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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 01/07/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 3516/2024
Verbale udienza del 1° luglio 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Tiziana De Santis, che si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.L'Avv. De Santis precisa che l'importo corrisposto non copre i mesi di luglio e parzialmente di settembre 2021, pertanto, chiede la condanna al pagamento di
540,00 per luglio 2021, come si evince dalle buste paga e 540,00 –
41,54 come si evince dalle busta paga di settembre, dalla quale risulta che la ricorrente ha lavorato 132 ore e non a solo due giorni;
ancora insiste sulla legittimazione passiva dell' CP_1
Per L' parte resistente, l'Avv. Marco Gagliostro per delega CP_1
dell'Avv. Angela Laganà e dell'Avv. Dario Cosimo Adornato, il quale si riporta alla memoria di costituzione e alle note e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art
429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria
Cotroneo, all'udienza del 1° luglio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 3516/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, dall'Avv. Tiziana Desantis, C.F.: , C.F._2
giusta procura in atti. ricorrente
E
, in persona del Controparte_2
suo presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti dagli avv.ti Dario Cosimo Adornato (C.F. ), CodiceFiscale_3
Angela Laganà, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del Persona_1
22.3.2024, in atti resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.12.2024 il ricorrente, deduceva di avere lavorato alle dipendenze della senza ricevere CP_3
l'assegno nucleo familiare dovuto per il periodo dal 01/07/2021 al
31/12/2021; che , con domanda del 27/7/21 aveva chiesto la liquidazione dell'Assegno Nucleo Familiare;
che, l' aveva accolto CP_1
la domanda, determinando l'importo mensile dell'assegno in € 540,00 mensili;
che, tale prestazione non era stata corrisposta dal datore di lavoro;
che, successivamente, aveva chiesto la liquidazione diretta all' e, stante il diniego, aveva avanzato ricorso al Comitato CP_1
provinciale, respinto con delibera del 21/11/24 . A sostegno della propria pretesa deduceva che , il nucleo familiare ,oltre che dal ricorrente, all'epoca della domanda era composto da: nata a Per_2
HE AD RI (marocco) il 19/09/1986, coniuge;
CP_4
nata a [...] il [...], figlia;
Per_3
nato il [...] in [...];
[...] Per_4
nata il [...] in [...] (all. 7); che, per l'anno 2020 il
[...]
ricorrente aveva percepito il reddito di € 8.867,00 e per l'anno 2021 il reddito di € 12.558,00, per cui il nucleo familiare e non superava la soglia massima prevista per poter usufruire dell'Assegno Nucleo Familiare. In specie i redditi percepiti dal nucleo familiare del ricorrente, per come risulta dalla certificazione reddituale, sono pari a 8.867,00 anno 2020, a
€ 12.558,00 anno 2021. Non superano, chiaramente, la soglia massima prevista per il godimento della prestazione . Pertanto, concludeva chiedendo”Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'Assegno al Nucleo Familiare per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della per il periodo dal 01/07/2021 al CP_3
31/12/2021 nella misura determinata dall'Istituto e spettantegli per un totale di 5 soggetti componenti il nucleo familiare;
2) Conseguentemente condannare
l' in persona del legale rappresentante pro tempore alla corresponsione a CP_1
favore dell'istante di quanto dovuto per l'assegno al nucleo familiare per i periodi da dal 01/07/2021 al 31/12/2021 nella misura determinata dallo stesso istituto rapportata ai redditi familiari indicata in parte motiva, o nella maggiore
o minore somma che dovesse derivare oltre interessi legali da portarsi in detrazione dal maggior danno da svalutazione monetaria;
3) Con vittoria di spese e compensi difensivi oltre spese forfettarie IVA e CPA determinandi da attribuire al sottoscritto Avv. Tiziana Desantis che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Costituendosi in giudizio, l' eccepiva che la domanda era CP_1
infondata, considerato che la prestazione era già stata corrisposta dal datore di lavoro e che con . - Con pec del 21/01/2025, a seguito di specifica richiesta formulata con pec dall'Agenzia di Palmi, il CP_1
datore di lavoro aveva trasmesso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale ha precisato che il Sig. Parte_1
non aveva mai segnalato oppure sollecitato il pagamento degli anf e che l'importo di euro 1.981,54, pagato con bonifico del 10/01/2025, era relativo al pagamento degli anf per il periodo dall'01/07/2021 al
31/12/2021. Quindi, concludeva chiedendo di” a) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso;
b) Spese e competenze come per legge”.
All'udienza del 1° luglio 2025, le parti discutevano la causa la quale veniva decisa.
"... Gli assegni per il nucleo familiare sono una prestazione economico sociale erogata dall' ai nuclei familiari di determinate categorie di CP_1
lavoratori o di soggetti percettori di prestazioni previdenziali.
Gli assegni per il nucleo familiare vengono erogati sulla base di una serie di fattori tra cui, in particolare: -il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare;
-il numero dei membri della famiglia;
-la tipologia di nucleo familiare. Il lavoratore in possesso dei requisiti per l'accesso agli assegni per il nucleo familiare deve presentare la relativa domanda direttamente all' tramite il CP_1
portale online.
Gli assegni per il nucleo familiare vengono pagati dal datore di lavoro direttamente in busta paga, insieme alla retribuzione mensile.
Successivamente, l'azienda recupera le somme anticipate portandole a compensazione con i contributi che deve erogare all' Può accadere che, CP_1
nonostante l' abbia regolarmente accolto la domanda di fruizione degli CP_1
assegni familiari presentata dal lavoratore, il datore di lavoro ometta di versare in busta paga tale emolumento.
Il lavoratore può agire direttamente nei confronti dell' facendo valere il CP_1
mancato pagamento degli assegni familiari da parte del datore di lavoro. Il termine di prescrizione degli assegni familiari è di 5 anni a decorrere dal mese successivo di maturazione degli assegni. Il lavoratore, quindi, può chiedere il pagamento degli assegni familiari arretrati nel limite di 5 anni precedenti al mese in cui viene formulata la domanda.
Dall'esame della documentazione agli atti di causa si evince che il ricorrente pur avendo diritto agli assegni familiari, ha solo ricevuto un pagamento parziale con riferimento a quanto richiesto con l'atto introduttivo, precisando che i mesi di luglio e settembre 2021 non sono stati , ad oggi, versati. Di contro, parte resistente, eccepisce che l'importo di euro 1.981,54, pagato con bonifico del 10/01/2025, era relativo al pagamento degli anf per il periodo dall'01/07/2021 al 31/12/2021, vedi bonifico versato in atti.
La domanda, pertanto, deve essere accolta e deve condannarsi l' al CP_1
pagamento in favore della parte ricorre della restante somma, per il periodi di luglio 2021, per un totale di €540,00, così come riportato nelle buste paga, allegate in atti e parziale, per il periodo di di settembre 2021, ovvero 540,00 , decurtato della somma di € 41,54 come si evince dalle busta paga di settembre, in quanto la ricorrente ha lavorato per 132 ore a titolo di assegni per nucleo familiare, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo.
P. Q. M.
Il G.O.P. Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di Palmi così provvede:
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della complessiva CP_1
somma pari ad € 1038,46, relativamente al periodo di luglio 2021 e settembre
2021, a titolo di assegni per nucleo familiare, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_1
che si liquidano in complessivi € 886,00 , oltre spese forfettarie, Iva e CPA, con attribuzione.
Palmi 1° Luglio 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 3516/2024
Verbale udienza del 1° luglio 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Tiziana De Santis, che si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.L'Avv. De Santis precisa che l'importo corrisposto non copre i mesi di luglio e parzialmente di settembre 2021, pertanto, chiede la condanna al pagamento di
540,00 per luglio 2021, come si evince dalle buste paga e 540,00 –
41,54 come si evince dalle busta paga di settembre, dalla quale risulta che la ricorrente ha lavorato 132 ore e non a solo due giorni;
ancora insiste sulla legittimazione passiva dell' CP_1
Per L' parte resistente, l'Avv. Marco Gagliostro per delega CP_1
dell'Avv. Angela Laganà e dell'Avv. Dario Cosimo Adornato, il quale si riporta alla memoria di costituzione e alle note e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art
429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria
Cotroneo, all'udienza del 1° luglio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 3516/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, dall'Avv. Tiziana Desantis, C.F.: , C.F._2
giusta procura in atti. ricorrente
E
, in persona del Controparte_2
suo presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti dagli avv.ti Dario Cosimo Adornato (C.F. ), CodiceFiscale_3
Angela Laganà, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del Persona_1
22.3.2024, in atti resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.12.2024 il ricorrente, deduceva di avere lavorato alle dipendenze della senza ricevere CP_3
l'assegno nucleo familiare dovuto per il periodo dal 01/07/2021 al
31/12/2021; che , con domanda del 27/7/21 aveva chiesto la liquidazione dell'Assegno Nucleo Familiare;
che, l' aveva accolto CP_1
la domanda, determinando l'importo mensile dell'assegno in € 540,00 mensili;
che, tale prestazione non era stata corrisposta dal datore di lavoro;
che, successivamente, aveva chiesto la liquidazione diretta all' e, stante il diniego, aveva avanzato ricorso al Comitato CP_1
provinciale, respinto con delibera del 21/11/24 . A sostegno della propria pretesa deduceva che , il nucleo familiare ,oltre che dal ricorrente, all'epoca della domanda era composto da: nata a Per_2
HE AD RI (marocco) il 19/09/1986, coniuge;
CP_4
nata a [...] il [...], figlia;
Per_3
nato il [...] in [...];
[...] Per_4
nata il [...] in [...] (all. 7); che, per l'anno 2020 il
[...]
ricorrente aveva percepito il reddito di € 8.867,00 e per l'anno 2021 il reddito di € 12.558,00, per cui il nucleo familiare e non superava la soglia massima prevista per poter usufruire dell'Assegno Nucleo Familiare. In specie i redditi percepiti dal nucleo familiare del ricorrente, per come risulta dalla certificazione reddituale, sono pari a 8.867,00 anno 2020, a
€ 12.558,00 anno 2021. Non superano, chiaramente, la soglia massima prevista per il godimento della prestazione . Pertanto, concludeva chiedendo”Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'Assegno al Nucleo Familiare per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della per il periodo dal 01/07/2021 al CP_3
31/12/2021 nella misura determinata dall'Istituto e spettantegli per un totale di 5 soggetti componenti il nucleo familiare;
2) Conseguentemente condannare
l' in persona del legale rappresentante pro tempore alla corresponsione a CP_1
favore dell'istante di quanto dovuto per l'assegno al nucleo familiare per i periodi da dal 01/07/2021 al 31/12/2021 nella misura determinata dallo stesso istituto rapportata ai redditi familiari indicata in parte motiva, o nella maggiore
o minore somma che dovesse derivare oltre interessi legali da portarsi in detrazione dal maggior danno da svalutazione monetaria;
3) Con vittoria di spese e compensi difensivi oltre spese forfettarie IVA e CPA determinandi da attribuire al sottoscritto Avv. Tiziana Desantis che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Costituendosi in giudizio, l' eccepiva che la domanda era CP_1
infondata, considerato che la prestazione era già stata corrisposta dal datore di lavoro e che con . - Con pec del 21/01/2025, a seguito di specifica richiesta formulata con pec dall'Agenzia di Palmi, il CP_1
datore di lavoro aveva trasmesso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale ha precisato che il Sig. Parte_1
non aveva mai segnalato oppure sollecitato il pagamento degli anf e che l'importo di euro 1.981,54, pagato con bonifico del 10/01/2025, era relativo al pagamento degli anf per il periodo dall'01/07/2021 al
31/12/2021. Quindi, concludeva chiedendo di” a) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso;
b) Spese e competenze come per legge”.
All'udienza del 1° luglio 2025, le parti discutevano la causa la quale veniva decisa.
"... Gli assegni per il nucleo familiare sono una prestazione economico sociale erogata dall' ai nuclei familiari di determinate categorie di CP_1
lavoratori o di soggetti percettori di prestazioni previdenziali.
Gli assegni per il nucleo familiare vengono erogati sulla base di una serie di fattori tra cui, in particolare: -il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare;
-il numero dei membri della famiglia;
-la tipologia di nucleo familiare. Il lavoratore in possesso dei requisiti per l'accesso agli assegni per il nucleo familiare deve presentare la relativa domanda direttamente all' tramite il CP_1
portale online.
Gli assegni per il nucleo familiare vengono pagati dal datore di lavoro direttamente in busta paga, insieme alla retribuzione mensile.
Successivamente, l'azienda recupera le somme anticipate portandole a compensazione con i contributi che deve erogare all' Può accadere che, CP_1
nonostante l' abbia regolarmente accolto la domanda di fruizione degli CP_1
assegni familiari presentata dal lavoratore, il datore di lavoro ometta di versare in busta paga tale emolumento.
Il lavoratore può agire direttamente nei confronti dell' facendo valere il CP_1
mancato pagamento degli assegni familiari da parte del datore di lavoro. Il termine di prescrizione degli assegni familiari è di 5 anni a decorrere dal mese successivo di maturazione degli assegni. Il lavoratore, quindi, può chiedere il pagamento degli assegni familiari arretrati nel limite di 5 anni precedenti al mese in cui viene formulata la domanda.
Dall'esame della documentazione agli atti di causa si evince che il ricorrente pur avendo diritto agli assegni familiari, ha solo ricevuto un pagamento parziale con riferimento a quanto richiesto con l'atto introduttivo, precisando che i mesi di luglio e settembre 2021 non sono stati , ad oggi, versati. Di contro, parte resistente, eccepisce che l'importo di euro 1.981,54, pagato con bonifico del 10/01/2025, era relativo al pagamento degli anf per il periodo dall'01/07/2021 al 31/12/2021, vedi bonifico versato in atti.
La domanda, pertanto, deve essere accolta e deve condannarsi l' al CP_1
pagamento in favore della parte ricorre della restante somma, per il periodi di luglio 2021, per un totale di €540,00, così come riportato nelle buste paga, allegate in atti e parziale, per il periodo di di settembre 2021, ovvero 540,00 , decurtato della somma di € 41,54 come si evince dalle busta paga di settembre, in quanto la ricorrente ha lavorato per 132 ore a titolo di assegni per nucleo familiare, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo.
P. Q. M.
Il G.O.P. Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di Palmi così provvede:
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della complessiva CP_1
somma pari ad € 1038,46, relativamente al periodo di luglio 2021 e settembre
2021, a titolo di assegni per nucleo familiare, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_1
che si liquidano in complessivi € 886,00 , oltre spese forfettarie, Iva e CPA, con attribuzione.
Palmi 1° Luglio 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo