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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2966 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, trattenuta in decisione all'udienza del 4.7.2024 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. ERNESTA PANICCIA, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata come in atti;
Appellante
E
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1 presso lo studio dell'Avv. VINCENZO GIULIANO, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione depositato nel primo grado di giudizio;
Appellato - contumace
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2
Appellato - contumace
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la chiedeva Parte_1
la riforma della sentenza n. 129/2022 con la quale il Giudice di Pace di Airola, accogliendo l'opposizione spiegata da dichiarava la nullità della cartella CP_1
esattoriale (e/o ingiunzione fiscale) n. 2017 013490008127 del 4.3.2019 ritenendo illegittime le somme ingiunte a titolo di maggiorazione ex art. 27 lg 689/81;
l'appellante, in particolare, argomentava compiutamente in ordine alla legittimità di dette somme, previste dalla normativa vigente a titolo di sanzione aggiuntiva a carico
1 dei contribuenti che non pagano le contravvenzioni nel termine di legge, non condividendo – quindi – l'argomentazione del Giudice di Pace che l'aveva imputata ad un presunto comportamento colpevole dell'Amministrazione nel ritardare volutamente il termine di trasmissione del ruolo in favore dell'agente della riscossione; l'appellante – inoltre – eccepiva l'illegittimità della sentenza impugnata anche nella parte in cui rilevava che la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale, rende nulla la cartella esattoriale evidenziando di aver debitamente indicato separatamente tutte le somme che compongono la somma di cui si ingiungeva il pagamento;
per tali ragioni l'appellante – in riforma della sentenza impugnata – chiedeva in via principale di dichiarare la legittimità dell'ingiunzione fiscale impugnata, con rigetto totale dell'opposizione ed - in via subordinata – ne chiedeva la parziale riforma, con dichiarazione di illegittimità della sola applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 della L. 689/81, confermando per il resto l'ingiunzione fiscale impugnata epurata delle somme richieste a titolo di maggiorazione. ed il non si costituivano in giudizio, nonostante la CP_1 Controparte_2
regolarità della notifica perfezionata per entrambi tempestivamente via PEC, di talchè ne veniva dichiarata la contumacia già alla prima udienza.
Acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, quindi, all'udienza del
4.7.2024 la causa veniva riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni dell'unica parte costituita, che si riportava ai propri scritti e previa assegnazione del solo primo termine di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che non risulta in atti l'ordinanza – ingiunzione impugnata, stante la contumacia delle parti appellate e non avendo l'appellante depositato il proprio fascicolo di parte relativo al primo grado di giudizio;
ciononostante si ritiene di poter decidere l'appello, vertendo lo stesso solo su questioni giuridiche:
l'applicabilità dell'art. 27 lg 689/81 anche alle ordinanze ingiunzioni emesse per contravvenzioni del Codice della Strada.
Orbene, fino al 13.12.2024 il citato art. 27 prevedeva – tra l'altro -:
“Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.
2 La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.”
Dal 14.12.24, invece, detto articolo è stato integrato dal seguente comma:
Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del Codice della
Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione.
Con la modifica (non applicabile al caso in esame, in quanto introdotta successivamente ai fatti di causa), quindi, è stata posta una limitazione a tale maggiorazione, confermandone – per l'effetto – l'applicabilità anche al caso in esame, nel solco della ormai pacifica giurisprudenza di legittimità che ha avuto più volte modo di chiarire “In materia di sanzioni amministrative (nella specie, per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima
l'iscrizione a ruolo - e l'emissione della relativa cartella esattoriale - per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (Cass. n. 26308 del 29.9.2021, cfr. in senso conforme ex multis Cass. 8116 del 23.3.2021).
L'appello, quindi, merita pieno accoglimento con riforma integrale della sentenza impugnata e rigetto dell'originaria opposizione, considerato – però – che l'accoglimento del Giudice di Pace si fondava su argomentazioni all'epoca sostenute da una parte della giurisprudenza, possono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio (anche alla luce del comportamento di parte appellata che evitava la costituzione in giudizio, molto probabilmente alla luce dell'intervenuto mutamento giurisprudenziale).
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 129/2022 emessa dal
Giudice di Pace di Airola e, per l'effetto, rigetta l'opposizione spiegata da
CP_1
3 2) Compensa integralmente tra le parti le spese relative al doppio grado di giudizio.
Benevento, 29/01/2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
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