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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 16/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1413/2019, avente ad oggetto “opposizione a precetto”, riservata per la decisione all'udienza del 20/02/2025
TRA
( ), con l'avvocato PAOLICELLI Parte_1 P.IVA_1
EUSTACHIO WALTER ) C.F._1
CONTRO
( , con l'avvocato Controparte_1 P.IVA_2
RUCCIA TOMMASO ) C.F._2
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c., che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni, anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa
1 narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Deve essere scrutinata, con priorità logico - giuridica e in quanto assorbente, la questione di estinzione del presente giudizio a seguito di mancata integrazione del litisconsorzio necessario ex articolo 102 c.p.c. come disposto dall'ordinanza dell'8 luglio 2024, specie se si considera che la stessa è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, non costituendo un'eccezione in senso proprio (cfr. Cass.
15.3.2017, n. 6649; Cass. 15.5.2009, n. 11315).
Il primo comma dell'articolo 102 c.p.c. predica che se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Il secondo comma sancisce che se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.
È tetragono principio di diritto quello per cui “quando il Giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia provveduto solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c.”. A tale principio, prosegue la Corte, si può derogare nella sola ipotesi - non ricorrente nella fattispecie - in cui l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere
2 integrato” (Cass. ord. n. 8639/2018; Cass. 11/04/2016, n. 6982; Cass.,
26/11/2008, n. 28223). Sul punto si veda pure Cass. n. 7460 del
14.4.2015 secondo cui “il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex articolo 291, terzo comma, e 307, terzo comma, cod. proc. civ. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria”
(cfr. anche Cass. 22866/2019; Cass. 10246/1997; Cass. 3497/1999;
Cass. 15062/2004; Cass. 625/2008).
In materia di estinzione vige la regola dell'operatività di diritto unitamente alla rilevabilità d'ufficio (cfr. art. 307 c.p.c.).
Tracciate le suindicate coordinate esegetiche, si osserva quanto segue.
Con ordinanza resa in data 8 luglio 2024, chi scrive, “preso atto di quanto enucleato in Cassazione 17113/2018 e Cass. 2333/2017 e ritenuto che nella specie venga in rilievo un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra il debitore diretto,
i terzi proprietari e il creditore precettante”, in applicazione del disposto di cui all'articolo 102 c.p.c., ha ordinato “l'integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore principale e di tutti i terzi proprietari ad eccezione di
che, già costituito, ha rinunciato agli atti con contestuale Controparte_2
accettazione della controparte”, fissando all'uopo termine perentorio.
È pacifico che tale integrazione non sia avvenuta.
Nelle note d'udienza depositate il 19.2.2025, l'avv. Walter Paolicelli ha chiesto:
3 a) di revocare l'ordinanza dell'8.7.2024 nella parte in cui ha disposto l'integrazione del contraddittorio, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario…;
b) di concedere, subordinatamente, la rimessione in termini.
Da tali richieste, non solo si evince che il termine perentorio non sia stato rispettato, ma anche che la richiesta di revoca dell'ordinanza è giunta fuori tempo massimo, ovvero quando si era già consumato il termine concesso ex articolo 102 c.p.c.
Peraltro, è assai contraddittorio invocare la revoca dell'ordinanza che ha assegnato il termine perentorio sostenendo l'insussistenza di un litisconsorzio necessario e chiedere contemporaneamente, sebbene in senso sussidiario, la remissione in termini ex articolo 152, c.
2. c.p.c.
(richiesta, questa, che presuppone, invece, l'esistenza della violazione del termine concesso ex articolo 102 c.p.c.).
Ciò detto, si passa subito a scrutinare tale ultima richiesta.
Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 153 c.p.c. la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.
Nella specie, nel formulare la domanda, la parte non ha affatto allegato quali siano le cause a sé non imputabili - e tali non possono essere le diverse valutazioni della parte sul provvedimento del giudice formulate, peraltro, a termine perentorio ormai spirato - in virtù delle quali è incorsa nella decadenza.
La carenza in punto di allegazione riverbera effetti negativi sulla dimensione asseverativa (ovvero sulla prova), atteso che non è possibile provare ciò che non è stato nemmeno enucleato.
4 Logica conseguenza è il rigetto della domanda di remissione in termini, priva del benché minimo onere allegativo in punto di non imputabilità dei motivi che hanno determinato l'incorrere nella decadenza.
Per quanto attiene, invece, alla contestazione circa l'insussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, si osserva quanto segue.
In Cass. 22/02/2022, n. 5747, si legge che “nell'opposizione all'espropriazione contro il terzo proprietario, quest'ultimo è litisconsorte necessario, così come il creditore e il debitore principale, e la non integrità del contraddittorio va rilevata, anche d'ufficio, nel giudizio di legittimità, senza che assuma rilievo il fatto che la stessa sia stata determinata proprio dall'iniziativa dell'opponente rimasto soccombente nei gradi di merito: "Nell'opposizione proposta dal debitore diretto al precetto notificato ai sensi dell'art. 603 c.p.c., anche al terzo proprietario (nella specie, datore d'ipoteca) sussiste, per l'evidente inscindibilità dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito del quale quest'ultimo deve rispondere, litisconsorzio necessario tra quest'ultimo, il debitore diretto ed il creditore precettante" (così Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17113 del
28/06/2018; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del
31/01/2017, Rv. 64271401, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26523 del
09/11/2017, Rv. 64663701)”.
Di tanto si ha anche conferma in Cass. 28526/2018 in cui si legge “… non sono addotti motivi idonei a superare il tradizionale e condivisibile orientamento di questa Corte - che va pertanto confermato - sulla necessità del litisconsorzio, nelle opposizioni relative ad espropriazioni contro il terzo proprietario, fra debitore principale o diretto, terzo proprietario esecutato e creditori, per l'evidente interesse di tutti, anche del secondo di quelli per, doverne rispondere nei confronti dell'esecutato, all'esatta determinazione del credito e perfino anche soltanto delle garanzie invocate (per tutte, ove ulteriori riferimenti:
Cass. 29/12/2011, n. 29748; Cass. 22/03/2011, n. 6546; tra le più
5 recenti: Cass. 31/01/2017, n. 2333; Cass. 09/11/2017, n. 26523; Cass. ord. 28/06/2018, n. 17113).
In Cass. 20061/2023 si ha ulteriore conferma di quanto detto.
Nell'ordito motivazionale si legge, infatti, che “nell'opposizione (anche se promossa prima dell'inizio dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc. civ.) all'espropriazione contro il terzo proprietario, sono litisconsorti necessari il creditore, il debitore principale e il terzo proprietario e la non integrità del contraddittorio va rilevata, anche d'ufficio, nel giudizio di legittimità, senza che assuma rilievo il fatto che la stessa sia stata determinata proprio dall'iniziativa dell'opponente rimasto soccombente nei gradi di merito:
«Nell'opposizione proposta dal debitore diretto al precetto notificato ai sensi dell'art. 603 cod. proc. civ. anche al terzo proprietario (nella specie, datore
d'ipoteca) sussiste, per l'evidente inscindibilità dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito del quale quest'ultimo deve rispondere, litisconsorzio necessario tra quest'ultimo, il debitore diretto ed il creditore precettante» (così
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018; analogamente, Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714-01, e Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637-01).
Gli NI ritengono, infatti, (cfr. medesima pronuncia) che è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il debitore principale è litisconsorte necessario in tutte le cause connesse alla procedura esecutiva, anche se promosse da terzi estranei (come nell'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ.) o nell'esecuzione ex artt.
602 ss. cod. proc. civ. (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del
18/5/2021, Rv. 661412-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12685 del
12/5/2021, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10808 del
05/06/2020, in motivazione, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del
19/02/2019, Rv. 653012-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1316 del
6 30/1/2012, Rv. 621353-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6546 del
22/03/2011, Rv. 616811-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19562 del
29/09/2004, Rv. 577419-01, Cass., Sez. L, Sentenza n. 9645 del
21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7213 del
3/8/1994, Rv. 487637-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4607 del
11/05/1994, Rv. 486579-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3170 del
1/4/1994, Rv. 486025-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1523 del
22/6/1967, Rv. 328247-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 666 del
24/3/1961, Rv. 880986-01).
Peraltro, come già statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7192 del
10/03/2023, «l'enunciato principio trova applicazione anche in caso di fallimento del debitore diretto, dovendo l'opposizione in questione essere in tale ipotesi promossa, altresì, contro questi in proprio, per l'eventualità in cui ritorni
(o sia ritornato) in bonis, e, pertanto, nel caso di cancellazione societaria, nei confronti dei già soci (specificamente, cfr. Cass. 09/07/2021, n. 19615; Cass.
19/02/2019, n. 4763; Cass. 22/03/2011, n. 6546)».
Per quanto attiene alla giurisprudenza citata dalla difesa opponente nella comparsa conclusionale (cfr. Cass. 5747/2022 e Cass. 22610/2016), si osserva come la stessa, se ben esaminata, confermi, in casu, la sussistenza del litisconsorzio necessario. Quanto, invece, alle pronunce evidenziate nelle note d'udienza del 20.2.2025 (cfr. Cass. 7872/2018, 12777/2019
Sez. Lav. e Cass. 10813/2020), se ne evidenzia l'irrilevanza. La prima, infatti, è resa in materia di separazione tra coniugi, la seconda in tema di impugnativa di licenziamento e la terza si limita ad affermare il principio per cui “il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi, qualora non sia interessato alle vicende processuali, relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo
7 assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore” (Civ., Sez. III, 05/06/2020, n. 10813).
De pari, la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1497/2022 nulla ha a che vedere con la fattispecie per cui è causa, affermando in ogni caso il principio per cui sussiste litisconsorzio necessario tra creditore cedente e cessionario del credito in ipotesi di domanda di nullità del titolo esecutivo (contratto di mutuo).
Deve, pertanto, opinarsi nel senso che “nell'opposizione proposta dal debitore diretto al precetto notificato ai sensi dell'art. 603 c.p.c. anche al terzo proprietario sussiste, per l'evidente inscindibilità dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito del quale quest'ultimo deve rispondere, litisconsorzio necessario tra quest'ultimo, il debitore diretto ed il creditore precettante” (Cass.
Civ., Sez. VI, Ordinanza 28 giugno 2018, n. 17113; cfr., nello stesso senso Cass. Civ., Sez. III, 31/01/2017, n. 2333).
Logica conseguenza è la conferma dell'ordinanza adottata in data 8 luglio
2024 e la declaratoria di estinzione del presente giudizio secondo quanto precisato dalla Corte della nomofilachia secondo cui - lo si ribadisce - “il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall' art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell' art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex artt. 291, terzo comma,
e 307, terzo comma, c.p.c. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13/09/2019, n. 22866).
8 2.
Per quanto riguarda il governo delle spese di lite, si rileva che il principio fissato dall'articolo 310, ultimo comma, c.p.c. (secondo cui le stesse sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga, come nella specie, controversia in ordine all'estinzione del processo e tale controversia venga decisa con sentenza.
In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli articoli 91
e 92 c.p.c. Si legge, infatti, in Cass. civ. n. 20073/2021 che “il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza”.
Ne consegue che, non potendosi applicare il principio della soccombenza a tutte le questioni precedenti l'estinzione, le spese di lite saranno limitate alla sola fase decisoria atteso che l'estinzione e la relativa controversia si sono epilogate all'esito dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo. Saranno applicati i valori medi previsti per la fase decisionale, individuabili sulla scorta del valore del credito opposto, pari ad euro 1.458.223,23.
Le spese della c.t.u. saranno poste definitivamente a carico della parte che, avendo avuto interesse alla prosecuzione del giudizio (id est chi ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione), non ha dato corso
9 all'integrazione del contraddittorio, sì da determinare la morte in rito del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti di Parte_1 [...]
e per essa quale mandataria già Controparte_1 CP_3
ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così CP_4
provvede: dichiara l'estinzione del processo;
condanna al pagamento delle spese di giudizio Parte_1
sostenute da che si liquidano in € 10.417,00 Controparte_1
per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 %,
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese della Parte_1
c.t.u.
Così deciso in Matera il 16 maggio 2025
Il Giudice
Angelo Franco
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1413/2019, avente ad oggetto “opposizione a precetto”, riservata per la decisione all'udienza del 20/02/2025
TRA
( ), con l'avvocato PAOLICELLI Parte_1 P.IVA_1
EUSTACHIO WALTER ) C.F._1
CONTRO
( , con l'avvocato Controparte_1 P.IVA_2
RUCCIA TOMMASO ) C.F._2
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c., che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni, anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa
1 narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Deve essere scrutinata, con priorità logico - giuridica e in quanto assorbente, la questione di estinzione del presente giudizio a seguito di mancata integrazione del litisconsorzio necessario ex articolo 102 c.p.c. come disposto dall'ordinanza dell'8 luglio 2024, specie se si considera che la stessa è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, non costituendo un'eccezione in senso proprio (cfr. Cass.
15.3.2017, n. 6649; Cass. 15.5.2009, n. 11315).
Il primo comma dell'articolo 102 c.p.c. predica che se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Il secondo comma sancisce che se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.
È tetragono principio di diritto quello per cui “quando il Giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia provveduto solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c.”. A tale principio, prosegue la Corte, si può derogare nella sola ipotesi - non ricorrente nella fattispecie - in cui l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere
2 integrato” (Cass. ord. n. 8639/2018; Cass. 11/04/2016, n. 6982; Cass.,
26/11/2008, n. 28223). Sul punto si veda pure Cass. n. 7460 del
14.4.2015 secondo cui “il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex articolo 291, terzo comma, e 307, terzo comma, cod. proc. civ. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria”
(cfr. anche Cass. 22866/2019; Cass. 10246/1997; Cass. 3497/1999;
Cass. 15062/2004; Cass. 625/2008).
In materia di estinzione vige la regola dell'operatività di diritto unitamente alla rilevabilità d'ufficio (cfr. art. 307 c.p.c.).
Tracciate le suindicate coordinate esegetiche, si osserva quanto segue.
Con ordinanza resa in data 8 luglio 2024, chi scrive, “preso atto di quanto enucleato in Cassazione 17113/2018 e Cass. 2333/2017 e ritenuto che nella specie venga in rilievo un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra il debitore diretto,
i terzi proprietari e il creditore precettante”, in applicazione del disposto di cui all'articolo 102 c.p.c., ha ordinato “l'integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore principale e di tutti i terzi proprietari ad eccezione di
che, già costituito, ha rinunciato agli atti con contestuale Controparte_2
accettazione della controparte”, fissando all'uopo termine perentorio.
È pacifico che tale integrazione non sia avvenuta.
Nelle note d'udienza depositate il 19.2.2025, l'avv. Walter Paolicelli ha chiesto:
3 a) di revocare l'ordinanza dell'8.7.2024 nella parte in cui ha disposto l'integrazione del contraddittorio, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario…;
b) di concedere, subordinatamente, la rimessione in termini.
Da tali richieste, non solo si evince che il termine perentorio non sia stato rispettato, ma anche che la richiesta di revoca dell'ordinanza è giunta fuori tempo massimo, ovvero quando si era già consumato il termine concesso ex articolo 102 c.p.c.
Peraltro, è assai contraddittorio invocare la revoca dell'ordinanza che ha assegnato il termine perentorio sostenendo l'insussistenza di un litisconsorzio necessario e chiedere contemporaneamente, sebbene in senso sussidiario, la remissione in termini ex articolo 152, c.
2. c.p.c.
(richiesta, questa, che presuppone, invece, l'esistenza della violazione del termine concesso ex articolo 102 c.p.c.).
Ciò detto, si passa subito a scrutinare tale ultima richiesta.
Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 153 c.p.c. la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.
Nella specie, nel formulare la domanda, la parte non ha affatto allegato quali siano le cause a sé non imputabili - e tali non possono essere le diverse valutazioni della parte sul provvedimento del giudice formulate, peraltro, a termine perentorio ormai spirato - in virtù delle quali è incorsa nella decadenza.
La carenza in punto di allegazione riverbera effetti negativi sulla dimensione asseverativa (ovvero sulla prova), atteso che non è possibile provare ciò che non è stato nemmeno enucleato.
4 Logica conseguenza è il rigetto della domanda di remissione in termini, priva del benché minimo onere allegativo in punto di non imputabilità dei motivi che hanno determinato l'incorrere nella decadenza.
Per quanto attiene, invece, alla contestazione circa l'insussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, si osserva quanto segue.
In Cass. 22/02/2022, n. 5747, si legge che “nell'opposizione all'espropriazione contro il terzo proprietario, quest'ultimo è litisconsorte necessario, così come il creditore e il debitore principale, e la non integrità del contraddittorio va rilevata, anche d'ufficio, nel giudizio di legittimità, senza che assuma rilievo il fatto che la stessa sia stata determinata proprio dall'iniziativa dell'opponente rimasto soccombente nei gradi di merito: "Nell'opposizione proposta dal debitore diretto al precetto notificato ai sensi dell'art. 603 c.p.c., anche al terzo proprietario (nella specie, datore d'ipoteca) sussiste, per l'evidente inscindibilità dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito del quale quest'ultimo deve rispondere, litisconsorzio necessario tra quest'ultimo, il debitore diretto ed il creditore precettante" (così Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17113 del
28/06/2018; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del
31/01/2017, Rv. 64271401, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26523 del
09/11/2017, Rv. 64663701)”.
Di tanto si ha anche conferma in Cass. 28526/2018 in cui si legge “… non sono addotti motivi idonei a superare il tradizionale e condivisibile orientamento di questa Corte - che va pertanto confermato - sulla necessità del litisconsorzio, nelle opposizioni relative ad espropriazioni contro il terzo proprietario, fra debitore principale o diretto, terzo proprietario esecutato e creditori, per l'evidente interesse di tutti, anche del secondo di quelli per, doverne rispondere nei confronti dell'esecutato, all'esatta determinazione del credito e perfino anche soltanto delle garanzie invocate (per tutte, ove ulteriori riferimenti:
Cass. 29/12/2011, n. 29748; Cass. 22/03/2011, n. 6546; tra le più
5 recenti: Cass. 31/01/2017, n. 2333; Cass. 09/11/2017, n. 26523; Cass. ord. 28/06/2018, n. 17113).
In Cass. 20061/2023 si ha ulteriore conferma di quanto detto.
Nell'ordito motivazionale si legge, infatti, che “nell'opposizione (anche se promossa prima dell'inizio dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc. civ.) all'espropriazione contro il terzo proprietario, sono litisconsorti necessari il creditore, il debitore principale e il terzo proprietario e la non integrità del contraddittorio va rilevata, anche d'ufficio, nel giudizio di legittimità, senza che assuma rilievo il fatto che la stessa sia stata determinata proprio dall'iniziativa dell'opponente rimasto soccombente nei gradi di merito:
«Nell'opposizione proposta dal debitore diretto al precetto notificato ai sensi dell'art. 603 cod. proc. civ. anche al terzo proprietario (nella specie, datore
d'ipoteca) sussiste, per l'evidente inscindibilità dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito del quale quest'ultimo deve rispondere, litisconsorzio necessario tra quest'ultimo, il debitore diretto ed il creditore precettante» (così
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018; analogamente, Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714-01, e Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637-01).
Gli NI ritengono, infatti, (cfr. medesima pronuncia) che è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il debitore principale è litisconsorte necessario in tutte le cause connesse alla procedura esecutiva, anche se promosse da terzi estranei (come nell'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ.) o nell'esecuzione ex artt.
602 ss. cod. proc. civ. (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del
18/5/2021, Rv. 661412-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12685 del
12/5/2021, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10808 del
05/06/2020, in motivazione, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del
19/02/2019, Rv. 653012-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1316 del
6 30/1/2012, Rv. 621353-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6546 del
22/03/2011, Rv. 616811-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19562 del
29/09/2004, Rv. 577419-01, Cass., Sez. L, Sentenza n. 9645 del
21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7213 del
3/8/1994, Rv. 487637-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4607 del
11/05/1994, Rv. 486579-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3170 del
1/4/1994, Rv. 486025-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1523 del
22/6/1967, Rv. 328247-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 666 del
24/3/1961, Rv. 880986-01).
Peraltro, come già statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7192 del
10/03/2023, «l'enunciato principio trova applicazione anche in caso di fallimento del debitore diretto, dovendo l'opposizione in questione essere in tale ipotesi promossa, altresì, contro questi in proprio, per l'eventualità in cui ritorni
(o sia ritornato) in bonis, e, pertanto, nel caso di cancellazione societaria, nei confronti dei già soci (specificamente, cfr. Cass. 09/07/2021, n. 19615; Cass.
19/02/2019, n. 4763; Cass. 22/03/2011, n. 6546)».
Per quanto attiene alla giurisprudenza citata dalla difesa opponente nella comparsa conclusionale (cfr. Cass. 5747/2022 e Cass. 22610/2016), si osserva come la stessa, se ben esaminata, confermi, in casu, la sussistenza del litisconsorzio necessario. Quanto, invece, alle pronunce evidenziate nelle note d'udienza del 20.2.2025 (cfr. Cass. 7872/2018, 12777/2019
Sez. Lav. e Cass. 10813/2020), se ne evidenzia l'irrilevanza. La prima, infatti, è resa in materia di separazione tra coniugi, la seconda in tema di impugnativa di licenziamento e la terza si limita ad affermare il principio per cui “il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi, qualora non sia interessato alle vicende processuali, relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo
7 assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore” (Civ., Sez. III, 05/06/2020, n. 10813).
De pari, la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1497/2022 nulla ha a che vedere con la fattispecie per cui è causa, affermando in ogni caso il principio per cui sussiste litisconsorzio necessario tra creditore cedente e cessionario del credito in ipotesi di domanda di nullità del titolo esecutivo (contratto di mutuo).
Deve, pertanto, opinarsi nel senso che “nell'opposizione proposta dal debitore diretto al precetto notificato ai sensi dell'art. 603 c.p.c. anche al terzo proprietario sussiste, per l'evidente inscindibilità dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito del quale quest'ultimo deve rispondere, litisconsorzio necessario tra quest'ultimo, il debitore diretto ed il creditore precettante” (Cass.
Civ., Sez. VI, Ordinanza 28 giugno 2018, n. 17113; cfr., nello stesso senso Cass. Civ., Sez. III, 31/01/2017, n. 2333).
Logica conseguenza è la conferma dell'ordinanza adottata in data 8 luglio
2024 e la declaratoria di estinzione del presente giudizio secondo quanto precisato dalla Corte della nomofilachia secondo cui - lo si ribadisce - “il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall' art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell' art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex artt. 291, terzo comma,
e 307, terzo comma, c.p.c. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13/09/2019, n. 22866).
8 2.
Per quanto riguarda il governo delle spese di lite, si rileva che il principio fissato dall'articolo 310, ultimo comma, c.p.c. (secondo cui le stesse sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga, come nella specie, controversia in ordine all'estinzione del processo e tale controversia venga decisa con sentenza.
In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli articoli 91
e 92 c.p.c. Si legge, infatti, in Cass. civ. n. 20073/2021 che “il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza”.
Ne consegue che, non potendosi applicare il principio della soccombenza a tutte le questioni precedenti l'estinzione, le spese di lite saranno limitate alla sola fase decisoria atteso che l'estinzione e la relativa controversia si sono epilogate all'esito dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo. Saranno applicati i valori medi previsti per la fase decisionale, individuabili sulla scorta del valore del credito opposto, pari ad euro 1.458.223,23.
Le spese della c.t.u. saranno poste definitivamente a carico della parte che, avendo avuto interesse alla prosecuzione del giudizio (id est chi ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione), non ha dato corso
9 all'integrazione del contraddittorio, sì da determinare la morte in rito del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti di Parte_1 [...]
e per essa quale mandataria già Controparte_1 CP_3
ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così CP_4
provvede: dichiara l'estinzione del processo;
condanna al pagamento delle spese di giudizio Parte_1
sostenute da che si liquidano in € 10.417,00 Controparte_1
per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 %,
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese della Parte_1
c.t.u.
Così deciso in Matera il 16 maggio 2025
Il Giudice
Angelo Franco
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