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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AT IN NG RI, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
CASCINO GIANCARLO VINCENZO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1624/2022 depositato il 03/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03M300323-2021 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03M300323-2021 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03M300323-2021 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per la società ricorrente l'avv. Nominativo_2 la quale si riporta ai propri atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta alle controdeduzioni insistendo sulla legittimità dell atto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 3.06.2022, la società Ricorrente_1 srl proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.TYS03M300323/2020, notificato in data 9.12.2021, emesso ai fini IRES, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2016, con il quale era stato accertato accertato, ex art. 41 bis del DPR 600/73, per l'anno
2016, il maggior reddito d'impresa di € 87.500,00, con una presunta maggiore IRES di 24.063,00, una maggiore IRAP €. 4.218,00, una maggiore Iva di € 19.250,00 ed irrogato sanzioni pecuniarie per complessivi
€. 48.727,58.
L'avviso di accertamento è stato emesso a conclusione di una verifica fiscale effettuata dai funzionari della
Direzione Provinciale di Catania;
In particolare, la società è stata segnalata a seguito degli elementi acquisiti nei confronti "Asd Team Bike Nicolosi” (P.IVA_2 e P.I. P.IVA_3) per gli anni di imposta 2014 - 2015 - 2016.
Dalla verifica anzidetta è risultato che, nel periodo d'imposta 2016, la "Asd Team Bike Nicolosi" ha emesso n. 9 fatture per “sponsorizzazione squadra ciclistica” nei confronti della "Ricorrente_1 Spa.", per un totale di € 90.000,00, oltre Iva per € 19.800,00 per totali € 109.800,00.
Tali fatture sarebbero state, in parte, classificate in sede di verifica come "fatture per operazioni inesistenti
" per consentire ai propri clienti, attraverso l'abbattimento dei costi, un illecito risparmio di imposta.
A seguito di invito emesso ex art. 5 Ter D Lgs. 218/98, si apriva un contraddittorio nel corso del quale la società ricorrente ha prodotto il preventivo dettagliato del costo di sponsorizzazione del'11.6.2016 con le relative fatture ed una relazione corredata da documentazione fotografica attestante le principali attività svolte dalla ASD Bike Nicolosi. Sono state prodotte, inoltre, varie foto che ritraggono gli atleti con indosso le magliette con la stampa della denominazione della “Ricorrente_1 Srl”, locandine dove appare il marchio della società per eventi che si sono svolti in tutta Italia anche a livello agonistico ( all. 4 e 5) al fine di dimostrare l'effettiva oggettiva esistenza delle operazioni, la relativa congruità e la loro corretta contabilizzazione.
In data 7.12.2021 veniva redatto verbale di chiusura negativa del contraddittorio.
La società ricorrente eccepiva: il difetto di motivazione;
l'illegittimità e/o infondatezza dell'impugnato avviso di accertamento emesso ai fini IRES, IRAP ed IVA per mancanza di presupposti impositivi, e per violazione dell'art. 90, comma 8, della Legge n. 289/2002; l'illegittimità delle sanzioni da considerarsi inapplicabili, in considerazione dell'infondatezza dell'accertamento; ed altresì eccessive, in relazione alla fattispecie.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, rilevando la infondatezza del ricorso e chiedendone pertanto il rigetto.
La società ricorrente presentava memorie illustrative.
La causa veniva decisa all'udienza del 22.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
La società è stata segnalata a seguito degli elementi acquisiti nei confronti "Asd Team Bike Nicolosi” per gli anni di imposta 2014 - 2015 - 2016.
Dalla verifica anzidetta è risultato che, nel periodo d'imposta 2016, la "Asd Team Bike Nicolosi" ha emesso n. 9 fatture per “sponsorizzazione squadra ciclistica” nei confronti della "Ricorrente_1 Spa.", per un totale di € 90.000,00, oltre Iva per € 19.800,00 per totali € 109.800,00.
Tali fatture sono state, in parte, considerate in sede di verifica come "fatture per operazioni inesistenti" per consentire ai propri clienti, attraverso l'abbattimento dei costi, un illecito risparmio di imposta.
Considerata la quasi concomitanza dei bonifici dei clienti con i prelevamenti o le ricariche dì carte prepagate,
i verificatori hanno ritenuto verosimile una restituzione del denaro all'utilizzatore delle fatture;
ed hanno inoltre ritenuto le spese sostenute dalla socetà ricorrente per tale sponsorizzazione prive del requisito dell'inerenza ed antieconomiche per la società.
Tale tesi, sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, non può trovare accoglimento.
Sotto un primo profilo deve rilevarsi che la società ricorrente ha rispettato la specifica disciplina di agevolazione prevista a favore delle associazioni sportive dilettantistiche dall'art. 90, comma 8, della Legge
n. 289/2002: tale disposizione introduce, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate - nel limite dell'importo di € 200.000,00 - comunque di pubblicità
e, pertanto, integralmente deducibili dal reddito.
La citata disposizione ha, quindi, introdotto, a favore del "soggetto erogante" il corrispettivo della sponsorizzazione una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese.
La Suprema Corte ha più volte ribadito, al riguardo, che «in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della L n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (Cass. n. 14232 del 2017), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass. n. 8981 del 2017; e 13508 del 2018).
In seguito alla notifica dell'invito al contraddittorio è stata infatti esibita dall'odierna ricorrente ampia documentazione attestante l'avvenuta sponsorizzazione.
E' stato prodotto, il preventivo dettagliato di sponsorizzazione del'11.6.2016 con le relative fatture ed una relazione corredata da documentazione fotografica attestante le principali attività svolte dalla ASD Bike
Nicolosi dalla quale emergono le molteplici attività sportive svolte da tale ASD, con impegno anche nel sociale.
Sono state prodotte, inoltre, varie foto che ritraggono gli atleti con indosso le magliette con la stampa della denominazione della “Ricorrente_1 Srl”, locandine dove appare il marchio della società per eventi che si sono svolti in tutta Italia anche a livello agonistico. Nel caso di specie, pertanto, avendo l'odierna società ricorrente ampiamente dimostrato che il soggetto sponsorizzato è effettivamente un'Associazione_1 dilettantistica, che è stato rispettato il limite di 200.000 euro, che la sponsorizzazione era tesa a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor ed, infine, che l'associazione ha effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale, come l'apposizione del marchio sulle divise o sui borsoni dei calciatori, non si poteva in alcun modo disconoscere la deducibilità del costo sostenuto.
D'altra parte, l'Agenzia delle Entrate non ha fornito alcun elemento idoneo a provare che le somme in oggetto siano state poi retrocesse alla società Ricorrente_1: in particolare l'Ufficio non fornisce alcun elemento che individui un flusso finanziario in entrata che possa essere indice della restituzione delle somme corrisposte a titolo di sponsorizzazione.
In assenza di una tale prova, anche solo indiziaria, non è giuridicamente consentito presumere che le operazioni di sponsorizzazione effettuate, tutte peraltro documentate, siano parzialmente inesistenti.
L'Ufficio ha supposto che la spesa sostenuta dalla Ricorrente_1 per le sponsorizzazioni sia da ritenersi antieconomica ed anche sproporzionata rispetto alla controprestazione offerta dal fornitore.
Sotto tale profilo deve evidenziarsi:
che la società istante nell'anno in questione ha avuto un fatturato di oltre 2 milioni di euro ed ha investito nella sponsorizzazione della ASD EY ED solamente l'importo di € 90.000,00 che rappresenta meno del 0.50% del proprio fatturato dell'anno 2016;
che il giudizio sulla convenienza o meno di una sponsorizzazione spetta all'imprenditore ed è collegato al principio della libertà di impresa;
che il ritorno economico che può avere una sponsorizzazione è una valutazione che non può farsi a priori, ma si può comprendere pienamente solo dopo, in relazione ai redditi conseguiti negli anni successivi.
Dalle superiori considerazioni consegue che nella fattispecie in oggetto l'Agenzia delle Entrate non ha fornito prova della fittizietà delle sponsorizzazioni.
Deve infine rilevarsi che gli accertamenti effettuati nei confronti della ASD Bike Team Nicolosi, dai quali è derivato l'avviso di accertamento in oggetto, a carico della Ricorrente_1 srl, sono stati annullati con le due sentenze emesse da questa Corte di Giustizia Tributaria, la sentenza n. 6398/24 per l'accertamento sull'anno
2014; e la sentenza n.6791/24 per l'accertamento sull'anno 2015; entrambe con ampie e precise motivazioni, che questo Collegio pienamente condivide.
I rimanenti motivi di impugnazione rimangono assorbiti.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;
condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente, liquidate nella somma di € 2.000,00 oltre Iva, Cpa, Spese Generali e CUT.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
22.10.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Antonino Matarazzo
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AT IN NG RI, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
CASCINO GIANCARLO VINCENZO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1624/2022 depositato il 03/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03M300323-2021 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03M300323-2021 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03M300323-2021 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per la società ricorrente l'avv. Nominativo_2 la quale si riporta ai propri atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta alle controdeduzioni insistendo sulla legittimità dell atto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 3.06.2022, la società Ricorrente_1 srl proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.TYS03M300323/2020, notificato in data 9.12.2021, emesso ai fini IRES, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2016, con il quale era stato accertato accertato, ex art. 41 bis del DPR 600/73, per l'anno
2016, il maggior reddito d'impresa di € 87.500,00, con una presunta maggiore IRES di 24.063,00, una maggiore IRAP €. 4.218,00, una maggiore Iva di € 19.250,00 ed irrogato sanzioni pecuniarie per complessivi
€. 48.727,58.
L'avviso di accertamento è stato emesso a conclusione di una verifica fiscale effettuata dai funzionari della
Direzione Provinciale di Catania;
In particolare, la società è stata segnalata a seguito degli elementi acquisiti nei confronti "Asd Team Bike Nicolosi” (P.IVA_2 e P.I. P.IVA_3) per gli anni di imposta 2014 - 2015 - 2016.
Dalla verifica anzidetta è risultato che, nel periodo d'imposta 2016, la "Asd Team Bike Nicolosi" ha emesso n. 9 fatture per “sponsorizzazione squadra ciclistica” nei confronti della "Ricorrente_1 Spa.", per un totale di € 90.000,00, oltre Iva per € 19.800,00 per totali € 109.800,00.
Tali fatture sarebbero state, in parte, classificate in sede di verifica come "fatture per operazioni inesistenti
" per consentire ai propri clienti, attraverso l'abbattimento dei costi, un illecito risparmio di imposta.
A seguito di invito emesso ex art. 5 Ter D Lgs. 218/98, si apriva un contraddittorio nel corso del quale la società ricorrente ha prodotto il preventivo dettagliato del costo di sponsorizzazione del'11.6.2016 con le relative fatture ed una relazione corredata da documentazione fotografica attestante le principali attività svolte dalla ASD Bike Nicolosi. Sono state prodotte, inoltre, varie foto che ritraggono gli atleti con indosso le magliette con la stampa della denominazione della “Ricorrente_1 Srl”, locandine dove appare il marchio della società per eventi che si sono svolti in tutta Italia anche a livello agonistico ( all. 4 e 5) al fine di dimostrare l'effettiva oggettiva esistenza delle operazioni, la relativa congruità e la loro corretta contabilizzazione.
In data 7.12.2021 veniva redatto verbale di chiusura negativa del contraddittorio.
La società ricorrente eccepiva: il difetto di motivazione;
l'illegittimità e/o infondatezza dell'impugnato avviso di accertamento emesso ai fini IRES, IRAP ed IVA per mancanza di presupposti impositivi, e per violazione dell'art. 90, comma 8, della Legge n. 289/2002; l'illegittimità delle sanzioni da considerarsi inapplicabili, in considerazione dell'infondatezza dell'accertamento; ed altresì eccessive, in relazione alla fattispecie.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, rilevando la infondatezza del ricorso e chiedendone pertanto il rigetto.
La società ricorrente presentava memorie illustrative.
La causa veniva decisa all'udienza del 22.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
La società è stata segnalata a seguito degli elementi acquisiti nei confronti "Asd Team Bike Nicolosi” per gli anni di imposta 2014 - 2015 - 2016.
Dalla verifica anzidetta è risultato che, nel periodo d'imposta 2016, la "Asd Team Bike Nicolosi" ha emesso n. 9 fatture per “sponsorizzazione squadra ciclistica” nei confronti della "Ricorrente_1 Spa.", per un totale di € 90.000,00, oltre Iva per € 19.800,00 per totali € 109.800,00.
Tali fatture sono state, in parte, considerate in sede di verifica come "fatture per operazioni inesistenti" per consentire ai propri clienti, attraverso l'abbattimento dei costi, un illecito risparmio di imposta.
Considerata la quasi concomitanza dei bonifici dei clienti con i prelevamenti o le ricariche dì carte prepagate,
i verificatori hanno ritenuto verosimile una restituzione del denaro all'utilizzatore delle fatture;
ed hanno inoltre ritenuto le spese sostenute dalla socetà ricorrente per tale sponsorizzazione prive del requisito dell'inerenza ed antieconomiche per la società.
Tale tesi, sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, non può trovare accoglimento.
Sotto un primo profilo deve rilevarsi che la società ricorrente ha rispettato la specifica disciplina di agevolazione prevista a favore delle associazioni sportive dilettantistiche dall'art. 90, comma 8, della Legge
n. 289/2002: tale disposizione introduce, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate - nel limite dell'importo di € 200.000,00 - comunque di pubblicità
e, pertanto, integralmente deducibili dal reddito.
La citata disposizione ha, quindi, introdotto, a favore del "soggetto erogante" il corrispettivo della sponsorizzazione una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese.
La Suprema Corte ha più volte ribadito, al riguardo, che «in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della L n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (Cass. n. 14232 del 2017), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass. n. 8981 del 2017; e 13508 del 2018).
In seguito alla notifica dell'invito al contraddittorio è stata infatti esibita dall'odierna ricorrente ampia documentazione attestante l'avvenuta sponsorizzazione.
E' stato prodotto, il preventivo dettagliato di sponsorizzazione del'11.6.2016 con le relative fatture ed una relazione corredata da documentazione fotografica attestante le principali attività svolte dalla ASD Bike
Nicolosi dalla quale emergono le molteplici attività sportive svolte da tale ASD, con impegno anche nel sociale.
Sono state prodotte, inoltre, varie foto che ritraggono gli atleti con indosso le magliette con la stampa della denominazione della “Ricorrente_1 Srl”, locandine dove appare il marchio della società per eventi che si sono svolti in tutta Italia anche a livello agonistico. Nel caso di specie, pertanto, avendo l'odierna società ricorrente ampiamente dimostrato che il soggetto sponsorizzato è effettivamente un'Associazione_1 dilettantistica, che è stato rispettato il limite di 200.000 euro, che la sponsorizzazione era tesa a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor ed, infine, che l'associazione ha effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale, come l'apposizione del marchio sulle divise o sui borsoni dei calciatori, non si poteva in alcun modo disconoscere la deducibilità del costo sostenuto.
D'altra parte, l'Agenzia delle Entrate non ha fornito alcun elemento idoneo a provare che le somme in oggetto siano state poi retrocesse alla società Ricorrente_1: in particolare l'Ufficio non fornisce alcun elemento che individui un flusso finanziario in entrata che possa essere indice della restituzione delle somme corrisposte a titolo di sponsorizzazione.
In assenza di una tale prova, anche solo indiziaria, non è giuridicamente consentito presumere che le operazioni di sponsorizzazione effettuate, tutte peraltro documentate, siano parzialmente inesistenti.
L'Ufficio ha supposto che la spesa sostenuta dalla Ricorrente_1 per le sponsorizzazioni sia da ritenersi antieconomica ed anche sproporzionata rispetto alla controprestazione offerta dal fornitore.
Sotto tale profilo deve evidenziarsi:
che la società istante nell'anno in questione ha avuto un fatturato di oltre 2 milioni di euro ed ha investito nella sponsorizzazione della ASD EY ED solamente l'importo di € 90.000,00 che rappresenta meno del 0.50% del proprio fatturato dell'anno 2016;
che il giudizio sulla convenienza o meno di una sponsorizzazione spetta all'imprenditore ed è collegato al principio della libertà di impresa;
che il ritorno economico che può avere una sponsorizzazione è una valutazione che non può farsi a priori, ma si può comprendere pienamente solo dopo, in relazione ai redditi conseguiti negli anni successivi.
Dalle superiori considerazioni consegue che nella fattispecie in oggetto l'Agenzia delle Entrate non ha fornito prova della fittizietà delle sponsorizzazioni.
Deve infine rilevarsi che gli accertamenti effettuati nei confronti della ASD Bike Team Nicolosi, dai quali è derivato l'avviso di accertamento in oggetto, a carico della Ricorrente_1 srl, sono stati annullati con le due sentenze emesse da questa Corte di Giustizia Tributaria, la sentenza n. 6398/24 per l'accertamento sull'anno
2014; e la sentenza n.6791/24 per l'accertamento sull'anno 2015; entrambe con ampie e precise motivazioni, che questo Collegio pienamente condivide.
I rimanenti motivi di impugnazione rimangono assorbiti.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;
condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente, liquidate nella somma di € 2.000,00 oltre Iva, Cpa, Spese Generali e CUT.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
22.10.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Antonino Matarazzo