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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 16/08/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Valeria LA BATTAGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1993/2022 R.G. in materia di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Giudino CIFARELLI, domiciliatario,
-opponente- contro
(p.i. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con sede in Matera alla v. Montescaglioso 40, rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto, dall'avv.
Cosimo Damiano CAPOZZA, domiciliatario,
-convenuto in opposizione-
e con l'intervento di
(c.f. e p.i. , in RO P.IVA_2
persona del Direttore generale pro tempore, con sede in Matera alla v. Montescaglioso, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 20.6.2023, dall'avv. Roberto DIGIROLAMO, domiciliatario
-terza chiamata in causa- CONCLUSIONI
Per l'opponente: ”…Accogliere l'opposizione, ex art 645 c.p.c., revocando il D.I. n.
455/2022 impugnato, per difetto di legittimazione passiva della signora
[...]
; accogliere l'opposizione della signora in quanto Parte_1 Parte_1 infondata, in fatto ed in diritto, ed accertare la responsabilità esclusiva dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento delle fatture in questione, in via esclusiva in capo all' , in persona del Direttore RO
Generale pro tempore; per l'effetto, disporre a carico esclusivo dell' RO
, in persona del Direttore Generale pro tempore, il pagamento in
[...] favore dell' MA. di delle somme a saldo di cui CP_1 Controparte_3
al suddetto D.I. n. 417/2022, oltre gli interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
in subordine, riconoscere in favore della signora un Parte_1 ulteriore risarcimento, ex art. 2043 c.c., a titolo di danno da ritardo, determinato in una somma che l'On. le Giudice vorrà stabilire, da porre a carico dell'
[...]
, in persona del Direttore Generale pro tempore o del RO
soggetto ritenuto responsabile in via esclusiva;
condannare, infine, l' RO
, in persona del Direttore Generale pro tempore o il soggetto ritenuto
[...]
responsabile in via esclusiva, al pagamento anche delle competenze del presente giudizio di opposizione, ex D.M. n. 55/2014, oneri ed accessori, maturati e maturandi,
IVA e CAP, come per legge.”.
Per l'opposta:”Precisa le conclusioni, chiedendo che il Tribunale voglia condannare in solido tra loro la sig.ra e l' ”. Pt_1 RO
Part Per la terza chiamata in causa:” L' è carente della titolarità della posizione soggettiva passiva nei confronti delle domande formulate dall CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 3.12.2022 opponeva il Parte_1
pag. 2/7 decreto ingiuntivo n. 455/2022 emesso dal Tribunale di Matera il 27.10.2022 nell'ambito del procedimento monitorio n. 1617/2022 R.G., chiedendo autorizzarsi la chiamata in causa dell' , eccependo il RO proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria dell'ingiungente relativa al corrispettivo per il Parte_3
trasporto di pazienti dializzati nel periodo dal dicembre 2021 al luglio 2022, per non aver egli sottoscritto alcun contratto con l'opposta e per essere il pagamento richiesto dovuto soltanto dall' “anche per quanto RO espressamente previsto dall'art. 33 della Legge Regionale della Basilicata n. 42 del 30 settembre 2009 che prevede, tra le altre cose, il rimborso integrale della spesa sostenuta qualora il paziente si rivolga direttamente ad una ditta privata di trasporto”.
Nel costituirsi in giudizio, la società opposta deduceva di aver effettuato, in adempimento di un contratto di appalto stipulato con l' RO
dall'1.12.2016 e sino al novembre 2021, un servizio di trasporto da e verso i
[...]
centri dialitici, con ambulanza o con autovettura ad uso privato, alla scadenza del quale
“la stazione appaltante non ha inteso rinnovare l'accordo, preferendo essa procedere al rimborso delle spese sostenute dai pazienti dializzati ai sensi dell'art. 33 della L.R.
Basilicata n. 42/2009”. Cont Allegava altresì che “l' dal 1° dicembre 2021 a tutt'oggi, ha continuato CP_1
ad offrire ai pazienti nefropatici i medesimi servizi e, nonostante i vertiginosi aumenti del costo del carburante, ha continuato a praticare le stesse tariffe chilometriche applicate durante la vigenza dell'appalto, con un piccolo aumento a titolo di contributo spese sostenute. Onde non oberare i pazienti del disbrigo degli adempimenti amministrativi connessi al rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti, l' CP_1
Cont DI. ha ottenuto dai beneficiari una mera delega alla riscossione del contributo, senza una specifica legittimazione per agire coattivamente nei confronti della PA che si fosse resa inadempiente. Dal 1° dicembre 2021, data a partire dalla quale, cessato
l'appalto, i servizi di trasporto - sussistendo le condizioni di legge per l'ottenimento del
pag. 3/7 rimborso ai sensi della citata Legge Regionale - sono stati effettuati privatamente, al
31 luglio 2022, data di emissione delle ultime fatture mensili a carico dei pazienti,
l' ha provveduto al pagamento dei rimborsi previsti dalla Legge Parte_4
Regionale - in favore del soggetto delegato alla riscossione – dei soli mesi di dicembre
2021 e gennaio 2022, tra l'altro senza corrispondere l'IVA regolarmente fatturata e versata dalla ricorrente, omettendo il pagamento dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2022”.
Sul presupposto della pretesa conclusione per facta concludentia o comunque in virtù di una mera pattuizione verbale di un contratto di trasporto tra l'opponente medesimo e l per effetto dell'accesso sul mezzo e dello spostamento da un luogo CP_1 ad un altro, e della ritenuta assenza di un rapporto diretto con l'
[...]
, se non ai fini del rimborso dei costi sostenuti dai dializzati, RO
chiedeva quindi confermarsi il decreto monitorio.
La terza chiamata in causa, a sua volta, eccepiva, preliminarmente, l'insussistenza di alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nonché il difetto di giurisdizione relativamente ai crediti tributari iva relativi ai saldi richiesti in via monitoria dall'opposta, per essere la relativa materia devoluta alla giurisdizione della
Commissione Tributaria Provinciale di Matera.
Nel merito, deduceva il difetto della forma scritta ad substantiam relativamente al preteso contratto di trasporto di nefropatici in dialisi tra sé e l'Agenzia opposta,
l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 33 l.r. Basilicata n. 42/2009 – relativa invece al diverso profilo del rimborso delle spese ai pazienti e non alle imprese che ne curino il relativo trasporto – e l'inefficacia delle pretesa delega dall'opponente all'opposta “a riscuotere giudizialmente crediti da spese di trasporto per i quali essa non ha formulato domanda giudiziale di accertamento a suo favore e di conseguente condanna Part a carico dell' , né dedotto circostanze specifiche (luoghi, giorni , distanze e mezzi dei trasporti effettuati) idonee a provare la sussistenza di detti crediti o l'omesso rimborso delle spese di trasporto da essa documentate nella sede stragiudiziale
pag. 4/7 amministrativa”.
Sottoposta quindi al contraddittorio delle parti la questione, oggetto di rilievo officioso ai sensi dell'art. 101, co. 2 c.p.c., relativa alla eventuale nullità del contratto tra l'opponente e la società ingiungente, in ragione dell'omessa indicazione di elementi per la quantificazione del corrispettivo del trasporto, il giudizio transitava quindi nell'odierna fase decisoria.
L'opposizione è fondata e merita pertanto accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, dovendosi por mente al “rapporto di natura privatistica tra i soggetti contraenti dell'operazione tassabile, che comporta un accertamento, meramente incidentale, in ordine alla rivalsa sull'imposta corrisposta”, tale da escludere la giurisdizione del giudice tributario (cfr.
Cass., III, n. 25850/2020).
Nel merito, poi, in via preliminare ed assorbente rispetto alla disamina di ogni ulteriore questione ed eccezione, va rilevato come il contratto concluso tra quest'ultima e il singolo paziente dializzato (nella fattispecie, ), che costituisce il Parte_1
presupposto della pretesa monitoria oggetto di odierno giudizio, debba ritenersi, in mancanza di alcuna pattuizione in ordine al corrispettivo della prestazione fornita dal vettore, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1681 c.c., senza che possa operare il meccanismo di integrazione previsto dall'art. 1657 c.c., così come invocato dall'opposta, che afferisce alla diversa tipologia contrattuale dell'appalto, di cui la fattispecie non presenta alcun profilo analogico, essendosi in definitiva l' CP_1 occupata esclusivamente di assicurare la traslazione del paziente nefropatico
[...]
dal proprio domicilio al luogo di esecuzione della dialisi e viceversa.
Se, in altri e più specifici termini, non può configurarsi nullità del negozio giuridico di cui all'art. 1678 c.c. per difetto di determinazione del relativo corrispettivo, non costituendo, quest'ultimo, evidentemente, un elemento essenziale (così argomentando dall'art. 1681, co. 3 c.c.) del complesso delle pattuizioni, deve conseguentemente pag. 5/7 ritenersi la gratuità della relativa prestazione, senza che possa a tal fine farsi utile riferimento ai parametri relativi al diverso e non più vigente rapporto contrattuale tra l di Matera e l'opposta. RO
Ne consegue, in definitiva, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna della parte ingiungente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'opponente e della terza chiamata in causa nella misura liquidata in dispositivo, in conformità ai valori di prossimi ai medi dello scaglione di riferimento di cui ai parametri ministeriali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta con atto di citazione notificato in data
3.12.2022 da contro Parte_1 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore e nei confronti di
[...] [...]
, in persona del Direttore generale p.t., così RO
provvede:
l'accoglie e, per l'effetto, previo rigetto della domanda monitoria avanzata dall'opposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 455/2022 emesso dal Tribunale di Matera in data 27.10.2022 nell'ambito del procedimento n. 1617/2022 R.G.; condanna la società opposta alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.800,00 ciascuno, in favore rispettivamente della parte opponente e della terza chiamata in causa (dei quali € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per quella introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione ed € 1.700,00 per quella decisionale), oltre ad € 118,50 per esborsi (soltanto in favore di ), al Parte_1
rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Matera il 16.8.2025
Il Giudice
Valeria LA BATTAGLIA
pag. 6/7
pag. 7/7