Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01095/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01717/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1717 del 2025, proposto da
AN ES, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Piazza e Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana – Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, con domicilio per legge in Palermo, alla via MAno Stabile n. 182;
per l’annullamento
del silenzio - rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto dall'odierna ricorrente all’Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia, in data 24 aprile 2025 e integrato con motivi aggiunti di ricorso in data 26 maggio 2025, avverso l’ordinanza della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo prot. n. 0006104 del 25 marzo 2025 - avente ad oggetto “ Palermo - Convento dei Crociferi di Santa Ninfa in via Maqueda e vicolo Marotta - Esecuzione lavori di trasformazione delle coperture in assenza di autorizzazione ”, con cui è stato ordinato alla ricorrente di inoltrare alla medesima Soprintendenza, entro 30 giorni, “ rilievo grafico e fotografico dello stato dei luoghi, progetto di rimessa in pristino dei luoghi e restauro per gli interventi in copertura e sui prospetti ”, nonché dell’anzidetta ordinanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana – Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana;
Visa l’ordinanza cautelare e istruttoria n. 596 del 23 ottobre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. CO MA LI e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
La sig.ra ES, odierna ricorrente, è proprietaria degli immobili siti al terzo e al quarto piano dell’edificio parte del Palazzo ex Convento dei Padri Crociferi di Palermo, localizzato alla via Maqueda, rispetto ai quali avviava lavori di completamento degli interni e delle facciate, giusto permesso di costruire n. 59 del 30 novembre 2021 del Comune di Palermo, cui è seguita una variante progettuale del 3 marzo 2025.
Con l’ordinanza n. 6104 del 25 marzo 2025 la Soprintendenza dei Beni Culturali di Palermo ingiungeva alla parte privata di “ inoltrare presso questa Soprintendenza entro 30 giorni dalla ricezione della presente rilievo grafico e fotografico dello stato dei luoghi, progetto di rimessa in pristino dei luoghi e restauro per gli interventi in copertura e sui prospetti ”.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la sig.ra ES impugnava il detto provvedimento e ne lamentava l’illegittimità in quanto assunto: a) in violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 in quanto non sarebbero state osservate le garanzie di partecipazione al procedimento; b) con eccesso di potere per travisamento del fatto perché il convento non sarebbe – né nella parte di proprietà del demanio, né in quella privata – soggetto a vincoli; c) in violazione degli artt. 20, 21, e 22 del d.lgs. n. 42/2004 in quanto il bene non sarebbe un bene culturale, dunque non sarebbe possibile usare i poteri speciali di tutela previsti dal codice dei beni culturali; d) con eccesso di potere per violazione del principio dell’affidamento incolpevole in quanto la ricorrente avrebbe già ottenuto, per le trasformazioni della porzione di sua proprietà, i titoli edilizi; e) con eccesso di potere per travisamento del fatto perché le trasformazioni edilizie effettuate non avrebbero impatto sul pregio architettonico dell’edificio, in quanto non modificative dello stato dei luoghi.
Con ordinanza n. 596 del 23 ottobre 2025, ritenuta la prognosi favorevole per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, veniva accolta la domanda cautelare ai limitati fini dell’art. 55, comma 10 c.p.a., cioè per la sollecita trattazione del merito della controversia.
Con il medesimo atto, veniva disposto un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione resistente relativo al “ deposito di eventuali provvedimenti che vincolino la porzione di immobile di proprietà della ricorrente, anche con chiarimenti sullo stato dell’immobile di proprietà del Demanio, rispetto alla sussistenza di vincoli e alla sua compenetrazione o meno con la porzione di proprietà della sig.ra ES ”.
L’amministrazione regionale assolveva all’incombente istruttorio con deposito del 4 febbraio 2026.
All’udienza pubblica del 3 marzo 2026 la causa veniva assunta in decisione come specificato nel verbale.
1. Il Collegio intende muovere dalla trattazione del secondo motivo di ricorso, dal tenore sostanziale, perché dal suo eventuale accoglimento deriverebbe piena soddisfazione per la tutela della situazione giuridica soggettiva devoluta all’attenzione del Tribunale.
Il motivo è fondato.
Al riguardo, è sufficiente evidenziare che la parte del Complesso monumentale dei Crociferi di proprietà della sig.ra ES non risulta sottoposta ad alcun vincolo di interesse culturale al momento dell’inoltro della variante di intervento edilizio al titolo originario n. 59/2021, cioè al 5 marzo 2025.
Tale conclusione – tutta relativa al fatto di causa – è confortata proprio dall’istruttoria disposta dal Tribunale, esitata con deposito del 4 febbraio 2026, da cui emerge che l’amministrazione resistente ha avviato d’ufficio il procedimento per la verifica dell’interesse culturale e la sua dichiarazione con nota del 2 febbraio 2026, adottata appena due giorni prima del suo deposito, dunque indubitabilmente successiva all’adozione del provvedimento impugnato, che era giustificato proprio in ragione dell’esistenza di un supposto, precedente vincolo culturale anche sulla parte di complesso di proprietà della ES (v. all. 14 – deposito del 4 febbraio 2026).
Tale nota è stata notificata a tutti i proprietari di porzioni private che insistono nel complesso monumentale in esame, dunque anche all’odierna ricorrente, e gli effetti di tutela indiretta che ne derivano non sono opponibili agli interventi precedentemente avviati (e in precedenza regolarmente assentiti, peraltro, sul versante edilizio dal competente ente comunale).
Tale conclusione è confermata dalla relazione di accompagnamento del 3 febbraio 2026 che, dopo aver ripercorso il pregio architettonico dell’intero complesso, ha rappresentato che l’avvio del procedimento di verifica dell’interesse culturale del 2018 ha riguardato unicamente la porzione di convento di proprietà del Demanio, non già di proprietà dei privati (v. p. 2 – deposito del 4 febbraio 2026).
Ne consegue che il provvedimento di ingiunzione e ripristino dello stato dei luoghi, in questa sede impugnato, è stato adottato con eccesso di potere per travisamento del fatto perché gli immobili di proprietà della ricorrente non erano sottoposti a vincolo culturale.
A quest’ultimo riguardo, non può nemmeno essere sostenuto che il regime di cautela derivante dall’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale della porzione dell’immobile di proprietà del Demanio si estenda a tutto il complesso perché – se l’amministrazione avesse inteso verificare il pregio dell’intero immobile, comprensivo anche delle porzioni di proprietà della ES – avrebbe avviato già nel 2018 il relativo procedimento sull’intero complesso monumentale (e non sarebbe stato necessario avviare nel 2026 un nuovo procedimento per il medesimo fine).
2. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso, di portata sostanziale, consente di assorbire i restanti motivi di ricorsi, perché dal loro virtuale accoglimento discenderebbe un effetto conformativo inferiore da quello che invece deriva dal positivo vaglio del motivo in esame (al riguardo, v. Cons. stato, ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5).
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo del 25 marzo 2025.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO AL, Presidente
Raffaella Sara Russo, Consigliere
CO MA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO MA LI | TO AL |
IL SEGRETARIO