Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/02/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
5337/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5337/2023 Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Stella Arena (C.F. ), C.F._2 presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Vico della Quercia n. 22
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Massimo C.F._3
D'Amora (C.F. ) ed Aniello Calemma (C.F. ), C.F._4 C.F._5 presso il cui studio elettivamente domicilia in Piano di Sorrento (NA) alla Piazza Cota n. 8
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024, l'avv. Stella Arena per la ricorrente si è riportata al ricorso introduttivo, alla documentazione depositata e alla memoria conclusionale, precisando che la sig.ra ad oggi non percepisce un reddito ed ha necessità Pt_1
1
disposto dal Giudice, inoltre, continua ad avere atteggiamenti vessatori impedendo alla signora anche l'utilizzo degli elettrodomestici, sottraendo i beni acquistati in comune durante la vita coniugale
Nell'impugnare e contestare tutto quanto ha prodotto parte resistente, ha precisato che non è stata depositata documentazione fiscale completa. Pertanto, ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con l'assegnazione della casa coniugale alla moglie con un assegno di mantenimento non inferiore a 1000,00 euro posto a carico dello da versare alla ricorrente unitamente agli arretrati CP_1
determinati dal Giudice e mai versati. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
L'avv. Aniello Calemma per il resistente si è riportato agli scritti di causa e, in particolare, alle note scritte di precisazione delle conclusioni, alla comparsa conclusionale ed alle memorie di replica;
ha impugnato ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito e domandato.
Preliminarmente, per tuziorismo, ha insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nella propria comparsa di costituzione e risposta. In via gradata ha concluso riportandosi alle conclusioni contenute nella comparsa conclusionale, da aversi qui per integralmente ripetute e trascritte, e ha chiesto che la causa sia decisa.
Il P.M., in data 16.01.2025, ha chiesto dichiararsi la separazione personale tra i coniugi, con la corresponsione a carico del padre di un congruo assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosuffciente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2023, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il resistente in Sant'Agnello (NA) in data 26.10.1997 Controparte_1
(atto n. 139, parte II, seria A anno 1997) e che dall'unione coniugale in data 26.08.2000 è nato il figlio oggi maggiorenne, esponeva che a causa dei comportamenti aggressivi e violenti assunti nei Per_1 propri confronti dal marito era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in Meta (NA) alla Via E. De Martino n. 5, per abitarvi unicamente al figlio maggiorenne non autosufficiente, ed un assegno mensile di mantenimento di importo non inferiore ad euro 2.000,00.
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva ritualmente in giudizio in data 12.02.2024 aderendo alla domanda di separazione, ma Controparte_1
contestando i fatti posti a fondamento della stessa;
in particolare, il resistente negava gli episodi di violenza denunciati dalla moglie ed indicava, quale causa della crisi matrimoniale, una relazione extraconiugale intrattenuta dalla ricorrente a partire dal 2018; deduceva, poi, l'autosufficienza
2 economica del figlio maggiorenne. Pertanto, chiedeva di pronunciare la separazione personale dal coniuge con assegnazione in proprio favore della casa coniugale e, sulla scorta dell'indipendenza economica di entrambi i coniugi, chiedeva di escludere qualsiasi forma di mantenimento fra gli stessi.
All'udienza del 17.04.2024, si procedeva all'ascolto delle parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con successiva ordinanza del 18.04.2024 in via provvisoria ed urgente i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, ponendo a carico di l'obbligo Controparte_1
di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile a titolo di mantenimento di euro 350,00. Rinviata la causa per la decisione, con ordinanza del 19.12.2024 adottata ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione disponendo la trasmissione degli atti al PM per le conclusioni.
Domanda di separazione.
La domanda è fondata e va accolta. Invero le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, le reciproche e forti accuse, il tenore delle dichiarazioni fatte e degli atti processuali nonché la condotta tenuta dalle parti durante tutto l'iter giudiziario ed in particolare il fallimento del tentativo di conciliazione. Da tutti questi elementi si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. per la pronuncia di separazione.
Pertanto, la domanda di separazione proposta dalla ricorrente risulta fondata e pertanto merita accoglimento.
Domanda di assegnazione della casa coniugale.
Passando alle statuizioni accessorie, è opportuno preliminarmente evidenziare che il figlio, Pt_2
(nato il [...]), risulta economicamente autosufficiente in quanto, come pacificamente
[...]
riferito da entrambe le parti in udienza nonché comprovato dalla certificazione unica 2023 in atti, lavora stabilmente come commesso in un supermercato, percependo redditi da lavoro annui pari a circa 12.000,00 euro. Dunque, l'assenza di figli minori della coppia o maggiorenni non economicamente autosufficienti esclude qualsiasi statuizione del Collegio in ordine alla casa coniugale sita in Meta (NA) alla Via E. De Martino n.
5. Sul punto giova rammentare come la giurisprudenza della Suprema Corte (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, seguita dalle successive e, tra le altre, da Cass. 17 gennaio 2003, n. 661; Cass. 6 luglio
2004, n. 12309; Cass. 25 agosto 2005, n. 17299; Cass. 7 aprile 2006, n. 8221; Cass. 22 marzo 2007,
3 n. 6979), possa ormai dirsi consolidata nel senso che, in materia di separazione e di divorzio,
l'assegnazione della casa familiare, consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione coniugale, solo alla condizione dell'affidamento, ancorché condiviso, all'assegnatario di figli minori (con residenza privilegiata presso di lui), o della sua convivenza (la cui nozione comporta la stabile dimora presso il genitore, ad esclusione invece dei rapporti di mera "ospitalità") con figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tale condizione, coerente con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e dell' interesse di quest'ultima alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva degli assegni rispettivamente previsti dalla art. 156 c.c., comma 1,
e della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 (come sostituito della L. n. 74 del 1987, art. 10), ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni anzidetti. Di conseguenza,
l'assegnazione della casa coniugale “non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria” (Cass. civ. Sez. I,
01/08/2013, n. 18440, rv. 627494).
Domanda di mantenimento del coniuge.
Dunque, l'unica questione controversa sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi è la domanda di mantenimento avanzata da . Parte_1
Sul punto preme ricordare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005;
Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici
4 a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del
02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del
13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
Ancor più di recente gli hanno ribadito che i criteri imprescindibili per ottenere l'assegno Parte_3 di mantenimento sono essenzialmente due: l'impossibilità di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e la condizione di debolezza economica. In ordine al primo criterio, la
Cassazione ha chiarito che l'assegno di mantenimento spetta al coniuge che, senza colpa, si trova nell'impossibilità oggettiva di mantenere un tenore di vita adeguato ossia uno standard di vita analogo a quello che il matrimonio gli avrebbe offerto. Al riguardo, il giudice della separazione deve tener conto delle potenzialità economiche di entrambi i coniugi da individuarsi tenendo conto delle loro risorse economiche in termini di redditività, capacità di spesa e fondate aspettative per il futuro. In ordine al secondo criterio, ha diritto all'assegno di mantenimento il coniuge che versa in una condizione economica inferiore rispetto all'altro. Dunque, il giudice deve comparare le condizioni economiche di entrambi i coniugi tenendo conto di variabili come la durata della convivenza e le prospettive future. (Cass. n. 36178 del 28 dicembre 2023)
Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia, nella fattispecie in esame ci si trova al cospetto di una coppia la cui unione è durata 27 anni e nell'ambito della quale la moglie ha lavorato solo saltuariamente (come collaboratrice domestica in abitazioni percependo una retribuzione di euro
400,00 circa e alternativamente come lavapiatti in ristoranti con un guadagno mensile di euro 600,00
5 circa) e sempre in modo precario. Tale circostanza trova conferma e riscontro nella certificazione unica 2021 e 2022 in atti dalle quali emergono esigui redditi conseguiti dalla ricorrente nei periodi di riferimento. La ha altresì dedotto all'udienza di prima comparizione di essere attualmente Pt_1 disoccupata attese le difficoltà riscontrare nella ricerca di un'occupazione più stabile e meglio remunerata.
, invece, svolge stabilmente la professione di cuoco ed attualmente lavora presso un Controparte_1
agriturismo a Piano di Sorrento, percependo una retribuzione mensile di circa euro 1.700,00 come dallo stesso dichiarato in udienza.
In ragione delle circostanze evidenziate, la domanda va accolta. Infatti, espletata una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, occorre tener conto, da un lato, del fatto che , oggi cinquantottenne, ha sicuramente scarse possibilità di inserirsi Parte_1
stabilmente nel mondo del lavoro pur potendo continuare a svolgere le attività, seppur saltuarie, praticate in costanza di matrimonio (per le quali ha percepito solitamente una retribuzione tra euro
400,00 ed euro 600,00 al mese) e, dall'altro, della più solida posizione lavorativa ed economica di il quale, come dallo stesso dichiarato in udienza, ha sempre fronteggiato interamente Controparte_1
le spese familiari (versando alla moglie circa 600/700 euro al mese) e provveduto al pagamento del canone di locazione (euro 850,00 mensili). Pertanto, il Tribunale ritiene equo determinare in euro
350,00 l'importo mensile che lo è tenuto a versare alla ricorrente a titolo di mantenimento in CP_1
favore della ricorrente, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge.
Regolamentazione delle spese di lite.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , entro e non Controparte_1 Parte_1 oltre il 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 350,00 a titolo di mantenimento della stessa, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
3) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalle parti;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Sant'Agnello per la trascrizione, l'annotazione e le
6 ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile
(atto n. 139 Parte II serie A dei registri di matrimonio dell'anno 1997).
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 12.02.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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