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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/12/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2810 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Venosta (BZ) il 28/12/1954,
e
C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23/02/1960,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Pia CLEMENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto:
Conclusioni delle parti:
i coniugi chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“autorizzare i coniugi a vivere separati con I'obbligo del reciproco rispetto.
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio con rito concordatario in Schio (VI) il Parte_2
28.06.1986, matrimonio trascritto nei registri del medesimo Comune, al N. 65,
P. 2, S.A. anno 1986, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle relative annotazioni. Il marito trasferirà la propria residenza, prelevando tutti i propri effetti personali entro la data di udienza presidenziale.
- Nessun provvedimento per I'assegnazione della casa coniugale, né per i figli,
essendo entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
- Nulla reciprocamente chiedono i coniugi per il proprio mantenimento dichiarandosi autosufficienti.
- In considerazione del contributo economico di ciascun coniuge e della piena definizione dei rapporti derivanti dal matrimonio, nonché delle relazioni intercorse tra loro, le parti dichiarano di aver risolto tutte le questioni e pretese economico-patrimoniali reciproche, comprese quelle relative agli apporti di ciascuno al ménage familiare durante il matrimonio.
Con questa dichiarazione, intendono definire ogni aspetto, riconoscendosi ciascuno proprietario dei propri beni immobili di esclusiva proprietà, con tutto ciò che essi contengono.
2 - Inoltre, sciolgono la comunione sulla casa di comune proprietà sita in Roana
via monte Jok n.12, censito al Foglio 58° m.n. 672 sub. 9 cat.A/2 cl.2 vani 5,5
rendita €312,46; Fg. 58 m.n. 675 sub. 34 cat. C/2 cl.U mq.24 rendita € 3
€17,61; Fg. 58 m.n. 675 sub. 23 Cat. C/6 CI. 5 mq. 14 R.C.€22,41; Fg. 58; Fg.
58 m.n. 671 sub. 2 Cat. catF4. Immobili acquistati con atto rogato dal notaio
, registrato a Schio il 12/02/2002 al nr. 79 e trascritto a Schio il Persona_1
12/03/2002 al nr. R.G. 1832 e R.P. 2545. 1 coniugi sono comproprietari 1/2
ciascuno, tranne per il mappale nr. 671 SUB. 2 per il quale la quota di 70/1000
è della signora ed il 69/1000 del signor IM acquistato Parte_2 Pt_1
con atto rogato dal notaio e registrato a Schio il 12.02.2002 al Persona_1
nr.279 e trascritto a Schio il 12.03.2002 al nr. R.G. 1832 e R.P. 2545.
- Il signor si obbliga a cedere la propria quota Persona_2
dell'immobile. di cui sopra e la sig.ra si obbliga ad Parte_2
accettare tale cessione.
- Con riferimento a quanto esposto al punto che precede, entro trenta giorni -
con data scelta dalla signora - dalla comunicazione del deposito Parte_2
dell'omologa di separazione, emessa all'esito della presente procedura,
relativamente alla quale le parti depositeranno dichiarazione di acquiescenza,
le parti redigeranno idoneo atto notarile definitivo del trasferimento, presso il
Notaio , con studio professionale in Schio, via Pasini, n. 20, Persona_3
con ogni spesa ed onere a carico della signora . Parte_2
- Dato atto che i trasferimenti dei beni di cui sopra sono funzionali al conseguimento degli accordi di separazione, le parti concordano che il
3 trasferimento dei beni immobili di cui sopra, godrà della totale esenzione,
atteso che i coniugi dichiarano espressamente di volersi avvalere del regime di esenzione fiscale previsto dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74,
ove è previsto che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli arti. 5 e 6
della legge 1 dicembre 1970, n.898 sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa....la ragione del trattamento fiscale di favore per gli atti e provvedimenti afferenti ai procedimenti di divorzio, e anche a quelli di separazione, risiede nella esigenza di agevolare I'accesso alla tutela giurisdizionale dei coniugi coinvolti, e ciò anche al fine di promuovere, nel più
breve tempo, una soluzione idonea a garantire I'adempimento delle obbligazioni”
- Il sig. lascerà la casa coniugale sita in Schio, Via Parte_1
de Pasubio n.31, trasferendo altrove la propria residenza, entro e non oltre il termine massimo dell'udienza di comparizione -sostituita dal deposito di note,
portando con sé entro la stessa data tutti gli effetti personali di sua proprietà,
- I coniugi dichiarano di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda pronuncia di separazione ex art. 473 bis.51, 4 comma.
- Qualora il signor non si presentasse presso il Parte_1
Notaio davanti al quale la signora lo convocherà per Parte_2
perfezionare il trasferimento immobiliare o comunque frapponesse
4 ingiustificati ostacoli o ritardi, tutte le spese relative alla perfetta esecuzione del trasferimento saranno a suo carico.
- Spese e compenso professionali compensati tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in SCHIO (VI) in data
28/06/1986, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che
5 statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in Schio (VI) in data 28/06/1986 con Parte_2
atto trascritto al n. 65, Parte II, Serie A, Anno 1986, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Schio (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2810 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Venosta (BZ) il 28/12/1954,
e
C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23/02/1960,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Pia CLEMENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto:
Conclusioni delle parti:
i coniugi chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“autorizzare i coniugi a vivere separati con I'obbligo del reciproco rispetto.
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio con rito concordatario in Schio (VI) il Parte_2
28.06.1986, matrimonio trascritto nei registri del medesimo Comune, al N. 65,
P. 2, S.A. anno 1986, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle relative annotazioni. Il marito trasferirà la propria residenza, prelevando tutti i propri effetti personali entro la data di udienza presidenziale.
- Nessun provvedimento per I'assegnazione della casa coniugale, né per i figli,
essendo entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
- Nulla reciprocamente chiedono i coniugi per il proprio mantenimento dichiarandosi autosufficienti.
- In considerazione del contributo economico di ciascun coniuge e della piena definizione dei rapporti derivanti dal matrimonio, nonché delle relazioni intercorse tra loro, le parti dichiarano di aver risolto tutte le questioni e pretese economico-patrimoniali reciproche, comprese quelle relative agli apporti di ciascuno al ménage familiare durante il matrimonio.
Con questa dichiarazione, intendono definire ogni aspetto, riconoscendosi ciascuno proprietario dei propri beni immobili di esclusiva proprietà, con tutto ciò che essi contengono.
2 - Inoltre, sciolgono la comunione sulla casa di comune proprietà sita in Roana
via monte Jok n.12, censito al Foglio 58° m.n. 672 sub. 9 cat.A/2 cl.2 vani 5,5
rendita €312,46; Fg. 58 m.n. 675 sub. 34 cat. C/2 cl.U mq.24 rendita € 3
€17,61; Fg. 58 m.n. 675 sub. 23 Cat. C/6 CI. 5 mq. 14 R.C.€22,41; Fg. 58; Fg.
58 m.n. 671 sub. 2 Cat. catF4. Immobili acquistati con atto rogato dal notaio
, registrato a Schio il 12/02/2002 al nr. 79 e trascritto a Schio il Persona_1
12/03/2002 al nr. R.G. 1832 e R.P. 2545. 1 coniugi sono comproprietari 1/2
ciascuno, tranne per il mappale nr. 671 SUB. 2 per il quale la quota di 70/1000
è della signora ed il 69/1000 del signor IM acquistato Parte_2 Pt_1
con atto rogato dal notaio e registrato a Schio il 12.02.2002 al Persona_1
nr.279 e trascritto a Schio il 12.03.2002 al nr. R.G. 1832 e R.P. 2545.
- Il signor si obbliga a cedere la propria quota Persona_2
dell'immobile. di cui sopra e la sig.ra si obbliga ad Parte_2
accettare tale cessione.
- Con riferimento a quanto esposto al punto che precede, entro trenta giorni -
con data scelta dalla signora - dalla comunicazione del deposito Parte_2
dell'omologa di separazione, emessa all'esito della presente procedura,
relativamente alla quale le parti depositeranno dichiarazione di acquiescenza,
le parti redigeranno idoneo atto notarile definitivo del trasferimento, presso il
Notaio , con studio professionale in Schio, via Pasini, n. 20, Persona_3
con ogni spesa ed onere a carico della signora . Parte_2
- Dato atto che i trasferimenti dei beni di cui sopra sono funzionali al conseguimento degli accordi di separazione, le parti concordano che il
3 trasferimento dei beni immobili di cui sopra, godrà della totale esenzione,
atteso che i coniugi dichiarano espressamente di volersi avvalere del regime di esenzione fiscale previsto dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74,
ove è previsto che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli arti. 5 e 6
della legge 1 dicembre 1970, n.898 sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa....la ragione del trattamento fiscale di favore per gli atti e provvedimenti afferenti ai procedimenti di divorzio, e anche a quelli di separazione, risiede nella esigenza di agevolare I'accesso alla tutela giurisdizionale dei coniugi coinvolti, e ciò anche al fine di promuovere, nel più
breve tempo, una soluzione idonea a garantire I'adempimento delle obbligazioni”
- Il sig. lascerà la casa coniugale sita in Schio, Via Parte_1
de Pasubio n.31, trasferendo altrove la propria residenza, entro e non oltre il termine massimo dell'udienza di comparizione -sostituita dal deposito di note,
portando con sé entro la stessa data tutti gli effetti personali di sua proprietà,
- I coniugi dichiarano di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda pronuncia di separazione ex art. 473 bis.51, 4 comma.
- Qualora il signor non si presentasse presso il Parte_1
Notaio davanti al quale la signora lo convocherà per Parte_2
perfezionare il trasferimento immobiliare o comunque frapponesse
4 ingiustificati ostacoli o ritardi, tutte le spese relative alla perfetta esecuzione del trasferimento saranno a suo carico.
- Spese e compenso professionali compensati tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in SCHIO (VI) in data
28/06/1986, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che
5 statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in Schio (VI) in data 28/06/1986 con Parte_2
atto trascritto al n. 65, Parte II, Serie A, Anno 1986, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Schio (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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