Cass. pen., sez. III, sentenza 31/12/2025, n. 41867
CASS
Sentenza 31 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità

    Il ricorso è generico poiché non si confronta con gli argomenti della corte territoriale che ha valorizzato specifiche circostanze emerse dalle indagini relative all'inconsistenza della società emittente le fatture (PEA 2 coop. sociale) e alla natura di 'cartiera' di quest'ultima. Non sono state addotte specifiche ragioni per ritenere non utilizzabili le dichiarazioni rese dalla legale rappresentante della PEA 2.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato

    Il motivo non risulta dedotto nell'atto di appello e pertanto è inammissibile in questa sede.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche

    Il motivo è generico e pone questioni di fatto precluse. La Corte ha escluso le attenuanti valorizzando l'ammontare dei tributi evasi e l'assenza di ulteriori elementi positivamente valutabili. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. Il giudice di primo grado aveva già escluso le attenuanti valutando la sistematicità e preordinazione dell'attività delittuosa e l'indifferenza mostrata a fronte dell'iniziativa giudiziaria relativa a un precedente.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione della natura indiziaria della prova e della carenza di prova sulla sistematicità dell'attività delittuosa

    Il motivo è generico e si limita a prospettare una richiesta di più mite trattamento sanzionatorio. La determinazione della pena entro i limiti edittali è potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. La protrazione ininterrotta della condotta dal mese di aprile al mese di dicembre del 2015 è stata ritenuta sussistente.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento delle imposte evase

    Non si ravvisa il vizio della motivazione. La sentenza di primo grado ha posto una specifica correlazione tra l'attività imprenditoriale svolta dal ricorrente e la sua capacità patrimoniale, funzionale al pagamento dei tributi evasi. Il ricorrente non ha addotto o allegato atti del processo che consentano l'emersione di profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena senza subordinazione al pagamento delle imposte evase

    Il motivo è infondato. Nei reati tributari, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata al pagamento dell'imposta evasa anche in assenza di costituzione di parte civile, poiché il pagamento del tributo evaso non costituisce risarcimento del danno, ma ricomposizione del rapporto economico con lo Stato. Le ulteriori considerazioni sulla esigibilità e certezza del debito fiscale, formulate nella memoria di replica, costituiscono motivo non dedotto in sede di appello e sono comunque infondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 31/12/2025, n. 41867
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41867
    Data del deposito : 31 dicembre 2025

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