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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/10/2025, n. 3715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3715 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio recante n. 6828/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], e Parte_2 Parte_3
nato a [...] il [...], tutti rappresentati e Parte_4 difesi dall'avv.to Mara Ponticelli, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
P.I. nella Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t.
Resistente contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati in data 28.05.2024, 26.06.2024, 10.07.2024 e 17.072024, successivamente riuniti, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno agito in giudizio al fine di ottenere la condanna della società resistente al pagamento delle somme indicate in ragione della sentenza n. 3735/2021 del Tribunale di Napoli Nord e della sentenza di conferma n. 2342/2023 della Corte d'Appello di Napoli, oltre interessi e rivalutazione.
Il tutto con vittoria di spese.
La società datrice di lavoro è rimasta contumace.
1 Rinviata la causa per acquisire l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza n.
2342/2023, con note sostitutive dell'udienza del 02.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c. i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare agli atti e all'azione atteso l'intervenuto pagamento delle somme oggetto di causa, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
02.10.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il Giudicante vi provvede con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
È opportuno in via preliminare delineare la differenza tra la rinuncia agli atti e la rinuncia all'azione, in quanto entrambe poste in essere da parte ricorrente.
Tale differenza risiede nella possibilità, o meno, di riproporre successivamente la medesima domanda giudiziale, nonché nella forma di presentazione della richiesta.
L'art. 306, co. 1, c.p.c., dispone che la rinuncia agli atti comporta l'estinzione del giudizio quando sia accettata dalle parti costituite che potrebbero avere un interesse alla prosecuzione. La rinuncia non necessita di alcuna forma particolare e l'attore mantiene la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio. È sufficiente che il procuratore della parte disponga della prevista procura alle liti.
La rinuncia all'azione, invece, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree.
Pertanto, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
Per tali ragioni la rinuncia all'azione presuppone il rilascio di un mandato ad hoc, che attribuisca al difensore tale specifico potere, e non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfettamente efficace e condurre, quindi, alla definizione del processo (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4837 del 19/02/2019, la quale ha chiarito che
"La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i
2 poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate").
Con riferimento alle spese di lite, l'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. dispone che la liquidazione delle spese, in caso di rinuncia agli atti, è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.
In assenza di diverso accordo tra le parti, le spese giudiziali sono poste a carico del rinunciante, sia in caso di rinuncia agli atti che in caso di rinuncia all'azione.
Alla luce delle differenze strutturali appena descritte, ritiene la scrivente che quando – come nel caso di specie – la parte ricorrente rinunci sia agli atti che all'azione, sia quest'ultima rinuncia a prevalere, in quanto assorbente rispetto alla prima, atteso che con essa si dispone dell'intero diritto azionato con preclusione di nuova azione per farlo valere.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per potersi configurare rinunzia all'azione - che non richiede formule sacramentali, ma può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta - occorre il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte - che è richiesta, invece, per la diversa ipotesi della rinuncia agli atti del giudizio – l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2267 del 19/03/1990, Rv. 466036; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12844 del 03/09/2003, Rv.
566523; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4505 del 28/03/2001, Rv. 545257; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1442 del 16/03/1981, Rv. 412092).
Tale opzione si configura, inoltre, come l'unica possibile attesa la contumacia della società datrice.
Nel caso di specie, per effetto della volontà manifestata dai ricorrenti, va dunque pronunciata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito.
3 Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite,
a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass.
18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034;
27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
4 (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Quanto al governo delle spese di lite, le stesse sono integralmente compensate attesa l'esplicita richiesta in tal senso della difesa dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Compensa le spese di lite.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 07.10.2025
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Pacelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio recante n. 6828/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], e Parte_2 Parte_3
nato a [...] il [...], tutti rappresentati e Parte_4 difesi dall'avv.to Mara Ponticelli, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
P.I. nella Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t.
Resistente contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati in data 28.05.2024, 26.06.2024, 10.07.2024 e 17.072024, successivamente riuniti, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno agito in giudizio al fine di ottenere la condanna della società resistente al pagamento delle somme indicate in ragione della sentenza n. 3735/2021 del Tribunale di Napoli Nord e della sentenza di conferma n. 2342/2023 della Corte d'Appello di Napoli, oltre interessi e rivalutazione.
Il tutto con vittoria di spese.
La società datrice di lavoro è rimasta contumace.
1 Rinviata la causa per acquisire l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza n.
2342/2023, con note sostitutive dell'udienza del 02.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c. i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare agli atti e all'azione atteso l'intervenuto pagamento delle somme oggetto di causa, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
02.10.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il Giudicante vi provvede con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
È opportuno in via preliminare delineare la differenza tra la rinuncia agli atti e la rinuncia all'azione, in quanto entrambe poste in essere da parte ricorrente.
Tale differenza risiede nella possibilità, o meno, di riproporre successivamente la medesima domanda giudiziale, nonché nella forma di presentazione della richiesta.
L'art. 306, co. 1, c.p.c., dispone che la rinuncia agli atti comporta l'estinzione del giudizio quando sia accettata dalle parti costituite che potrebbero avere un interesse alla prosecuzione. La rinuncia non necessita di alcuna forma particolare e l'attore mantiene la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio. È sufficiente che il procuratore della parte disponga della prevista procura alle liti.
La rinuncia all'azione, invece, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree.
Pertanto, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
Per tali ragioni la rinuncia all'azione presuppone il rilascio di un mandato ad hoc, che attribuisca al difensore tale specifico potere, e non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfettamente efficace e condurre, quindi, alla definizione del processo (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4837 del 19/02/2019, la quale ha chiarito che
"La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i
2 poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate").
Con riferimento alle spese di lite, l'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. dispone che la liquidazione delle spese, in caso di rinuncia agli atti, è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.
In assenza di diverso accordo tra le parti, le spese giudiziali sono poste a carico del rinunciante, sia in caso di rinuncia agli atti che in caso di rinuncia all'azione.
Alla luce delle differenze strutturali appena descritte, ritiene la scrivente che quando – come nel caso di specie – la parte ricorrente rinunci sia agli atti che all'azione, sia quest'ultima rinuncia a prevalere, in quanto assorbente rispetto alla prima, atteso che con essa si dispone dell'intero diritto azionato con preclusione di nuova azione per farlo valere.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per potersi configurare rinunzia all'azione - che non richiede formule sacramentali, ma può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta - occorre il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte - che è richiesta, invece, per la diversa ipotesi della rinuncia agli atti del giudizio – l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2267 del 19/03/1990, Rv. 466036; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12844 del 03/09/2003, Rv.
566523; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4505 del 28/03/2001, Rv. 545257; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1442 del 16/03/1981, Rv. 412092).
Tale opzione si configura, inoltre, come l'unica possibile attesa la contumacia della società datrice.
Nel caso di specie, per effetto della volontà manifestata dai ricorrenti, va dunque pronunciata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito.
3 Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite,
a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass.
18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034;
27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
4 (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Quanto al governo delle spese di lite, le stesse sono integralmente compensate attesa l'esplicita richiesta in tal senso della difesa dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Compensa le spese di lite.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 07.10.2025
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Pacelli
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