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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 21/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1061/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 01/08/2023 da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ENRICO Parte_1 C.F._1
PERRELLA e dell'avv. FRANCESCA COLOMBARONI, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PERRELLA
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
), nella persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma, P.IVA_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417 bis cpc, dagli avv.ti dell'Enac Raffaella Ciardo e Marco Di Giugno, elettivamente domiciliato presso la Direzione Generale dell' in Roma, viale del Castro Pretorio 118 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti
C O N C L U D E V A N O come in atti
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 01/08/2023 dipendente della dal Parte_1 CP_2
1993, transitato nei ruoli di dal 18.11.1998, dapprima, nella II^ qualifica professionale CP_1
e, successivamente, nella I^ qualifica professionale, in qualità di Architetto, da ultimo nel livello economico 3°; assegnato alla Direzione Operazioni Nord-Ovest (già Direzione
Operazioni Milano), presso gli uffici della siti nell'Aeroporto di Malpensa, CP_3
sino al suo collocamento in quiescenza il 1.08.2020, deducendo di aver intentato nei
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confronti di due precedenti ricorsi definiti con sentenze passate in giudicato nelle CP_1 quali l'ente resistente era già stato condannato a corrispondere la retribuzione di posizione-RDP maturata 1) dal dicembre 2005 al dicembre 2008 (CdA Lavoro Milano n.
700/2022, all'esito del giudizio di rinvio da Ordinanza della SC, Sez. Lavoro, n.
32557/2021 - docc.ti nn. 12 e 14) e 2) dal gennaio 2009 al gennaio 2013 (CdA Milano,
Sez. Lavoro, n. 684/2016 – doc. 18; confermata da Cass, Sez. Lavoro, Ordinanza n.
9268/2023 – doc. 18 bis), ha richiesto le ulteriori differenze retributive maturate a titolo di
RDP dal febbraio 2013 sino al suo collocamento in quiescenza avvenuto il 01°.08.2020, a fronte dello svolgimento delle attività professionali di posizione di cui all'art 83 CCNL
1998/2001 ovvero”In via principale: 1) accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente a percepire la RDP, anche ex artt. 2126 c.c. e 36 Cost., a fronte dello svolgimento degli incarichi professionali di posizione di cui al presente atto, se del caso, previo accertamento dell'inadempimento di agli obblighi di contratto e di legge per tutte le causali di cui in CP_1 CP_ premessa;
2) condannare, in ogni caso, l resistente al pagamento, anche ex art 36 Cost e
2126 cc, in favore del ricorrente della somma non inferiore ad € 85.318,82 oltre accessori, maturata dal febbraio 2013 sino al luglio 2020 per le causali di cui in premessa, ovvero alle somme maggiori o minori secondo giustizia e/o equità, ordinando, se del caso, all'Ente il versamento del dovuto agli istituti previdenziali ed assistenziali preposti;
In via subordinata: 3) condannare l'Ente resistente ex art. 2041 c.c. al pagamento in favore del ricorrente della somma non inferiore ad €
85.318,82 oltre accessori, ovvero alle somme maggiori o minori secondo giustizia e/o equità. In tutti i casi, oltre interessi come per legge”..
Ritualmente costituitasi in giudizio Controparte_1
ha contestato gli assunti avversari sia in merito al diritto alla RDP che alla
[...]
normativa contrattuale applicabile ai conteggi predisposti chiedendo il rigetto del ricorso.
Tentata senza esito la conciliazione è stata disposta la discussione a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Avendo le parti depositato tempestive note scritte nel termine del 25 giugno 2024 la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Efficacia del giudicato
In merito al riconoscimento della retribuzione di posizione in favore di parte ricorrente sono già intervenute due sentenze definitive richiamate e allegate al ricorso, sentenze che hanno riconosciuto sia il diritto all'indennità che le differenze retributive per i periodi: da dicembre 2005 a dicembre 2008 (CdA Lavoro Milano n. 700/2022 a seguito di rinvio da
Ord. Cass.n. 32557/2021 - docc. 12 e 14) e da gennaio 2009 a gennaio 2013 (CdA
Milano, Sez. Lavoro, n. 684/2016 e Ord. Cass n. 9268/2023 – doc. 18 e 18 bis).
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Quest'ultima ordinanza della Corte di Cassazione ben chiarisce i presupposti per il riconoscimento della RDP in capo a sulla base dell'interpretazione della Parte_1 disciplina contrattuale e legislativa vigente all'epoca dei fatti, accertando che:
-la posizione organizzativa si ritaglia sulle mansioni di pertinenza del dipendente, ma si caratterizza per il concentrarsi in capo all'incaricato, in funzione appunto organizzativa, di peculiari ed elevate responsabilità e specializzazioni. È dunque in tale linea ricostruttiva che va inteso il significato dell'aggiungersi - stabilito dall'art. 76, co. 7, del C.C.N.L. - di tali incarichi a quelli propri dell'area di appartenenza, nel senso appunto che, attraverso tali incarichi, si è venuta a concentrare nei destinatari quella specifica ed elevata responsabilità propria della caratura qualiquantitativa dell'istituto;
-nel caso di specie, la regolazione è parzialmente diversa in quanto, come sostanzialmente rilevato da Cass. 20545/2016 cit., è la stessa contrattazione collettiva che, nel rimettere all'Ente la determinazione degli incarichi in questione, sottopone i criteri di conferimento e revoca alla concertazione sindacale, dal cui conseguente verbale (c.d.
Accordo del 19.11.2003) la Corte di merito ha coerentemente tratto gli elementi identificativi, specificati in apposite tabelle o esemplificazioni di quell'accordo ed ivi ricondotte alle varie ipotesi previste dall'art. 83 del C.C.N.L. 1998/2001;
- La soluzione si giustifica sulla base del concatenarsi dell'art. 83 cit., di individuazione in generale delle funzioni che potevano essere correlate a posizioni organizzative, con l'art. 7 del CCNI 7.2.2003 di delega ad apposita Commissione Paritetica della definizione dei criteri di attribuzione della corrispondente retribuzione di posizione ed infine con il predetto
Accordo Sindacale, raggiunto presso quella Commissione e siglato il 19.11.2003, al quale era allegata tabella esemplificativa di categorizzazione delle attività di cui all'art. 83 cit. lett.
a), b) e c);
In definitiva, l'indicato sistema contrattual-collettivo di , delinea integralmente già CP_1
esso le posizioni organizzative e giustifica quindi la conduzione del giudizio attraverso un'operazione di c.d. sussunzione su cui si incentra la ratio decidendi dei precedenti specifici di questa S.C. più volte citati. È, pertanto, in sé corretto che la Corte di merito non abbia proceduto attraverso un raffronto tra attività "ordinarie" ed attività "aggiuntive" rispetto ad esse, in quanto il riscontro va svolto verificando il conferimento o meno di incarichi aventi le caratteristiche specifiche della posizione organizzativa, quali delineate nello specifico ordinamento lavoristico dell'ente di riferimento;
Correttamente la Corte di merito ha ritenuto la sussistenza di tale validità formale, non disconoscendo valenza alla competenza del Direttore Generale di cui all'art. 7 del CCNI, ma ritenendo che vi fossero elementi presuntivi da cui desumere che l'attribuzione degli
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incarichi fosse stata delegata ai dirigenti dei diversi settori, con successiva ratifica per facta concludentia da parte dei vertici, fermo restando che, al di là di ciò, proprio per la predeterminazione collettiva delle posizioni organizzative, l'eventuale invalidità del loro conferimento non impedirebbe, ai sensi dell'art. 2126, co. 2, c.c., come ritenuto da tutti i precedenti specifici di questa S.C. sopra citati in ambito , il riconoscimento delle CP_1
corrispondenti retribuzioni oggetto di causa, il che esime da ogni altra considerazione (cfr. ordinanza citata).
La lettura delle motivazioni dell'ultimo giudicato sopra riportato esclude che in questo giudizio si possa nuovamente discutere della prova delle mansioni svolte dal ricorrente;
dell'insussistenza di un conferimento formale;
della sussunzione o meno delle mansioni svolte rispetto a quelle esemplificate dalla normativa sulla posizione organizzativa, infine, del diritto alla relativa indennità poiché tali questioni sono già state tutte positivamente risolte e sono coperte da giudicato.
Diverso sarebbe se parte resistente avesse dedotto, per il periodo dal 2013 al 2020, un mutamento di funzioni o della disciplina di legge e/o contrattual-collettiva sul tema ma ciò non è accaduto.
Si deve conseguentemente confermare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione di posizione maturata da febbraio 2013 alla data di quiescenza del luglio 2020.
Quantificazione
Il ricorrente chiede il riconoscimento di euro 85.318,82, quali differenze retributive spettanti secondo la tabella allegata all'accordo sindacale del 19.11.2003, già scomputato quanto percepito in eccesso per l'indennità professionale (cfr conteggi pagina 16 e seguenti del ricorso).
Parte resistente rileva, invece, l'applicabilità del contratto integrativo aziendale stipulato il
21 settembre 2015. Tale accordo sostituisce l'art. 7 del CCNI del 1998/2001 a far tempo dal 1 marzo 2014 prevedendo, in sostanza, una riduzione dell'entità economica della retribuzione di posizione spettante ai lavoratori (cfr. doc. 44 ricorrente).
Sul punto il ricorrente deduce la non applicabilità dell'accordo poiché non sottoscritto Cont dall'associazione sindacale cui era iscritto già SP APAC, associazione sindacale che aveva diffidato il ministero dall'applicazione dell'accordo (cfr. diffida 1.06.2016 doc. 47
e 48 ricorrente).
In proposito si osserva in diritto che l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione afferma l'applicabilità dei contratti o degli accordi collettivi aziendali a tutti i lavoratori, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti con l'eccezione di coloro che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso;
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per contro l'adesione può essere anche implicita deducibile dalla concreta applicazione al rapporto delle clausole contrattuali innovate (cfr. Cass. 16089/'14). Cont Dagli atti risulta che il primo giugno 2016 già SP AC diffidò il datore di lavoro dall'applicazione dell'accordo ai propri iscritti (cfr. doc. 47 e 48 citato)
Per il professionista di prima qualifica l'accordo prevede:
“L'indennità di posizione per gli incarichi previsti dall'art.83 del CCNL 1998/2001 del personale non dirigente dell' - sezione professionisti, è fissata negli importi seguenti: CP_1 a) Funzione di e di unità organizzative non dirigenziali o di uffici professionali euro
13.635,00, ovvero 12.395,00 per le Funzioni organizzative;
b) Funzioni di elevata professionalità connesse a specifici progetti ed obiettivi, anche straordinari e funzioni di coordinamento di un gruppo di professionisti pari ad euro 9.915,00.
Il presente articolo sostituisce l'art. 7 del CCNI del personale non dirigente 1998/2001 a decorrere dall'entrata in vigore della nuova organizzazione dell' (1 ° marzo 2014) e pertanto da tale CP_1 data il citato art. 7, è disapplicato.
In sostanza al ricorrente spetterebbero ora euro 9.915,00 annuali per le funzioni di elevata professionalità connesse a specifici progetti ed obiettivi anche straordinari e funzioni di coordinamento di un gruppo di professionisti (punto 1b dell'attuale accordo che accorpa l'1b e 1C del precedente) mentre in virtù dell'accordo pregresso vanterebbe una media di euro 15.000 annui al lordo dell'indennità professionale, in quanto pacificamente inserito nella categoria 1b sulla base delle attività svolte (cfr. doc. 49 ricorrente).
Chiariti i termini della questiona va detto che dall'elenco degli iscritti alle organizzazioni sindacali all'interno di (cfr. doc. 51 ricorrente) risulta la prova dell'iscrizione del CP_1
ricorrente al sindacato Usspi AC sino al 30.09.2015 (cfr. pag 4 e 9 doc. 51). Per i periodi successivi il medesimo documento attesta solo l'inscrizione del ricorrente alle organizzazioni sindacali nell'anno 2020 senza che si possa verificare il dettaglio.
Poiché non vi sono dirette dichiarazioni di dissenso da parte del ricorrente (che peraltro non percepiva in quel periodo l'indennità oggetto di nuova regolamentazione) la prova del dissenso si collega necessariamente alla prova dell'iscrizione al sindacato USSPI APAC, Cont poi , che comunicò esplicita diffida all'applicazione dell'accordo per i propri iscritti. Tale prova è fornita solo sino al 30 settembre 2015.
Conseguentemente va condannata al versamento della retribuzione di posizione in CP_1
favore del ricorrente quantificata, sino al 30 settembre 2015, secondo i conteggi indicati in
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ricorso (pagg. 17-19), non espressamente contestati nelle modalità di calcolo, eseguiti in base all'accordo 19.11.2003, art. 83 1b) di cui alla tabella allegata all'accordo nonché dal 1 ottobre 2015 e sino alla data di quiescenza del 31 luglio 2020 secondo l'accordo
21.09.2015 personale professionista 1° qualifica art. 1b) oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la sostanziale soccombenza di e si liquidano in favore del CP_1
ricorrente in complessivi euro 8.400,00 (applicati i medi nello scaglione fino a 260.000- omessa la fase istruttoria-) oltre spese generali, contributo unificato per euro 379,50 e accessori di legge
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, deduzione disattesa ha dato lettura del seguente
- accertato il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione di posizione maturata da febbraio 2013 alla data di quiescenza del luglio 2020
- condanna parte resistente al versamento della retribuzione di posizione in favore del ricorrente quantificata, sino al 30 settembre 2015, secondo i conteggi indicati in ricorso, eseguiti in base all'accordo 19.11.2003, art. 83 1b) di cui alla tabella allegata all'accordo nonché dal 1 ottobre 2015 e sino alla data di quiescenza del 31 luglio 2020 secondo l'accordo 21.09.2015 personale professionista 1° qualifica art. 1b) oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente di liquidate in complessivi euro 8.400,00 oltre spese generali, contributo unificato per euro
379,50 e accessori di legge.
Busto Arsizio, 21.02.2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
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