Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 979
TAR
Ordinanza presidenziale 15 dicembre 2020
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TAR
Sentenza 27 giugno 2022
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CS
Rigetto
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere

    La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38 DPR 380/2001 ha natura omogenea alla demolizione del manufatto abusivo e ha funzione di reintegrazione della legalità violata. L'opera abusivamente realizzata attraverso l'innalzamento dei fabbricati oltre i limiti previsti non consiste soltanto nella maggiore altezza, ma anche nella realizzazione di unità immobiliari abitabili che con la minore altezza consentita non sarebbe stato possibile realizzare. Pertanto, il valore venale delle opere abusivamente eseguite corrisponde al valore degli appartamenti realizzati. La stima dell'Agenzia del territorio ha riguardato i secondi piani dei corpi di fabbrica B e C, rendendo abitabile l'ultimo piano. La violazione dei limiti di altezza ha determinato una trasformazione vantaggiosa dei secondi piani, sicché legittimamente i volumi su cui è stato calcolato il valore non sono quelli inerenti all'eccesso di altezza, ma tutti quelli inerenti ai secondi piani, avvantaggiatisi, in termini edilizi ed economici, della maggiore altezza, che ne ha mutato in meglio la destinazione d'uso. La disciplina recata dall'art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 non consente una valutazione atomistica degli interventi edificatori, dovendosi invece attuare una valutazione complessiva delle porzioni degli edifici interessati dalla violazione delle norme urbanistiche. La sanzione ex art. 38 cit. è attuata in luogo della demolizione, sicché deve averne la medesima ampiezza. Il valore venale deve avere ad oggetto l'intero manufatto interessato dall'abuso (intendendosi per intero manufatto una parte isolabile del fabbricato e non la sua totalità, che nel caso di specie corrisponde ai secondi e ultimi piani, che hanno tratto vantaggio in termini di utilizzabilità e di destinazione d'uso dal superamento dei limiti di altezza) e non soltanto la parte dell'opera realizzata in difformità.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per difetto di motivazione

    L'art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 non prevede la partecipazione dei responsabili dell'illecito edilizio o dei proprietari del manufatto abusivo alle operazioni di stima di competenza dell'Agenzia delle Entrate. La norma, infatti, si limita a prevedere che la valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. I principi partecipativi della legge n. 241/1990 non sono applicabili ai subprocedimenti di natura tecnica, in mancanza di diversa previsione. Il provvedimento finale è di natura vincolata e per le ragioni esposte al punto 14 non avrebbe potuto condurre agli esiti divisati dall'appellante, stante l'infondatezza delle sue deduzioni, con conseguente difetto di concreta incidenza della mancata espressa valutazione, da parte delle amministrazioni coinvolte, delle osservazioni presentate dall'interessato durante il procedimento amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 979
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 979
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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