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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/10/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2498/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2498/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FABBRICINI Parte_1 C.F._1
STEFANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FABBRICINI STEFANO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) La casa familiare sita in Modena alla Via Murano n. 40 int. 3 sarà assegnata alla Sig.ra Parte_1 ed ivi compresi gli arredi presenti al suo interno;
[...]
pagina 1 di 3 2) Alla luce della difficoltà di reperire una sistemazione abitativa in Modena e della proprietà di più appartamenti da parte della Sig.ra la stessa si impegna a dare l'uso gratuito Parte_1 dell'appartamento, di sua proprietà, sito in Modena alla Via Murano n. 40 int. 1 e 2 (oggi locato e disponibile dal 01.06.2026) al Sig. per un massimo di mesi 12 durante i quali il Sig. Parte_2 Pt_2 si impegna a repere altra idonea sistemazione abitativa nel minor tempo possibile;
[...]
3) Il Sig. si impegnerà per tutto il periodo di permanenza presso l'appartamento della Parte_2
Sig.ra di farsi carico della manutenzione ordinaria ed al pagamento delle spese Parte_1 condominiali a semplice richiesta, oltre a provvedere alla volturazione delle utenze;
4) I coniugi hanno già regolato tutti i propri rapporti economici tra loro pendenti dichiarando di non avere più nulla pretendere l'uno dall'altro;
5) Le parti dichiarano di essere autosufficiente e pertanto nulla chiedendo titolo di mantenimento;
6) Spese e compensi di giudizio integralmente compensati tra le parti.”
- rilevato che il figlio nato dall'unione è maggiorenne ed autosufficiente;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nata a Parte_1
MO (MO) il 03/12/1966 e nato a [...] il [...] si sono separati Parte_2 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al
06/10/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 1987 - Atto n. 340 - Parte II
Serie A;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 2 di 3 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2498/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FABBRICINI Parte_1 C.F._1
STEFANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FABBRICINI STEFANO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) La casa familiare sita in Modena alla Via Murano n. 40 int. 3 sarà assegnata alla Sig.ra Parte_1 ed ivi compresi gli arredi presenti al suo interno;
[...]
pagina 1 di 3 2) Alla luce della difficoltà di reperire una sistemazione abitativa in Modena e della proprietà di più appartamenti da parte della Sig.ra la stessa si impegna a dare l'uso gratuito Parte_1 dell'appartamento, di sua proprietà, sito in Modena alla Via Murano n. 40 int. 1 e 2 (oggi locato e disponibile dal 01.06.2026) al Sig. per un massimo di mesi 12 durante i quali il Sig. Parte_2 Pt_2 si impegna a repere altra idonea sistemazione abitativa nel minor tempo possibile;
[...]
3) Il Sig. si impegnerà per tutto il periodo di permanenza presso l'appartamento della Parte_2
Sig.ra di farsi carico della manutenzione ordinaria ed al pagamento delle spese Parte_1 condominiali a semplice richiesta, oltre a provvedere alla volturazione delle utenze;
4) I coniugi hanno già regolato tutti i propri rapporti economici tra loro pendenti dichiarando di non avere più nulla pretendere l'uno dall'altro;
5) Le parti dichiarano di essere autosufficiente e pertanto nulla chiedendo titolo di mantenimento;
6) Spese e compensi di giudizio integralmente compensati tra le parti.”
- rilevato che il figlio nato dall'unione è maggiorenne ed autosufficiente;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nata a Parte_1
MO (MO) il 03/12/1966 e nato a [...] il [...] si sono separati Parte_2 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al
06/10/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 1987 - Atto n. 340 - Parte II
Serie A;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 2 di 3 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3