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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/12/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1035 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. all'udienza del 1.12.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Cosenza, corso Luigi Fera n. 23, presso lo studio legale dell'avv. Achille Morcavallo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORE CONTRO
(C.F. ), in persona del p.t., elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 in elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Madonna dei Cieli n. 10, presso lo studio legale dell'avv. Emma Izzi, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO NONCHE'
CONTRO
DOTT. (C.F. ), nato il [...] a [...], residente CP_3 C.F._2 in Falerna (CZ), via Circonvallazione s.n.c.; CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, il dott. conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, il e il dott. al fine Controparte_1 CP_3 di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione: - annullare e/o disapplicare i seguenti atti: decreto n. 7 del 30.1.2023 del di revoca del precedente decreto n. 26/2022 di nomina del componente del Controparte_1
Nucleo di Valutazione;
nota prot. n. 975 del 7.2.2023 con cui viene respinta l'istanza di nomina del ricorrente, quale componente del Nucleo di Valutazione;
avviso pubblico del 9.2.2023, di selezione del componente del Nucleo di Valutazione costituito in forma monocratica;
avviso pubblico del 15.12.2022, di selezione del componente del nucleo di valutazione, costituito in forma monocratica, nella parte in cui all'art. 7 prevede che “la presentazione della domanda non vincola in alcun modo l'amministrazione” e che “la procedura ha natura ricognitiva”; decreto n. 11 prot. n. 2760 del 13.4.2023 del con il quale si conferma la revoca del precedente decreto n. 26/2022, con il Controparte_1 quale è stato costituito ed incaricato il nucleo di valutazione nella persona del dott. ; CP_3 determina n. 43 del 8.5.2023, n. 43 recante “selezione pubblica per l'individuazione del componente del nucleo di valutazione in forma monocratica del Presa d'atto delle istanze Controparte_1
1 pervenute”; decreto n. 12 del 9.5.2023 del con cui viene costituito il nucleo di Controparte_1 valutazione;
nota prot. n. 7222 del 21.9.2023, con la quale il Sindaco comunica l'esito del colloquio del 31.7.2023; nota prot. n. 7495 del 2.10.2023, recante esito del colloquio del 2.10.2023; nota prot. 7515 del 2.10.2023; nota prot. n. 7514 del 2.10.2023, non comunicata e conosciuta il 3.10.2023, a seguito di produzione in giudizio dell'amministrazione, recante verbale del colloquio del 2.10.2023, riguardante il dott. ; nota prot. n. 7518 del 2.10.2023, non comunicata e conosciuta il 3.10.2023, a CP_3 seguito di deposito in giudizio;
del verbale prot. n. 5936 del 1.8.2023, non comunicato e conosciuto solo a seguito della produzione in giudizio il 3.10.2023, recante lo svolgimento del colloquio del 31.7.2023; decreto n. 12 prot. 5967 del 30.7.2024 di nomina del dott. ; - accertare e CP_3 dichiarare il diritto dell'attore ad ottenere l'incarico di componente del nucleo monocratico di valutazione del - Con ogni effetto ed onere conseguente. - Con vittoria di spese di Controparte_1 lite”, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore dichiaratosi anticipatario. 1.1. A sostegno della domanda la difesa dell'attore deduceva: che, in data 16.12.2022, il Segretario Comunale del Comune di procedeva alla pubblicazione di avviso pubblico di selezione per la CP_1 nomina del componente del nucleo di valutazione, costituito in forma monocratica, con il quale si rendevano note le modalità di partecipazione e la disciplina applicabile;
che il 26.12.2022, il dott. inoltrava domanda di partecipazione alla selezione;
che, con Determinazione Reg. Gen. n. 759 Pt_1 del 27.12.2022, il Responsabile del Servizio n.
1 - Affari Generali procedeva alla presa d'atto delle n. 2 istanze pervenute, ovvero quella dell'attore e quella del dott. , ritenendole entrambe CP_3 ammissibili;
che, con Decreto n. 26, prot. n. 9162 del 28.12.2022, il Sindaco di , a seguito della CP_1 comparazione delle due domande pervenute, procedeva alla nomina del nucleo di valutazione in forma monocratica, nella persona del dott. ; che, a seguito di tale decreto, il ricorrente proponeva istanza CP_3 di autotutela evidenziando che la nomina del dott. doveva essere revocata in quanto in CP_3 contrasto con l'art. 4, lettera f) dell'avviso di selezione, essendo il professionista nominato parente di secondo grado di un consigliere comunale di minoranza;
che, con decreto n. 7 del 30.1.2023, prot. 775, il Sindaco, vista l'istanza in autotutela, revocava il proprio precedente decreto n. 26/2022, con il quale era stato nominato componente del nucleo di valutazione il dott. ; che, con lo stesso atto, il CP_3
Sindaco dava indirizzo al responsabile dell'Area amministrativa di procedere ad indire nuova procedura pubblica di selezione;
che il dott. rimasto unico partecipante alla procedura, dopo la Pt_1 comparazione del proprio curriculum, con quello del controinteressato, richiedeva di essere nominato componente del nucleo di valutazione, costituito in forma monocratica;
che, con nota prot. 975 del 7.2.2023, il Segretario generale riscontrava detta nota, rilevando che l'art. 7 dell'avviso pubblico prevedeva che la selezione aveva natura ricognitiva, senza attribuzione di punteggi, formazione di graduatoria e che la presentazione della domanda non vincolava in alcun modo l'amministrazione; che, in data 9.2.2023, il pubblicava nuovo avviso pubblico modificando solo l'art. 4, lettera f), il CP_1 quale, veniva riscritto limitando le cause ostative, ai soggetti parenti entro il quarto grado con l'organo esecutivo del così consentendo la nomina per il controinteressato prima escluso, in quanto CP_1 parente di consigliere comunale e non di componente della Giunta;
che, avverso detti atti, il dott. Pt_1 proponeva ricorso, con istanza cautelare, dinanzi al TAR Calabria Catanzaro;
che, con ordinanza resa dal Giudice amministrativo compulsato, l'istanza cautelare veniva accolta nei seguenti termini:
“considerato che, alla luce della delibazione che caratterizza la presente fase di giudizio, il ricorso appare assistito da fumus boni iuris, atteso che il provvedimento impugnato non risulta essere adeguatamente motivato nella parte in cui è stata ritirata la procedura ad evidenza pubblica cui ha partecipato il ricorrente senza ponderare la candidatura di quest'ultimo la quale, a seguito della revoca
2 dell'incarico in precedenza conferito, risultava in quel momento l'unica candidatura sussistente;
ritenuto che
le istanze cautelari del ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte ordinando all'amministrazione di rivalutare la propria posizione alla luce dei motivi del ricorso, indicando altresì le ragioni per cui non si sia proceduto alla nomina quale componente del Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art. 7, ultimo inciso, dell'avviso; che l'amministrazione resistente dovrà provvedere all'adempimento del predetto incombente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza oppure, se anteriore, entro il termine di notificazione della stessa ad opera di parte ricorrente”; che il Comune adottava il decreto n. 11, prot. n. 2760 del 13.4.2023, con il quale confermava la revoca del precedente decreto n. 26/2022 di costituzione ed incarico del nucleo di valutazione nella persona del dott. , specificando che non si era CP_3 provveduto alla nomina dell'altro ed unico candidato in quanto il conferimento era rimesso alla discrezionalità del Sindaco e ciò a prescindere dall'ammissibilità delle istanze pervenute;
che la P.A. ribadiva, altresì, che la procedura e la nomina erano di carattere fiduciario;
che, con determina Reg. Gen. n. 240 del 8.5.2023, n. 43 avente ad oggetto “selezione pubblica per l'individuazione del componente del nucleo di valutazione in forma monocratica del Presa d'atto delle Controparte_1 istanze pervenute”, il Responsabile del Servizio prendeva atto che le istanze pervenute in relazione all'Avviso, approvato con determina n. 11 del 9.2.2023 erano quella del dott. e del dott. CP_3 Pt_1 ritenendole entrambe ammissibili e trasmetteva al Sindaco per la scelta del titolare del Nucleo di valutazione in forma monocratica;
che, con decreto n. 12, prot. n. 3487 del 9.5.2023, il Sindaco, visto che il dott. possedeva “la professionalità ed esperienza nell'ambito delle materie correlate CP_3 all'incarico che va a conferirsi”, costituiva il nucleo di valutazione in forma monocratica nella persona del titolare dott. ; che contro detti atti venivano proposti motivi aggiunti, con istanza CP_3 cautelare;
che con ordinanza n. 299/2023, l'istanza cautelare veniva nuovamente accolta dal G.A. mentre gli atti erano sospesi;
che il Comune di procedeva a riconvocare gli interessati per il CP_1 colloquio motivazionale da svolgersi, per il ricorrente, il 31.7.2023; che, con nota prot. n. 7222 del 21.9.2023, il Sindaco comunicava l'esito del colloquio, negando la nomina al ricorrente;
che, in data 2.10.2023, il Sindaco convocava nuovamente il ricorrente per un ulteriore colloquio motivazionale al quale l'attore partecipava;
che, con nota prot. n. 7495 del 2.10.2023, veniva redatto verbale del colloquio svoltosi in tale data;
che, con nota prot. 7515 del 2.10.2023, il Sindaco comunicava l'esito del colloquio, negando nuovamente l'incarico al ricorrente;
che, con nota prot. n. 7514 del 2.10.2023, il dott. svolgeva il colloquio motivazionale, per l'assegnazione del medesimo incarico;
che, CP_3 con nota prot. n. 7518 del 2.10.2023, il Sindaco comunicava l'assegnazione dell'incarico al dott. ; CP_3 che avverso tali atti si proponevano ulteriori motivi aggiunti;
che, con sentenza n. 298/2024, il TAR Calabria Catanzaro dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, innanzi al quale l'azione doveva essere riproposta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione ex art. 11, comma 2, c.p.a.; che, con decreto n. 12 prot. 5967 del 30.7.2024, il nominava il dott. quale componente Controparte_1 CP_3 monocratico del Nucleo di Valutazione dell'Ente; che era interesse dell'attore di riassumere il giudizio dinanzi al G.O. per la disapplicazione degli atti illegittimi e l'accertamento del diritto del dott. a Pt_1 essere nominato quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione del Comune di in CP_1 luogo del dott. . CP_3
1.2. Sulla scorta di tali deduzioni l'attore concludeva come sopra riportato e trascritto. 1.3. Si costituiva in giudizio il il quale resisteva alla domanda avversaria Controparte_1 contestando tutti i profili di illegittimità eccepiti dall'attore e assumendo la carenza di qualsivoglia
3 diritto soggettivo o anche di un legittimo affidamento alla nomina in capo l'attore tale da rendere ammissibile l'esercizio del potere di disapplicazione del G.O. Concludeva, quindi, per il rigetto di tutte le domande attoree, con il successo delle spese di lite. 1.4. La causa veniva istruita esclusivamente attraverso le produzioni documentali delle parti trattandosi di procedimento di natura cartolare.
1.5. Concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito di scritti conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. di nuovo conio legislativo all'udienza del 1.12.2025, svoltasi in via cartolare come da note sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, non può trovare ingresso. 2.1. L'attore ha domandato di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere l'incarico di componente del nucleo monocratico di valutazione del al posto dell'altro convenuto dott. Controparte_1 CP_3 previa disapplicazione dei seguenti atti dell'amministrazione comunale, ritenuti illegittimi per le
[...] ragioni meglio indicate nel libello introduttivo della lite: 1) decreto n. 7 del 30.1.2023 del CP_1
di revoca del precedente decreto n. 26/2022 di nomina del componente del Nucleo di
[...]
Valutazione; 2) nota prot. n. 975 del 7.2.2023 con cui viene respinta l'istanza di nomina del ricorrente, quale componente del Nucleo di Valutazione;
3) avviso pubblico del 9.2.2023, di selezione del componente del Nucleo di Valutazione costituito in forma monocratica;
4) avviso pubblico del 15.12.2022, di selezione del componente del nucleo di valutazione, costituito in forma monocratica, nella parte in cui all'art. 7 prevede che “la presentazione della domanda non vincola in alcun modo l'amministrazione” e che “la procedura ha natura ricognitiva”; 5) decreto n. 11 prot. n. 2760 del 13.4.2023 del con il quale si conferma la revoca del precedente decreto n. Controparte_1
26/2022, con il quale è stato costituito ed incaricato il nucleo di valutazione nella persona del dott. ; 6) determina n. 43 del 8.5.2023, n. 43 recante “selezione pubblica per l'individuazione del CP_3 componente del nucleo di valutazione in forma monocratica del Presa d'atto delle Controparte_1 istanze pervenute”; 7) decreto n. 12 del 9.5.2023 del con cui viene costituito il Controparte_1 nucleo di valutazione;
8) nota prot. n. 7222 del 21.9.2023, con la quale il Sindaco comunica l'esito del colloquio del 31.7.2023; 9) nota prot. n. 7495 del 2.10.2023, recante l'esito del colloquio del 2.10.2023; 10) nota prot. 7515 del 2.10.2023; 11) nota prot. n. 7514 del 2.10.2023 recante verbale del colloquio del 2.10.2023, riguardante il dott. ; 12) nota prot. n. 7518 del 2.10.2023; 13) verbale prot. CP_3
n. 5936 del 1.8.2023, recante lo svolgimento del colloquio del 31.7.2023; 14) decreto n. 12 prot. 5967 del 30.7.2024 di nomina del dott. come componente monocratico del Nucleo di CP_3
Valutazione dell'ente locale. 2.2. L'attore, a fondamento della domanda, assume di essere titolare di un diritto soggettivo (o anche di un legittimo affidamento) ad essere nominato componente del nucleo monocratico di valutazione del in luogo del dott. , in quanto, a seguito della revoca della prima Controparte_1 CP_3 nomina di quest'ultimo su istanza di riesame del dott. l'unica istanza di nomina pervenuta Pt_1 all'ente era quella del ricorrente che, di conseguenza, doveva essere designato all'incarico senza l'ulteriore indizione di altri avvisi. Nel costituirsi in giudizio il ha rappresentato che nessun diritto soggettivo o Controparte_1 legittimo affidamento potevano riconoscersi in capo all'attore dal momento che la procedura di selezione del componente monocratico del nucleo di valutazione dell'ente non era concorsuale ma fiduciaria, fondata sull'”intuitu personae”, sicchè, una volta revocata la nomina del dott. , CP_3
4 l'Amministrazione non aveva alcun obbligo di scegliere l'unico candidato rimasto non essendo a ciò vincolata. 2.3. Così sinteticamente riassunto il thema decidendum ed il correlato thema probandum occorre premettere brevi cenni circa la disciplina relativa al nucleo di valutazione degli enti locali. 2.4. Giova rammentare che la normativa di riferimento per il Nucleo di Valutazione degli Enti Locali è principalmente contenuta nel Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), in particolare nell'articolo 147, e nel Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta) che disciplina l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), di cui il Nucleo di Valutazione degli enti locali ricalca le funzioni. Il nucleo di valutazione negli enti locali, equivalente all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ha il compito principale di valutare la performance, sia organizzativa che individuale, all'interno dell'ente. Questo organismo supporta l'ente nella misurazione, valutazione e rendicontazione della performance, assicurando la correttezza dei processi e promuovendo la trasparenza e l'integrità. In generale, i compiti del nucleo di valutazione includono: 1) valutazione della performance: il nucleo valuta la performance dei dirigenti e del personale, tenendo conto del raggiungimento degli obiettivi, della qualità del lavoro e del contributo alla performance generale dell'ente; 2) supporto metodologico: fornisce supporto metodologico all'ente per l'adozione e l'aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance, inclusi strumenti, procedure e ruoli;
3) monitoraggio e controllo: monitora il funzionamento complessivo del sistema di gestione della performance e verifica la coerenza tra le misure di prevenzione della corruzione e le misure di miglioramento della performance;
4) validazione della Relazione sulla Performance: assicura la correttezza della Relazione sulla Performance e ne promuove la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente; 5) proposte e raccomandazioni: propone al Sindaco o alla Giunta la valutazione della performance dei dirigenti, l'attribuzione di premi, la graduazione delle posizioni dirigenziali e la distribuzione di incentivi;
6) supporto all'integrità e trasparenza: promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità dell'ente. Può affermarsi, dunque, che il nucleo di valutazione è un organo chiave per garantire l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa degli enti locali, attraverso un sistema di valutazione e controllo della performance operando in linea con le disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 150/2009. 2.5. Come noto, il D. lgs n. 150/2009 ha profondamente innovato le modalità, i tempi e gli oggetti del sistema di “valutazione” nelle pubbliche amministrazioni, introducendo nuove forme di valutazione - quali la valutazione della performance organizzativa - e riformando i soggetti/attori del processo di valutazione. Secondo il nuovo assetto disegnato dall'intervento riformatore, un ruolo centrale nel processo di misurazione e valutazione delle performance è svolto, secondo quanto previsto dall'art.7, c. 2 lett. a) del citato decreto, dagli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice. Relativamente alla costituzione di organismi di valutazione negli enti locali, come l' a già avuto CP_4 modo di chiarire, i Comuni, per effetto di quanto previsto dall'art. 16 del d. lgs n. 150/2009 sono tenuti ad adeguarsi ai soli principi desumibili dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 150/2009; tale ultima disposizione individua l'Organismo indipendente di valutazione come uno dei soggetti che concorrono a costituire il Sistema di misurazione e valutazione delle amministrazioni pubbliche, caratterizzato in
5 primo luogo dal requisito dell'indipendenza e chiamato: - a garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso in relazione ai suoi processi;
- a presentare una proposta di valutazione dei dirigenti di vertice. Per espressa previsione dell'art. 16 del D. Lgs n. 150/2009, peraltro, non trovano applicazione negli Enti Locali le disposizioni recate dall'art. 14 del medesimo decreto che disciplina, nel dettaglio, caratteristiche e funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
sussiste, quindi, piena autonomia organizzativa in capo a ciascuna amministrazione locale nella definizione della concreta articolazione della composizione e delle funzioni, anche differenziate rispetto a quelle previste dal citato art. 7, dell'Organismo. Pertanto, poiché la fonte principale dei controlli per gli enti locali resta l'art. 147 D. Lgs. 267/2000, non espressamente derogato dal d. lgs n. 150/2009, che riconosceva e riconosce, anche a seguito della riforma apportata dall'art. 3, c.1, lett. d), D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ampia autonomia nella configurazione degli organismi di valutazione e controllo da parte dei Comuni, l'OIV non sostituisce, nelle Amministrazioni Locali, il Nucleo di valutazione, fermo restando che, ove a suo tempo già attivato, lo stesso deve trovare adeguamento alla luce delle previsioni recate dal Titolo II del D. Lgs n. 150/2009. Del resto, la stessa , con Delibera n. 121/2010, ha avuto ulteriormente modo di chiarire che CP_5
“considerato che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai Comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (...). Occorre, tuttavia, precisare che, nell'ipotesi in cui il Comune opti per la costituzione dell'OIV, trova diretta applicazione l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (…). Di converso, nell'ipotesi in cui il Comune opti per la costituzione di un organismo che non soddisfi i requisiti di cui al citato articolo 14, tale organismo non può essere definito come “Organismo indipendente di valutazione”. Tale orientamento è stato confermato e meglio specificato dalla stessa CIVIT con la delibera n. 23/2012 del 6 novembre 2012 nella quale la Commissione ribadisce che per le regioni e gli enti locali la costituzione degli OIV è una facoltà e non un obbligo, in quanto tali amministrazioni possono, nella loro autonomia, demandare ad altri organi i compiti previsti dal d.lgs. 150/2009. Nel caso in cui i predetti enti decidano, però, di nominare il proprio OIV, i componenti dello stesso devono essere individuati “in conformità all'art. 14 del citato decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera n. 4/2010, come integrata dalla delibera n. 107/2010 del 29 settembre 2010”. Ne deriva che, anche al di là del “nomen” attribuito all'organismo, resta facoltà di ciascun Comune optare per la forma ritenuta più idonea per la costituzione dello stesso, salve le funzioni fondamentali evincibili dalle norme di principio recate dal citato art. 7 del D. Lgs. n. 150/2009. Alla luce di ciò, dunque, si deve concludere che, a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs n. 150/2009, tutte le amministrazioni locali sono tenute, laddove non vi abbiano già provveduto, ad adeguarsi ai principi evincibili dall'art. 7 del medesimo decreto, secondo le seguenti modalità: - qualora le amministrazioni costituiscano ex novo un organismo deputato alla valutazione oppure riformino i preesistenti Nuclei di valutazione istituendo organi espressamente qualificati come Organismi Indipendenti di Valutazione ai sensi dell'art.7, c. 2 lett. a) ed espressamente dotandoli, tramite il richiamo all'art.14 del d.lgs n. 150/2009, delle funzioni ivi rassegnate, le stesse sono tenute ad applicare nel dettaglio le previsioni recate dall'art. 14 medesimo e a conformarsi alle indicazioni
6 contenute nelle delibere CIVIT n. 4/2010, come integrata dalla delibera n. 107/2010 del 29 settembre 2010, e n. 12/2013 e sono tenute, inoltre, ai sensi dell'art. 14, a richiedere il parere preventivo della prima di procedere ad affidare l'incarico ai singoli componenti;
- qualora le CP_6 amministrazioni riformino i preesistenti Nuclei di valutazione o istituiscano ex novo i soggetti deputati alla valutazione ai sensi dell'art.7, c. 2 lett. a) e coerentemente con la ratio complessiva del d. lgs n. 150/2009, non richiamando espressamente, in applicazione, l'art. 14 del d.lgs n. 150/2009, optando, invece, per una diversa denominazione ed articolazione funzionale, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e regolamentare, non sono tenute ad applicare le previsioni di dettaglio recate dall'art. 14 e le relative indicazioni interpretative fornite nelle citate delibere della CIVIT. Pertanto, anche dopo il 2009, i Comuni possono mantenere in vita i Nuclei di valutazione e mantenere, in capo ad essi, le funzioni che ritengono più consone alle loro finalità. Non esiste, pertanto, nessun obbligo di costituire gli OIV negli enti locali che quindi potranno continuare con i Nuclei di Valutazione. 2.6. Per quanto concerne più specificamente le funzioni del Nucleo di valutazione monocratico del esse sono state individuate nei due avvisi pubblici di dicembre 2022 e di febbraio Controparte_1
2023, ove è stato precisato che tale organo avrebbe dovuto: a) attuare il monitoraggio del funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, della trasparenza e integrità, comunicando tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;
b) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché degli strumenti per premiare il merito, secondo quanto previsto dal D. Lgs n.150/2009 come modificato e integrato con il D. Lgs n.74/2017, dai CC.NN.LL., dai regolamenti interni, nel principio di valorizzazione del merito e della professionalità; c) proporre la definizione e l'aggiornamento delle metodologie per l'attribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dell'area delle posizioni organizzative;
d) proporre la pesatura per la quantificazione della retribuzione di posizione e conseguentemente della retribuzione di risultato per l'area delle posizioni organizzative;
e) fornire supporto tecnico e metodologico di attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance;
f) redigere in contraddittorio con i Responsabili dei Settori la rendicontazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati con il PDO;
g) redigere, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance, la proposta di misurazione e valutazione annuale del Segretario comunale e del personale dell'area delle posizioni organizzative;
h) validare il Piano e la Relazione sulla performance individuale del personale dipendente;
i) validare il grado di raggiungimento di progettualità specifiche correlate all'erogazione di incentivi economici;
j) validare in generale tutti i provvedimenti finalizzati all'erogazione di premi incentivanti;
k) certificare la possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all'art.15 del CCNL 1999; l) verificare l'adozione e la corretta attuazione del sistema permanente di valutazione di tutto il personale dipendente (Responsabili di Area e restante personale); m) promuovere, verificare ed attestare la corretta applicazione delle linee guida delle metodologie e degli strumenti predisposti dall'ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione nonché quelli previsti nei piani comunali, per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (Piano anticorruzione, Piano Trasparenza, Codice di comportamento); n) svolgere un ruolo di assistenza tecnica e consulenza sulle tematiche della gestione del personale e del controllo ed esprimere pareri in merito, se richiesti dall'Amministrazione; o) proporre l'apposita metodologia e garantire il supporto nella rilevazione delle attività e dei carichi di lavoro afferenti ai vari servizi, così come funzionalmente individuati negli atti organizzativi vigenti;
p) certificare ed attestare l'assolvimento degli obblighi connessi alla tenuta del sito dell'Ente dell'amministrazione trasparente;
q) esercitare ogni altra funzione assegnata dalla normativa e dai
7 regolamenti interni dell'ente. 2.7. Il Nucleo di Valutazione, dunque, è un organismo con compiti specifici quali: supportare l'amministrazione comunale nella valutazione della performance e nella gestione delle risorse. Esso svolge dunque un ruolo fondamentale nella trasparenza e nella responsabilità dell'azione amministrativa. La nomina dei suoi componenti è competenza del Sindaco, che sceglie i membri sulla base della loro esperienza e competenza (in generale, il triennio è il periodo stabilito per la durata dell'incarico di valutazione, al termine del quale i componenti possono essere riconfermati o sostituiti). La Cassazione ha ritenuto che, nonostante la durata triennale dell'incarico, i membri del Nucleo di Valutazione possono essere rimossi prima della scadenza naturale del mandato, in coincidenza con il termine del mandato del sindaco che li ha nominati. Invero la nomina dei componenti è strettamente legata alla durata del mandato del primo cittadino posto che il Nucleo di Valutazione svolge la sua funzione sotto la direzione politica e amministrativa del sindaco stesso. In altre parole, se il Sindaco cambia (ad esempio, in seguito a elezioni o dimissioni), anche i membri del Nucleo di Valutazione possono essere revocati dal loro incarico, indipendentemente dalla scadenza del periodo triennale. La corte di legittimità ha ritenuto che tale interpretazione rispetti l'assetto istituzionale e politico degli enti locali, dove la legittimazione delle scelte amministrative dipende anche dalla leadership politica in carica. 2.8. Da quanto finora illustrato si ricava che il Nucleo di valutazione monocratico costituisce un soggetto esterno all'Ente al quale sono delegate una molteplicità di funzioni di controllo, verifica, valutazione, proposta di correttivi ed interventi propulsivi, in stretta e diretta collaborazione con l'organo di governo e, in particolare, con il Sindaco, al quale deve tempestivamente comunicare la criticità riscontrate, al fine di consentirgli di adottare, nel rispetto delle regole dettate dalle leggi e dai regolamenti, i necessari correttivi, nell'interesse del buon andamento del e del rigoroso CP_1 rispetto della trasparenza, dell'efficacia e dell'efficienza della gestione dell'Ente, anche e soprattutto nel rapporto con i propri dipendenti. Il Sindaco, quindi, è l'interlocutore principale del soggetto nominato componente monocratico del Nucleo di Valutazione. 2.9. I componenti del Nucleo di Valutazione sono figure riconducibili al “genus” del funzionario onorario (TAR Campania - Napoli, Sez. I, 8 maggio 2020, n. 1682, ma cfr. anche TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 9 luglio 2015, n. 1190). L'ente instaura con questi un rapporto giuridico di servizio onorario la cui investitura determina l'inserimento del soggetto nell'organizzazione amministrativa e il diritto di esercitare la sfera di attribuzioni relative all'organo cui è preposto. L'investitura è, al contempo, la fonte del dovere di espletare le specifiche funzioni posto in capo al funzionario onorario, che altrimenti – non essendo parte di un rapporto di impiego con la P.A. – non sarebbe obbligato a prestare servizio a favore dell'ente (v. TAR Campania Napoli n. 1682/2020). La nomina dei componenti del Nucleo di valutazione delle prestazioni lavorative dà origine ad un rapporto di tipo professionale di diritto privato laddove si tratti, come nel caso in esame, di componenti esterni all'amministrazione e non legati alla stessa da un rapporto di impiego (TAR Campania Napoli 09/03/2009 n. 1329). Infatti, con l'atto di nomina viene instaurato con l'Amministrazione ed il soggetto che riceve l'incarico un rapporto convenzionale privatistico che conferisce reciproche posizioni di diritti ed obblighi (v. TAR Campania Napoli n. 11/01/2010 n. 45). Per giurisprudenza costante, invero, le procedure di conferimento di incarichi di prestazioni d'opera non
8 costituiscono procedure concorsuali di accesso ad un impiego pubblico ex art. 63, comma 4 d.lg. 165/2001, posto che non vi è instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente. E'necessario precisare, inoltre, che da un punto di vista amministrativo, il Sindaco a cui spetta la nomina (vedi deliberazione n.12/2013 della Commissione Anticorruzione), non deve procedere ad una procedura di tipo comparativo, in quanto ai sensi dell'art.7, comma 6 – quater del d.lgs. n. 165/2001, le disposizioni concernenti le procedure comparative non si applicano alle nomine dei nuclei di valutazione. Tuttavia, sia la giurisprudenza contabile che quella amministrativa hanno sempre sostenuto che anche nelle nomine fiduciarie debbono comunque essere rispettati i principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione al fine di rendere possibile la valutazione della scelta fiduciaria effettuata. In altri termini, nella nomina del nucleo di valutazione, pur essendo lasciata ampia discrezionalità al Sindaco per la scelta, tale scelta non può essere libera e/o arbitraria, ma dovrà essere pur sempre adeguatamente motivata, specie nel caso in cui il sia dotato di un regolamento dove sono previsti in modo puntuale i requisiti e le competenze CP_1 richieste per il ruolo da svolgere da parte del professionista da nominare. Richiamando la giurisprudenza che si è formata in materia di selezione per il conferimento di incarichi di natura direttiva a contratto ai sensi dell'art.110 del D. Lgs n. 267/2000, si rileva che tale selezione “è una procedura che difetta in radice dei requisiti del concorso ed è connotata dal carattere fiduciario della scelta del Sindaco operata nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità, in quanto detta procedura non consiste in una selezione comparativa dei candidati svolta sulla base dei titoli o prove finalizzate saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare attraverso criteri predeterminati, essendo piuttosto finalizzata ad accertare, tra coloro che hanno presentato domanda, quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall'esterno dell'incarico dirigenziale……in funzione della fiduciarietà dell'incarico da caricare, risultando del tutto irrilevante la predisposizione di una graduatoria degli idonei” (cfr. Consiglio di Stato Sez. V n.2867/2019). Se questo principio vale nel caso in cui dalla scelta del Sindaco discende un rapporto di lavoro a contratto, a maggior ragione, non si può parlare di procedura selettiva in relazione alla scelta del componente del Nucleo di valutazione, trattandosi di funzionario onorario con il quale non si instaura alcun rapporto di lavoro dipendente, bensì di lavoro autonomo. 2.10. Difatti, la sentenza del TAR Calabria di Catanzaro che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del G.O. ha affermato: a) che il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell'ente medesimo, costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata;
b) che tale conferimento è funzionale all'instaurazione di un rapporto che può ricondursi al lavoro autonomo;
c) che le procedure di conferimento di incarichi di prestazioni d'opera non costituiscono procedure concorsuali di accesso ad un impiego pubblico ex art. 63, comma 4 del D. lgs n. 165/2001, posto che non vi è instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente;
d) che il conferimento dell'incarico, al pari della revoca, sono espressivi dell'esercizio di un potere di natura non autoritativa, in una procedura non concorsuale (v. sentenza TAR Calabria Catanzaro n. 298/2024, doc. 2 fascicolo di parte attrice: “….ad avviso della giurisprudenza del giudice del riparto, condivisa dal Tribunale Amministrativo, il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell'ente medesimo, costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all'instaurazione di un rapporto di cosiddetta para
9 subordinazione - da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo - anche nella ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo, ed il professionista riceva direttive ed istruzioni dall'ente, onde anche la successiva delibera di revoca dell'incarico riveste natura non autoritativa, ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario che, peraltro, assicura piena tutela con l'eventuale disapplicazione dell'atto presupposto” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 22 marzo 2022 , n. 9314; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20 febbraio 2023, n. 243); - sotto concorrente profilo “le procedure di conferimento di incarichi di prestazioni d'opera non costituiscono procedure concorsuali di accesso ad un impiego pubblico ex art. 63, comma 4 del d.lgs. 165/2001, posto che non vi è instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 29 maggio 2012 n. 8522); ritenuto che: - in applicazione della richiamata giurisprudenza è da ritenersi che nella fattispecie in esame il conferimento dell'incarico al pari della revoca siano espressivi dell'esercizio di un potere di natura non autoritativa in una procedura non concorsuale”). La sentenza del TAR Calabria, pertanto, ha correttamente qualificato il rapporto negoziale, che nasce con il conferimento dell'incarico di componente del Nucleo di valutazione monocratico, quale prestazione d'opera professionale. Dunque, le procedure di conferimento di incarichi di prestazioni d'opera non costituiscono procedure selettive come quelle dell'art. 63, comma 4 del D. lgs n. 165/2001, tenuto conto che si tratta di procedure non concorsuali, nelle quali “ l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico costituisce l'esito di una valutazione di carattere discrezionale, che rimette all'amministrazione la scelta, del tutto fiduciaria, del candidato da collocare in posizione di vertice, ancorchè ciò avvenga mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n.1549/2017; cfr. Cass. Sez. Unite 8.6.2016 n.11711). 3. Ciò detto, nel caso di specie, la natura non concorsuale della procedura in oggetto era stata indicata chiaramente dal nei due avvisi pubblici del 15.12.2022 e del 9.2.2023, ove, all'art. Controparte_1
7, comma 2, era chiarito che “il procedimento ha natura ricognitiva e pertanto non si procederà all'attribuzione di punteggio, né alla formazione di alcuna graduatoria” (v. doc. 4 fascicolo di parte attrice). Tale norma prevedeva anche che “la presentazione della domanda non vincola in alcun modo l'amministrazione”, e che “il Sindaco potrà procedere alla nomina anche in presenza di una sola domanda, ove questa sia ritenuta idonea e qualificata ai fini dell'eventuale nomina”. Pertanto, il Sindaco del non aveva alcun obbligo di procedere alla nomina del Controparte_1 professionista che aveva presentato la domanda anche dopo avere esaminato il suo curriculum, non potendo tale adempimento (l'esame della domanda) fare nascere nel soggetto alcuna posizione di diritto soggettivo alla nomina da parte dello stesso Sindaco o di legittimo affidamento, nell'ipotesi in cui la sua domanda fosse rimasta l'unica. Peraltro, l'art. 7, che prevedeva una mera possibilità e non un obbligo per il Sindaco di procedere alla nomina, faceva riferimento all'ipotesi di presentazione originaria di un'unica domanda, situazione che appare diversa rispetto a quella di cui al caso in disamina, nella quale le domande inizialmente presentate erano due, poi ridotte a una a seguito della revoca in autotutela della nomina del dott. CP_3
[...]
Nessuna disposizione dell'Avviso della procedura prevedeva che, in una ipotesi siffatta, il Sindaco dovesse nominare il secondo partecipante. Peraltro, la disposizione in commento (l'art. 7) stabiliva anche che “non si procederà ad alcuna nomina
10 qualora nessuna delle candidature pervenute sia ritenuta adeguata”, ciò dimostrando ulteriormente il carattere meramente fiduciario della nomina. Tale carattere fiduciario dell'incarico rende insussistente qualsivoglia diritto soggettivo dell'attore di vedersi automaticamente nominato quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione a seguito della revoca dell'incarico al dott. . CP_3
3.1. Oltretutto va evidenziato come in tutti i decreti di nomina del dott. è stato precisato che “la CP_3 scelta del componente del Nucleo di valutazione non è soggetta a procedure comparative, giusta la previsione contenuta nell'art. 7, comma 6-quater del D. Lgs. n. 165/2001”. Tale norma chiarisce che “le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Dunque, anche per effetto di tali disposizioni normative, richiamate negli atti della procedura, può affermarsi senza alcun dubbio che, con riferimento al Nucleo di Valutazione, non potevano applicarsi le disposizioni sulle procedure comparative previste per il conferimento degli incarichi di collaborazione, confermando, che, nel caso di specie, non si trattava di una procedura comparativa ma di un incarico fiduciario. 3.2. In pratica il rapporto ha natura fiduciaria, senza una selezione concorsuale;
non esisteva per espressa previsione dei relativi avvisi pubblici la formazione di una graduatoria;
non c'era una selezione concorsuale o una gara e la valutazione era meramente fiduciaria, tanto che una volta valutata l'ammissibilità formale della domanda, per la scelta, gli atti dovevano essere rimessi al Sindaco (v. determinazione responsabile del servizio n. 1 fascicolo di parte attrice). Ne deriva che il preteso diritto soggettivo alla nomina dell'attore non ha alcuna base giuridica, considerato che il comma 4 dell'art. 7, come già veduto, prevedeva la sola possibilità e non l'obbligo per il Sindaco di procedere alla nomina “anche in presenza di una sola domanda, ove questa sia ritenuta idonea e qualificata ai fini dell'eventuale nomina”. Infatti, la revoca di una nomina non determinava automaticamente la designazione dell'altro soggetto partecipante alla procedura, considerato, tra l'altro, che la domanda dell'attore era stata scrutinata certamente come ammissibile, ma non come adeguata visto che era stata privilegiata quella del dott.
e che pure a seguito della revoca dell'incarico a quest'ultimo il dott. non era stato CP_3 Pt_1 designato. Ne consegue che il ricorrente non vanta alcun diritto ad essere scelto dal Sindaco, solo perché la nomina dell'altro professionista era stata revocata a seguito dell'istanza di riesame avanzata dall'attore, trattandosi di un procedimento ricognitivo, senza attribuzione di punteggio o formazione di graduatoria da scorrere, senza gara, di guisa che, revocato il primo, spettasse al secondo la nomina, come in un concorso pubblico per titoli ed esami. D'altronde, a sostegno di quanto appena detto, va precisato che la Suprema Corte, finanche nelle procedure concorsuali con la predisposizione di una graduatoria, in merito al diritto all'assunzione dell'idoneo non vincitore, ha ribadito che il candidato idoneo non vincitore non può vantare alcun diritto soggettivo all'assunzione (v. Cass. civ. n. 26824/2024; per la giurisprudenza amministrativa cfr. Cons. Stato, Sez. V, 1 marzo 2005, n. 79). 3.3. Nella specie, peraltro, non si configura in capo all'attore neanche un legittimo affidamento alla sua designazione quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione presso il Comune di . CP_1
Invero, la Corte di Giustizia ha affermato che “per quanto riguarda il diritto di invocare la tutela del
11 legittimo affidamento, esso si estende, quale corollario del principio della certezza del diritto, ad ogni singolo che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione ha fatto sorgere in lui fondate aspettative. Costituiscono un esempio di assicurazioni idonee a far nascere fondate aspettative informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate ed affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che gli abbia fornito l'amministrazione” (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza del 3 giugno 2021, in causa C-39/20). La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha precisato che la tutela del legittimo affidamento è subordinata a tre condizioni: la prima ha natura oggettiva, e riguarda il vantaggio che la parte consegue dalla situazione giuridica apparente (creata dal comportamento positivo della P.A.); in secondo luogo, è necessario che la parte intenda difendere un'utilità ottenuta in buona fede;
infine, che la situazione di cui si chiede tutela si sia consolidata nel tempo, evidenziando una sicura stabilità (Cons. Stato, sez. II, 27 marzo 2023, n. 3112). Nel caso di specie non risulta ravvisabile l'esistenza di nessuno dei predetti elementi;
infatti, l'Amministrazione non ha posto in essere alcun atto o comportamento in grado di generare una posizione di vantaggio in modo certo e univoco a favore dell'odierno ricorrente. 3.4. Non esiste pertanto una situazione giuridica qualificata in capo all'attore; appare evidente, infatti, che non può dirsi sussistente un diritto soggettivo alla nomina a componente monocratico del Nucleo di valutazione, atteso che tale diritto non è mai in concreto insorto. Non sussistendo un diritto soggettivo del dott. alla nomina né un suo legittimo affidamento non Pt_1 si può incidenter tantum valutare la legittimità degli atti perché manca la situazione da tutelare. Non esiste infatti lesione della situazione giuridica soggettiva che può derivare dalla eventuale illegittimità dell'atto. Nel caso che ci occupa, come giustamente osservato dalla difesa del “l'attore Controparte_1 aspirava a divenire parte di un rapporto privatistico con il Comune di , ma non era e non è CP_1 titolare di alcun diritto soggettivo in tal senso, visto che la semplice ammissione della sua candidatura non poteva legittimare nessun reale affidamento alla nomina in suo favore e, quindi, all'instaurarsi del rapporto privatistico, fonte di diritti soggettivi reciproci”. La scelta discrezionale del Sindaco, quindi, non è stata lesiva di alcun diritto soggettivo dell'attore. Va rilevato, infine, che “nel giudizio tra un privato e una P.A. non è precluso il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale non applicazione. Allo scopo – peraltro - devono ricorrere due condizioni oggettive: a) il provvedimento amministrativo non può venire in rilievo come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì deve configurarsi come mero antecedente logico, sicchè la questione sulla sua legittimità si prospetti come pregiudiziale in senso tecnico;
b) il provvedimento deve essere affetto da vizi di legittimità lesivi di diritti, mentre il sindacato è escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale della P.A.” (v. Cass. Sez. Un., 31.12.2018, n.33688). Dunque, è da escludersi che il Giudice ordinario, pur esercitando i poteri di disapplicazione, possa sostituire proprie valutazioni discrezionali a quelle dell'amministrazione, restando insindacabili le scelte discrezionali operate dalla P.A. (Così Cass 12.7.2019, n. 18813; Cass. 3.6.2015, n. 11487).
3.5. In conclusione, la domanda dell'attore è infondata mancando la titolarità di una situazione giuridica soggettiva lesa.
4. La novità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate dal Tribunale, unitamente alla loro complessità e peculiarità, giustificano una pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite tra
12 le parti ai sensi del novellato art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge tutte le domande di parte attrice;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti;
3) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo eventualmente citato nel provvedimento. Lamezia Terme, 15 dicembre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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