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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3696 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2108 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2108 /2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LUCCHESE PIER PAOLO e dell'avv., Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA NIZZA, 45 ROMA;
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CIONI VALERIO, elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A 00192 ROMA;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza n. 53/2020 del Tribunale Ordinario di Tivoli
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del
9/4/25 MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO GRADO
In primo grado la in concordato preventivo si è opposta al decreto Parte_1
ingiuntivo in forza del quale era stata condannata al pagamento in favore della
[...]
della somma di €. 26.355,41 quale sorte capitale relativa al pagamento di CP_1
prestazioni come da fatture allegate al ricorso monitorio.
A sostengo della opposizione ha dedotto: nullità - improcedibilità - inammissibilità - inefficacia dell'azione in ragione della pendenza della domanda di Concordato preventivo stante il divieto di cui all'art. 168
L.F.; inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'insussistenza della prova del credito azionato;
inammissibilità – inefficacia dell'azione in ragione dell'inserimento della CP_1
nell'elenco creditori chirografari inseriti nel Piano di Concordato Preventivo.
[...]
Ha concluso chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza e previa sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1191/2017 così provvedere:
1) in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nonché l'improcedibilità/ estinzione dell'iniziativa creditoria della stante la violazione dell'art. 168 L.F; Controparte_1
2) sempre in via preliminare e principale: accertare e dichiarare la nullità inammissibilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto stante la insussistenza della pretesa creditoria e della relativa prova.
3) Sempre in via preliminare e principale: accertare e dichiarare la nullità inammissibilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto stante l'intervenuto inserimento della nell'elenco dei creditori concorsuali. Controparte_1
L'opposta ha contestato l'opposizione e concluso per il rigetto della stessa.
LA SENTENZA APPELLATA
L'opposizione è stata respinta. Il Tribunale ha respinto l'eccezione di improcedibilità per la pendenza della domanda di ammissione al concordato preventivo rilevando che l'art. 168 L.F. impedisce unicamente l'esercizio delle azioni esecutive.
Ha respinto anche l'eccezione di inammissibilità di parte opponente secondo la quale l'accoglimento della domanda monitoria, a fronte dell'ammissione dell'opposta al piano del concordato preventivo, importerebbe una illegittima duplicazione di titoli. Il
Tribunale ha affermato che il creditore può agire in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio credito, fermo restando che la soddisfazione del suo credito in sede concorsuale avverrà solo nei limiti della percentuale concordataria.
Quanto al credito, il Tribunale ha affermato che tenuto conto della natura delle contestazioni e della documentazione allegata (fatture e ddt) era stata fornita adeguata prova dello stesso.
APPELLO
La parte appellante ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi:
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 168 l.f. – nullità – improcedibilità – inammissibilità dell'azione introitata in ragione della pendenza della domanda di concordato preventivo.
Ha sostenuto l'appellante che il divieto previsto dal comma 1 dell'art. 168 L.F., la cui violazione è causa di nullità rilevabile d'ufficio, è finalizzato ad evitare la disgregazione del patrimonio del debitore destinato al fabbisogno del concordato e ad assicurare ai creditori il mantenimento delle condizioni di parità del concordato.
La circostanza di avere, l'odierna appellata, azionato il proprio credito al di fuori della procedura concordataria all'epoca introitata, e per un credito antecedente al deposito della medesima, svela l'intento di aggirare la par condicio creditorum a proprio esclusivo vantaggio.
La sentenza, pertanto, ha errato nel ritenere insussistente la causa di preclusione per mancanza di una azione cautelare o esecutiva.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: Quale secondo motivo di appello ha dedotto:
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 633 E 634 C.C. –
NULLITÀ – IMPROCEDIBILITÀ – INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE INTROITATA
IN RAGIONE DELL'INSUSSISTENZA DELLA PROVA DEL CREDITO AZIONATO
Ha dedotto che la giurisprudenza di merito ha sempre rilevato che “la semplice fattura non costituisce prova a favore di colui che l'ha emessa, né comporta l'inversione dell'onere della prova. Di talché, quando il debitore ne contesta l'ammontare, come nel caso di specie, essa non vale a dimostrare l'esistenza del credito e tanto meno la sua liquidità ed esigibilità.
Ha concluso chiedendo:
“Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
1. in via preliminare e principale: accertare e dichiarare la nullità/inammissibilità/ e/o
l'inefficacia con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante la violazione dell'art. 168 L.F.;
2. sempre in via preliminare e principale: accertare e dichiarare la nullità/inammissibilità/ e/o l'inefficacia con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'insussistenza della pretesa creditoria e della relativa prova;
3. sempre in via preliminare e principale: accertare e dichiarare la nullità/inammissibilità/ e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in ragione della improcedibilità della domanda azionata stante l'intervenuto inserimento della
[...]
nell'elenco dei creditori concorsuali. CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
La parte appellata ha contestato i motivi di appello integralmente ed ha così concluso:
Voglia, l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza e deduzione respinta, rigettare
l'appello proposto e per converso confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di
Tivoli n. 53/2020. Con vittoria di spese oltre, oltre accessori come per legge.
L'appello è infondato. IL PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Quale primo motivo di appello la parte appellante ha ribadito l'eccezione di improcedibilità della domanda per essere la società sottoposta a concordato preventivo.
Ha sostenuto che il ricorso monitorio è propedeutico alla formazione di un titolo esecutivo per cui rientra nell'elenco delle azioni che non si possono proporre nei confronti della società in concordato.
Il motivo è evidentemente infondato.
L'art. 168 L.F impedisce solo le azioni esecutive e cautelari e non quelle dirette solo a procurarsi un titolo esecutivo. Il testo della legge è chiaro e in tal senso depone la concorde giurisprudenza secondo la quale (Sez. 1, Sentenza n. 3022 del 01/03/2002) il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, previsto dall'art. 168, primo comma, legge fall., riguarda le azioni esecutive in senso proprio, cioè quelle volte a conseguire il soddisfacimento coattivo del credito.
Il SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Anche detto motivo è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto in appello il Tribunale non ha affermato che il credito è provato in base alle sole fatture ma ha tenuto conto, innanzitutto, dell'allegazione dei documenti di trasporto e poi del fatto che l'esistenza di rapporti di credito verso l'opposta è emersa anche dalla proposta di concordato preventivo. Il
Tribunale, inoltre, ha rilevato la genericità delle contestazioni così correttamente valutando il complessivo materiale probatorio e non esclusivamente le fatture.
In ragione di quanto premesso l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore fino a €.
52.000,00, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 53/2020 del Tribunale Ordinario di Tivoli, così provvede:
1) Respinge l'appello; 2) Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado di appello che liquida in €. 9.900,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
Roma 11/6/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2108 /2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LUCCHESE PIER PAOLO e dell'avv., Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA NIZZA, 45 ROMA;
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CIONI VALERIO, elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A 00192 ROMA;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza n. 53/2020 del Tribunale Ordinario di Tivoli
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del
9/4/25 MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO GRADO
In primo grado la in concordato preventivo si è opposta al decreto Parte_1
ingiuntivo in forza del quale era stata condannata al pagamento in favore della
[...]
della somma di €. 26.355,41 quale sorte capitale relativa al pagamento di CP_1
prestazioni come da fatture allegate al ricorso monitorio.
A sostengo della opposizione ha dedotto: nullità - improcedibilità - inammissibilità - inefficacia dell'azione in ragione della pendenza della domanda di Concordato preventivo stante il divieto di cui all'art. 168
L.F.; inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'insussistenza della prova del credito azionato;
inammissibilità – inefficacia dell'azione in ragione dell'inserimento della CP_1
nell'elenco creditori chirografari inseriti nel Piano di Concordato Preventivo.
[...]
Ha concluso chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza e previa sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1191/2017 così provvedere:
1) in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nonché l'improcedibilità/ estinzione dell'iniziativa creditoria della stante la violazione dell'art. 168 L.F; Controparte_1
2) sempre in via preliminare e principale: accertare e dichiarare la nullità inammissibilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto stante la insussistenza della pretesa creditoria e della relativa prova.
3) Sempre in via preliminare e principale: accertare e dichiarare la nullità inammissibilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto stante l'intervenuto inserimento della nell'elenco dei creditori concorsuali. Controparte_1
L'opposta ha contestato l'opposizione e concluso per il rigetto della stessa.
LA SENTENZA APPELLATA
L'opposizione è stata respinta. Il Tribunale ha respinto l'eccezione di improcedibilità per la pendenza della domanda di ammissione al concordato preventivo rilevando che l'art. 168 L.F. impedisce unicamente l'esercizio delle azioni esecutive.
Ha respinto anche l'eccezione di inammissibilità di parte opponente secondo la quale l'accoglimento della domanda monitoria, a fronte dell'ammissione dell'opposta al piano del concordato preventivo, importerebbe una illegittima duplicazione di titoli. Il
Tribunale ha affermato che il creditore può agire in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio credito, fermo restando che la soddisfazione del suo credito in sede concorsuale avverrà solo nei limiti della percentuale concordataria.
Quanto al credito, il Tribunale ha affermato che tenuto conto della natura delle contestazioni e della documentazione allegata (fatture e ddt) era stata fornita adeguata prova dello stesso.
APPELLO
La parte appellante ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi:
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 168 l.f. – nullità – improcedibilità – inammissibilità dell'azione introitata in ragione della pendenza della domanda di concordato preventivo.
Ha sostenuto l'appellante che il divieto previsto dal comma 1 dell'art. 168 L.F., la cui violazione è causa di nullità rilevabile d'ufficio, è finalizzato ad evitare la disgregazione del patrimonio del debitore destinato al fabbisogno del concordato e ad assicurare ai creditori il mantenimento delle condizioni di parità del concordato.
La circostanza di avere, l'odierna appellata, azionato il proprio credito al di fuori della procedura concordataria all'epoca introitata, e per un credito antecedente al deposito della medesima, svela l'intento di aggirare la par condicio creditorum a proprio esclusivo vantaggio.
La sentenza, pertanto, ha errato nel ritenere insussistente la causa di preclusione per mancanza di una azione cautelare o esecutiva.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: Quale secondo motivo di appello ha dedotto:
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 633 E 634 C.C. –
NULLITÀ – IMPROCEDIBILITÀ – INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE INTROITATA
IN RAGIONE DELL'INSUSSISTENZA DELLA PROVA DEL CREDITO AZIONATO
Ha dedotto che la giurisprudenza di merito ha sempre rilevato che “la semplice fattura non costituisce prova a favore di colui che l'ha emessa, né comporta l'inversione dell'onere della prova. Di talché, quando il debitore ne contesta l'ammontare, come nel caso di specie, essa non vale a dimostrare l'esistenza del credito e tanto meno la sua liquidità ed esigibilità.
Ha concluso chiedendo:
“Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
1. in via preliminare e principale: accertare e dichiarare la nullità/inammissibilità/ e/o
l'inefficacia con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante la violazione dell'art. 168 L.F.;
2. sempre in via preliminare e principale: accertare e dichiarare la nullità/inammissibilità/ e/o l'inefficacia con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'insussistenza della pretesa creditoria e della relativa prova;
3. sempre in via preliminare e principale: accertare e dichiarare la nullità/inammissibilità/ e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in ragione della improcedibilità della domanda azionata stante l'intervenuto inserimento della
[...]
nell'elenco dei creditori concorsuali. CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
La parte appellata ha contestato i motivi di appello integralmente ed ha così concluso:
Voglia, l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza e deduzione respinta, rigettare
l'appello proposto e per converso confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di
Tivoli n. 53/2020. Con vittoria di spese oltre, oltre accessori come per legge.
L'appello è infondato. IL PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Quale primo motivo di appello la parte appellante ha ribadito l'eccezione di improcedibilità della domanda per essere la società sottoposta a concordato preventivo.
Ha sostenuto che il ricorso monitorio è propedeutico alla formazione di un titolo esecutivo per cui rientra nell'elenco delle azioni che non si possono proporre nei confronti della società in concordato.
Il motivo è evidentemente infondato.
L'art. 168 L.F impedisce solo le azioni esecutive e cautelari e non quelle dirette solo a procurarsi un titolo esecutivo. Il testo della legge è chiaro e in tal senso depone la concorde giurisprudenza secondo la quale (Sez. 1, Sentenza n. 3022 del 01/03/2002) il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, previsto dall'art. 168, primo comma, legge fall., riguarda le azioni esecutive in senso proprio, cioè quelle volte a conseguire il soddisfacimento coattivo del credito.
Il SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Anche detto motivo è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto in appello il Tribunale non ha affermato che il credito è provato in base alle sole fatture ma ha tenuto conto, innanzitutto, dell'allegazione dei documenti di trasporto e poi del fatto che l'esistenza di rapporti di credito verso l'opposta è emersa anche dalla proposta di concordato preventivo. Il
Tribunale, inoltre, ha rilevato la genericità delle contestazioni così correttamente valutando il complessivo materiale probatorio e non esclusivamente le fatture.
In ragione di quanto premesso l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore fino a €.
52.000,00, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 53/2020 del Tribunale Ordinario di Tivoli, così provvede:
1) Respinge l'appello; 2) Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado di appello che liquida in €. 9.900,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
Roma 11/6/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo