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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 215/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1317/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0196417 TARES 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 28.012026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione Soget spa e memoria illustrativa, depositata in data 05.02.2026.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con intimazione di pagamento n. 0196417, notificata in data 28.06.2025, la società Soget spa, per conto del Comune di Vibo Valentia intimava a Ricorrente_1, in qualità di socio della società “Società_2 snc di Ricorrente_1 e Nominativo_1”, il pagamento della somma di euro 5.459,00, relativa alla Tares anno 2019.
Con ricorso in data 22.09.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava la suddetta intimazione di pagamento e ne chiedeva l'annullamento, eccependo:
1) l'inesistenza del soggetto passivo;
2) l'omessa notifica dell'atto presupposto.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 22.09.2025, la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 16.10.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la resistente società, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
invece, non si costituiva in giudizio il Comune di Vibo Valentia, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 22.09.2025.
All'udienza pubblica in data 12.02.2026, depositate le memorie illustrative in data 28.01.2026 da parte del ricorrente e in data 05.02.2026 da parte della società resistente, il Presidente Giudice Relatore ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 22.09.2025 (cfr. D.Lgs. n. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è fondato e, pertanto, va accolto.
Invero, è fondata l'eccezione formulata dalla parte ricorrente di inesistenza del soggetto passivo. In particolare, la società Società_2 snc è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 26.02.2015, cioè ben 4 anni prima rispetto all'annualità oggetto dell'atto impugnato e ben 9 anni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento (cfr. la visura camerale allegata al fascicolo telematico della parte ricorrente): è evidente, quindi, che la detta società nell'anno 2019 non avrebbe potuto né possedere immobili né produrre rifiuti.
In proposito, appare irrilevante, ad avviso della Corte adita, il riferimento effettuato dalla società resistente all'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 (in vigore dal giorno 13.12.2014), in forza del quale “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”; nonché il richiamo alle pronunce della Suprema Corte ivi riportate (Cass. n. 24793/2020 3 Cass. n. 753/2024): in effetti, la suddetta norma e gli arresti giurisprudenziali richiamati non fanno riferimento al momento genetico dell'obbligazioni tributaria (nel caso in esame, anno 2019), bensì alla fase successiva dell'accertamento e della notifica degli atti impositivi (con previsione della valida notifica di tali atti anche ai soci, dopo l'estinzione della società). Orbene, come giustamente rilevato dalla difesa della parte ricorrente, “Tale argomentazione, sebbene suggestiva, è palesemente frutto di una grave confusione tra il piano della validità procedurale dell'atto e quello, logicamente e giuridicamente prioritario, della sussistenza sostanziale dell'obbligazione tributaria.
……………………………………………………………………………………......................................................................
Un soggetto giuridicamente inesistente non può, per definizione, realizzare i presupposti di fatto richiesti dalla legge per l'applicazione di un tributo. Nel 2019, anno di riferimento della pretesa, la Società_2 S.N.C. non esisteva più e, pertanto, non poteva né possedere immobili né, tantomeno, produrre rifiuti. Di conseguenza, l'obbligazione tributaria relativa alla TARES 2019 non è mai sorta.
La fictio iuris introdotta dall'art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014 non scalfisce in alcun modo tale conclusione. Tale norma, come precisato dalla stessa giurisprudenza, ha natura procedurale e mira a consentire all'Amministrazione Finanziaria di notificare atti di accertamento e riscossione per obbligazioni tributarie sorte prima dell'estinzione della società, ma non ancora accertate o riscosse. In altre parole, la norma consente di inseguire il patrimonio e i successori della società per debiti pregressi, ma non può in alcun modo creare un presupposto impositivo per periodi d'imposta successivi alla cancellazione, durante i quali la società non ha svolto alcuna attività né detenuto alcun bene.
L'argomentazione di controparte, se portata alle sue estreme conseguenze, condurrebbe al risultato paradossale e aberrante di considerare una società estinta come un soggetto ancora operativo e produttivo di reddito o rifiuti per i cinque anni successivi alla sua cancellazione, in totale spregio della realtà fattuale e giuridica.
Pertanto, l'insistenza della resistente sulla validità della notifica ai soci è un argomento del tutto sviante. La questione non è a chi notificare l'atto, ma se esista un debito da notificare. Poiché l'obbligazione principale della società non è mai sorta per carenza assoluta del presupposto impositivo, non può conseguentemente sorgere alcuna obbligazione accessoria in capo al socio, la cui responsabilità, per le società di persone, è illimitata e solidale ma pur sempre derivata da un debito sociale esistente" (cfr. memoria illustrativa depositata in data 28.01.2026, pagg. 2-3).
In ultimo, va solo evidenziato che l'accoglimento del primo motivo di ricorso esime la Corte adita dall'esame e dalla valutazione delle altre eccezioni proposta dalla parte ricorrente.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno interamente compensate, in quanto sussistono le gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15, comma II, D.Lgs. n. 546/1992, tenuto conto che la società ricorrente, a quanto consta dalle difese svolte dalle parti, non ha comunicato al
Comune l'intervenuta cessazione dell'attività e l'avvenuta cancellazione, sicché nessuna responsabilità può configurarsi in capo all'Ente impositore circa l'avvenuta emissione dell'atto impositivo (avviso di accertamento in data 06.09.2024, che non risulta impugnato) ovvero in capo alla società concessionaria circa l'avvenuta emissione dell'intimazione impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 22.09.2025 da Ricorrente_1 nei confronti della società Soget spa e del Comune di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 22.09.2025 e depositato in data 16.10.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Vibo Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1317/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0196417 TARES 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 28.012026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione Soget spa e memoria illustrativa, depositata in data 05.02.2026.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con intimazione di pagamento n. 0196417, notificata in data 28.06.2025, la società Soget spa, per conto del Comune di Vibo Valentia intimava a Ricorrente_1, in qualità di socio della società “Società_2 snc di Ricorrente_1 e Nominativo_1”, il pagamento della somma di euro 5.459,00, relativa alla Tares anno 2019.
Con ricorso in data 22.09.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava la suddetta intimazione di pagamento e ne chiedeva l'annullamento, eccependo:
1) l'inesistenza del soggetto passivo;
2) l'omessa notifica dell'atto presupposto.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 22.09.2025, la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 16.10.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la resistente società, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
invece, non si costituiva in giudizio il Comune di Vibo Valentia, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 22.09.2025.
All'udienza pubblica in data 12.02.2026, depositate le memorie illustrative in data 28.01.2026 da parte del ricorrente e in data 05.02.2026 da parte della società resistente, il Presidente Giudice Relatore ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 22.09.2025 (cfr. D.Lgs. n. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è fondato e, pertanto, va accolto.
Invero, è fondata l'eccezione formulata dalla parte ricorrente di inesistenza del soggetto passivo. In particolare, la società Società_2 snc è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 26.02.2015, cioè ben 4 anni prima rispetto all'annualità oggetto dell'atto impugnato e ben 9 anni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento (cfr. la visura camerale allegata al fascicolo telematico della parte ricorrente): è evidente, quindi, che la detta società nell'anno 2019 non avrebbe potuto né possedere immobili né produrre rifiuti.
In proposito, appare irrilevante, ad avviso della Corte adita, il riferimento effettuato dalla società resistente all'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 (in vigore dal giorno 13.12.2014), in forza del quale “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”; nonché il richiamo alle pronunce della Suprema Corte ivi riportate (Cass. n. 24793/2020 3 Cass. n. 753/2024): in effetti, la suddetta norma e gli arresti giurisprudenziali richiamati non fanno riferimento al momento genetico dell'obbligazioni tributaria (nel caso in esame, anno 2019), bensì alla fase successiva dell'accertamento e della notifica degli atti impositivi (con previsione della valida notifica di tali atti anche ai soci, dopo l'estinzione della società). Orbene, come giustamente rilevato dalla difesa della parte ricorrente, “Tale argomentazione, sebbene suggestiva, è palesemente frutto di una grave confusione tra il piano della validità procedurale dell'atto e quello, logicamente e giuridicamente prioritario, della sussistenza sostanziale dell'obbligazione tributaria.
……………………………………………………………………………………......................................................................
Un soggetto giuridicamente inesistente non può, per definizione, realizzare i presupposti di fatto richiesti dalla legge per l'applicazione di un tributo. Nel 2019, anno di riferimento della pretesa, la Società_2 S.N.C. non esisteva più e, pertanto, non poteva né possedere immobili né, tantomeno, produrre rifiuti. Di conseguenza, l'obbligazione tributaria relativa alla TARES 2019 non è mai sorta.
La fictio iuris introdotta dall'art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014 non scalfisce in alcun modo tale conclusione. Tale norma, come precisato dalla stessa giurisprudenza, ha natura procedurale e mira a consentire all'Amministrazione Finanziaria di notificare atti di accertamento e riscossione per obbligazioni tributarie sorte prima dell'estinzione della società, ma non ancora accertate o riscosse. In altre parole, la norma consente di inseguire il patrimonio e i successori della società per debiti pregressi, ma non può in alcun modo creare un presupposto impositivo per periodi d'imposta successivi alla cancellazione, durante i quali la società non ha svolto alcuna attività né detenuto alcun bene.
L'argomentazione di controparte, se portata alle sue estreme conseguenze, condurrebbe al risultato paradossale e aberrante di considerare una società estinta come un soggetto ancora operativo e produttivo di reddito o rifiuti per i cinque anni successivi alla sua cancellazione, in totale spregio della realtà fattuale e giuridica.
Pertanto, l'insistenza della resistente sulla validità della notifica ai soci è un argomento del tutto sviante. La questione non è a chi notificare l'atto, ma se esista un debito da notificare. Poiché l'obbligazione principale della società non è mai sorta per carenza assoluta del presupposto impositivo, non può conseguentemente sorgere alcuna obbligazione accessoria in capo al socio, la cui responsabilità, per le società di persone, è illimitata e solidale ma pur sempre derivata da un debito sociale esistente" (cfr. memoria illustrativa depositata in data 28.01.2026, pagg. 2-3).
In ultimo, va solo evidenziato che l'accoglimento del primo motivo di ricorso esime la Corte adita dall'esame e dalla valutazione delle altre eccezioni proposta dalla parte ricorrente.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno interamente compensate, in quanto sussistono le gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15, comma II, D.Lgs. n. 546/1992, tenuto conto che la società ricorrente, a quanto consta dalle difese svolte dalle parti, non ha comunicato al
Comune l'intervenuta cessazione dell'attività e l'avvenuta cancellazione, sicché nessuna responsabilità può configurarsi in capo all'Ente impositore circa l'avvenuta emissione dell'atto impositivo (avviso di accertamento in data 06.09.2024, che non risulta impugnato) ovvero in capo alla società concessionaria circa l'avvenuta emissione dell'intimazione impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 22.09.2025 da Ricorrente_1 nei confronti della società Soget spa e del Comune di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 22.09.2025 e depositato in data 16.10.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Vibo Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella