TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 711/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 711 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 25.2.2025, promossa da:
(C.F. ) e la (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. P.IVA_1
Gianfranco Salutari ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, in Avezzano alla Via M.
Colona n. 41
ATTORI
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Carbonetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via di San
Valentino n. 21
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice si è riportata alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, appresso riportate: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito , ogni contraria istanza, eccezione e difesa rejetta, accogliere la domanda e per l'effetto, in via principale: 1) Accertare e dichiarare come illegittime l'iscrizione ipotecaria sui bei del
Sig. e la segnalazione del suo nominativo in Centrale Rischi CRIF;
2) Parte_1 condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a cancellare la CP_1 iscrizione ipotecaria sui beni immobili del Sig e a cancellare il nominativo del Parte_1
Sig dalle centrali rischi del circuito bancario -CRIF ; 3) condannare la convenut Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'Attore Sig Parte_1
a titolo di risarcimento dei patrimoniali , danni all'immagine , danni morali per derivato
[...]
1 stato ansioso –depressivo, della somma di Euro 50.000,00 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
4) condannare la al risarcimento dei danni subiti dalla nella CP_2 Parte_2 misura di € 300.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio;
5) condannare la convenut in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA come per legge. Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio” per poi (con le note del 25.2.2025) rinunciare alle domande di cui ai punti 2) e 3) e ridurre ad € 30.000,00 la somma di cui al punto 4);
Parte convenuta si è riportata alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, che di seguito si riportano: “ Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: in via pregiudiziale, - accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande in quanto aventi ad oggetto domande già decise con sentenza del Tribunale di Avezzano n. 529/2014, passata in giudicato, e con sentenza del Tribunale di Avezzano n. 200/2009, confermata dalla Corte d'Appello di
L'Aquila con sentenza n. 2391/2017; subordinatamente, nel merito:
- respingere le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso non provate.
In ogni caso, con condanna di controparte al pagamento di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione regolarmente notificato, il Sig. e la società Parte_1
Cont hanno convenuto in giudizio la (breviter Parte_2 Controparte_1 rappresentando, in sintesi, quanto di seguito:
- che con sentenza n. 200/2009 del Tribunale di Avezzano, il Sig. era Parte_1
Cont stato condannato a pagare in favore della le somme di € 14.810,07, oltre interessi del
14% dalla data di messa in sofferenza del 27.11.2000 fino al saldo effettivo, e di € 271.607,02, oltre interessi del 10,5% dalla data di messa in sofferenza del 27.11.2000 fino al saldo Cont effettivo, detratto l'importo di € 47.845,00 che la avrebbe dovuto restituire al medesimo
Parte_1
- che in forza di tale sentenza la aveva iscritto ipoteca giudiziale sui beni immobili di CP_2 sua proprietà e segnalava il proprio nominativo in Centrale Rischi e alla CRIF;
- che la citata sentenza era stata impugnata dal Sig. dinanzi la Corte d'Appello di Parte_1
L'Aquila e riformata dalla medesima Corte con sentenza definitiva n. 2391/2017 con cui la CP_3
2
[...] era stata condannata, invece, al pagamento della somma di € 33.060,36; in favore del Sig.
; Parte_1
- che la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila era stata impugnata dalla dinanzi CP_2 alla Suprema Corte di Cassazione, che rigettava il ricorso con condanna della al CP_1 pagamento delle spese di giustizia;
Cont
- che sin dalla pronuncia di secondo grado il ha chiesto, senza esito, alla di Parte_1 disporre la cancellazione dell'ipoteca giudiziale gravante sui propri beni e la cancellazione del suo nominativo alla centrale rischi e alla CRIF;
- che sia l'iscrizione ipotecaria che la segnalazione alla centrale rischi e alla Crif hanno cagionato ingenti danni, in particolare, per il Sig. un danno all'immagine e alla Parte_1 reputazione e per la di cui il Sig. socio, un danno patrimoniale Parte_2 Parte_1 non avendo potuto accedere ai diversi finanziamenti funzionali alla ristrutturazione dell'attività
d'impresa.
Parte attrice ha quindi concluso come sopra riportato.
B. Si è costituita in giudizio la deducendo ed eccependo: Controparte_1
- in via pregiudiziale, l'inammissibilità di tutte le domande risarcitorie avanzate da parte attrice, in quanto già rigettate dalla sentenza n. 529/2014 Tribunale di Avezzano, del 16.5.2014, resa all'esito del giudizio R.G. n. 200/2009 promosso dai medesimi attori per le medesime domande e passata in giudicato, nonché dalla Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza parziale n.
625/2001, parimenti passata in giudicato;
- nel merito, l'infondatezza delle richieste risarcitorie a fronte del corretto operato della e, CP_1 in ogni caso, la mancanza di prova dei danni lamentati da parte attrice.
Parte convenuta ha, quindi, concluso in conformità.
C. Con note scritte sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 25.2.2025, parte attrice ha dichiarato di rinunciare alle domande di cui ai punti 2) e 3) delle conclusioni rassegnate in citazione e di ridurre la domanda di risarcimento danni di cui al punto 4) delle medesime conclusioni ad € 30.000,00 chiedendo di poter effettuare un tentativo di conciliazione mediante negoziazione assistita o mediazione.
D. Parte convenuta, con le medesime note, ha eccepito la tardività del deposito, con conseguente inammissibilità, della comparsa conclusionale e delle memorie di replica di parte attrice, insistendo per le conclusioni rassegnate nelle note di cui all'art. 189, comma 2, n.1 c.p.c.
E. All'udienza del 25.2.2025, disattese le richieste degli attori, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3 1. L'eccezione di giudicato, formulata in via pregiudiziale dalla Banca convenuta, non può trovare accoglimento. Il presente giudizio, infatti, sulla deduzione di un fatto nuovo e successivo rispetto al referente cronologico del precedente giudicato. In particolare gli attori hanno allegato, quale fonte di responsabilità della banca convenuta, dei danni derivanti “dal perdurare” dell'iscrizione ipotecaria e della segnalazione presso la centrale rischi ed il CRIF, nonostante l'accertata inesistenza del credito secondo la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, n. 2391/2017 rispetto alla quale il proposto ricorso per cassazione è stato rigettato.
Peraltro, si osserva ulteriormente, come in forza dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità: “colui il quale afferma il passaggio in giudicato di una sentenza resa in un altro giudizio, deve dimostrarlo non soltanto producendo la sentenza stessa (come avvenuto nel caso che ci occupa), ma anche corredarla dell'idonea certificazione (art. 124 disp. att. c.p.c.) dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere di quest'ultima dimostrare la non impugnabilità della sentenza”
(Cfr. Cass. Civ. sent. n. 10465/2018; Cass. Civ. sent. n. 6024/2017).
Inoltre si evidenzia come il danno derivante dalla perdurante iscrizione di ipoteca giudiziale si sarebbe verificato in epoca successiva alla definizione del giudizio d'appello, con la conseguenza che non si pone questione di applicabilità dell'art. 96, co. 2 c.p.c. quanto a forme di esercizio dell'azione (nel giudizio di merito) o competenza funzionale e inderogabile. Cont 2. Risulta fondata l'eccezione di inammissibilità, formulata dalla in riferimento alla comparsa conclusionale e alla memoria di replica depositate da parte attrice per tardività in quanto depositate oltre i termini di cui all'art. 189 c.p.c. assegnati all'atto di fissare l'udienza di rimessine della causa in decisione. Ne discende, dunque, come non dovrà tenersi conto di tali atti.
3. Prima di entrare nel pieno merito della controversia, deve prendersi atto della rinuncia di parte attrice alle domande di cui ai punti 2) e 3) delle conclusioni formulate nell'atto di citazione, evidenziando come la Corte di Cassazione abbia chiarito come sia sempre possibile rinunciare alla domanda o ai suoi singoli capi anche dopo la precisazione delle conclusioni (Cfr. Cass. SS.UU.,
7.2.2024, n. 3453).
In particolare, viene ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezioni in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in seguito.
Parimenti ammissibile risulta la riduzione del quantum risarcitorio richiesto ad € 30.000,00.
4 Inoltre a tali rinunce, ben può procedere il difensore in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate e non risolvendosi in rinunzie agli atti del processo (Cass. Sez. 3, 16.5.2024, Ord. 13636).
4. In relazione all'iscrizione ipotecaria operata dalla convenuta sui beni immobili di proprietà del CP_1
- ferma la prova fornita dalla di aver provveduto alla Parte_1 CP_2 cancellazione in data 15.2.2023 e la rinuncia di parte attrice alla relativa domanda - si osserva che non è contestato tra le parti che l'iscrizione ipotecaria, di cui si discute, sia stata effettuata dalla Cont in forza della sentenza resa dal Tribunale di Avezzano n. 200/2009 del 28.2.2009, che aveva riconosciuto l'esistenza di un diritto di credito della stessa nei confronti del Sig. CP_1 Parte_1
e, dunque, conformemente al disposto di cui all'art. 2818 c.c., sicchè la stessa è da considerarsi legittimamente presa. Bisogna, tuttavia, chiarire, se a seguito della riforma della sentenza di primo grado, in forza della quale l'ipoteca era stata iscritta, la permanenza dell'iscrizione ipotecaria sui beni del bbia continuato ad essere legittima. Parte_1
L'art. 2884 c.c. disciplina la cancellazione dell'ipoteca ordinata con sentenza, disponendo che “la cancellazione deve essere eseguita dal conservatore quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti”.
Al riguardo, una risalente pronuncia a Sezioni Unite aveva affrontato la questione della possibilità di agire in giudizio per ottenere la cancellazione dell'ipoteca in presenza della riforma della sentenza in forza della quale era stata iscritta e senza attendere il giudicato di cui all'art. 2884
c.c. enunciando i seguente principio: “qualora sia stata iscritta ipoteca giudiziale in base ad una sentenza di condanna emessa in primo grado e tale condanna sia stata revocata con la sentenza di appello, la parte contro la quale l'ipoteca è stata iscritta può instaurare un giudizio autonomo, prima ancora del passaggio in giudicato della sentenza di appello, per ottenere l'ordine di cancellazione dell'ipoteca, e il giudice può ordinare la cancellazione prescindendo dal non ancora verificatosi evento del passaggio in giudicato, ma sottoponendo il proprio ordine all'espressa condizione che esso venga eseguito solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha revocato la condanna” (Cfr. Cass. SS.UU. 21.3.1976 n. 626).
In tal modo, l'efficacia della pronuncia del giudice della cancellazione è duplicemente condizionata: espressamente ed esternamente al passaggio in giudicato della sentenza che ha revocato la condanna, e implicitamente ed intrinsecamente, per il disposto dell'art. 2884 c.c., anche al passaggio in giudicato della stessa pronuncia che ordina la cancellazione.
Ancor più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “In virtù del combinato disposto degli artt. 2818 e 2884 c.c., la riforma in appello o la cancellazione con rinvio della sentenza in base alla quale è stata iscritta ipoteca giudiziale non impongono la cancellazione dell'ipoteca
5 stessa, la quale deve essere eseguita dal conservatore solo quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dall'autorità giudiziaria” (Cfr.
Cass. 26.1.2018 n. 1992).
Dunque, in applicazione analogica del disposto di cui all'art. 2884 c.c., la cancellazione dell'ipoteca giudiziale può conseguire soltanto in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di riforma della pronuncia in base alla quale l'iscrizione era stata eseguita (Cfr. Cass. Sez. 3, 26.1.1996, n.
584; Cass. Sez. 6 - 2, 16.11.2021, Ord. 34574).
Ne discende, la legittimità del permanere della iscrizione ipotecaria sui beni di Parte_1
in pendenza del giudizio di appello e del successivo giudizio innanzi la Suprema Corte
[...] di Cassazione, quest'ultimo conclusosi con sentenza n. 36766/2022 del 5.10.2022.
Soltanto a seguito della pubblicazione di tale ultima sentenza, che ha definitivamente accertato la non debenza delle somme riconosciute in favore della in primo grado, CP_1 quest'ultima si sarebbe dovuta attivare per la relativa cancellazione.
Sul punto, la convenuta ha fornito la prova dell'avvenuta cancellazione in data 15.2.2023 (doc. 3 comparsa di costituzione) e, dunque, in un termine che risulta congruo rispetto alla pubblicazione della sentenza definitiva pronunciata dalla Suprema Corte, per cui nessun danno può essere riconosciuto alla parte attrice per effetto di un'iscrizione ipotecaria rimasta legittima.
Peraltro - posto che l'art. 96 c.p.c. esaurisce lo statuto della responsabilità processuale delle parti (Cass. SS.UU., 6.2.1984, n. 884) – non si ravvisa alcun difetto di normale prudenza, invero neppure dedotta dall'attore – nel procedere alla iscrizione di ipoteca giudiziale.
5. Sulla segnalazione del nominativo del Sig. in centrale rischi e alla CRIF, Parte_1 deve osservarsi, in primo luogo, che nel caso di specie parte attrice non ha fornito la prova che la segnalazione sia stata effettuata dalla convenuta in relazione ai rapporti di conto oggetto della sentenza della Corte d'Appello, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione;
così come, con riguardo alla domanda di ristoro del pregiudizio asseritamente subito dalla la Parte_2 stessa ha lamentato l'impossibilità di accedere a dei finanziamenti previsti dalla c.d. “Legge Sabatini” per investimenti in macchinari volti a migliorare la produttività aziendale sotto diversi profili senza, tuttavia, fornire idonea prova in relazione all'effettività e concretezza dell'iniziativa imprenditoriale assunta.
Nel dettaglio, parte attrice ha dedotto in citazione di aver avuto in programma, nell'anno
2019, un investimento in macchinari, elencando poi quelli che avrebbe voluto acquistare ed il relativo prezzo di acquisto, senza, tuttavia, fornire in concreto la prova dei preventivi acquisiti, come anche delle richieste di finanziamento effettivamente indirizzate agli istituti di credito, limitandosi ad allegare il riscontro di un solo istituto di credito (v. doc. 8, memoria ex art. 171 ter n.
6 2 c.p.c. parte attrice) dal quale non si evince neppure che il mancato accesso al credito sia causalmente riconducibile alla segnalazione riguardante il socio laddove, come noto, l'indagine di merito creditizio di una società di capitali attiene, in primo luogo, alla capacità patrimoniale e finanziaria della stessa società. E, infatti la Consum.it (gruppo MPS S.p.A.), con comunicazioni del giorno 11.6.2019, rendeva noto che la mancata concessione del credito era dovuta “… sulla base del calcolo del dato di sintesi delle risultanze che sono scaturite dall'applicazione dei criteri societari vigenti in tema di valutazione ed erogazione del credito. Tali criteri consistono nel tenere presenti le indicazioni dell'Organo Amministrativo circa la complessiva esposizione aziendale in termini geografici e di prodotto…”. Invero, dunque, la mancata concessione di credito sembrerebbe dovuta a ragioni endogene, di sana e prudente gestione della Consum.it stessa.
Dunque, non può dirsi sufficientemente e adeguatamente provato che l'iniziativa imprenditoriale indicata avesse assunto il carattere di sufficiente concretezza, non rimanendo, al contrario, una mera ipotesi di realizzazione, con la conseguenza che, in ogni caso, non è stata raggiunta la prova circa la sussistenza di un nesso di causalità fra l'illegittima segnalazione alla centrale rischi ed il mancato acquisto dei macchinari con perdita di utilità economica per la società.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la segnalazione illegittima alla centrale rischi determina in via automatica il diritto alla liquidazione del danno patrimoniale, ma spetta a colui che chiede il ristoro fornire la prova del pregiudizio economico sofferto. Il danno conseguenza ed in particolare “la perdita” devono sempre essere allegati e provati da parte dell'interessato (Cfr.
Cass. Sent. n. 1931/2017), anche il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere “in re ipsa”, ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana (Cfr. Cass, Ord. n. 207/2019), fondata sul paradigma causale e non meramente normativo.
Peraltro, non si può mancare di considerare che la convenuta ha contestato che nel 2019 il
Sig. risultasse segnalato dalla BNL “a sofferenza” (v. doc. 9, memoria ex art. 171 -ter Parte_1
2) c.p.c., parte convenuta) e la parte onerata della relativa prova non ha adempiuto il predetto onere, dovendone dunque sopportare le conseguenze (art. 2697 c.c.). Si deve pure precisare come la pubblicità sui c.d. SIC possa essere tanto di tipo positivo, in punto di esposizione debitoria che negativo, cioè di eventi patologici del rapporto quali ritardi nei pagamenti o sofferenze.
Inoltre corre l'obbligo di evidenziare come il danno asseritamente patito, come si evince dalla riduzione della domanda operata nella nota sostitutiva dell'udienza del 25.2.2024, sarebbe rappresentata dal rimborso degli interessi passivi sul capitale che gli attori avrebbero potuto ottenere ma, invero, non essendo stato contratto alcun finanziamento è evidente come nessun
7 danno a tale titolo si sia prodotto non avendo gli stessi assunto obbligazioni di rimborso di un montante.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla non può trovare accoglimento, non essendo stata integrata la prova Parte_2 del pregiudizio patrimoniale concretamente sofferto dalla società, onere che, si ribadisce, incombe su parte attrice.
6. Spese di lite
Alla pronuncia consegue la condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite. Queste, che dovrebbero essere liquidate in base ai parametri di cui al DM 55/2014 ss.mm.ii. secondo lo scaglione di valore indicato in origine dall'attore in citazione ed il criterio del c.d. “disputatum”
(Cass. Sez. 2, 7.11.2018, n. 28417) ai valori minimi per tutte le fasi, stante la ripetitività delle questioni affrontate e, con riguardo alla fase di istruzione e trattazione, la mancata assunzione di prove costituende tenuto però conto del principio della domanda, incontrano il limite del principio della domanda, avendo il convenuto depositato nota spese ex art. 75 disp. att c.p.c. (Cass. Sez. 2 -
5.5.2022, Ord. 14198). Il comune interesse e la medesimezza di difese giustifica la condanna solidale degli attori ex art. 97 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA le domande di parte attrice
- CONDANNA e la in solido tra loro, alla refusione delle spese Parte_1 Parte_2 di lite in favore della che si liquidano in € 9.836,27 per compensi, già Controparte_1 comprensiva di spese generali e rivalsa CPA ma oltre IVA (22%), come per legge.
Così deciso, in data 14 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 711 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 25.2.2025, promossa da:
(C.F. ) e la (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. P.IVA_1
Gianfranco Salutari ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, in Avezzano alla Via M.
Colona n. 41
ATTORI
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Carbonetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via di San
Valentino n. 21
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice si è riportata alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, appresso riportate: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito , ogni contraria istanza, eccezione e difesa rejetta, accogliere la domanda e per l'effetto, in via principale: 1) Accertare e dichiarare come illegittime l'iscrizione ipotecaria sui bei del
Sig. e la segnalazione del suo nominativo in Centrale Rischi CRIF;
2) Parte_1 condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a cancellare la CP_1 iscrizione ipotecaria sui beni immobili del Sig e a cancellare il nominativo del Parte_1
Sig dalle centrali rischi del circuito bancario -CRIF ; 3) condannare la convenut Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'Attore Sig Parte_1
a titolo di risarcimento dei patrimoniali , danni all'immagine , danni morali per derivato
[...]
1 stato ansioso –depressivo, della somma di Euro 50.000,00 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
4) condannare la al risarcimento dei danni subiti dalla nella CP_2 Parte_2 misura di € 300.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio;
5) condannare la convenut in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA come per legge. Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio” per poi (con le note del 25.2.2025) rinunciare alle domande di cui ai punti 2) e 3) e ridurre ad € 30.000,00 la somma di cui al punto 4);
Parte convenuta si è riportata alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, che di seguito si riportano: “ Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: in via pregiudiziale, - accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande in quanto aventi ad oggetto domande già decise con sentenza del Tribunale di Avezzano n. 529/2014, passata in giudicato, e con sentenza del Tribunale di Avezzano n. 200/2009, confermata dalla Corte d'Appello di
L'Aquila con sentenza n. 2391/2017; subordinatamente, nel merito:
- respingere le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso non provate.
In ogni caso, con condanna di controparte al pagamento di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione regolarmente notificato, il Sig. e la società Parte_1
Cont hanno convenuto in giudizio la (breviter Parte_2 Controparte_1 rappresentando, in sintesi, quanto di seguito:
- che con sentenza n. 200/2009 del Tribunale di Avezzano, il Sig. era Parte_1
Cont stato condannato a pagare in favore della le somme di € 14.810,07, oltre interessi del
14% dalla data di messa in sofferenza del 27.11.2000 fino al saldo effettivo, e di € 271.607,02, oltre interessi del 10,5% dalla data di messa in sofferenza del 27.11.2000 fino al saldo Cont effettivo, detratto l'importo di € 47.845,00 che la avrebbe dovuto restituire al medesimo
Parte_1
- che in forza di tale sentenza la aveva iscritto ipoteca giudiziale sui beni immobili di CP_2 sua proprietà e segnalava il proprio nominativo in Centrale Rischi e alla CRIF;
- che la citata sentenza era stata impugnata dal Sig. dinanzi la Corte d'Appello di Parte_1
L'Aquila e riformata dalla medesima Corte con sentenza definitiva n. 2391/2017 con cui la CP_3
2
[...] era stata condannata, invece, al pagamento della somma di € 33.060,36; in favore del Sig.
; Parte_1
- che la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila era stata impugnata dalla dinanzi CP_2 alla Suprema Corte di Cassazione, che rigettava il ricorso con condanna della al CP_1 pagamento delle spese di giustizia;
Cont
- che sin dalla pronuncia di secondo grado il ha chiesto, senza esito, alla di Parte_1 disporre la cancellazione dell'ipoteca giudiziale gravante sui propri beni e la cancellazione del suo nominativo alla centrale rischi e alla CRIF;
- che sia l'iscrizione ipotecaria che la segnalazione alla centrale rischi e alla Crif hanno cagionato ingenti danni, in particolare, per il Sig. un danno all'immagine e alla Parte_1 reputazione e per la di cui il Sig. socio, un danno patrimoniale Parte_2 Parte_1 non avendo potuto accedere ai diversi finanziamenti funzionali alla ristrutturazione dell'attività
d'impresa.
Parte attrice ha quindi concluso come sopra riportato.
B. Si è costituita in giudizio la deducendo ed eccependo: Controparte_1
- in via pregiudiziale, l'inammissibilità di tutte le domande risarcitorie avanzate da parte attrice, in quanto già rigettate dalla sentenza n. 529/2014 Tribunale di Avezzano, del 16.5.2014, resa all'esito del giudizio R.G. n. 200/2009 promosso dai medesimi attori per le medesime domande e passata in giudicato, nonché dalla Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza parziale n.
625/2001, parimenti passata in giudicato;
- nel merito, l'infondatezza delle richieste risarcitorie a fronte del corretto operato della e, CP_1 in ogni caso, la mancanza di prova dei danni lamentati da parte attrice.
Parte convenuta ha, quindi, concluso in conformità.
C. Con note scritte sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 25.2.2025, parte attrice ha dichiarato di rinunciare alle domande di cui ai punti 2) e 3) delle conclusioni rassegnate in citazione e di ridurre la domanda di risarcimento danni di cui al punto 4) delle medesime conclusioni ad € 30.000,00 chiedendo di poter effettuare un tentativo di conciliazione mediante negoziazione assistita o mediazione.
D. Parte convenuta, con le medesime note, ha eccepito la tardività del deposito, con conseguente inammissibilità, della comparsa conclusionale e delle memorie di replica di parte attrice, insistendo per le conclusioni rassegnate nelle note di cui all'art. 189, comma 2, n.1 c.p.c.
E. All'udienza del 25.2.2025, disattese le richieste degli attori, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3 1. L'eccezione di giudicato, formulata in via pregiudiziale dalla Banca convenuta, non può trovare accoglimento. Il presente giudizio, infatti, sulla deduzione di un fatto nuovo e successivo rispetto al referente cronologico del precedente giudicato. In particolare gli attori hanno allegato, quale fonte di responsabilità della banca convenuta, dei danni derivanti “dal perdurare” dell'iscrizione ipotecaria e della segnalazione presso la centrale rischi ed il CRIF, nonostante l'accertata inesistenza del credito secondo la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, n. 2391/2017 rispetto alla quale il proposto ricorso per cassazione è stato rigettato.
Peraltro, si osserva ulteriormente, come in forza dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità: “colui il quale afferma il passaggio in giudicato di una sentenza resa in un altro giudizio, deve dimostrarlo non soltanto producendo la sentenza stessa (come avvenuto nel caso che ci occupa), ma anche corredarla dell'idonea certificazione (art. 124 disp. att. c.p.c.) dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere di quest'ultima dimostrare la non impugnabilità della sentenza”
(Cfr. Cass. Civ. sent. n. 10465/2018; Cass. Civ. sent. n. 6024/2017).
Inoltre si evidenzia come il danno derivante dalla perdurante iscrizione di ipoteca giudiziale si sarebbe verificato in epoca successiva alla definizione del giudizio d'appello, con la conseguenza che non si pone questione di applicabilità dell'art. 96, co. 2 c.p.c. quanto a forme di esercizio dell'azione (nel giudizio di merito) o competenza funzionale e inderogabile. Cont 2. Risulta fondata l'eccezione di inammissibilità, formulata dalla in riferimento alla comparsa conclusionale e alla memoria di replica depositate da parte attrice per tardività in quanto depositate oltre i termini di cui all'art. 189 c.p.c. assegnati all'atto di fissare l'udienza di rimessine della causa in decisione. Ne discende, dunque, come non dovrà tenersi conto di tali atti.
3. Prima di entrare nel pieno merito della controversia, deve prendersi atto della rinuncia di parte attrice alle domande di cui ai punti 2) e 3) delle conclusioni formulate nell'atto di citazione, evidenziando come la Corte di Cassazione abbia chiarito come sia sempre possibile rinunciare alla domanda o ai suoi singoli capi anche dopo la precisazione delle conclusioni (Cfr. Cass. SS.UU.,
7.2.2024, n. 3453).
In particolare, viene ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezioni in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in seguito.
Parimenti ammissibile risulta la riduzione del quantum risarcitorio richiesto ad € 30.000,00.
4 Inoltre a tali rinunce, ben può procedere il difensore in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate e non risolvendosi in rinunzie agli atti del processo (Cass. Sez. 3, 16.5.2024, Ord. 13636).
4. In relazione all'iscrizione ipotecaria operata dalla convenuta sui beni immobili di proprietà del CP_1
- ferma la prova fornita dalla di aver provveduto alla Parte_1 CP_2 cancellazione in data 15.2.2023 e la rinuncia di parte attrice alla relativa domanda - si osserva che non è contestato tra le parti che l'iscrizione ipotecaria, di cui si discute, sia stata effettuata dalla Cont in forza della sentenza resa dal Tribunale di Avezzano n. 200/2009 del 28.2.2009, che aveva riconosciuto l'esistenza di un diritto di credito della stessa nei confronti del Sig. CP_1 Parte_1
e, dunque, conformemente al disposto di cui all'art. 2818 c.c., sicchè la stessa è da considerarsi legittimamente presa. Bisogna, tuttavia, chiarire, se a seguito della riforma della sentenza di primo grado, in forza della quale l'ipoteca era stata iscritta, la permanenza dell'iscrizione ipotecaria sui beni del bbia continuato ad essere legittima. Parte_1
L'art. 2884 c.c. disciplina la cancellazione dell'ipoteca ordinata con sentenza, disponendo che “la cancellazione deve essere eseguita dal conservatore quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti”.
Al riguardo, una risalente pronuncia a Sezioni Unite aveva affrontato la questione della possibilità di agire in giudizio per ottenere la cancellazione dell'ipoteca in presenza della riforma della sentenza in forza della quale era stata iscritta e senza attendere il giudicato di cui all'art. 2884
c.c. enunciando i seguente principio: “qualora sia stata iscritta ipoteca giudiziale in base ad una sentenza di condanna emessa in primo grado e tale condanna sia stata revocata con la sentenza di appello, la parte contro la quale l'ipoteca è stata iscritta può instaurare un giudizio autonomo, prima ancora del passaggio in giudicato della sentenza di appello, per ottenere l'ordine di cancellazione dell'ipoteca, e il giudice può ordinare la cancellazione prescindendo dal non ancora verificatosi evento del passaggio in giudicato, ma sottoponendo il proprio ordine all'espressa condizione che esso venga eseguito solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha revocato la condanna” (Cfr. Cass. SS.UU. 21.3.1976 n. 626).
In tal modo, l'efficacia della pronuncia del giudice della cancellazione è duplicemente condizionata: espressamente ed esternamente al passaggio in giudicato della sentenza che ha revocato la condanna, e implicitamente ed intrinsecamente, per il disposto dell'art. 2884 c.c., anche al passaggio in giudicato della stessa pronuncia che ordina la cancellazione.
Ancor più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “In virtù del combinato disposto degli artt. 2818 e 2884 c.c., la riforma in appello o la cancellazione con rinvio della sentenza in base alla quale è stata iscritta ipoteca giudiziale non impongono la cancellazione dell'ipoteca
5 stessa, la quale deve essere eseguita dal conservatore solo quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dall'autorità giudiziaria” (Cfr.
Cass. 26.1.2018 n. 1992).
Dunque, in applicazione analogica del disposto di cui all'art. 2884 c.c., la cancellazione dell'ipoteca giudiziale può conseguire soltanto in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di riforma della pronuncia in base alla quale l'iscrizione era stata eseguita (Cfr. Cass. Sez. 3, 26.1.1996, n.
584; Cass. Sez. 6 - 2, 16.11.2021, Ord. 34574).
Ne discende, la legittimità del permanere della iscrizione ipotecaria sui beni di Parte_1
in pendenza del giudizio di appello e del successivo giudizio innanzi la Suprema Corte
[...] di Cassazione, quest'ultimo conclusosi con sentenza n. 36766/2022 del 5.10.2022.
Soltanto a seguito della pubblicazione di tale ultima sentenza, che ha definitivamente accertato la non debenza delle somme riconosciute in favore della in primo grado, CP_1 quest'ultima si sarebbe dovuta attivare per la relativa cancellazione.
Sul punto, la convenuta ha fornito la prova dell'avvenuta cancellazione in data 15.2.2023 (doc. 3 comparsa di costituzione) e, dunque, in un termine che risulta congruo rispetto alla pubblicazione della sentenza definitiva pronunciata dalla Suprema Corte, per cui nessun danno può essere riconosciuto alla parte attrice per effetto di un'iscrizione ipotecaria rimasta legittima.
Peraltro - posto che l'art. 96 c.p.c. esaurisce lo statuto della responsabilità processuale delle parti (Cass. SS.UU., 6.2.1984, n. 884) – non si ravvisa alcun difetto di normale prudenza, invero neppure dedotta dall'attore – nel procedere alla iscrizione di ipoteca giudiziale.
5. Sulla segnalazione del nominativo del Sig. in centrale rischi e alla CRIF, Parte_1 deve osservarsi, in primo luogo, che nel caso di specie parte attrice non ha fornito la prova che la segnalazione sia stata effettuata dalla convenuta in relazione ai rapporti di conto oggetto della sentenza della Corte d'Appello, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione;
così come, con riguardo alla domanda di ristoro del pregiudizio asseritamente subito dalla la Parte_2 stessa ha lamentato l'impossibilità di accedere a dei finanziamenti previsti dalla c.d. “Legge Sabatini” per investimenti in macchinari volti a migliorare la produttività aziendale sotto diversi profili senza, tuttavia, fornire idonea prova in relazione all'effettività e concretezza dell'iniziativa imprenditoriale assunta.
Nel dettaglio, parte attrice ha dedotto in citazione di aver avuto in programma, nell'anno
2019, un investimento in macchinari, elencando poi quelli che avrebbe voluto acquistare ed il relativo prezzo di acquisto, senza, tuttavia, fornire in concreto la prova dei preventivi acquisiti, come anche delle richieste di finanziamento effettivamente indirizzate agli istituti di credito, limitandosi ad allegare il riscontro di un solo istituto di credito (v. doc. 8, memoria ex art. 171 ter n.
6 2 c.p.c. parte attrice) dal quale non si evince neppure che il mancato accesso al credito sia causalmente riconducibile alla segnalazione riguardante il socio laddove, come noto, l'indagine di merito creditizio di una società di capitali attiene, in primo luogo, alla capacità patrimoniale e finanziaria della stessa società. E, infatti la Consum.it (gruppo MPS S.p.A.), con comunicazioni del giorno 11.6.2019, rendeva noto che la mancata concessione del credito era dovuta “… sulla base del calcolo del dato di sintesi delle risultanze che sono scaturite dall'applicazione dei criteri societari vigenti in tema di valutazione ed erogazione del credito. Tali criteri consistono nel tenere presenti le indicazioni dell'Organo Amministrativo circa la complessiva esposizione aziendale in termini geografici e di prodotto…”. Invero, dunque, la mancata concessione di credito sembrerebbe dovuta a ragioni endogene, di sana e prudente gestione della Consum.it stessa.
Dunque, non può dirsi sufficientemente e adeguatamente provato che l'iniziativa imprenditoriale indicata avesse assunto il carattere di sufficiente concretezza, non rimanendo, al contrario, una mera ipotesi di realizzazione, con la conseguenza che, in ogni caso, non è stata raggiunta la prova circa la sussistenza di un nesso di causalità fra l'illegittima segnalazione alla centrale rischi ed il mancato acquisto dei macchinari con perdita di utilità economica per la società.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la segnalazione illegittima alla centrale rischi determina in via automatica il diritto alla liquidazione del danno patrimoniale, ma spetta a colui che chiede il ristoro fornire la prova del pregiudizio economico sofferto. Il danno conseguenza ed in particolare “la perdita” devono sempre essere allegati e provati da parte dell'interessato (Cfr.
Cass. Sent. n. 1931/2017), anche il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere “in re ipsa”, ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana (Cfr. Cass, Ord. n. 207/2019), fondata sul paradigma causale e non meramente normativo.
Peraltro, non si può mancare di considerare che la convenuta ha contestato che nel 2019 il
Sig. risultasse segnalato dalla BNL “a sofferenza” (v. doc. 9, memoria ex art. 171 -ter Parte_1
2) c.p.c., parte convenuta) e la parte onerata della relativa prova non ha adempiuto il predetto onere, dovendone dunque sopportare le conseguenze (art. 2697 c.c.). Si deve pure precisare come la pubblicità sui c.d. SIC possa essere tanto di tipo positivo, in punto di esposizione debitoria che negativo, cioè di eventi patologici del rapporto quali ritardi nei pagamenti o sofferenze.
Inoltre corre l'obbligo di evidenziare come il danno asseritamente patito, come si evince dalla riduzione della domanda operata nella nota sostitutiva dell'udienza del 25.2.2024, sarebbe rappresentata dal rimborso degli interessi passivi sul capitale che gli attori avrebbero potuto ottenere ma, invero, non essendo stato contratto alcun finanziamento è evidente come nessun
7 danno a tale titolo si sia prodotto non avendo gli stessi assunto obbligazioni di rimborso di un montante.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla non può trovare accoglimento, non essendo stata integrata la prova Parte_2 del pregiudizio patrimoniale concretamente sofferto dalla società, onere che, si ribadisce, incombe su parte attrice.
6. Spese di lite
Alla pronuncia consegue la condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite. Queste, che dovrebbero essere liquidate in base ai parametri di cui al DM 55/2014 ss.mm.ii. secondo lo scaglione di valore indicato in origine dall'attore in citazione ed il criterio del c.d. “disputatum”
(Cass. Sez. 2, 7.11.2018, n. 28417) ai valori minimi per tutte le fasi, stante la ripetitività delle questioni affrontate e, con riguardo alla fase di istruzione e trattazione, la mancata assunzione di prove costituende tenuto però conto del principio della domanda, incontrano il limite del principio della domanda, avendo il convenuto depositato nota spese ex art. 75 disp. att c.p.c. (Cass. Sez. 2 -
5.5.2022, Ord. 14198). Il comune interesse e la medesimezza di difese giustifica la condanna solidale degli attori ex art. 97 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA le domande di parte attrice
- CONDANNA e la in solido tra loro, alla refusione delle spese Parte_1 Parte_2 di lite in favore della che si liquidano in € 9.836,27 per compensi, già Controparte_1 comprensiva di spese generali e rivalsa CPA ma oltre IVA (22%), come per legge.
Così deciso, in data 14 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
8