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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 257 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
nato il [...] in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. C.F._1
SANDRA MACIS, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente contro
, nata il [...] a [...], C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. DONATELLA MARCORI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Pagina 1 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori (nato Parte_1
a Quartu Sant'Elena il 14/12/1974) e (nata Nancy –Francia- il 5/7/1976); Controparte_1
2) affidare ad entrambi i genitori il figlio minore , i quali dovranno continuare a ricevere da Per_1
entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
3) disporre che i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale,
adottino sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi e stabilire, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità separatamente;
4) indicare quale luogo di residenza del minore quello del padre in Quartu Sant'Elena, via Per_1
Grecia n. 1;
5) assegnare al ricorrente la casa coniugale (sita in Quartu Sant'Elena, via Grecia n.1), per ivi continuare ad abitare unitamente ai figli;
6) stabilire che la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore , salvo diverso accordo, Per_1
due o tre giorni e notti a settimana e week-end alternati, dall'uscita di scuola (o dalle ore 9,00, se il bambino è a casa) del sabato alle ore 21,00 (ore 22,00 nel periodo estivo) della domenica;
per trenta giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, nelle vacanze natalizie, alternativamente, dal
25 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio e in occasione delle festività pasquali per tre giorni consecutivi e, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
7) stabilire che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli e e Per_2 Per_1
Pagina 2 sosterrà nella misura del 50% le spese straordinarie (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e sportive) per i figli oltre assegno unico familiare per i figli nella misura del 50% ciascuno;
8) stabilire che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento e nulla disporre in ordine alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico in quanto i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile;
9) le parti si conferiscono il reciproco consenso per l'espatrio;
10) spese e competenze del presente giudizio interamente compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e , con ricorso depositato dal in data Parte_1 Controparte_1 Pt_1
16/01/2024, e successiva costituzione della , senza ulteriore istruttoria, all'udienza del CP_1
20/11/2024, i coniugi, previa rinuncia alla personale comparizione e dichiarazione sottoscritta di non volersi riconciliare, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente in quella procedura (il 2/05/2023) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il
16/01/2024), erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve ritenersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 Controparte_1
Pagina 3 Devono inoltre essere recepite le condizioni pattuite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in QUARTU SANT'ELENA,
in data 8/03/2003, tra nato a [...] il Parte_1
14/12/1974, e , nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del Comune di QUARTU SANT'ELENA, anno 2003, parte II, serie A, atto n. 9,
ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso
Comune.
Sull'accordo delle parti:
2. affida il minore nato il [...], a [...] i genitori, dai quali continuerà a Persona_3
ricevere cura, educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, e conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, e decidendo autonomamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di permanenza dei figli;
3. assegna a la casa coniugale in Quartu Sant'Elena, via Grecia n.1, per Parte_1
continuare ad abitarvi unitamente ai figli ed maggiorenne non indipendente;
Per_1 Per_2
4. dispone che il luogo di residenza del minore sia quello del padre in Quartu Sant'Elena, Per_1
via Grecia n. 1;
Pagina 4 5. la madre potrà vedere e tenere con sé il minore, salvo diverso accordo, due o tre giorni e notti a settimana e week-end alternati, dall'uscita di scuola (o dalle ore 9,00, se il bambino è a casa) del sabato alle ore 21,00 (ore 22,00 nel periodo estivo) della domenica;
per trenta giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, nelle vacanze natalizie, alternativamente, dal 25 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio e in occasione delle festività pasquali per tre giorni consecutivi e, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
6. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli e , e Per_2 Per_1
concorra in ragione del 50% nelle spese straordinarie per i figli (mediche non coperte dal S.S.N.,
scolastiche e sportive);
7. dà atto che l'assegno unico universale sarà percepito da ciascun genitore al 50%;
8. dà atto che le parti hanno pattuito che ciascuna provvederà al proprio sostentamento, e che nulla debba disporsi in ordine alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico, in quanto i coniugi hanno rinunciato reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile;
9. dichiara le spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
11/03/2025.
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 257 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
nato il [...] in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. C.F._1
SANDRA MACIS, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente contro
, nata il [...] a [...], C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. DONATELLA MARCORI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Pagina 1 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori (nato Parte_1
a Quartu Sant'Elena il 14/12/1974) e (nata Nancy –Francia- il 5/7/1976); Controparte_1
2) affidare ad entrambi i genitori il figlio minore , i quali dovranno continuare a ricevere da Per_1
entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
3) disporre che i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale,
adottino sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi e stabilire, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità separatamente;
4) indicare quale luogo di residenza del minore quello del padre in Quartu Sant'Elena, via Per_1
Grecia n. 1;
5) assegnare al ricorrente la casa coniugale (sita in Quartu Sant'Elena, via Grecia n.1), per ivi continuare ad abitare unitamente ai figli;
6) stabilire che la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore , salvo diverso accordo, Per_1
due o tre giorni e notti a settimana e week-end alternati, dall'uscita di scuola (o dalle ore 9,00, se il bambino è a casa) del sabato alle ore 21,00 (ore 22,00 nel periodo estivo) della domenica;
per trenta giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, nelle vacanze natalizie, alternativamente, dal
25 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio e in occasione delle festività pasquali per tre giorni consecutivi e, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
7) stabilire che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli e e Per_2 Per_1
Pagina 2 sosterrà nella misura del 50% le spese straordinarie (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e sportive) per i figli oltre assegno unico familiare per i figli nella misura del 50% ciascuno;
8) stabilire che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento e nulla disporre in ordine alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico in quanto i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile;
9) le parti si conferiscono il reciproco consenso per l'espatrio;
10) spese e competenze del presente giudizio interamente compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e , con ricorso depositato dal in data Parte_1 Controparte_1 Pt_1
16/01/2024, e successiva costituzione della , senza ulteriore istruttoria, all'udienza del CP_1
20/11/2024, i coniugi, previa rinuncia alla personale comparizione e dichiarazione sottoscritta di non volersi riconciliare, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente in quella procedura (il 2/05/2023) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il
16/01/2024), erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve ritenersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 Controparte_1
Pagina 3 Devono inoltre essere recepite le condizioni pattuite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in QUARTU SANT'ELENA,
in data 8/03/2003, tra nato a [...] il Parte_1
14/12/1974, e , nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del Comune di QUARTU SANT'ELENA, anno 2003, parte II, serie A, atto n. 9,
ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso
Comune.
Sull'accordo delle parti:
2. affida il minore nato il [...], a [...] i genitori, dai quali continuerà a Persona_3
ricevere cura, educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, e conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, e decidendo autonomamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di permanenza dei figli;
3. assegna a la casa coniugale in Quartu Sant'Elena, via Grecia n.1, per Parte_1
continuare ad abitarvi unitamente ai figli ed maggiorenne non indipendente;
Per_1 Per_2
4. dispone che il luogo di residenza del minore sia quello del padre in Quartu Sant'Elena, Per_1
via Grecia n. 1;
Pagina 4 5. la madre potrà vedere e tenere con sé il minore, salvo diverso accordo, due o tre giorni e notti a settimana e week-end alternati, dall'uscita di scuola (o dalle ore 9,00, se il bambino è a casa) del sabato alle ore 21,00 (ore 22,00 nel periodo estivo) della domenica;
per trenta giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, nelle vacanze natalizie, alternativamente, dal 25 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio e in occasione delle festività pasquali per tre giorni consecutivi e, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
6. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli e , e Per_2 Per_1
concorra in ragione del 50% nelle spese straordinarie per i figli (mediche non coperte dal S.S.N.,
scolastiche e sportive);
7. dà atto che l'assegno unico universale sarà percepito da ciascun genitore al 50%;
8. dà atto che le parti hanno pattuito che ciascuna provvederà al proprio sostentamento, e che nulla debba disporsi in ordine alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico, in quanto i coniugi hanno rinunciato reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile;
9. dichiara le spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
11/03/2025.
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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