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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/12/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott. Vito Savino - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 474/2024 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 3.12.2025 e riservato a sentenza ex art. 352 c.p.c., a seguito del tempestivo deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra già (c.f. ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 suo procuratore speciale, con sede in Milano alla Via Domenichino n. 5 e quivi elettivamente domiciliata al Corso Magenta n. 84, presso lo studio dell'Avv. Paolo
Bonalume, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado appellante e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro-tempore, con sede in San Benedetto del Tronto (AP) al Viale Alcide De
Gasperi n. 124 e quivi elettivamente domiciliato presso la propria sede civica, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizia Cangemi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato
1 Oggetto: contratto di cessione di crediti – inopponibilità al debitore ceduto per mancata accettazione, appello avverso la sentenza n. 691/2023 del 2.11.2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 691/2023 del 2.11.2023 il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da poi Parte_2 Parte_1
nei confronti del , al fine di sentirne dichiarare
[...] Controparte_1 la condanna al pagamento del complessivo importo di €.51.893,51 oltre agli interessi moratori maturati e maturandi e agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati, essendo rimase insolute le fatture sottostanti le note di debito emesse dall'attrice a seguito di cessione pro-soluto in suo favore avente ad oggetto i crediti delle società
Municipia S.p.a., Eni Gas e Luce S.p.a. e Lake Securitisation S.p.a., maturati a titolo di corrispettivo dei servizi erogati in favore del e oggetto di cessione, ravvisata dal CP_1 giudicante la mancata adesione alla cessione da parte del convenuto in ragione CP_1 della disciplina specifica dell'art. 9 della L. n. 2248/1865 all. E) e dell'art. 70 R.D. n.
2440/1923 e ritenendo inapplicabile l'invocata normativa relativa alla “Disciplina della cessione dei crediti di impresa” di cui alla Legge n. 52 del 21.02.1991, ha rigettato la domanda di parte attrice, che ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma Parte_1 per avere il primo giudice ritenuto la cessione delle fatture sottostanti le note di debito inopponibile al per non averle accettate, con conseguente carenza di CP_1 legittimazione della banca ad ottenerne il relativo pagamento, senza considerare che il aveva già pagato ad essa cessionaria le fatture il cui tardivo pagamento ha CP_1 generato gli interessi di mora oggetto delle note di debito;
il Tribunale ha, inoltre, ritenuto assorbita ogni altra questione e non ha provveduto in merito alla debenza né degli interessi moratori spettanti ai sensi del d.lgs. n. 231/02 a seguito del tardivo pagamento, pur in presenza di tutti gli elementi idonei ai fini della loro determinazione non contestati dal né degli interessi anatocistici maturati su quelli moratori. CP_1
Si è regolarmente costituito in giudizio il , Controparte_1 evidenziando la correttezza della sentenza alla luce del rilevato difetto di legittimazione
2 attiva di in quanto le cessioni dei crediti sono inopponibili al che non le Pt_1 CP_1 ha mai accettate, trattandosi di contratti non rientranti nell'ambito di applicazione del
Codice degli Appalti e per i quali continua ad applicarsi la disciplina speciale prevista dagli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 e art. 9 L. n. 2248/1865 all. E, che deroga al principio generale della cedibilità dei crediti senza consenso del debitore ex art. 1260 c.c., essendo ancora oggi l'opponibilità di una cessione del credito vantato nei confronti di una P.A. soggetta ad una disciplina speciale rispetto all'art. 1264, co. 1 c.c., né è applicabile la L. n.
52/1991 in materia di cessione dei crediti di impresa, che esclude la necessità di ulteriori formalità (accettazione o assenza di rifiuto entro 45 gg. dalla notifica), peraltro trattandosi di cessioni dei crediti derivanti da contratti di durata e in corso al momento della cessione;
nel merito ha reiterato le eccezioni già sollevate in primo grado e su cui il primo giudice non ha provveduto ritenendole assorbite e riguardanti l'infondatezza ed inesistenza dei crediti, dettagliatamente suddivise per ciascuna delle tre società fornitrici cedenti.
A seguito di ordinanza del 3.12.2025, viste le note di trattazione scritta come in epigrafe, il
Giudice Istruttore designato ha riservato la causa al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in parte.
Con il primo motivo di gravame la difesa appellante lamenta la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di parte attrice perché carente di legittimazione attiva a vantare pretese creditorie nei confronti del convenuto, CP_1 attesa l'inopponibilità a quest'ultimo della cessione del credito intervenuta fra le società
Municipia S.p.a., Eni Gas e Luce S.p.a., Lake Securitisation S.p.a. e Controparte_2
nell'assunto che alle cessioni dei crediti nei confronti della P.A. si applichi la
[...] disciplina specifica dell'art. 9 della Legge n. 2248/1865 all. E) e dell'art. 70 del R.D. n.
2440/1923, non derogata dalle più recenti disposizioni della Legge n. 52 del 21.02.1991.
Parte appellante invoca, invero, l'applicabilità alla cessione oggetto di controversia della suddetta L. n. 52/1991, la quale non richiede l'accettazione del debitore in considerazione sia dello svolgimento dell'attività di impresa da parte delle società fornitrici, che le hanno ceduto i rispettivi crediti, sia della sua natura di intermediario, sia della tipologia dei crediti ceduti che traggono origine dal rapporto tra ciascuna fornitrice (con il CP_1 nell'esercizio della propria attività di impresa, considerato altresì che il rapporto tra le società fornitrice e avrebbe natura privatistica e non rientrerebbe nella contabilità CP_1 generale dello Stato e che il soggetto ceduto sarebbe stato comunque a CP_1 conoscenza della cessione, atteso l'avvenuto pagamento alla banca cessionaria delle fatture
3 il cui tardivo pagamento ha prodotto gli interessi di mora oggetto delle note di debito rimaste impagate e oggetto di richiesta di pagamento.
Il motivo è fondato.
L'art. 1, co. 1, della L. 21 febbraio 1991, n. 52 dispone espressamente che “le disposizioni della presente legge si applicano alla cessione dei crediti pecuniari vantati dalle imprese, anche nei confronti della pubblica amministrazione”, integrando gli artt. 1260 e s.s. c.c. ed innovando rispetto alla precedente disciplina di cui all'art. 9 della L. n. 2248/1865, All. E e agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 in materia di cessione dei crediti d'impresa, al fine di favorire la circolazione dei crediti commerciali e il loro utilizzo a fini di finanziamento, anche nei rapporti con la P.A.
Ne consegue che le citate disposizioni del 1865 e del 1923, richiamate in sentenza, possono trovare applicazione solo nei casi in cui la cessione riguardi crediti derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici o da altri rapporti riconducibili alla contabilità pubblica in senso stretto, nei quali l'esigenza di tutela della regolarità contabile giustifica la necessità di una formale accettazione della cessione da parte dell'Amministrazione.
Ebbene, nel caso in esame, è pacifico che i crediti oggetto di cessione derivino da singoli contratti di fornitura conclusi dalle imprese fornitrici/cedenti con il parte CP_1 appellata, qualificabile come contratto di somministrazione previsto e disciplinato dagli artt. 1559 s.s. del c.c. e non come appalto di lavori pubblici o servizi, derivando dalla natura privatistica di tale rapporto che la relativa obbligazione di pagamento gravi sul quale soggetto di diritto privato e che la cessione del credito sia sottoposta alla CP_1 disciplina delle norme privatistiche e, in particolare, dalla L. n. 52/1991 (cd. “legge factoring”), come correttamente invocata da parte appellante.
L'enunciato assunto è in linea con la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la suddetta legge factoring “si applica alla cessione dei crediti pecuniari vantati dalle imprese anche nei confronti della pubblica amministrazione, salvo che non si tratti di crediti derivanti da appalti di lavori pubblici” (Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2017, n. 16312;
Cass. civ., Sez. I, 16 agosto 2020, n. 16894), con la conseguenza che nei rapporti di fornitura o somministrazione di beni e servizi la cessione produce effetti nei confronti dell'Ente pubblico dal momento della notificazione (formalmente eseguita, come da documentazione in atti) o dell'accettazione della cessione, senza che sia richiesta una formale autorizzazione amministrativa ai sensi delle citate disposizioni del 1865 o del
1923.
4 Le argomentazioni addotte dal giudice di prime cure, volte a sostenere la perdurante applicabilità delle disposizioni di contabilità pubblica a qualsiasi cessione di credito nei confronti di una P.A., non possono essere condivise, poiché condurrebbero a disconoscere la ratio e la portata della legge n. 52/1991, che ha espressamente incluso le Pubbliche
Amministrazioni tra i debitori ceduti ai quali la disciplina si estende.
Va, altresì, osservato come proprio l'art. 117, co. 1, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) preveda che “Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa”.
Ebbene tale articolo, seppur abrogato, viene ripreso dal successivo d.lgs. n. 50/2016
(Codice degli appalti) che all'art. 106, co. 13, prevede espressamente che “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti
o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui
è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”
Ne consegue che con tale disciplina il legislatore, da una parte, ha consentito che le cessioni in blocco dei crediti nei confronti della P.A. possano avvenire anche secondo le disposizioni di cui alla richiamata L. n. 52/1991, dall'altra, al fine di tutelare in modo rafforzato le stazioni appaltanti pubbliche da eventuali operazioni fraudolente o elusive della normativa prevista in tema di appalti pubblici, ha subordinato l'opponibilità di tali cessioni alla P.A. ad alcune condizioni, quali la stipula mediante atto pubblico ovvero
5 scrittura privata autenticata, la notifica all'Amministrazione debitrice e l'assenza di rifiuto da parte di quest'ultima, da manifestare tramite atto da notificare al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
Osserva a tale ultimo proposito il Collegio che, ai sensi del citato art. 117, co. 3, d.lgs. n.
163/2006 la facoltà riconosciuta all'amministrazione debitrice di accettare o rifiutare la cessione del credito nel termine di 45 giorni dalla notificazione non incide in alcun modo sugli effetti tipici della notifica della cessione, la quale rende immediatamente l'atto opponibile al debitore ceduto, conseguendone che, dal momento della notifica, il debitore non può considerarsi legittimato ad effettuare pagamenti in favore del cedente con efficacia liberatoria, essendo invero tenuto a rivolgersi al cessionario, a meno che la cessione risulti ex se invalida o inefficace, ma tale situazione non ricorre tuttavia nel caso di specie, tanto più in mancanza di un espresso rifiuto da parte dell'Ente allo spirare del termine predetto.
La giurisprudenza di legittimità in materia è, infatti, costante nel ritenere che il pagamento eseguito dal debitore ceduto in favore del cedente dopo la notifica della cessione è privo di efficacia liberatoria: “Il pagamento effettuato dal debitore al cedente successivamente alla notificazione della cessione non libera il debitore medesimo e non preclude al cessionario di pretendere il pagamento del proprio credito” (Cass., sez. III, 14 febbraio 2019, n. 4319; conformi: Cass., sez. I, 26 giugno 2018, n. 16882; Cass., sez. I, 10 dicembre 2014, n.
26051), con l'ulteriore precisazione che la notifica della cessione “comporta l'obbligo del debitore ceduto di adempiere nei confronti del cessionario, restando irrilevanti eventuali pagamenti effettuati in favore del cedente successivamente alla notifica” (Cass., sez. I, 30 marzo 2007, n. 7981).
La giurisprudenza civile e amministrativa ha più volte chiarito che nessuna norma impone una preventiva e formale “presa d'atto liberatoria” da parte della P.A. come presupposto di efficacia della cessione, che pertanto diviene opponibile quando è stata formalmente notificata all'Amministrazione e in mancanza di rifiuto motivato da parte della stessa entro il termine previsto: “la mancata opposizione nei termini comporta l'automatica efficacia della cessione nei confronti della P.A.” (così Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 2016, n. 857).
La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ha, in più occasioni, avuto modo di ribadire che la cessione dei crediti verso la P.A. “è opponibile al debitore ceduto a seguito della notificazione dell'atto, senza che sia richiesta alcuna accettazione o presa d'atto da parte dell'Amministrazione” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26 febbraio 2015, n. 3911) e che “la disciplina speciale in tema di cessione di crediti verso la P.A. non richiede la manifestazione di volontà della stessa ai fini dell'efficacia della cessione, rilevando
6 unicamente la forma vincolata e la notifica” (Cass. Civ., Sez. Un., 16 febbraio 2010, n.
3678).
Alla luce di tali autorevoli principi, deve quindi escludersi che in ipotesi di cessione di credito nei confronti della P.A. sia necessaria quale condizione di efficacia della stessa, oltre alla notificazione, anche l'espressa accettazione da parte dell'Ente interessato, in deroga alla previsione generale di cui agli artt. 1260 e 1264 c.c. e pertanto, non avendo il appellato esercitato nei termini il potere di rifiuto, la cessione deve considerarsi CP_1 pienamente opponibile dalla banca odierna appellante.
Passando allo scrutinio delle domande non esaminate dal primo giudice perché ritenute assorbite, con il secondo motivo la difesa della banca appellante si duole dell'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sulla domanda relativa agli interessi di mora, al pagamento delle note debito interessi, nonché al risarcimento del danno ex art. 6, co. 2,
d.lgs. n. 231/02, novellato dal d.lgs. n. 192/12.
Per quanto attiene agli interessi moratori, osserva il Collegio che la disciplina relativa alla loro decorrenza automatica, senza necessità di costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi
(così Cassazione civile, sez. II, sent. 27.02.2019, n. 5734).
La giurisprudenza in materia di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 è consolidata: “Gli interessi moratori nelle transazioni commerciali con la P.A. decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, senza necessità di costituzione in mora” (Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2019, n. 9318); “L'obbligo della P.A. di corrispondere gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 è inderogabile e sorge per il solo decorso del termine legale o pattizio di pagamento” (Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2017, n. 6587).
Da ciò deriva che il diritto agli interessi moratori attiene al rapporto tra Ente e fornitore e si trasferisce integralmente alla banca a prescindere da eventuali inadempimenti dell'impresa cedente verso il cessionario, con la conseguenza che il ritardo nel pagamento non incide sul diritto della banca a richiedere gli interessi moratori verso il CP_1
Quanto agli interessi anatocistici sulla sorte capitale, va applicata la regola di cui all'art. 1283 c.c., al lume della costante giurisprudenza di legittimità che ha esplicitamente affermato l'operatività della norma anche con riguardo ai pagamenti dovuti dalle P.A., statuendo che “a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui
7 agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con
D.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962 (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art.
1224, comma 2, c.c..” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord. 5.12.2018, n. 31468; in senso conforme,
Cass. civ., Sez. I, Sent. 1.08.2013, n. 18438; Cass. civ., Sez. I, Sent. 5.09.2008, n. 22400;
Cass. civ., Sez. I, 9.05.2006, n. 10680; Cass. civ., Sez. Unite, 17.07.2001, n. 9653), con la precisazione da parte del Supremo Consesso che gli interessi anatocistici sono da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002 e sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (cfr.
Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267).
Fondato solo in minima parte appare, invero, il motivo avente ad oggetto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2002, che al comma 2 prevede, infatti, che
“Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
La fattispecie ha natura risarcitoria. La stessa norma prevede due alternative nella liquidazione del danno da ritardo: la prima è la liquidazione forfettaria nella misura di €.40 indicata dal legislatore, la seconda è la liquidazione pari al maggior importo indicato dal creditore, purché provato e non purché equitativamente determinato.
Sull'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio (il cui art. 6 d.lgs. n. 231/2002, come sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. f, d.lgs. n.
192/2012 costituisce recepimento), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con due successive pronunce, ha definitivamente chiarito che “l'importo forfettario minimo di EUR
40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (v. sentenza CGUE del 20.10.2022, causa C 585/20), posto che “il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi di carattere periodico, in esecuzione di un unico contratto, non può avere l'effetto di ridurre ad un
8 unico importo forfettario l'importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una simile riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di effetto utile l'articolo 6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo, come sottolineato al punto precedente, è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche di indennizzare, con detti importi, i "costi di recupero sostenuti dal creditore", costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza” (v. sentenza CGUE del 1/12/2022, causa C-370/21).
Ciò nondimeno, è di tutta evidenza come oggetto del presente giudizio risultino essere solo le n. 13 fatture indicate nel prospetto allegato al doc. n. 3 del fascicolo di primo grado dell'odierna appellante, i cui relativi crediti sono i soli di cui risulta provato che la banca abbia svolto un'attività recuperatoria, promuovendo la presente azione giudiziale.
Pertanto, in mancanza della prova del maggior danno subìto rispetto a quanto previsto dalla legge, dovrà essere liquidata a favore dell'istituto di credito appellante, ex art. 6 d.lgs. n.
231/2002, la somma di €.40 moltiplicata per ciascuna delle fatture azionate, come in dettaglio in dispositivo.
In conclusione, l'appello va parzialmente accolto e per l'effetto, il
[...]
va condannato al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma €.51.865,33 per sorte capitale totalizzata dalle fatture azionate, di cui
€.34.529,30 riferite a Municipia S.p.a., €.16.211,74 ad Eni Gas e Luce S.p.a. ed €.1.124,29 ad oltre interessi moratori con decorrenza dal giorno successivo a Controparte_3 quello della data di scadenza di pagamento di ciascuna fattura ed oltre agli interessi anatocistici con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione maturati sulla sorte capitale, nonché al pagamento della somma di €.640 ex art. 6 d.lgs. n. 231/02, quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno per il mancato tempestivo pagamento delle fatture azionate.
Non possono essere riconosciuti ulteriori interessi anatocistici ex art. 1883 c.c., richiesti sia per le fatture non pagate che per le note di debito, non essendo stato provato se trattasi di interessi scaduti da almeno sei mesi alla data della domanda.
La parziale modifica della sentenza influisce sulla valutazione complessiva della condanna alle spese di lite, che appare equo compensare tra le parti nella misura di 1/10 per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
9 La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 691/2023 del 2.11.2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto, condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore di della complessiva somma
[...] Parte_1
€.51.865,33 per sorte capitale, oltre interessi moratori con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di scadenza di pagamento di ciascuna fattura ed oltre agli interessi anatocistici con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione maturati sulla sorte capitale, nonché al pagamento della somma di €.640 ex art. 6 d.lgs. n. 231/02;
- Riconosce il diritto di ad ottenere la restituzione di quanto pagato a tale Parte_1 titolo in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo;
- Compensa tra le parti nella misura di 1/10 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellato al pagamento in favore di Controparte_1 [...] dei restanti 9/10; Parte_1
- Conferma in complessivi €.
8.200 le spese di lite come già liquidate in primo grado e liquida le spese del presente grado in complessivi €.9.991 (di cui €.
2.977 per studio controversia, €.
1.911 per fase introduttiva ed €.
5.103 per fase decisionale), oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 5.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott. Vito Savino - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 474/2024 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 3.12.2025 e riservato a sentenza ex art. 352 c.p.c., a seguito del tempestivo deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra già (c.f. ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 suo procuratore speciale, con sede in Milano alla Via Domenichino n. 5 e quivi elettivamente domiciliata al Corso Magenta n. 84, presso lo studio dell'Avv. Paolo
Bonalume, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado appellante e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro-tempore, con sede in San Benedetto del Tronto (AP) al Viale Alcide De
Gasperi n. 124 e quivi elettivamente domiciliato presso la propria sede civica, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizia Cangemi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato
1 Oggetto: contratto di cessione di crediti – inopponibilità al debitore ceduto per mancata accettazione, appello avverso la sentenza n. 691/2023 del 2.11.2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 691/2023 del 2.11.2023 il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da poi Parte_2 Parte_1
nei confronti del , al fine di sentirne dichiarare
[...] Controparte_1 la condanna al pagamento del complessivo importo di €.51.893,51 oltre agli interessi moratori maturati e maturandi e agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati, essendo rimase insolute le fatture sottostanti le note di debito emesse dall'attrice a seguito di cessione pro-soluto in suo favore avente ad oggetto i crediti delle società
Municipia S.p.a., Eni Gas e Luce S.p.a. e Lake Securitisation S.p.a., maturati a titolo di corrispettivo dei servizi erogati in favore del e oggetto di cessione, ravvisata dal CP_1 giudicante la mancata adesione alla cessione da parte del convenuto in ragione CP_1 della disciplina specifica dell'art. 9 della L. n. 2248/1865 all. E) e dell'art. 70 R.D. n.
2440/1923 e ritenendo inapplicabile l'invocata normativa relativa alla “Disciplina della cessione dei crediti di impresa” di cui alla Legge n. 52 del 21.02.1991, ha rigettato la domanda di parte attrice, che ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma Parte_1 per avere il primo giudice ritenuto la cessione delle fatture sottostanti le note di debito inopponibile al per non averle accettate, con conseguente carenza di CP_1 legittimazione della banca ad ottenerne il relativo pagamento, senza considerare che il aveva già pagato ad essa cessionaria le fatture il cui tardivo pagamento ha CP_1 generato gli interessi di mora oggetto delle note di debito;
il Tribunale ha, inoltre, ritenuto assorbita ogni altra questione e non ha provveduto in merito alla debenza né degli interessi moratori spettanti ai sensi del d.lgs. n. 231/02 a seguito del tardivo pagamento, pur in presenza di tutti gli elementi idonei ai fini della loro determinazione non contestati dal né degli interessi anatocistici maturati su quelli moratori. CP_1
Si è regolarmente costituito in giudizio il , Controparte_1 evidenziando la correttezza della sentenza alla luce del rilevato difetto di legittimazione
2 attiva di in quanto le cessioni dei crediti sono inopponibili al che non le Pt_1 CP_1 ha mai accettate, trattandosi di contratti non rientranti nell'ambito di applicazione del
Codice degli Appalti e per i quali continua ad applicarsi la disciplina speciale prevista dagli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 e art. 9 L. n. 2248/1865 all. E, che deroga al principio generale della cedibilità dei crediti senza consenso del debitore ex art. 1260 c.c., essendo ancora oggi l'opponibilità di una cessione del credito vantato nei confronti di una P.A. soggetta ad una disciplina speciale rispetto all'art. 1264, co. 1 c.c., né è applicabile la L. n.
52/1991 in materia di cessione dei crediti di impresa, che esclude la necessità di ulteriori formalità (accettazione o assenza di rifiuto entro 45 gg. dalla notifica), peraltro trattandosi di cessioni dei crediti derivanti da contratti di durata e in corso al momento della cessione;
nel merito ha reiterato le eccezioni già sollevate in primo grado e su cui il primo giudice non ha provveduto ritenendole assorbite e riguardanti l'infondatezza ed inesistenza dei crediti, dettagliatamente suddivise per ciascuna delle tre società fornitrici cedenti.
A seguito di ordinanza del 3.12.2025, viste le note di trattazione scritta come in epigrafe, il
Giudice Istruttore designato ha riservato la causa al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in parte.
Con il primo motivo di gravame la difesa appellante lamenta la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di parte attrice perché carente di legittimazione attiva a vantare pretese creditorie nei confronti del convenuto, CP_1 attesa l'inopponibilità a quest'ultimo della cessione del credito intervenuta fra le società
Municipia S.p.a., Eni Gas e Luce S.p.a., Lake Securitisation S.p.a. e Controparte_2
nell'assunto che alle cessioni dei crediti nei confronti della P.A. si applichi la
[...] disciplina specifica dell'art. 9 della Legge n. 2248/1865 all. E) e dell'art. 70 del R.D. n.
2440/1923, non derogata dalle più recenti disposizioni della Legge n. 52 del 21.02.1991.
Parte appellante invoca, invero, l'applicabilità alla cessione oggetto di controversia della suddetta L. n. 52/1991, la quale non richiede l'accettazione del debitore in considerazione sia dello svolgimento dell'attività di impresa da parte delle società fornitrici, che le hanno ceduto i rispettivi crediti, sia della sua natura di intermediario, sia della tipologia dei crediti ceduti che traggono origine dal rapporto tra ciascuna fornitrice (con il CP_1 nell'esercizio della propria attività di impresa, considerato altresì che il rapporto tra le società fornitrice e avrebbe natura privatistica e non rientrerebbe nella contabilità CP_1 generale dello Stato e che il soggetto ceduto sarebbe stato comunque a CP_1 conoscenza della cessione, atteso l'avvenuto pagamento alla banca cessionaria delle fatture
3 il cui tardivo pagamento ha prodotto gli interessi di mora oggetto delle note di debito rimaste impagate e oggetto di richiesta di pagamento.
Il motivo è fondato.
L'art. 1, co. 1, della L. 21 febbraio 1991, n. 52 dispone espressamente che “le disposizioni della presente legge si applicano alla cessione dei crediti pecuniari vantati dalle imprese, anche nei confronti della pubblica amministrazione”, integrando gli artt. 1260 e s.s. c.c. ed innovando rispetto alla precedente disciplina di cui all'art. 9 della L. n. 2248/1865, All. E e agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 in materia di cessione dei crediti d'impresa, al fine di favorire la circolazione dei crediti commerciali e il loro utilizzo a fini di finanziamento, anche nei rapporti con la P.A.
Ne consegue che le citate disposizioni del 1865 e del 1923, richiamate in sentenza, possono trovare applicazione solo nei casi in cui la cessione riguardi crediti derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici o da altri rapporti riconducibili alla contabilità pubblica in senso stretto, nei quali l'esigenza di tutela della regolarità contabile giustifica la necessità di una formale accettazione della cessione da parte dell'Amministrazione.
Ebbene, nel caso in esame, è pacifico che i crediti oggetto di cessione derivino da singoli contratti di fornitura conclusi dalle imprese fornitrici/cedenti con il parte CP_1 appellata, qualificabile come contratto di somministrazione previsto e disciplinato dagli artt. 1559 s.s. del c.c. e non come appalto di lavori pubblici o servizi, derivando dalla natura privatistica di tale rapporto che la relativa obbligazione di pagamento gravi sul quale soggetto di diritto privato e che la cessione del credito sia sottoposta alla CP_1 disciplina delle norme privatistiche e, in particolare, dalla L. n. 52/1991 (cd. “legge factoring”), come correttamente invocata da parte appellante.
L'enunciato assunto è in linea con la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la suddetta legge factoring “si applica alla cessione dei crediti pecuniari vantati dalle imprese anche nei confronti della pubblica amministrazione, salvo che non si tratti di crediti derivanti da appalti di lavori pubblici” (Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2017, n. 16312;
Cass. civ., Sez. I, 16 agosto 2020, n. 16894), con la conseguenza che nei rapporti di fornitura o somministrazione di beni e servizi la cessione produce effetti nei confronti dell'Ente pubblico dal momento della notificazione (formalmente eseguita, come da documentazione in atti) o dell'accettazione della cessione, senza che sia richiesta una formale autorizzazione amministrativa ai sensi delle citate disposizioni del 1865 o del
1923.
4 Le argomentazioni addotte dal giudice di prime cure, volte a sostenere la perdurante applicabilità delle disposizioni di contabilità pubblica a qualsiasi cessione di credito nei confronti di una P.A., non possono essere condivise, poiché condurrebbero a disconoscere la ratio e la portata della legge n. 52/1991, che ha espressamente incluso le Pubbliche
Amministrazioni tra i debitori ceduti ai quali la disciplina si estende.
Va, altresì, osservato come proprio l'art. 117, co. 1, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) preveda che “Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa”.
Ebbene tale articolo, seppur abrogato, viene ripreso dal successivo d.lgs. n. 50/2016
(Codice degli appalti) che all'art. 106, co. 13, prevede espressamente che “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti
o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui
è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”
Ne consegue che con tale disciplina il legislatore, da una parte, ha consentito che le cessioni in blocco dei crediti nei confronti della P.A. possano avvenire anche secondo le disposizioni di cui alla richiamata L. n. 52/1991, dall'altra, al fine di tutelare in modo rafforzato le stazioni appaltanti pubbliche da eventuali operazioni fraudolente o elusive della normativa prevista in tema di appalti pubblici, ha subordinato l'opponibilità di tali cessioni alla P.A. ad alcune condizioni, quali la stipula mediante atto pubblico ovvero
5 scrittura privata autenticata, la notifica all'Amministrazione debitrice e l'assenza di rifiuto da parte di quest'ultima, da manifestare tramite atto da notificare al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
Osserva a tale ultimo proposito il Collegio che, ai sensi del citato art. 117, co. 3, d.lgs. n.
163/2006 la facoltà riconosciuta all'amministrazione debitrice di accettare o rifiutare la cessione del credito nel termine di 45 giorni dalla notificazione non incide in alcun modo sugli effetti tipici della notifica della cessione, la quale rende immediatamente l'atto opponibile al debitore ceduto, conseguendone che, dal momento della notifica, il debitore non può considerarsi legittimato ad effettuare pagamenti in favore del cedente con efficacia liberatoria, essendo invero tenuto a rivolgersi al cessionario, a meno che la cessione risulti ex se invalida o inefficace, ma tale situazione non ricorre tuttavia nel caso di specie, tanto più in mancanza di un espresso rifiuto da parte dell'Ente allo spirare del termine predetto.
La giurisprudenza di legittimità in materia è, infatti, costante nel ritenere che il pagamento eseguito dal debitore ceduto in favore del cedente dopo la notifica della cessione è privo di efficacia liberatoria: “Il pagamento effettuato dal debitore al cedente successivamente alla notificazione della cessione non libera il debitore medesimo e non preclude al cessionario di pretendere il pagamento del proprio credito” (Cass., sez. III, 14 febbraio 2019, n. 4319; conformi: Cass., sez. I, 26 giugno 2018, n. 16882; Cass., sez. I, 10 dicembre 2014, n.
26051), con l'ulteriore precisazione che la notifica della cessione “comporta l'obbligo del debitore ceduto di adempiere nei confronti del cessionario, restando irrilevanti eventuali pagamenti effettuati in favore del cedente successivamente alla notifica” (Cass., sez. I, 30 marzo 2007, n. 7981).
La giurisprudenza civile e amministrativa ha più volte chiarito che nessuna norma impone una preventiva e formale “presa d'atto liberatoria” da parte della P.A. come presupposto di efficacia della cessione, che pertanto diviene opponibile quando è stata formalmente notificata all'Amministrazione e in mancanza di rifiuto motivato da parte della stessa entro il termine previsto: “la mancata opposizione nei termini comporta l'automatica efficacia della cessione nei confronti della P.A.” (così Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 2016, n. 857).
La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ha, in più occasioni, avuto modo di ribadire che la cessione dei crediti verso la P.A. “è opponibile al debitore ceduto a seguito della notificazione dell'atto, senza che sia richiesta alcuna accettazione o presa d'atto da parte dell'Amministrazione” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26 febbraio 2015, n. 3911) e che “la disciplina speciale in tema di cessione di crediti verso la P.A. non richiede la manifestazione di volontà della stessa ai fini dell'efficacia della cessione, rilevando
6 unicamente la forma vincolata e la notifica” (Cass. Civ., Sez. Un., 16 febbraio 2010, n.
3678).
Alla luce di tali autorevoli principi, deve quindi escludersi che in ipotesi di cessione di credito nei confronti della P.A. sia necessaria quale condizione di efficacia della stessa, oltre alla notificazione, anche l'espressa accettazione da parte dell'Ente interessato, in deroga alla previsione generale di cui agli artt. 1260 e 1264 c.c. e pertanto, non avendo il appellato esercitato nei termini il potere di rifiuto, la cessione deve considerarsi CP_1 pienamente opponibile dalla banca odierna appellante.
Passando allo scrutinio delle domande non esaminate dal primo giudice perché ritenute assorbite, con il secondo motivo la difesa della banca appellante si duole dell'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sulla domanda relativa agli interessi di mora, al pagamento delle note debito interessi, nonché al risarcimento del danno ex art. 6, co. 2,
d.lgs. n. 231/02, novellato dal d.lgs. n. 192/12.
Per quanto attiene agli interessi moratori, osserva il Collegio che la disciplina relativa alla loro decorrenza automatica, senza necessità di costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi
(così Cassazione civile, sez. II, sent. 27.02.2019, n. 5734).
La giurisprudenza in materia di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 è consolidata: “Gli interessi moratori nelle transazioni commerciali con la P.A. decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, senza necessità di costituzione in mora” (Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2019, n. 9318); “L'obbligo della P.A. di corrispondere gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 è inderogabile e sorge per il solo decorso del termine legale o pattizio di pagamento” (Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2017, n. 6587).
Da ciò deriva che il diritto agli interessi moratori attiene al rapporto tra Ente e fornitore e si trasferisce integralmente alla banca a prescindere da eventuali inadempimenti dell'impresa cedente verso il cessionario, con la conseguenza che il ritardo nel pagamento non incide sul diritto della banca a richiedere gli interessi moratori verso il CP_1
Quanto agli interessi anatocistici sulla sorte capitale, va applicata la regola di cui all'art. 1283 c.c., al lume della costante giurisprudenza di legittimità che ha esplicitamente affermato l'operatività della norma anche con riguardo ai pagamenti dovuti dalle P.A., statuendo che “a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui
7 agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con
D.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962 (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art.
1224, comma 2, c.c..” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord. 5.12.2018, n. 31468; in senso conforme,
Cass. civ., Sez. I, Sent. 1.08.2013, n. 18438; Cass. civ., Sez. I, Sent. 5.09.2008, n. 22400;
Cass. civ., Sez. I, 9.05.2006, n. 10680; Cass. civ., Sez. Unite, 17.07.2001, n. 9653), con la precisazione da parte del Supremo Consesso che gli interessi anatocistici sono da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002 e sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (cfr.
Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267).
Fondato solo in minima parte appare, invero, il motivo avente ad oggetto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2002, che al comma 2 prevede, infatti, che
“Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
La fattispecie ha natura risarcitoria. La stessa norma prevede due alternative nella liquidazione del danno da ritardo: la prima è la liquidazione forfettaria nella misura di €.40 indicata dal legislatore, la seconda è la liquidazione pari al maggior importo indicato dal creditore, purché provato e non purché equitativamente determinato.
Sull'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio (il cui art. 6 d.lgs. n. 231/2002, come sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. f, d.lgs. n.
192/2012 costituisce recepimento), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con due successive pronunce, ha definitivamente chiarito che “l'importo forfettario minimo di EUR
40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (v. sentenza CGUE del 20.10.2022, causa C 585/20), posto che “il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi di carattere periodico, in esecuzione di un unico contratto, non può avere l'effetto di ridurre ad un
8 unico importo forfettario l'importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una simile riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di effetto utile l'articolo 6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo, come sottolineato al punto precedente, è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche di indennizzare, con detti importi, i "costi di recupero sostenuti dal creditore", costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza” (v. sentenza CGUE del 1/12/2022, causa C-370/21).
Ciò nondimeno, è di tutta evidenza come oggetto del presente giudizio risultino essere solo le n. 13 fatture indicate nel prospetto allegato al doc. n. 3 del fascicolo di primo grado dell'odierna appellante, i cui relativi crediti sono i soli di cui risulta provato che la banca abbia svolto un'attività recuperatoria, promuovendo la presente azione giudiziale.
Pertanto, in mancanza della prova del maggior danno subìto rispetto a quanto previsto dalla legge, dovrà essere liquidata a favore dell'istituto di credito appellante, ex art. 6 d.lgs. n.
231/2002, la somma di €.40 moltiplicata per ciascuna delle fatture azionate, come in dettaglio in dispositivo.
In conclusione, l'appello va parzialmente accolto e per l'effetto, il
[...]
va condannato al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma €.51.865,33 per sorte capitale totalizzata dalle fatture azionate, di cui
€.34.529,30 riferite a Municipia S.p.a., €.16.211,74 ad Eni Gas e Luce S.p.a. ed €.1.124,29 ad oltre interessi moratori con decorrenza dal giorno successivo a Controparte_3 quello della data di scadenza di pagamento di ciascuna fattura ed oltre agli interessi anatocistici con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione maturati sulla sorte capitale, nonché al pagamento della somma di €.640 ex art. 6 d.lgs. n. 231/02, quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno per il mancato tempestivo pagamento delle fatture azionate.
Non possono essere riconosciuti ulteriori interessi anatocistici ex art. 1883 c.c., richiesti sia per le fatture non pagate che per le note di debito, non essendo stato provato se trattasi di interessi scaduti da almeno sei mesi alla data della domanda.
La parziale modifica della sentenza influisce sulla valutazione complessiva della condanna alle spese di lite, che appare equo compensare tra le parti nella misura di 1/10 per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
9 La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 691/2023 del 2.11.2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto, condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore di della complessiva somma
[...] Parte_1
€.51.865,33 per sorte capitale, oltre interessi moratori con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di scadenza di pagamento di ciascuna fattura ed oltre agli interessi anatocistici con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione maturati sulla sorte capitale, nonché al pagamento della somma di €.640 ex art. 6 d.lgs. n. 231/02;
- Riconosce il diritto di ad ottenere la restituzione di quanto pagato a tale Parte_1 titolo in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo;
- Compensa tra le parti nella misura di 1/10 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellato al pagamento in favore di Controparte_1 [...] dei restanti 9/10; Parte_1
- Conferma in complessivi €.
8.200 le spese di lite come già liquidate in primo grado e liquida le spese del presente grado in complessivi €.9.991 (di cui €.
2.977 per studio controversia, €.
1.911 per fase introduttiva ed €.
5.103 per fase decisionale), oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 5.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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