TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.12050 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.FRANCESCO FORESIO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del legale rapp. p.t. CP_1
Resistente CONTUMACE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 31/10/2023 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di essere titolare, fin dal CP_1
01.09.1975, di pensione n.002-410160035432 cat.IO per un importo di €33,09; che, avendo versato contributi in epoca antecedente al 1995, aveva goduto del beneficio di cui alla L.n.638\1983 ovvero la cd. integrazione al minimo, per un importo totale di €563,74; che, a seguito del decesso del coniuge, a decorrere dall'01.04.2023 diventava titoalre della pensione ai superstiti n.003-410125050218 cat. SO per un importo mensile di €379,89; che l' CP_1 ingiustificatamente spostava l'integrazione al minimo su tale pensione e, con comunicazione del 18.06.2023, comunicava che era maturato un indebito per complessivi €2.266,44; che, ai sensi dell'art.6 c. 3
1 della L.638\1983, in ipotesi di titolarità di pensione diretta e pensione ai superstiti, l'integrazione andava operata sulla pensione diretta. Concludeva chiedendo rigettare la richiesta di restituzione dell' , CP_1 ripristinare l'integrazione al minimo sulla pensione diretta, dichiarare irripetibile l'importo di €2.266,44, condannare al pagamento dei ratei differenziali dal ricalcolo al ripristino, con vittoria di spese con distrazione. Regolarmente convenuta in giudizio con PEC 05.01.2024, non CP_1 si costituiva. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia dell' che, pur CP_1 avendo ricevuto regolare notifica dell'atto introduttivo e del decreto, non si è costituita.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Va premesso che la ricorrente è titolare, dal 1° settembre 1975, di pensione di invalidità categoria IO n. 002-410160035432, originariamente integrata al trattamento minimo ai sensi dell'art. 6 della legge n. 638 del 1983, per un importo complessivo pari a € 563,74. A seguito del decesso del coniuge, le veniva attribuita, con decorrenza 1° aprile 2023, la pensione ai superstiti n. 003- 410125050218 categoria SO, di importo lordo mensile pari a € 79,89.
L' , con comunicazione del 18 giugno 2023, ha ricalcolato i CP_1 trattamenti e disposto lo spostamento dell'integrazione al minimo dalla pensione diretta a quella ai superstiti, con contestuale costituzione di un indebito di € 2.266,44 a carico della ricorrente. Tale operazione non trova fondamento normativo.
Ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 638 del 1983, “qualora un soggetto risulti titolare di più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, l'integrazione al trattamento minimo è liquidata sulla pensione diretta, restando esclusa per quella ai superstiti”. La ratio della norma è quella di attribuire il beneficio sull'emolumento collegato alla posizione assicurativa personale del titolare, e non su quello derivante iure successionis.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, in caso di cumulo di pensione diretta e pensione ai superstiti, l'integrazione al minimo spetti esclusivamente sulla prima (Cass. civ., sez. lav., 5
2 luglio 2016, n. 13602; Cass. civ., sez. lav., 20 ottobre 2014, n. 22205; Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 2006, n. 6364). È stato affermato che l' non può procedere allo spostamento dell'integrazione su un CP_1 trattamento diverso, neppure in presenza di modifiche reddituali o di ricalcoli successivi, dovendo piuttosto mantenere l'integrazione sulla pensione diretta, salvi eventuali conguagli dovuti a sopravvenuti limiti reddituali.
Inoltre, l'eventuale somma percepita a titolo di integrazione al minimo, in buona fede, non è ripetibile, in quanto oggetto di prestazione assistenziale dovuta per errore dell'amministrazione e percepita senza dolo del beneficiario (art. 52, l. n. 88/1989; Cass. civ., sez. lav., 19 gennaio 2018, n. 1331; Cass. civ., sez. lav., 14 febbraio 2019, n. 4426).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha mai richiesto la revoca o lo spostamento dell'integrazione e non risulta alcuna condotta dolosa;
la determinazione dell' è frutto di un'erronea applicazione della CP_1 normativa, con conseguente insussistenza del diritto dell'Ente alla ripetizione delle somme.
Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimità dello spostamento dell'integrazione al minimo dalla pensione diretta a quella ai superstiti, con conseguente irripetibilità dell'indebito di € 2.266,44 e diritto della ricorrente al ripristino dell'integrazione sulla pensione diretta, nonché alla corresponsione dei ratei differenziali maturati.
Per il principio della soccombenza dev'essere condannato al CP_1 pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che l'integrazione al minimo deve essere applicata sulla pensione diretta n.002-410160035432;
2) Accerta e dichiara che non è dovuta e non è ripetibile la somma di €2.266,44;
3) condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
della differenza tra i ratei corrisposti e quelli Parte_1 spettanti applicando l'integrazione al minomo alla pensione
3 diretta, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste al soddisfo;
4) condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
delle spese processuali che liquida in Parte_1 complessivi €1.312 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione. Lecce 19/12/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
4
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.12050 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.FRANCESCO FORESIO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del legale rapp. p.t. CP_1
Resistente CONTUMACE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 31/10/2023 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di essere titolare, fin dal CP_1
01.09.1975, di pensione n.002-410160035432 cat.IO per un importo di €33,09; che, avendo versato contributi in epoca antecedente al 1995, aveva goduto del beneficio di cui alla L.n.638\1983 ovvero la cd. integrazione al minimo, per un importo totale di €563,74; che, a seguito del decesso del coniuge, a decorrere dall'01.04.2023 diventava titoalre della pensione ai superstiti n.003-410125050218 cat. SO per un importo mensile di €379,89; che l' CP_1 ingiustificatamente spostava l'integrazione al minimo su tale pensione e, con comunicazione del 18.06.2023, comunicava che era maturato un indebito per complessivi €2.266,44; che, ai sensi dell'art.6 c. 3
1 della L.638\1983, in ipotesi di titolarità di pensione diretta e pensione ai superstiti, l'integrazione andava operata sulla pensione diretta. Concludeva chiedendo rigettare la richiesta di restituzione dell' , CP_1 ripristinare l'integrazione al minimo sulla pensione diretta, dichiarare irripetibile l'importo di €2.266,44, condannare al pagamento dei ratei differenziali dal ricalcolo al ripristino, con vittoria di spese con distrazione. Regolarmente convenuta in giudizio con PEC 05.01.2024, non CP_1 si costituiva. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia dell' che, pur CP_1 avendo ricevuto regolare notifica dell'atto introduttivo e del decreto, non si è costituita.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Va premesso che la ricorrente è titolare, dal 1° settembre 1975, di pensione di invalidità categoria IO n. 002-410160035432, originariamente integrata al trattamento minimo ai sensi dell'art. 6 della legge n. 638 del 1983, per un importo complessivo pari a € 563,74. A seguito del decesso del coniuge, le veniva attribuita, con decorrenza 1° aprile 2023, la pensione ai superstiti n. 003- 410125050218 categoria SO, di importo lordo mensile pari a € 79,89.
L' , con comunicazione del 18 giugno 2023, ha ricalcolato i CP_1 trattamenti e disposto lo spostamento dell'integrazione al minimo dalla pensione diretta a quella ai superstiti, con contestuale costituzione di un indebito di € 2.266,44 a carico della ricorrente. Tale operazione non trova fondamento normativo.
Ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 638 del 1983, “qualora un soggetto risulti titolare di più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, l'integrazione al trattamento minimo è liquidata sulla pensione diretta, restando esclusa per quella ai superstiti”. La ratio della norma è quella di attribuire il beneficio sull'emolumento collegato alla posizione assicurativa personale del titolare, e non su quello derivante iure successionis.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, in caso di cumulo di pensione diretta e pensione ai superstiti, l'integrazione al minimo spetti esclusivamente sulla prima (Cass. civ., sez. lav., 5
2 luglio 2016, n. 13602; Cass. civ., sez. lav., 20 ottobre 2014, n. 22205; Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 2006, n. 6364). È stato affermato che l' non può procedere allo spostamento dell'integrazione su un CP_1 trattamento diverso, neppure in presenza di modifiche reddituali o di ricalcoli successivi, dovendo piuttosto mantenere l'integrazione sulla pensione diretta, salvi eventuali conguagli dovuti a sopravvenuti limiti reddituali.
Inoltre, l'eventuale somma percepita a titolo di integrazione al minimo, in buona fede, non è ripetibile, in quanto oggetto di prestazione assistenziale dovuta per errore dell'amministrazione e percepita senza dolo del beneficiario (art. 52, l. n. 88/1989; Cass. civ., sez. lav., 19 gennaio 2018, n. 1331; Cass. civ., sez. lav., 14 febbraio 2019, n. 4426).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha mai richiesto la revoca o lo spostamento dell'integrazione e non risulta alcuna condotta dolosa;
la determinazione dell' è frutto di un'erronea applicazione della CP_1 normativa, con conseguente insussistenza del diritto dell'Ente alla ripetizione delle somme.
Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimità dello spostamento dell'integrazione al minimo dalla pensione diretta a quella ai superstiti, con conseguente irripetibilità dell'indebito di € 2.266,44 e diritto della ricorrente al ripristino dell'integrazione sulla pensione diretta, nonché alla corresponsione dei ratei differenziali maturati.
Per il principio della soccombenza dev'essere condannato al CP_1 pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che l'integrazione al minimo deve essere applicata sulla pensione diretta n.002-410160035432;
2) Accerta e dichiara che non è dovuta e non è ripetibile la somma di €2.266,44;
3) condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
della differenza tra i ratei corrisposti e quelli Parte_1 spettanti applicando l'integrazione al minomo alla pensione
3 diretta, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste al soddisfo;
4) condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
delle spese processuali che liquida in Parte_1 complessivi €1.312 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione. Lecce 19/12/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
4