lo sgravio parziale. Il versamento erroneamente riferito all'anno 2017 non può essere considerato valido per la rateazione 2018, essendo già stato utilizzato per altra annualità.
Sulla natura dell'errore. La Corte riconosce che l'errore nella compilazione del modello F24 possa essere stato materiale. Tuttavia, tale errore non può essere imputato all'Amministrazione, né può giustificare il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge per la rateazione. La responsabilità della corretta compilazione dei modelli di pagamento ricade sul contribuente.
Le spese, in ragione della particolarità della questione, possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Palermo, 21.07.2025