Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/03/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 3526/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 20/03/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 437 c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. art. 127ter c.p.c. del 20/03/2025 nella causa n. 3526/2021 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1409/2021, depositata in data 07/07/2021 e non notificata, in materia di “Opposizione alla sanzione amministrativa – Legge n. 386/1990”, e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. SARRO CARMINE
- appellante - e
RT
(C.F./P.IVA: ), in persona del Prefetto pro tempore, col
[...] P.IVA_1 ministero/assistenza dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI
- appellato – Conclusioni All'udienza del 20/03/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa
Con ricorso debitamente depositato, proponeva Parte_1 dinanzi al GDP di Avellino opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione legge n. 386/1990 n. M_IT PR_AVUTG 000111920200108, elevata dal Prefetto della Provincia di Avellino in data 08/01/2020 e notificata in data 16/01/2020 (per effetto del verbale di contestazione emesso dalla stessa Prefettura in data 03/07/2015 e notificato in data 10/07/2015), per la violazione dell'art. 2 della legge n. 386/1990, modificato dall'art. 29 del d.lgs. n. 507/1999, in relazione a due assegni presentati in tempo utile, non pagati in parte per difetto di provvista (Assegno tratto su Banca Apulia Spa filiale di Avellino n. 73377039 di € 800,00 con data 12/11/2014 - Assegno tratto su Banca Apulia Spa
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filiale di Avellino n. 73377040 di € 3.549,80 con data 31/12/2014), e recante la sanzione di € 1.032,00 oltre € 14,30 per spese di notifica e procedimento (per un tot. complessivo di € 1.046,30), nonché la sanzione accessoria di non poter emettere assegni per la durata di 24 mesi a decorrere dal 31° giorno successivo alla notifica dell'ordinanza, per i seguenti motivi: […] 1) la RT attivava nei confronti del sig. un'attività propedeutica all'emissione Parte_1 di una sanzione amministrativa senza avere verificato compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, in questo caso la segnalazione in CAI per
[...]
; 2) in via gradata e non secondaria si contestavano le procedure attivate Pt_1 dalla che non aveva per niente tenuto in considerazione le RT prescrizioni di legge che impongono, per le opportune regole giuridiche, la notifica del verbale di contestazione nel termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del protesto. La ha operato ed irrogato RT sanzione senza il rispetto dei termini di prescrizione che impongono la chiusura del procedimento, nel termine prescrizionale di cinque anni, oggi nel 2020 siamo a cinque anni e due mesi dalle infrazioni contestate e in era informatica tali tempi mal si conciliano con la richiesta celerità dei procedimenti volti a garantire il diritto di difesa, in questo caso dell'incolpevole cittadino medio. […]. Con la sentenza di cui in atti, il Giudice di Pace adito rigettava, nel contraddittorio con la RT
, in persona del funzionario delegato,
[...] debitamente costituitasi, l'opposizione proposta, con la seguente motivazione:
[…] quanto alla censura sulla mancanza del preavviso di revoca, va rilevato che nel caso de quo la violazione contestata è l'art. 2 della legge 386/90, e non l'art. 1, ossia si contesta l'emissione di assegni senza provvista e non l'emissione di assegni senza autorizzazione del trattario, ragion per cui non è prevista alcuna dimostrazione dell'invio del “preavviso di revoca” dell'autorizzazione ad emettere assegni, necessario invece quando si contesta la violazione dell'articolo 1 di suddetta legge. Quanto alla circostanza che il ricorrente dal 23/12/2014 non fosse più il legale rappresentante della società, va all'uopo rilevato che lo stesso ricorrente alla pag. 2 ricorso ha ammesso di aver firmato gli “assegni per cui c'è contestazione”, emessi dalla società Charme Eventi, per cui, essendo l'autore dell'illecito, è senza dubbio responsabile della violazione, responsabilità chiaramente attribuita dall'art. 3 L.689/81 a chi ha agito, e quindi il ricorrente quale autore della violazione è responsabile della violazione contestata e, ex art. 6 comma 3 L.689/81, sussistendo la responsabilità solidale della persona giuridica con l'autore della violazione che rappresenta la persona giuridica, la relativa censura si rileva infondata. Pienamente legittima risulta altresì l'azione amministrativa quanto al rispetto del termine di novanta giorni per la contestazione, atteso che la ha provato (con deposito di copia della CP_1
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contestazione inviata a mezzo posta e copia dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata a/r, sottoscritto per ricevuta dallo stesso ricorrente in data
04/06/2015) di aver contestato al ricorrente tempestivamente, ossia nei novanta giorni di cui all'art. 8 L.386/90, gli estremi della violazione a mezzo raccomandata a/r, ricevuta il 10/07/2015 a fronte dell'informativa ricevuta il 18/05/2015 (cfr. documentazione allegata). Pertanto, emersa, da quanto esposto, la infondatezza dell'opposizione e la legittimità dell'azione amministrativa, il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi, in ragione della circostanza che l'autorità opposta è stata difesa dal proprio funzionario e, non presente in udienza, non ha dato la prova delle spese sostenute, per compensare interamente tra le parti le spese di lite […]. Avverso la predetta decisione, proponeva appello, Parte_1 per i seguenti motivi: […] contraddittorietà ed insufficienza della motivazione ex art. 339, c.p.c.: non è stato motivato il punto decisivo della controversia, relativo alle procedure attivate dalla che non ha per niente tenuto in RT considerazione le prescrizioni di legge che impongono, per le opportune regole giuridiche, la notifica del verbale di contestazione nel termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del protesto. La ha operato ed RT irrogato sanzione senza il rispetto dei termini di prescrizione che impongono la chiusura del procedimento, nel termine prescrizionale di cinque anni. […]. Per la conferma della sentenza, stante l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello, insisteva la Controparte_2
, debitamente costituitasi.
[...]
Così instauratosi il contraddittorio, disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva, all'esito del mutamento dell'Istruttore, all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza. II. Ragioni giuridiche della decisione Preliminarmente giova precisare come, secondo condivisa giurisprudenza, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009). Nel caso di specie, suscettibile di conferma si ritiene la decisione del Giudice di Pace oggetto di gravame nella parte in cui rigetta, perché infondata, l'opposizione avanzata in prime cure dall'odierno appellante, anche alla stregua delle ulteriori ragioni di cui in seguito. Come è noto, ai sensi dell'art. 2 della L. 386/1990 “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”, l'emissione di assegni senza provvista (c.d.
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assegni a vuoto) costituisce un illecito amministrativo che viene punito con sanzioni pecuniarie ed accessorie. Nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689,
“legge di depenalizzazione”, nei casi di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista, il Prefetto della provincia di pagamento dell'assegno, ossia della provincia di cui fa parte il comune in cui hanno sede la filiale della banca trattaria o l'ufficio postale su cui il titolo è stato tratto, è informato dell'avvenuta violazione dal pubblico ufficiale che ha levato il protesto o effettuato la constatazione equivalente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente (atti questi ultimi, non necessari, quindi, ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio), il Prefetto viene direttamente informato dal trattario. Per quanto qui rileva, ai sensi dell'art. 14 co. 2 della L. 689/1981, ricevuto il rapporto informativo, il Prefetto ha un termine di 90 giorni per notificare al trasgressore la contestazione della violazione (se invece l'interessato risiede all'estero, il termine per la notifica è di 360 giorni). Aggiunge poi il co. 3 dell'art. 14 che Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Ciò significa che viene identificato nell'accertamento il relativo dies a quo, ovvero il momento a partire dal quale calcolare il tempo previsto dalla legge per la comunicazione dell'addebito a pena di estinzione della pretesa sanzionatoria. Dopo la notifica del verbale di contestazione, il Prefetto assume la determinazione finale che può consistere nell'emissione di un'ordinanza di archiviazione del procedimento ovvero nell'adozione di un'ordinanza- ingiunzione con la quale viene ingiunto al trasgressore il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria e di spese di notifica sostenute per l'intera procedura, e vengono inflitte eventuali sanzioni accessorie. Le sanzioni vengono graduate in base alla gravità dell'illecito, in relazione all'importo dell'assegno o degli assegni emessi (art. 5 bis, comma 5, legge 386/1990). Nei casi previsti dalla normativa, viene applicata anche la sanzione accessoria del divieto di emissione di assegni bancari e/o postali, con relativa iscrizione alla Centrale Allarme Interbancaria, che non può avere una durata inferiore ai 2 anni né superiore ai 5 anni. L'ordinanza-ingiunzione inoltre deve essere adottata entro il termine di prescrizione di cinque anni dal giorno della notifica della contestazione. Infatti, l'art. 28 L. 689/1981 dispone che Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
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Costituisce inoltre principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.). Tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nel caso di emissione di assegni bancari senza
provvista e senza autorizzazione del trattario), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della legge 24 novembre 1981, n. 689, poiché solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (in tal senso, v. Cassazione civile Sez. VI-2, Ordinanza n. 19897 del 27/07/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29776 del 29/12/2011; Cassazione civile Sez. I, Sentenza n. 18168 del 16/08/2006; Cass., Sentenza n. 19529 del 19/12/2003). Ciò posto e facendo applicazione degli enunciati principi nel caso di specie, del tutto condivisibili appaiono le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di Pace, in quanto l'azione amministrativa contestata è da ritenersi legittima in primis con riguardo al rispetto del termine di novanta giorni per la contestazione (ex art. art. 14 L. 689/1981), atteso che la ha provato (con RT deposito, nel corso del giudizio di primo grado, di copia del protesto elevato dalla Banca Apulia nei confronti della Società Charme Eventi srl, di cui il sig.
era legale rappresentante, inviatole a mezzo posta, e copia dell'avviso di Pt_1 ricevimento relativo alla raccomandata a/r, sottoscritto per ricevuta dallo stesso
, in data 04/06/2015) di aver contestato all'appellante/ricorrente Pt_1 tempestivamente, ossia nei novanta giorni previsti, gli estremi della violazione a mezzo raccomandata a/r, emessa in data 03/07/2015 e ricevuta dal in Pt_1 data 10/07/2015, a fronte dell'informativa ricevuta dalla Prefettura in data 18/05/2015. L'azione amministrativa contestata è stata poi rispettosa anche del termine di prescrizione di cinque anni per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione (ex art. art. 28 L. 689/1981), che, come chiarito, decorre dall'esito dell'accertamento della P.A., atteso che la ha elevato tale ordinanza- RT ingiunzione in data 08/01/2020 e l'ha notificata al a mezzo raccomandata Pt_1
a/r in data 16/01/2020, dunque prima che decorresse il termine di cinque anni sia rispetto alla data di ricezione dell'informativa (18/05/2015) sia rispetto alla data di notifica del verbale di contestazione (10/07/2015), non potendosi invece considerare come dies a quo, come contrariamente vorrebbe l'appellante/ricorrente, ma in contrapposizione a quanto sostenuto dalla giurisprudenza sopra riportata, il giorno in cui è stata commessa la violazione (assegno tratto su Banca Apulia SpA filiale di Avellino n. 73377039 di € 800,00
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con data 12/11/2014; e assegno tratto su Banca Apulia SpA filiale di Avellino n. 73377040 di € 3.549,80 con data 31/12/2014). In definitiva, il Giudice di prime cure non avrebbe potuto in ogni caso addivenire, alla luce dei principi sin qui esposti, ad una decisione diversa dall'avutosi rigetto del ricorso e contestuale conferma dell'ordinanza-ingiunzione ex legge n. 386/1990. Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi, previo rigetto dell'appello, alla conferma, seppure con le integrazioni motivazionali sin qui esposte, della sentenza appellata, con il contestuale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione, doglianza od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Giova, infatti, osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Sulle spese Alla predetta soccombenza segue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite in favore dell'appellato, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 1.100,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Avellino n. 1409/2021, depositata in data 07/07/2021 e non notificata, nei confronti di RT
, in persona del Prefetto pro tempore,
[...] respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello così come proposto;
conferma per le ragioni di cui in parte motiva, la sentenza impugnata;
condanna
7 Tribunale di Avellino n. 3526/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate in € 662,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 21/03/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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