Articolo 93 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 92Articolo 94
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13 novembre 1960
Art. 93. Dispensa dal servizio per infermita'

Scaduti i periodi massimi previsti dagli articoli 90 e 92, l'impiegato che risulti non idoneo, per infermita', a riassumere servizio, e dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.
Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 155 e 156.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960