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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 21/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 985/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 13.01.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento pendente tra
LABORATORIO NIRO srl, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti
Gianluca PESCOLLA e Oriana NIRO, presso cui è domiciliato
RICORRENTE
e
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO-ISERNIA sede di
Campobasso, (codice fiscale 80002600700, per comunicazioni: indirizzo di posta elettronica certificata (itl.campobasso-isernia@pec.ispettorato.gov.it,e-mail ITL.Campobasso-
Isernia@ispettorato.gov.it), in persona del Direttore dell'Ispettorato pro tempore, domiciliato nella sede di Campobasso alla via S. Giovanni n.55, nel presente giudizio rappresentato e difeso dalla funzionaria dott.ssa Veneranda PETTI
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 88-0/2023 notificata il 14.7.2023 con la quale l'Ispettorato resistente (sulla scorta del verbale di accertamento del 13.12.2022) le aveva contestato che nel periodo dal 13.1.2020 al 30.9.2020
pagina 1 di 7 il proprio (ex) dipendente RA LO avrebbe svolto attività lavorativa per n.
8 ore di lavoro al giorno (in luogo di quelle indicate sul LUL;
cfr. contratto di assunzione in part time); deduceva che il rapporto di lavoro era cessato con effetto dal 16.5.2021 per dimissioni volontarie del sig. LO e che all'atto delle dimissioni il lavoratore non aveva rivendicato alcunché nei propri confronti e che, comunque, era onere della controparte fornire la prova della fondatezza della propria pretesa;
evidenziava che l'ente aveva redatto un verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali per il periodo 1.1.2021-30.9.2021, poi annullato e sostituito con nuovo verbale di diffida accertativa, quantificando in € 5.334,78 il presunto credito del lavoratore, per avere a suo dire svolto attività lavorativa per un imprecisato numero di ore maggiore rispetto a quello riportato sul LUL;
nel merito, evidenziava che il lavoratore aveva svolto part-time 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con mansioni di addetto al prelievo dei campioni (VI livello CCNL di settore), occupandosi di operazioni di prelevamento o raccolta del materiale oggetto di successive analisi.
Chiedeva di annullare l'ordinanza ingiunzione opposta.
Si costituiva l'Ispettorato, replicando che l'accertamento da cui era scaturita la sanzione oggetto di impugnazione era derivato dall'accesso ispettivo effettuato in data 7.9.2022 per la verifica di quanto riferito dal lavoratore LO RA, che in data 1.4.2022 aveva inoltrato all'Ispettorato richiesta di intervento, riferendo di avere lavorato alle dipendenze del laboratorio chimico ricorrente, sin dall'8.03.2016, con le mansioni di addetto al prelievo di campioni, con inquadramento nel livello VI del Contratto collettivo Servizi Terziario;
aggiungeva che -sebbene il contratto di lavoro fosse a tempo indeterminato part time, con orario fissato dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì, quindi per un totale di 20 ore settimanali- di fatto egli aveva prestato attività lavorativa tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 circa fino alle 19.00, con un'ora di pausa pranzo, svolgendo anche ore di straordinario il sabato e la domenica;
riferiva l'Ispettorato che erano stati escussi due informatori, ZZ MA e US MO, che avevano lavorato nello stesso laboratorio,
e che entrambi avevano confermato quanto indicato dal LO, con la precisazione che solo la deposizione del secondo era pertinente al periodo dal 13.1.2020 al 30.9 2020, oggetto della odierna ingiunzione.
Chiedeva, quindi, rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita con prova testi ed acquisizione della documentazione versata dalle parti.
______
pagina 2 di 7 Va premesso -in termini generali- che il presente giudizio è finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione; ai sensi dell'art. 6, comma 11,
D.L.vo n. 150/2011 (già art. 23, comma 12, L. n.° 689/1981), l'opposizione deve essere accolta "quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"; con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene - infatti- introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, così che -ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito-
l'opposizione deve essere accolta
Quanto appena riferito in materia di riparto dell'onere della prova nei procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione trova conferma nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la quale ha affermato che “nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i princìpi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa” (cfr. Cass. civ., Sent. n. 5122/2011; cfr. Cass. civ., Ord. n.
1921/2019, Cass. civ., Sez. I, n.° 5095/1999. Conformi, Cass. civ., Sez. I, n.°
1122/1999; Cass. civ., Sez. I, n.° 1531/1996; Cass. civ., Sez. III, n.° 3741/1999).
La S.C. (cfr. Cass. n. 10427/2014) ha pure affermato che nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, “mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (vedi anche Cass. 6 giugno 2008, n. 15703).
pagina 3 di 7 La sentenza della Cassazione civile, sez. lav. 8 gennaio 2014, n. 166, ha consolidato l'orientamento che attribuisce al verbale ispettivo un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità secondo i fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo loro: “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale. Ciò in conformità all'orientamento già espresso dalla Corte (Cass. n. 6565/2007; Cass. n.
9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”.
Tanto premesso, si osserva che, nel caso in esame, risultano comprovati i presupposti fattuali per l'irrogazione della sanzione amministrativa comminata dall'Ispettorato del Lavoro di cui all'art..39 del D.L. 112/2008, convertito in legge n.133/2008, per avere il datore di lavoro infedelmente registrato sul libro unico i dati della prestazione lavorativa del lavoratore
LO RA, per il periodo dal 13.1.2020 al 3.09.2020, assunto con contratto di lavoro part time per 20 ore settimanali, dato che veniva registrato un orario lavorativo inferiore rispetto a quello effettivamente osservato.
Invero, dagli atti di causa emerge che:
- LO RA, in data 1.04.2022, inviava all'Ispettorato richiesta di intervento
(doc. 11 del resistente), riferendo di avere lavorato alle dipendenze del laboratorio chimico ricorrente dalla data dell'8.3.2016, con le mansioni di addetto al prelievo di campioni, con inquadramento nel livello VI del Contratto collettivo Servizi Terziario;
per quanto di interesse pagina 4 di 7 nella presente sede, deduceva che sebbene il contratto di lavoro fosse a tempo indeterminato part time, con orario fissato dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì, quindi per un totale di
20 ore settimanali, di fatto egli aveva prestato attività lavorativa tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 circa fino alle 19.00 con un'ora di pausa pranzo, svolgendo anche ore di straordinario il sabato e la domenica, quando il laboratorio era sottoposto a verifica da parte degli enti di certificazione ed accreditamento;
- all'esito dell'accesso ispettivo, gli Ispettori sentivano due lavoratori alle dipendenze del laboratorio opponente, ossia ZZ MA e US MO (cfr. all. n.7 e 8 della produzione resistente); nello specifico, ZZ (di cui è allegata una dichiarazione sottoscritta che reca la data del 6.12.2002) dichiarava di aver lavorato presso il laboratorio dal
1.03.2017 al 31.03.2017, aggiungendo che LO in quel periodo svolgeva orario di lavoro dalle 8:30 alle 17:30;
AC MO, sentito dagli Ispettori il 23.11.2002, premesso di aver lavorato presso il laboratorio in qualità di chimico, con contratto di lavoro a tempo pieno per 40 ore settimanali, dal 13.1 al 30.9 2020, affermava che LO aveva svolto il suo stesso orario di lavoro, vale a dire dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, con pausa pranzo di circa un'ora, per circa 9 ore giornaliere, specificando che entrambi erano impegnati nelle stesse mansioni lavorative;
AC MO è stato escusso come teste nel presente giudizio ed ha confermato quanto già indicato agli Ispettori;
nello specifico, riferiva avere la qualifica di chimico e di aver lavorato come chimico presso il Laboratorio NI dal 13.01.2020 al 30.09.2020, aggiungendo che LO (oltre a non essere un prelevatore di campioni ma un chimico) lavorava presso il laboratorio ricorrente svolgendo il suo stesso orario di lavoro, ossia dalle 8.00 alle
18.00, con pausa pranzo di un'ora circa, tutti i giorni della settimana dal lunedì al venerdì; il teste ha anche aggiunto che i due lavoravano nella stessa stanza.
La teste sentita per parte opponente, AR RG, dipendente dal febbraio 2019 presso il Laboratorio ricorrente, con mansioni di segretaria, ha riferito che LO lavorava 6 ore al giorno, intervallate da 1 ora di pausa pranzo, rilevando che iniziava alle 8.30
e usciva alle 15.30-16, riferendo che a volte lei usciva dal lavoro insieme a LO.
Tanto ricapitolato in punto di fatto, il Tribunale reputa che la deposizione resa da AC circa l'orario di lavoro osservato e svolto dal LO presso il laboratorio NI nel periodo in contestazione (13.01.2020/30.09.2020) sia del tutto credibile, anche perché si pagina 5 di 7 tratta di indicazioni perfettamente coincidenti e sovrapponibili con quelle rese dallo stesso
AC in sede di accesso ispettivo;
la deposizione appare inoltre genuina ed attendibile, dato che il teste non ha rapporti di parentela o dipendenza con le parti e, attualmente, non lavora più presso il Laboratorio;
a ciò si aggiunga che il teste ha specificato che i due (ossia esso teste e LO) lavoravano nella stessa stanza, per cui era senz'altro agevole
(per il teste) conoscere e ricordare quale fosse -esattamente- l'orario di lavoro osservato dal
LO nel periodo di riferimento.
Pertanto, risulta senza dubbio maggiormente attendibile la deposizione di AC - rispetto a quella resa dalla teste AR- sugli esatti orari di lavoro osservati dal lavoratore.
Invero, a parte la considerazione che la stessa teste AR -a ben vedere- ha riferito di un orario di lavoro svolto dal LO in ogni caso superiore a quello risultante dal contratto di lavoro (ove era indicato: 9/13 dal lunedì al venerdì), non risulta che la teste, proprio in ragione delle mansioni svolte, lavorasse nella stessa stanza del LO, come invece AC, e quindi è verosimile che ella abbia potuto rendere indicazioni più generiche e/o imprecise sull'esatto orario di lavoro del LO;
del resto, la stessa teste non ha escluso che LO si fosse trattenuto oltre l'orario di massima da lei stessa indicato.
Ancora, la deposizione scritta resa da ZZ MA, pur se riferita ad altro arco temporale, è indice del fatto che LO avesse svolto -anche in passato- un orario di lavoro di circa 8 ore giornaliere, oltre pausa pranzo, per cui è verosimile che -anche successivamente- abbia continuato a svolgere lo stesso orario.
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex art.9 d. lgs n.149/15.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1)Rigetta l'opposizione;
2)Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta,
spese che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre iva, cpa come legge e rimborso forfettario del 15%.
pagina 6 di 7 Campobasso, 20.01.25 Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 13.01.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento pendente tra
LABORATORIO NIRO srl, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti
Gianluca PESCOLLA e Oriana NIRO, presso cui è domiciliato
RICORRENTE
e
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO-ISERNIA sede di
Campobasso, (codice fiscale 80002600700, per comunicazioni: indirizzo di posta elettronica certificata (itl.campobasso-isernia@pec.ispettorato.gov.it,e-mail ITL.Campobasso-
Isernia@ispettorato.gov.it), in persona del Direttore dell'Ispettorato pro tempore, domiciliato nella sede di Campobasso alla via S. Giovanni n.55, nel presente giudizio rappresentato e difeso dalla funzionaria dott.ssa Veneranda PETTI
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 88-0/2023 notificata il 14.7.2023 con la quale l'Ispettorato resistente (sulla scorta del verbale di accertamento del 13.12.2022) le aveva contestato che nel periodo dal 13.1.2020 al 30.9.2020
pagina 1 di 7 il proprio (ex) dipendente RA LO avrebbe svolto attività lavorativa per n.
8 ore di lavoro al giorno (in luogo di quelle indicate sul LUL;
cfr. contratto di assunzione in part time); deduceva che il rapporto di lavoro era cessato con effetto dal 16.5.2021 per dimissioni volontarie del sig. LO e che all'atto delle dimissioni il lavoratore non aveva rivendicato alcunché nei propri confronti e che, comunque, era onere della controparte fornire la prova della fondatezza della propria pretesa;
evidenziava che l'ente aveva redatto un verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali per il periodo 1.1.2021-30.9.2021, poi annullato e sostituito con nuovo verbale di diffida accertativa, quantificando in € 5.334,78 il presunto credito del lavoratore, per avere a suo dire svolto attività lavorativa per un imprecisato numero di ore maggiore rispetto a quello riportato sul LUL;
nel merito, evidenziava che il lavoratore aveva svolto part-time 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con mansioni di addetto al prelievo dei campioni (VI livello CCNL di settore), occupandosi di operazioni di prelevamento o raccolta del materiale oggetto di successive analisi.
Chiedeva di annullare l'ordinanza ingiunzione opposta.
Si costituiva l'Ispettorato, replicando che l'accertamento da cui era scaturita la sanzione oggetto di impugnazione era derivato dall'accesso ispettivo effettuato in data 7.9.2022 per la verifica di quanto riferito dal lavoratore LO RA, che in data 1.4.2022 aveva inoltrato all'Ispettorato richiesta di intervento, riferendo di avere lavorato alle dipendenze del laboratorio chimico ricorrente, sin dall'8.03.2016, con le mansioni di addetto al prelievo di campioni, con inquadramento nel livello VI del Contratto collettivo Servizi Terziario;
aggiungeva che -sebbene il contratto di lavoro fosse a tempo indeterminato part time, con orario fissato dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì, quindi per un totale di 20 ore settimanali- di fatto egli aveva prestato attività lavorativa tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 circa fino alle 19.00, con un'ora di pausa pranzo, svolgendo anche ore di straordinario il sabato e la domenica;
riferiva l'Ispettorato che erano stati escussi due informatori, ZZ MA e US MO, che avevano lavorato nello stesso laboratorio,
e che entrambi avevano confermato quanto indicato dal LO, con la precisazione che solo la deposizione del secondo era pertinente al periodo dal 13.1.2020 al 30.9 2020, oggetto della odierna ingiunzione.
Chiedeva, quindi, rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita con prova testi ed acquisizione della documentazione versata dalle parti.
______
pagina 2 di 7 Va premesso -in termini generali- che il presente giudizio è finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione; ai sensi dell'art. 6, comma 11,
D.L.vo n. 150/2011 (già art. 23, comma 12, L. n.° 689/1981), l'opposizione deve essere accolta "quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"; con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene - infatti- introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, così che -ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito-
l'opposizione deve essere accolta
Quanto appena riferito in materia di riparto dell'onere della prova nei procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione trova conferma nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la quale ha affermato che “nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i princìpi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa” (cfr. Cass. civ., Sent. n. 5122/2011; cfr. Cass. civ., Ord. n.
1921/2019, Cass. civ., Sez. I, n.° 5095/1999. Conformi, Cass. civ., Sez. I, n.°
1122/1999; Cass. civ., Sez. I, n.° 1531/1996; Cass. civ., Sez. III, n.° 3741/1999).
La S.C. (cfr. Cass. n. 10427/2014) ha pure affermato che nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, “mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (vedi anche Cass. 6 giugno 2008, n. 15703).
pagina 3 di 7 La sentenza della Cassazione civile, sez. lav. 8 gennaio 2014, n. 166, ha consolidato l'orientamento che attribuisce al verbale ispettivo un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità secondo i fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo loro: “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale. Ciò in conformità all'orientamento già espresso dalla Corte (Cass. n. 6565/2007; Cass. n.
9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”.
Tanto premesso, si osserva che, nel caso in esame, risultano comprovati i presupposti fattuali per l'irrogazione della sanzione amministrativa comminata dall'Ispettorato del Lavoro di cui all'art..39 del D.L. 112/2008, convertito in legge n.133/2008, per avere il datore di lavoro infedelmente registrato sul libro unico i dati della prestazione lavorativa del lavoratore
LO RA, per il periodo dal 13.1.2020 al 3.09.2020, assunto con contratto di lavoro part time per 20 ore settimanali, dato che veniva registrato un orario lavorativo inferiore rispetto a quello effettivamente osservato.
Invero, dagli atti di causa emerge che:
- LO RA, in data 1.04.2022, inviava all'Ispettorato richiesta di intervento
(doc. 11 del resistente), riferendo di avere lavorato alle dipendenze del laboratorio chimico ricorrente dalla data dell'8.3.2016, con le mansioni di addetto al prelievo di campioni, con inquadramento nel livello VI del Contratto collettivo Servizi Terziario;
per quanto di interesse pagina 4 di 7 nella presente sede, deduceva che sebbene il contratto di lavoro fosse a tempo indeterminato part time, con orario fissato dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì, quindi per un totale di
20 ore settimanali, di fatto egli aveva prestato attività lavorativa tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 circa fino alle 19.00 con un'ora di pausa pranzo, svolgendo anche ore di straordinario il sabato e la domenica, quando il laboratorio era sottoposto a verifica da parte degli enti di certificazione ed accreditamento;
- all'esito dell'accesso ispettivo, gli Ispettori sentivano due lavoratori alle dipendenze del laboratorio opponente, ossia ZZ MA e US MO (cfr. all. n.7 e 8 della produzione resistente); nello specifico, ZZ (di cui è allegata una dichiarazione sottoscritta che reca la data del 6.12.2002) dichiarava di aver lavorato presso il laboratorio dal
1.03.2017 al 31.03.2017, aggiungendo che LO in quel periodo svolgeva orario di lavoro dalle 8:30 alle 17:30;
AC MO, sentito dagli Ispettori il 23.11.2002, premesso di aver lavorato presso il laboratorio in qualità di chimico, con contratto di lavoro a tempo pieno per 40 ore settimanali, dal 13.1 al 30.9 2020, affermava che LO aveva svolto il suo stesso orario di lavoro, vale a dire dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, con pausa pranzo di circa un'ora, per circa 9 ore giornaliere, specificando che entrambi erano impegnati nelle stesse mansioni lavorative;
AC MO è stato escusso come teste nel presente giudizio ed ha confermato quanto già indicato agli Ispettori;
nello specifico, riferiva avere la qualifica di chimico e di aver lavorato come chimico presso il Laboratorio NI dal 13.01.2020 al 30.09.2020, aggiungendo che LO (oltre a non essere un prelevatore di campioni ma un chimico) lavorava presso il laboratorio ricorrente svolgendo il suo stesso orario di lavoro, ossia dalle 8.00 alle
18.00, con pausa pranzo di un'ora circa, tutti i giorni della settimana dal lunedì al venerdì; il teste ha anche aggiunto che i due lavoravano nella stessa stanza.
La teste sentita per parte opponente, AR RG, dipendente dal febbraio 2019 presso il Laboratorio ricorrente, con mansioni di segretaria, ha riferito che LO lavorava 6 ore al giorno, intervallate da 1 ora di pausa pranzo, rilevando che iniziava alle 8.30
e usciva alle 15.30-16, riferendo che a volte lei usciva dal lavoro insieme a LO.
Tanto ricapitolato in punto di fatto, il Tribunale reputa che la deposizione resa da AC circa l'orario di lavoro osservato e svolto dal LO presso il laboratorio NI nel periodo in contestazione (13.01.2020/30.09.2020) sia del tutto credibile, anche perché si pagina 5 di 7 tratta di indicazioni perfettamente coincidenti e sovrapponibili con quelle rese dallo stesso
AC in sede di accesso ispettivo;
la deposizione appare inoltre genuina ed attendibile, dato che il teste non ha rapporti di parentela o dipendenza con le parti e, attualmente, non lavora più presso il Laboratorio;
a ciò si aggiunga che il teste ha specificato che i due (ossia esso teste e LO) lavoravano nella stessa stanza, per cui era senz'altro agevole
(per il teste) conoscere e ricordare quale fosse -esattamente- l'orario di lavoro osservato dal
LO nel periodo di riferimento.
Pertanto, risulta senza dubbio maggiormente attendibile la deposizione di AC - rispetto a quella resa dalla teste AR- sugli esatti orari di lavoro osservati dal lavoratore.
Invero, a parte la considerazione che la stessa teste AR -a ben vedere- ha riferito di un orario di lavoro svolto dal LO in ogni caso superiore a quello risultante dal contratto di lavoro (ove era indicato: 9/13 dal lunedì al venerdì), non risulta che la teste, proprio in ragione delle mansioni svolte, lavorasse nella stessa stanza del LO, come invece AC, e quindi è verosimile che ella abbia potuto rendere indicazioni più generiche e/o imprecise sull'esatto orario di lavoro del LO;
del resto, la stessa teste non ha escluso che LO si fosse trattenuto oltre l'orario di massima da lei stessa indicato.
Ancora, la deposizione scritta resa da ZZ MA, pur se riferita ad altro arco temporale, è indice del fatto che LO avesse svolto -anche in passato- un orario di lavoro di circa 8 ore giornaliere, oltre pausa pranzo, per cui è verosimile che -anche successivamente- abbia continuato a svolgere lo stesso orario.
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex art.9 d. lgs n.149/15.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1)Rigetta l'opposizione;
2)Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta,
spese che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre iva, cpa come legge e rimborso forfettario del 15%.
pagina 6 di 7 Campobasso, 20.01.25 Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
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