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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/10/2025, n. 2959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2959 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott. Mario Cigna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4160/2014 R.G.,
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avvocato Vincenzo Fasano
- attrice -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avvocato Salvatore Carbone
- convenuta -
CP_2
rappresentato e difeso dall'avvocato Bono Addolorata Maria
- convenuto -
Controparte_3
- convenuto contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 17-4-2014 , premesso: Parte_1
che, nella notte tra il 4 ed il 5 febbraio 2009, si era verificato un sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto il veicolo Fiat Palio tg. BF960VL, di proprietà di (assicurato per la con ), condotto Parte_2 CP_4 Parte_1
nell'occasione da , il quale, mentre stava percorrendo la Controparte_3 SP Cerfignano-Vitigliano, in agro di Santa Cesarea Terme, giunto in prossimità dell'ultima curva prima dell'ingresso del centro abitato di Vitigliano, era entrato in collisione con il tronco di un albero di ulivo piantato nel fondo di proprietà di , in prossimità del margine destro della carreggiata CP_2
(priva di barriere laterali protettive) ove stava transitando il veicolo;
che, al momento del sinistro, a bordo del suddetto veicolo stava viaggiando, quale terza trasportata, , deceduta in conseguenza dell'evento; Persona_1
che era stato instaurato procedimento penale (recante n. 1514/2009 R.G.N.R)
a carico del , indagato per omicidio colposo nei confronti della CP_3
deceduta ; Persona_1
che, nelle more del predetto procedimento, in via transattiva Parte_1
aveva risarcito gli eredi di , liquidando in loro favore l'importo Persona_1
complessivo di euro 499.000,00, somma accettata a saldo dagli aventi diritto.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la CP_1
, e , al fine di sentirli dichiarare
[...] CP_2 Controparte_3
corresponsabili del detto sinistro e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto di “rivalsa” nei confronti della e di , con CP_1 CP_1 CP_2
condanna degli stessi al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 332.666,67 (nella misura di euro 166.333,34 ciascuno), pari ai due terzi di quella complessivamente erogata.
Si costituiva la Provincia di e eccepiva, in via preliminare, la prescrizione CP_1
del diritto di rivalsa;
sempre in via preliminare, deduceva che tra l'attrice e gli eredi di era intervenuta transazione e, al Parte_1 Persona_1
riguardo, pur eccependo il cattivo pagamento (per avere la assicuratrice corrisposto somme eccedenti i valori delle tabelle usualmente utilizzate, anche in sede transattiva, quale parametro per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale), dichiarava di volerne profittare ex art. 1304 cod. civ.;
2 nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, essendo il sinistro interamente imputabile alla condotta di guida imprudente del . CP_3
Si costituiva altresì e contestava la fondatezza della domanda CP_2
attorea, sia nell'an che nel quantum, escludendo qualsivoglia sua responsabilità in relazione al sinistro occorso, imputabile al conducente del veicolo, ovvero comunque all'Amministrazione provinciale, quale soggetto deputato al controllo e alla vigilanza della strada interessata dal sinistro in questione.
Non si costituiva, sebbene regolarmente evocato in giudizio, CP_3
.
[...]
Il giudizio veniva istruito, oltre che documentalmente, mediante prova orale;
all'udienza del 2-2-2022, fissata per la precisazione delle conclusioni, il
Giudice, preso atto dell'intervenuto decesso dell'avv. Fiorenzo Luchena, procuratore di , dichiarava l'interruzione del giudizio. CP_2
Con ricorso in riassunzione ex art. 302 c.p.c., depositato il 19-3-2022,
chiedeva fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio e, in Parte_1
data 3-6-2022, si costituiva a mezzo del nuovo procuratore;
CP_2
all'udienza del 12-3-2025, il Giudice, fatte precisare le conclusioni, riservava la causa per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
. Controparte_1
Ed invero, pur avendo parte attrice qualificato la proposta domanda come azione di “rivalsa”, in realtà si tratta di un'azione di regresso nei confronti dei corresponsabili;
siffatta azione si prescrive in 10 anni, a partire dal momento
3 in cui l'assicuratore ha pagato l'indennizzo al danneggiato (art. 2946 c.c.), atteso che quello fatto valere è un diritto nuovo, autonomo rispetto al contratto di assicurazione, che nasce dall'adempimento dell'obbligazione di risarcimento.
Al riguardo, va anche rilevato che la S.C., sia pure con riferimento al diverso caso di danno cagionato da veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, ha chiarito che “l'azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese, prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) ed esercitata dall'impresa designata dal
[...]
, ha natura autonoma e speciale - non Parte_3
essendo assimilabile né allo schema del regresso tra coobbligati solidali, né a quello della surrogazione nel diritto del danneggiato - in ragione della peculiarità della solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente -nel sistema dell'assicurazione obbligatoria- tra impresa assicuratrice e responsabile civile”; con la conseguenza che, trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che inizia a decorrere dalla data del pagamento (così Cass. S.U.
21514/2022; v. anche Cass. 1368/2024)).
Nel caso di specie, considerato che l'attrice ha dato prova del pagamento eseguito dalla stessa in favore degli eredi di mediante la Persona_1
produzione di n. 2 atti di transazione e quietanza, sottoscritti rispettivamente in data 23-7-2009 e 21-1-2011, il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione non può che coincidere con detto momento;
di conseguenza, considerato che il presente giudizio è stato proposto nel 2014, è evidente che nessuna prescrizione può dirsi compiuta, non essendo spirato il termine prescrizionale decennale.
4 Nel merito, la domanda attorea è fondata nei soli confronti della CP_1
e, pertanto, va accolta nei confronti di quest'ultima.
[...]
Infondata è invece la domanda attorea proposta nei confronti di . CP_2
Ed invero, in base alle risultanze dell'espletata istruttoria, con particolare riguardo alla documentazione in atti e alle deposizioni dei testi escussi, può ritenersi accertata la corresponsabilità nella causazione dell'evento sia della
, quale ente proprietario e custode del tratto di strada teatro Controparte_1
del sinistro, sia del conducente del veicolo . Controparte_3
Nello specifico, è emerso, con riferimento alla posizione della CP_1
, che l'ente, nel realizzare l'attuale strada provinciale Vitigliano-
[...]
Cerfignano, aveva modificato e ampliato la preesistente strada rurale (all'epoca larga tre metri), con l'acquisizione di circa quattro metri di terreno privato, procedendo alla rimozione del muro di pietre delimitante la proprietà del e sopraelevando il manto stradale fino a creare un dislivello con il piano CP_2
delle proprietà private.
Al riguardo si richiamano le dichiarazioni del teste Testimone_1
(proprietario del fondo collocato sul lato opposto della strada provinciale
Vitigliano-Cerfignano rispetto a quello del convenuto ), ascoltato CP_2
all'udienza del 4-7-2016, il quale, descrivendo in modo preciso lo stato dei luoghi, ha riferito di aver assistito alla realizzazione della strada provinciale nella sua attuale conformazione, precisando che l'allargamento della stessa era avvenuto mediante la rimozione di un relitto preesistente e che, nel rifacimento della strada stessa, erano stati salvati gli alberi di ulivo presenti, ivi incluso quello contro cui si è verificato lo schianto;
ha altresì confermato che, al momento dell'acquisto del fondo da parte di , la strada CP_2
provinciale era già stata modificata (cfr. verbale di udienza del 4-7-2016).
5 Dello stesso tenore risultano le dichiarazioni del teste , il Testimone_2
quale ha riferito che «l'albero contro il quale si è schiantata l'autovettura guidata da , è sempre stato collocato in quel posto e si Controparte_3
trovava approssimativamente ad una distanza di circa due metri dalla strada sterrata originale e c'era un muretto di recinzione di pietre a secco che delimitava la proprietà di mio zio. Successivamente, quando è stata allargata la strada, non ricordo bene l'anno ma io ero ragazzo (14 - 15 anni) facevo la scuola media) […] quando la strada è stata rifatta è stato abbattuto il muro di pietre a secco che delimitava la proprietà di mio zio. Prima dell'abbattimento, tra l'albero in questione e il muretto a secco passava il trattore con la fresa di 4 metri di larghezza».
Trova, dunque, piena conferma la circostanza che la , nel Controparte_1
realizzare la strada provinciale, aveva proceduto anche all'abbattimento del muro a secco di recinzione e contenimento stradale, senza provvedere a realizzare delle barriere di contenimento, stante la presenza di alberi situati a brevissima distanza dal margine della strada ed in presenza di dislivello tra piano-strada e piano-campagna.
Del resto, detta dinamica trova altresì conferma nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ing. espletata nell'ambito del Per_2
procedimento penale a carico di , prodotta in atti, in cui Controparte_3
si legge: “a) il veicolo Fiat Palio tg. BF960VL aveva quasi raggiunto l'ultima curva prima del centro abitato di Vitigliano, fraz. di Santa Cesarea Terme (LE), in un tratto di strada ancora rettilineo, quando entrò in collisione col tronco di un albero di ulivo piantato in prossimità del margine destro della sede stradale, ad appena 1,30 m di distanza dal bordo della carreggiata e quindi in prossimità della banchina laterale;
b) con riferimento allo stato dei luoghi, il terreno posto ad ovest (ovvero a destra rispetto alla direzione di marcia
6 seguita dal ) era coltivato ad uliveto, con un primo Controparte_3
filare di ulivi piantato a brevissima distanza ca. 2-2,50 m. dal nastro asfaltato.
Tuttavia, l'albero di ulivo col quale il veicolo Fiat Palio tg. BF960VL entrò in collisione era collocato a soli 1,40 m. dal margine della carreggiata, al limitare fra la banchina e la scarpata (vi era infatti un dislivello di circa 0,50 metri tra il piano stradale ed il terreno). Si precisa, inoltre, che non vi era alcuna protezione a lato della sede stradale né in rettilineo né in curva. La segnaletica stradale esistente all'epoca dei fatti contemplava il solo segnale di pericolo relativo alla presenza di una curva (non raggiunta dal veicolo Fiat Palio tg.
BF960VL) e un segnale di “incrocio con strada senza diritto di precedenza”.
Inoltre, il tratto di strada in questione era privo di illuminazione pubblica” (cfr.
CTU ing. prodotta in atti). Per_2
In ordine alle cause del sinistro e del conseguente decesso di , Persona_1
(deceduta nell'immediatezza, per effetto dell'impatto), il CTU ha chiarito come la principale causa debba rinvenirsi proprio nella presenza irregolare dell'albero di ulivo contro cui impattò il veicolo;
quanto alla condotta di guida del conducente del veicolo, il ctu ha individuato le cause della fuoriuscita dalla sede stradale in una distrazione o in uno stato di assopimento del conducente, escludendo invece l'ipotesi dell'eccesso di velocità, atteso che quest'ultimo, secondo la ricostruzione della dinamica effettuata dal Ctu, procedeva, al momento del sinistro, ad una velocità stimata di circa 90 km/h, prossima a quella massima vigente per il tipo di strada in questione.
Si legge al riguardo nella ctu in atti: “ la presenza di un rigidissimo ostacolo
(ovvero la presenza di un albero di ulivo) fu la principale causa che determinò
l'immediato decesso della giovane trasportata , escludendo - Persona_1
contrariamente a quanto asserito dai Carabinieri- l'eccesso di velocità, ma imputando piuttosto il sinistro ad una distrazione o ad uno stato di assopimento
7 del conducente, ipotesi confortata dalla lieve inclinazione dell'autovettura rispetto all'asse stradale, al momento del contatto contro l'ostacolo fisso […]
Ebbe notevole influenza sulla morte della trasportata (cause indirette dell'incidente) la presenza di un ostacolo fisso rigido (tronco di ulivo) a bordo banchina, a distanza di 1,40 m dal manto asfaltato;
ostacolo non protetto, come doveroso, e che, in alternativa, avrebbe dovuto essere da tempo eliminato (con altri similari), anche per l'insudiciamento della pavimentazione conseguente alla caduta dei frutti sulla carreggiata”.
In sostanza, la consulenza tecnica ha potuto accertare che l'installazione di barriere di sicurezza costituisse, nella specie, per quanto emerso e per le peculiarità e la conformazione del tratto di strada in questione - caratterizzato da una condizione di oggettiva pericolosità - un'elementare esigenza di tutela della sicurezza stradale, stante la presenza di alberi di ulivo (ossia ostacoli fissi e rigidi) a ridosso del margine della strada, e che, conseguentemente, la presenza di tali barriere di protezione avrebbe evitato o, comunque, ridotto le conseguenze dannose dell'incidente.
Pertanto, sulla scorta di tutto quanto sopra detto, la causazione del sinistro in esame deve imputarsi nella misura – che risulta congrua per quanto innanzi accertato – del 70% a carico del conducente del veicolo, , Controparte_3
responsabile, con la sua imprudente condotta di guida (a prescindere se dovuta a distrazione o ad un suo stato di assopimento), di aver innescato la situazione di pericolo, perdendo il controllo del mezzo ed uscendo fuori strada) e del 30% a carico della (per aver colposamente Controparte_1
omesso di proteggere il tratto di strada in questione mediante l'installazione di apposite barriere di protezione;
addebito quest'ultimo che appare secondario rispetto alla detta condotta di guida).
8 Alcuna responsabilità può essere ascritta a , proprietario del fondo CP_2
sul cui confine insisteva l'albero di ulivo, attesa la sua totale estraneità al sinistro in questione.
Al riguardo, come detto, grava sull'ente proprietario della strada -in quanto tale deputato al controllo e alla custodia- l'obbligo di predisporre le cautele dovute e necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo per gli utenti, con la conseguenza che alcun addebito può essere mosso al;
né risulta che CP_2
quest'ultimo avesse ricevuto ordini di rimozione/eradicazione dell'albero insistente sul suo fondo ovvero di realizzazione di ulteriori interventi da parte della . CP_1
Conseguentemente, in difetto assoluto di elementi probatori idonei ad affermare la corresponsabilità di , la domanda nei suoi confronti CP_2
deve essere rigettata.
In ordine al quantum, l'attrice ha dato prova del pagamento eseguito dalla stessa in favore degli eredi di , mediante la produzione di n. 2 atti Persona_1
di transazione e quietanza, sottoscritti rispettivamente in data 23-7-2009 e 21-
1-2011; dall'esame di detta documentazione, si evince che la compagnia
Per_ assicuratrice ha erogato, in favore degli eredi , la complessiva somma di euro 499.000,00 (in particolare, euro 349.000,00 in favore dei genitori di
[...]
ed euro 150.000,00 in favore delle sorelle della stessa). Per_1
Al riguardo, va rilevato che tali importi risultano assolutamente in linea con i valori delle tabelle usualmente utilizzate per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (in particolare le Tabelle di Milano, nella edizione del 2009, prevedevano per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale una forbice da un minimo di euro 150.000,00 ad un massimo di euro 300.000,00 per i genitori in caso di decesso del figlio e da un
9 minimo di euro 21.711,00 ad un massimo di euro 130.266,00 in caso di decesso di un fratello).
L'attrice, ritenuta la corresponsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro, ha dunque chiesto la restituzione della somma di euro 332.666,67, pari ai due terzi di quella complessivamente erogata, esperendo all'uopo, sul presupposto della responsabilità dell'assicurato per il residuo terzo, azione di regresso nei confronti della e di . Controparte_1 CP_2
In ragione dell'accertamento effettuato in corso di causa, da cui è emersa la corresponsabilità di (nella misura del 70 %) e della Controparte_3
(nella misura del 30%), quest'ultima va dunque condannata Controparte_1
alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 149.700,00
(corrispondente al 30% della somma complessivamente erogata, pari ad euro
499.000,00).
Alcuna rilevanza assume, al riguardo, l'eccezione formulata dalla CP_1
di voler profittare, ai sensi dell'art 1304 cod. civ., della intervenuta
[...]
Per_ transazione tra e gli eredi , atteso che la stessa non Parte_1
preclude alla compagnia assicuratrice di agire nei confronti degli altri condebitori solidali, corresponsabili nella causazione del sinistro, per la restituzione delle rispettive quote.
Alla stregua di tutto quanto sopra, la va, dunque, Controparte_1
condannata alla restituzione in favore di parte attrice della somma di euro
149.700,00, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo.
La liquidazione delle spese di lite, nella misura di cui in dispositivo, segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Dr. Mario Cigna, definitivamente pronunziando sulla domanda
10 proposta da con atto 17-4-2014 nei confronti di , Parte_1 CP_2
e così provvede: Controparte_3 Controparte_1
in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara responsabili del sinistro per cui è causa la Provincia di , nella misura del 30%, e CP_1 CP_3
, nella misura del 70%; per l'effetto, condanna la
[...] Controparte_1
alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 149.700,00, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo;
rigetta la domanda attorea nei confronti di;
CP_2
condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio Parte_1
in favore di , che liquida in euro 14.103,00; condanna la CP_2 CP_1
e , in solido, al pagamento delle spese di lite
[...] Controparte_3
del presente giudizio in favore di , che liquida per l'intero in euro Parte_1
15.159,00, di cui euro 14.103,00 per compensi ed euro 1.056,00 per spese vive;
il tutto oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
Lecce, 23-10-2025
Il Giudice dott. Mario Cigna
La presente sentenza è stata redatta dal funzionario dell'Ufficio per il processo dott.ssa Azzurra Buia, sotto la supervisione del sottoscritto Magistrato.
dott. Mario Cigna
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