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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/04/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 884/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 884/2021 promossa da:
(p.va: )), in persona del Presidente , con il CP_1 Parte_1 P.IVA_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. Carlo S. Occhipinti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Ragusa, via A. Majorana n. 48;
APPELLANTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Burrafato CP_3 C.F._1
Carbonaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Vittoria, in via Como n.
110;
APPELLATO
OGGETTO
Appello avverso sentenza del giudice di pace di Vittoria n. 55/2021, pubblicata il 09.02.2021 (n.
894/2020 R.G.)
Citazione in appello notificata in data 04.03.2021.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
- nel merito rigettare in toto e definitivamente tutte le avverse domande ed in ogni ipotesi considerata revocare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione per i motivi suesposti e con ogni conseguente statuizione. Condannare altresì controparte alla restituzione delle somme corrisposte con animo di rivalsa in esecuzione del decreto opposto e conseguente atto di precetto e della sentenza di primo grado ad come in atti rappresentata, per come da giustificativi alligandi. Con Controparte_4 vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
-preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 339 cpc;
− dichiarare inammissibile ex art. 348 bis cpc il presente appello, poiché non ha ragionevole probabilità di essere accolto, per come in narrativa;
pagina 1 di 5 - dichiarare inammissibile l'atto di appello poiché redatto in violazione del principio di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e del giusto processo;
-dichiarare inammissibili ex art. 345 c.p.c. le domande proposte da nell'atto di citazione CP_4 in appello poiché nuove;
- nel merito, rigettare in toto il proposto appello, confermando la sentenza impugnata;
-condannare al pagamento dei compensi e spese legali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., CP_4 attesa la temerarietà della lite sin dal precedente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato entro i termini di legge spiegava Controparte_4 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 79/2020 del Giudice di Pace di Vittoria, con cui le era stato ingiunto di consegnare -senza dilazione- nei confronti di copia del contratto di fornitura di CP_3 energia elettrica stipulato tra le parti, riportante il codice pod IT001E97074780. L'opponente rilevava preliminarmente l'incompetenza del giudice di pace di Vittoria in applicazione dell'art. 9 c.p.c., non essendo lo stesso competente per le controversie che hanno un valore indeterminabile, come nella fattispecie. Altresì, contestava il diritto vantato da a ricevere copia del contratto di CP_3 fornitura in quanto la medesima ne era già in possesso;
rappresentando che tale richiesta, non consistendo in un mero obbligo di consegna, ma in un obbligo di facere -in considerazione del dato che la copia del contratto non è documento già preesistente ma di nuova creazione- non è tutelabile in sede monitoria.
Si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta la quale chiedeva di CP_3 dichiarare infondata l'opposizione proposta da e di ritenere temeraria la lite con Controparte_4 conseguente condanna di al risarcimento in favore di dei danni patiti. Controparte_4 CP_3
Al riguardo, preliminarmente, deduceva la competenza del Giudice di Pace adito in applicazione del criterio del valore, precisando che la richiesta di consegna di copia del contratto era legittima in quanto correlata alla sussistenza in capo ad di un diritto sostanziale in tal senso. CP_3
Istruita documentalmente, la causa veniva definita dal giudice di pace di Vittoria con la sentenza n. 55/2021 del 06.02.2021 e depositata il 09.02.2021, mediante la quale veniva rigetta l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 79/2020, condannando alla rifusione delle spese Controparte_4 di lite in favore di che liquidava in complessivi € 607,00 per compensi difensivi oltre CP_3
CPA, IVA e rimborso spese generali.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello rilevando che la decisione Controparte_4 impugnata risultava viziata per i seguenti motivi:
1) Errore ed omissione nella percezione e valutazione delle circostanze di fatto ed assertive risultanti dall'istruttoria. Errore determinante circa l'identificazione dei documenti contrattuali oggetto di monitorio. Omessa valutazione della fondatezza della domanda e della cessazione della materia del contendere. Violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c... Omessa, contraddittoria ed errata motivazione sul punto.
2) Omessa ed errata applicazione dell'art. 100 del codice di rito civile, omessa ed errata motivazione sul punto ed omessa statuizione
3) Omessa motivazione in ordine ai motivi di opposizione di cui al punto n. 2 della citazione introduttiva il primo grado per come ivi riportati e richiamati in parte narrativa. Mancata applicazione dell'art. 115 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli art. 633 e segg. C.p.c.. Omessa, errata e contraddittoria motivazione sul punto. -
4) errata condanna alle spese di lite;
pagina 2 di 5 Si costituiva in appello, con comparsa di costituzione depositata in data 04.06.2021 la CP_3 quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 339 c.p.c., essendo stato definito secondo equità, avendo la controversia un valore inferiore a € 1.000,00. Inoltre, rilevava che l'atto di appello -così come formulato- risultava in violazione dei principi di sinteticità, chiarezza degli atti di parte e del giusto processo, oltre a contenere domande nuove inammissibili. In ordine alla richiesta di consegna della copia del contratto, l'appellata rappresentava la piena legittimità di quanto richiesto, non avendo mai ricevuto alcun documento.
All'udienza del 22.01.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, l'appello proposto da risulta fondato e va accolto per le seguenti Controparte_4 ragioni.
In primo luogo, vanno rigettate le eccezioni con cui parte convenuta chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per la violazione degli artt. 113 e 339 c.p.c., per violazione del principio di sinteticità e chiarezza degli atti di parte, nonché per violazione dell'art 345 c.p.c. Con riguardo alla violazione degli artt. 113 e 339 c.p.c. va osservato che il Giudice di prime cure non ha pronunciato secondo equità -nonostante il valore dichiarato dell'attore sia inferiore a € 1.100,00- considerato che la decisione secondo equità è preclusa nelle controversie aventi ad oggetto rapporti negoziali conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., per espressa previsione dell'art. 113 c.p.c. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato “che ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. nei giudizi relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003, il giudice di pace non giudica secondo equità anche quando il valore della controversia sia inferiore ad euro 1.100 (Cass. n. 4436/2007).
Nel caso di specie, oggetto della controversia è proprio la conclusione di un contratto di somministrazione di energia elettrica, ossia un rapporto negoziale riconducibile alla disciplina di cui all'art 1342 c.c., fattispecie che preclude, per espressa previsione normativa, la pronuncia secondo equità.
In ordine, poi, all'eccezione di inammissibilità dell'appello, definito dall'appellata prolisso e sovrabbondante, per violazione del principio di sinteticità, chiarezza degli atti di parte e del giusto processo si richiama quanto affermato dalla Corte di Cassazione “in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativa sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni , rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì – da una sanzione testuale di inammissibilità” (Nel caso di specie la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso di 251 pagine i cui motivi erano redatti mediante la riproposizione di stralci di atti processuali
e documenti, con la quale il ricorrente ha riversato in sede di legittimità il contenuto dei gradi di merito). La Suprema Corte, dunque, ritiene applicabile anche al processo civile l'art. 3, comma 2, del c.p.a. ove l'atto a causa della sua prolissità non consenta al Giudice di individuare in maniera chiara i punti della sentenza oggetto di gravame o, più in generale, le questioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle ragioni della parte. Inoltre, il suddetto principio di sinteticità è contemplato dall'art 16- bis comma 9-octies del D.L. n. 179/2012 che, pur essendo una legge speciale, ha applicazione e portata generale in quanto sancisce che “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (Cass. n. 21297/2016). Inoltre, sempre la pagina 3 di 5 Suprema Corte ha chiarito che il ricorso è inammissibile se non è chiaro e sintetico circa i fatti e le categorie sui quali si vuole che venga deciso (Cass. n. 8425/2020).
In applicazione del principio suesposto ne consegue che, anche se nel caso di specie l'atto introduttivo risulta sovrabbondante rispetto al tenore delle motivazioni rese nella sentenza impugnata, lo stesso propone pur sempre, nelle sue 17 pagine, comunque censure chiare ed intellegibili.
Inoltre, priva di fondamento è l'eccezione con cui lamenta la formulazione di nuove CP_3 domande nell'atto di appello in quanto, oltre a non individuarle specificamente, da un raffronto degli atti di causa non si ravvisa la proposizione di domande nuove.
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudice di pace ha deciso la controversia richiamandosi al principio generale in base al quale la pretesa del cliente alla consegna della documentazione è un diritto autonomo che pur derivando dal contratto è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto;
ha deciso la controversia in base cioè al principio astratto e incontroverso del diritto del consumatore a ricevere copia del contratto.
Ma così facendo non si è confrontato con le eccezioni specificamente rivolte dall'opponente, in base alle quali al momento della stipula del contratto la aveva ricevuto la relativa documentazione. CP_3
ha dedotto, in sede monitoria, di avere interesse a ricevere copia del contratto di CP_3 somministrazione (mai prima ricevuto) per conoscere le condizioni generali al fine di effettuare una contestazione delle fatture che aveva ricevuto dall'appellante.
In sede di opposizione ha specificamente dedotto che, a seguito di richiesta telefonica Controparte_4 della stessa del 03/03/2018, durante la quale le furono fornite tutte le informazioni CP_3 precontrattuali previste dal Codice del Consumo e le fu preannunciato l'invio della documentazione necessaria per la stipula del contratto, la medesima ricevette a casa , a mezzo posta, plico contenente "
"in duplice copia con tutta la documentazione di corredo (allegato n. 1). In essa è chiaramente indicato che per procedere alla conclusione del contratto, e quindi all'inizio materiale della fornitura, era necessario sottoscrivere nei posti opportuni la documentazione e trasmetterla alla stessa fornitrice nei modi indicati. Ricevuto il plico la sottoscrisse regolarmente il modulo di adesione al CP_3 contratto e quant'altro necessario allegando il proprio documento, e giorno 15/3/2020 lo trasmise a mezzo fax al numero indicato. Pertanto il contratto si é perfezionato nel momento in cui la ha CP_3 trasmesso il fax di cui sopra, mentre l'originale dello stesso é rimasto esclusivamente in suo possesso, atteso che la deducente ha nella sua disponibilità solo la copia pervenutagli a mezzo fax.
Risulta versata in atti, sin dal primo grado, la copia faxata del modulo di adesione alle condizioni contrattuali e la copia del documento di riconoscimento con la data di trasmissione del 15.3.2018.
Siffatte allegazioni e produzioni documentale non risultano specificamente contestate, sicchè deve ritenersi che la il cui primario intendimento era quello di contestare la fattura, peraltro CP_3 annullata dall in accoglimento del suo reclamo, avesse ricevuto a suo tempo la copia del contratto. CP_4
Specificava infatti l'opponente che il legale dell'opposta ha richiesto la copia del contratto oggetto del contendere al termine di una articolata nota del 25/7/2019 di contestazione (allegato n. 2) di una fattura di ricostruzione. Successivamente ha ottenuto riscontro scritto del 10/10/2019 (allegato n. 3), con cui si comunicava l'accoglimento della contestazione da parte del Distributore con preannuncio di nuova ricostruzione, storno consumi e riemissione nuova fattura. Quindi il medesimo difensore ha inviato altri due reclami, esattamente giorno 8/1/20 (allegato n. 4) e 3/3/20 (allegato n. 5) insistendo esclusivamente per un ricalcolo delle fatture e senza reiterare la richiesta di copia del contratto, sì da far ritenere la stessa, peraltro palesemente infondata, chiaramente superata e/o abbandonata.
Anche siffatte circostanziate deduzioni, pacifiche, il primo giudice ha omesso di considerare;
la CP_3
pagina 4 di 5 aveva infatti ammesso di non avere insistito, nei due reclami dell'8.1.20 e del 3.3.20, nella richiesta di copia del contratto, poiché espressamente avanzata in data 27.5.2019 e mai evasa;
e però deve dirsi che quella richiesta era strettamente collegata al calcolo dei consumi, questione che stava affrontando CP_4 anche nella successiva corrispondenza, sicchè appare evidente che, insistendo l'utente soltanto, per ben due volte, sul ricalcolo delle fatture, senza reiterare la richiesta di copia del contratto, ha indotto l CP_4
– non irragionevolmente - a ritenere abbandonata la richiesta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 884/2021, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Vittoria n. 55/2021, pubblicata il 09.02.2021 (n. 894/2020 R.G.), REVOCA il decreto ingiuntivo n. 79/2020 emesso dal Giudice di Pace di Vittoria il 02.03.2020; condanna alla rifusione in favore di delle spese, liquidate, per il CP_3 Controparte_4 giudizio di primo grado, nella somma di complessivi € 200,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA e, per il giudizio di secondo grado, in complessivi € 350,00, comprensivi di esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Ragusa, 23/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 884/2021 promossa da:
(p.va: )), in persona del Presidente , con il CP_1 Parte_1 P.IVA_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. Carlo S. Occhipinti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Ragusa, via A. Majorana n. 48;
APPELLANTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Burrafato CP_3 C.F._1
Carbonaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Vittoria, in via Como n.
110;
APPELLATO
OGGETTO
Appello avverso sentenza del giudice di pace di Vittoria n. 55/2021, pubblicata il 09.02.2021 (n.
894/2020 R.G.)
Citazione in appello notificata in data 04.03.2021.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
- nel merito rigettare in toto e definitivamente tutte le avverse domande ed in ogni ipotesi considerata revocare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione per i motivi suesposti e con ogni conseguente statuizione. Condannare altresì controparte alla restituzione delle somme corrisposte con animo di rivalsa in esecuzione del decreto opposto e conseguente atto di precetto e della sentenza di primo grado ad come in atti rappresentata, per come da giustificativi alligandi. Con Controparte_4 vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
-preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 339 cpc;
− dichiarare inammissibile ex art. 348 bis cpc il presente appello, poiché non ha ragionevole probabilità di essere accolto, per come in narrativa;
pagina 1 di 5 - dichiarare inammissibile l'atto di appello poiché redatto in violazione del principio di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e del giusto processo;
-dichiarare inammissibili ex art. 345 c.p.c. le domande proposte da nell'atto di citazione CP_4 in appello poiché nuove;
- nel merito, rigettare in toto il proposto appello, confermando la sentenza impugnata;
-condannare al pagamento dei compensi e spese legali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., CP_4 attesa la temerarietà della lite sin dal precedente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato entro i termini di legge spiegava Controparte_4 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 79/2020 del Giudice di Pace di Vittoria, con cui le era stato ingiunto di consegnare -senza dilazione- nei confronti di copia del contratto di fornitura di CP_3 energia elettrica stipulato tra le parti, riportante il codice pod IT001E97074780. L'opponente rilevava preliminarmente l'incompetenza del giudice di pace di Vittoria in applicazione dell'art. 9 c.p.c., non essendo lo stesso competente per le controversie che hanno un valore indeterminabile, come nella fattispecie. Altresì, contestava il diritto vantato da a ricevere copia del contratto di CP_3 fornitura in quanto la medesima ne era già in possesso;
rappresentando che tale richiesta, non consistendo in un mero obbligo di consegna, ma in un obbligo di facere -in considerazione del dato che la copia del contratto non è documento già preesistente ma di nuova creazione- non è tutelabile in sede monitoria.
Si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta la quale chiedeva di CP_3 dichiarare infondata l'opposizione proposta da e di ritenere temeraria la lite con Controparte_4 conseguente condanna di al risarcimento in favore di dei danni patiti. Controparte_4 CP_3
Al riguardo, preliminarmente, deduceva la competenza del Giudice di Pace adito in applicazione del criterio del valore, precisando che la richiesta di consegna di copia del contratto era legittima in quanto correlata alla sussistenza in capo ad di un diritto sostanziale in tal senso. CP_3
Istruita documentalmente, la causa veniva definita dal giudice di pace di Vittoria con la sentenza n. 55/2021 del 06.02.2021 e depositata il 09.02.2021, mediante la quale veniva rigetta l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 79/2020, condannando alla rifusione delle spese Controparte_4 di lite in favore di che liquidava in complessivi € 607,00 per compensi difensivi oltre CP_3
CPA, IVA e rimborso spese generali.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello rilevando che la decisione Controparte_4 impugnata risultava viziata per i seguenti motivi:
1) Errore ed omissione nella percezione e valutazione delle circostanze di fatto ed assertive risultanti dall'istruttoria. Errore determinante circa l'identificazione dei documenti contrattuali oggetto di monitorio. Omessa valutazione della fondatezza della domanda e della cessazione della materia del contendere. Violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c... Omessa, contraddittoria ed errata motivazione sul punto.
2) Omessa ed errata applicazione dell'art. 100 del codice di rito civile, omessa ed errata motivazione sul punto ed omessa statuizione
3) Omessa motivazione in ordine ai motivi di opposizione di cui al punto n. 2 della citazione introduttiva il primo grado per come ivi riportati e richiamati in parte narrativa. Mancata applicazione dell'art. 115 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli art. 633 e segg. C.p.c.. Omessa, errata e contraddittoria motivazione sul punto. -
4) errata condanna alle spese di lite;
pagina 2 di 5 Si costituiva in appello, con comparsa di costituzione depositata in data 04.06.2021 la CP_3 quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 339 c.p.c., essendo stato definito secondo equità, avendo la controversia un valore inferiore a € 1.000,00. Inoltre, rilevava che l'atto di appello -così come formulato- risultava in violazione dei principi di sinteticità, chiarezza degli atti di parte e del giusto processo, oltre a contenere domande nuove inammissibili. In ordine alla richiesta di consegna della copia del contratto, l'appellata rappresentava la piena legittimità di quanto richiesto, non avendo mai ricevuto alcun documento.
All'udienza del 22.01.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, l'appello proposto da risulta fondato e va accolto per le seguenti Controparte_4 ragioni.
In primo luogo, vanno rigettate le eccezioni con cui parte convenuta chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per la violazione degli artt. 113 e 339 c.p.c., per violazione del principio di sinteticità e chiarezza degli atti di parte, nonché per violazione dell'art 345 c.p.c. Con riguardo alla violazione degli artt. 113 e 339 c.p.c. va osservato che il Giudice di prime cure non ha pronunciato secondo equità -nonostante il valore dichiarato dell'attore sia inferiore a € 1.100,00- considerato che la decisione secondo equità è preclusa nelle controversie aventi ad oggetto rapporti negoziali conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., per espressa previsione dell'art. 113 c.p.c. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato “che ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. nei giudizi relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003, il giudice di pace non giudica secondo equità anche quando il valore della controversia sia inferiore ad euro 1.100 (Cass. n. 4436/2007).
Nel caso di specie, oggetto della controversia è proprio la conclusione di un contratto di somministrazione di energia elettrica, ossia un rapporto negoziale riconducibile alla disciplina di cui all'art 1342 c.c., fattispecie che preclude, per espressa previsione normativa, la pronuncia secondo equità.
In ordine, poi, all'eccezione di inammissibilità dell'appello, definito dall'appellata prolisso e sovrabbondante, per violazione del principio di sinteticità, chiarezza degli atti di parte e del giusto processo si richiama quanto affermato dalla Corte di Cassazione “in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativa sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni , rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì – da una sanzione testuale di inammissibilità” (Nel caso di specie la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso di 251 pagine i cui motivi erano redatti mediante la riproposizione di stralci di atti processuali
e documenti, con la quale il ricorrente ha riversato in sede di legittimità il contenuto dei gradi di merito). La Suprema Corte, dunque, ritiene applicabile anche al processo civile l'art. 3, comma 2, del c.p.a. ove l'atto a causa della sua prolissità non consenta al Giudice di individuare in maniera chiara i punti della sentenza oggetto di gravame o, più in generale, le questioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle ragioni della parte. Inoltre, il suddetto principio di sinteticità è contemplato dall'art 16- bis comma 9-octies del D.L. n. 179/2012 che, pur essendo una legge speciale, ha applicazione e portata generale in quanto sancisce che “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (Cass. n. 21297/2016). Inoltre, sempre la pagina 3 di 5 Suprema Corte ha chiarito che il ricorso è inammissibile se non è chiaro e sintetico circa i fatti e le categorie sui quali si vuole che venga deciso (Cass. n. 8425/2020).
In applicazione del principio suesposto ne consegue che, anche se nel caso di specie l'atto introduttivo risulta sovrabbondante rispetto al tenore delle motivazioni rese nella sentenza impugnata, lo stesso propone pur sempre, nelle sue 17 pagine, comunque censure chiare ed intellegibili.
Inoltre, priva di fondamento è l'eccezione con cui lamenta la formulazione di nuove CP_3 domande nell'atto di appello in quanto, oltre a non individuarle specificamente, da un raffronto degli atti di causa non si ravvisa la proposizione di domande nuove.
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudice di pace ha deciso la controversia richiamandosi al principio generale in base al quale la pretesa del cliente alla consegna della documentazione è un diritto autonomo che pur derivando dal contratto è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto;
ha deciso la controversia in base cioè al principio astratto e incontroverso del diritto del consumatore a ricevere copia del contratto.
Ma così facendo non si è confrontato con le eccezioni specificamente rivolte dall'opponente, in base alle quali al momento della stipula del contratto la aveva ricevuto la relativa documentazione. CP_3
ha dedotto, in sede monitoria, di avere interesse a ricevere copia del contratto di CP_3 somministrazione (mai prima ricevuto) per conoscere le condizioni generali al fine di effettuare una contestazione delle fatture che aveva ricevuto dall'appellante.
In sede di opposizione ha specificamente dedotto che, a seguito di richiesta telefonica Controparte_4 della stessa del 03/03/2018, durante la quale le furono fornite tutte le informazioni CP_3 precontrattuali previste dal Codice del Consumo e le fu preannunciato l'invio della documentazione necessaria per la stipula del contratto, la medesima ricevette a casa , a mezzo posta, plico contenente "
"in duplice copia con tutta la documentazione di corredo (allegato n. 1). In essa è chiaramente indicato che per procedere alla conclusione del contratto, e quindi all'inizio materiale della fornitura, era necessario sottoscrivere nei posti opportuni la documentazione e trasmetterla alla stessa fornitrice nei modi indicati. Ricevuto il plico la sottoscrisse regolarmente il modulo di adesione al CP_3 contratto e quant'altro necessario allegando il proprio documento, e giorno 15/3/2020 lo trasmise a mezzo fax al numero indicato. Pertanto il contratto si é perfezionato nel momento in cui la ha CP_3 trasmesso il fax di cui sopra, mentre l'originale dello stesso é rimasto esclusivamente in suo possesso, atteso che la deducente ha nella sua disponibilità solo la copia pervenutagli a mezzo fax.
Risulta versata in atti, sin dal primo grado, la copia faxata del modulo di adesione alle condizioni contrattuali e la copia del documento di riconoscimento con la data di trasmissione del 15.3.2018.
Siffatte allegazioni e produzioni documentale non risultano specificamente contestate, sicchè deve ritenersi che la il cui primario intendimento era quello di contestare la fattura, peraltro CP_3 annullata dall in accoglimento del suo reclamo, avesse ricevuto a suo tempo la copia del contratto. CP_4
Specificava infatti l'opponente che il legale dell'opposta ha richiesto la copia del contratto oggetto del contendere al termine di una articolata nota del 25/7/2019 di contestazione (allegato n. 2) di una fattura di ricostruzione. Successivamente ha ottenuto riscontro scritto del 10/10/2019 (allegato n. 3), con cui si comunicava l'accoglimento della contestazione da parte del Distributore con preannuncio di nuova ricostruzione, storno consumi e riemissione nuova fattura. Quindi il medesimo difensore ha inviato altri due reclami, esattamente giorno 8/1/20 (allegato n. 4) e 3/3/20 (allegato n. 5) insistendo esclusivamente per un ricalcolo delle fatture e senza reiterare la richiesta di copia del contratto, sì da far ritenere la stessa, peraltro palesemente infondata, chiaramente superata e/o abbandonata.
Anche siffatte circostanziate deduzioni, pacifiche, il primo giudice ha omesso di considerare;
la CP_3
pagina 4 di 5 aveva infatti ammesso di non avere insistito, nei due reclami dell'8.1.20 e del 3.3.20, nella richiesta di copia del contratto, poiché espressamente avanzata in data 27.5.2019 e mai evasa;
e però deve dirsi che quella richiesta era strettamente collegata al calcolo dei consumi, questione che stava affrontando CP_4 anche nella successiva corrispondenza, sicchè appare evidente che, insistendo l'utente soltanto, per ben due volte, sul ricalcolo delle fatture, senza reiterare la richiesta di copia del contratto, ha indotto l CP_4
– non irragionevolmente - a ritenere abbandonata la richiesta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 884/2021, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Vittoria n. 55/2021, pubblicata il 09.02.2021 (n. 894/2020 R.G.), REVOCA il decreto ingiuntivo n. 79/2020 emesso dal Giudice di Pace di Vittoria il 02.03.2020; condanna alla rifusione in favore di delle spese, liquidate, per il CP_3 Controparte_4 giudizio di primo grado, nella somma di complessivi € 200,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA e, per il giudizio di secondo grado, in complessivi € 350,00, comprensivi di esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Ragusa, 23/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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