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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 5825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5825 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 19224/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa AR Vittoria LE Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato: da nata a [...], il [...] (C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. BOTTECCHIA BARBARA del foro di Venezia (pec:
; Email_1
e nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. ADAMI GIOVANNI del foro di Venezia (pec: ; Email_2
-ricorrenti- con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio:
Conclusioni originarie delle parti:
“Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione sostituita dalle note, rimettere la causa sul ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti o autorizzando il deposito di Note di
Trattazione scritta in luogo dell'udienza, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art.473-bis 51 cpc, alle condizioni già esposte e qui integralmente richiamate: 1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove lo riterrà, con obbligo di comunicare eventuali cambiamenti della stessa e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) affidamento dei figli : I figli minor vengono affidati in via condivisa Per_1 Persona_2 ad entrambi i genitori, con prevalente ed anagrafica residenza presso l'abitazione della madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di
. 3) La casa coniugale sita in Riviera Pasquali n. 3 – 30126 Lido di Venezia, resterà Per_1 Per_2 assegnata alla madre -che ne è anche proprietaria esclusiva- signor , con tutti gli Parte_1 arredi e corredi ivi esistenti perché vi abiti con i due figli minori. 4) Tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore: Il padre non collocatario vedrà e starà coi figli minor : -fine Per_1 Per_2 settimana alternati dal venerdì dopo scuola e/o dopo le attività extra-scolastiche dei figli, sino al lunedì
1 mattina, quando li porterà a scuola. Nella settimana in cui i figli non passeranno il w.e. con il padre, si prevedono uno o due pernotti infrasettimanali coincidenti coi pomeriggi che i figli stanno col padre, concordando comunque che il padre vedrà e starà coi figli il martedì e il mercoledì dalle ore 19.00, con cena e pernotto sino al mattino successivo quando il padre li accompagnerà a scuola. -periodi di vacanza extra-scolastica: i minori staranno per pari tempi con ciascun genitore a Natale e Pasqua con la consueta alternanza rispetto ai giorni di festa principali, mentre durante l'estate staranno con il padre tre settimane anche non consecutive ed altrettante con la madre, con accordi presi per iscritto tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno. Per l'anno in corso i coniugi hanno già concordato che per Natale (sera del 24 e pranzo del 25 dicembre) la famiglia e relativi parenti li passeranno insieme, poi, dal 26/12 sino al 30/12/23 i figli staranno col padre e dal 31/12/2023 sino all'8/1/2024 staranno con la madre. Per il restante periodo il padre vedrà e starà coi figli con la frequentazione ordinaria. 5) I genitori si impegnano ad effettuarsi comunicazioni sui figli con messaggi solo via
WhatsApp, salvo urgenze da comunicarsi anche telefonicamente. Si deposita il piano genitoriale concordato tra i genitori (doc.08). 6) Contributo al mantenimento figli minori: I coniugi concordano che per “Spese Ordinarie” si intendono: vitto, abbigliamenti, spese dell'abitazione utenze incluse, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (non necessarie per la frequenza scolastica), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero.
Trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali). Pertanto, il padre verserà mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente [...] a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento per i figli, complessivi euro 1.100,00 (pari a €.550,00 per ciascun figlio). Somma che verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT dal mese dell'anno successivo alla sentenza di separazione.
7) Spese straordinarie: il padr tenuto conto della disparità di reddito, contribuirà alle CP_1 spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Venezia nella misura del 70%, la madre contribuirà nella misura del 30%. Per spese di abbigliamento di importo Parte_1 rilevante (ad.es.: capi invernali), previo accordo tra le parti, la spesa sarà sostenuta nella misura del
50% ciascuno. 8) Le detrazioni IRPEF per figli a carico vanno nella misura del 50% ciascuno e le spese andranno detratte da chi le sostiene;
9) L'assegno unico universale verrà interamente versato a favore della madr;
10 concede in comodato a tempo indeterminato la Fiat Parte_1 CP_1
600 di sua proprietà e già in uso alla stessa, la quale si accollerà le spese ordinarie Parte_1
(bollo ed RCA) e straordinarie dell'auto se a lei imputabili per danni commessi sul mezzo. Qualora
dovesse divenire in possesso di altra autovettura, il comodato si risolverà di diritto;
Parte_1
11) I coniugi concordano altresì nell'interesse dei figli e al fine di garantire loro lo stile di vita avuto durante la vita coniugale che la signor solo unitamente con i figli possa utilizzare Parte_1 la casa in montagna di proprietà del marito finché sarà nelle disponibilità dello stesso (disponibilità intesa come di proprietà e/o non affittata a terzi) nei seguenti periodi: -una sola settimana durante le feste Natalizie (ovvero durante il periodo 24.12 – 06.01) da concordarsi con il padre;
-una settimana tra febbraio e marzo durante le feste di carnevale ovvero la settimana coincidente con i giorni in cui sono a casa i figli;
-due settimane (non consecutive) durante il periodo estivo che va dal 01/06 al 14/08, da concordare entro il 31.05 di ogni anno. 12) Il d in sede di divorzio, corrisponderà a CP_1
, in un'unica soluzione, la somma a titolo di liquidazione “una tantum” e di Parte_1 riconoscimento del contributo dalla stessa apportato nel corso della vita coniugale, di euro 15.000,00;
13) Il conto corrente cointestato non verrà estinto fino a scadenza degli ultimi BTP investiti e le disponibilità residue saranno del dr. mentre dal conto titoli cointestato la signora CP_1
avrà in restituzione non appena possibile, date le diverse scadenze dei titoli acquistati, i Pt_1
5.000,00 euro da lei versati e i restanti 5.000,00 mila euro dei ragazzi verranno versati, non appena
2 possibile, su un libretto a loro intestato. 14) Ciascuna delle parti rilascia all'altra il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento d'identità valido per l'espatrio anche con riferimento ai figli minori;
15) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Venezia, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. 16) Spese di lite integralmente compensate tra le Parti”.
Per il Pubblico Ministero: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art 474-bis.51 c.p.c. depositato il
20.12.2023, e esponevano di aver contratto matrimonio in data CP_1 Parte_1
7.09.2013 in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto
Comune dell'anno 2013, Parte II, Serie A, atto n. 113 e che dall'unione erano nati due figli, Per_3
(nato a [...], il [...]) e (nato a [...], il [...]), entrambi minorenni.
[...] Persona_2
A seguito dell'udienza del 12.03.2024, nella quale le parti confermavano la volontà di separarsi e chiedevano l'omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, il Giudice si riservava di riferire al Collegio il quale, dopo aver acquisito il parere favorevole del P.M., pronunciava la separazione dei coniugi, omologandola alle condizioni rassegnate dalle parti, con sentenza parziale n. 2641 del
17.04.2024 (pubbl. il 23.07.2024).
Rimessa, quindi, la causa nel ruolo del Giudice relatore, nell'attesa del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva fissata udienza per il
7.01.2025 in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c.
Con note scritte depositate in data 2.01.2025, la sig.ra – evidenziando la Parte_1 sussistenza di circostanze emerse dopo la separazione tali da rendere necessaria una modifica dell'accordo raggiunto originariamente dalle parti – manifestava la revoca del proprio consenso, sicchè il Giudice delegato – nelle more subentrato nella titolarità del procedimento – rinviava la causa all'udienza del 16.10.2025. Alla predetta udienza, il sig. insisteva per la pronuncia di CP_1 divorzio alle condizioni originariamente concordate, mentre la sig.ra confermava la Pt_1 revoca del proprio consenso, chiedendo in particolare che la condizione n. 11 del ricorso introduttivo riguardante l'attribuzione a quest'ultima del diritto di godimento della casa di montagna di proprietà del coniuge (condizione n. 11: “i coniugi concordano altresì nell'interesse dei figli e al fine di garantire loro lo stile di vita avuto durante la vita coniugale che la signor solo unitamente Parte_1 con i figli possa utilizzare la casa in montagna di proprietà del marito finché sarà nelle disponibilità dello stesso (disponibilità intesa come di proprietà e/o non affittata a terzi) nei seguenti periodi: -una sola settimana durante le feste Natalizie (ovvero durante il periodo 24.12 – 06.01) da concordarsi con il padre;
-una settimana tra febbraio e marzo durante le feste di carnevale ovvero la settimana coincidente con i giorni in cui sono a casa i figli -due settimane (non consecutive) durante il periodo estivo che va dal 01/06 al 14/08, da concordare entro il 31.05 di ogni anno”) venisse sostituita con il riconoscimento in favore della stessa di un assegno una tantum pari ad euro 60.000 circa. Il Giudice, dopo ampia discussione al fine di verificare la possibilità di modificare congiuntamente l'accordo originario, stante il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, riservava la decisione al
Collegio.
Il P.M., ritualmente intervenuto in giudizio, concludeva in data 20.10.2025 come in epigrafe.
* * *
3 E' opinione del Collegio che debba essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle condizioni inizialmente richieste.
Preliminarmente va osservato che la nuova disciplina, dettata dall'art. 473-bis.49 c.p.c., permette alle parti, disgiuntamente o congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c. (v. Cass. n. 11906/2023), di richiedere la separazione e il successivo divorzio, cumulando le domande in unico procedimento. Con tale procedimento, scelto liberamente dalle parti (che ben avrebbero potuto scegliere di instaurare due procedimenti separati, prima quello di separazione, da concludersi con sentenza definitiva, e previo passaggio in giudicato di tale pronuncia e decorso il termine di legge, quello di divorzio, come nel previgente regime ante riforma “Cartabia”), in realtà, le stesse chiedono, in definitiva, di sciogliersi dal vincolo coniugale e su tale decisione fondano, nei casi di ricorso congiunto, il loro accordo, previo passaggio dalla fase di separazione, obbligatoria per legge.
Così opinando, ritiene il Tribunale che a tale procedimento vada applicata la previgente giurisprudenza di legittimità che sosteneva l'irrevocabilità del consenso, una volta ritualmente manifestato, nei procedimenti di divorzio congiunto. Ed invero, qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, dovendo il Tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori. Infatti, a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva e non negoziale, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della l. n. 898 del 1970, atteso che la valutazione dei requisiti per la declaratoria richiesta compete in via esclusiva al Tribunale, che in materia dispone di pieni poteri, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici tra i coniugi, consentendo al Tribunale di intervenire su tali accordi solo nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose (in particolare, sul punto, la Suprema Corte ha già avuto modo di statuire chiaramente quanto segue: “In tema di divorzio a domanda congiunta, questa
Corte ha già avuto modo di affermare che l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli minori;
che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, mentre risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi” - cfr. Cass. civ., n. 19540/2018; Cass. civ., n. 10463/2018; Cass. civ., n. 6664/1998; conforme anche Cass. civ. 19348/2021).
La sopra esposta conclusione è avvalorata anche dalla sopra citata sentenza Cass. civ. n. 11906/2023 ove in motivazione può leggersi: “Ciò che viene segnalato da una parte della dottrina e giurisprudenza come ostativo alla possibilità/configurabilità di un cumulo di domande consensuali di separazione e
4 di divorzio (l'intervento di sopravvenienze rilevanti, la revoca del consenso da parte di un coniuge, la modifica unilaterale delle condizioni patrimoniali o riguardanti i figli) non vale ad impedire la loro stessa ammissibilità ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali da questo giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio «in senso stretto», con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio)..” oltre che dalla dottrina finora edita sull'argomento che fa riferimento, per il caso di revoca unilaterale del consenso al divorzio, alla giurisprudenza sopra richiamata.
Ciò premesso, nel caso di specie, non vi è da dubitare sulla sussistenza dei requisiti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, essendo decorso il termine di legge semestrale senza alcuna riconciliazione delle parti ed essendosi concluso il giudizio di separazione con la sentenza parziale n. 2641/2024, nonché risultando evidentemente impossibile la ricostruzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alle condizioni di divorzio, si osserva che la concorde volontà delle parti trasfusa nell'accordo di separazione e di divorzio può essere disattesa dal Collegio solo in due casi: quando le condizioni concordate tra i genitori contrastino con il superiore interesse dei figli (v. art. 4 comma 16° ultimo periodo della L. n. 898/1970) e quando le condizioni (su cui il Collegio è chiamato ad effettuare la verifica) riflettano accordi illeciti o contrastanti con norme cogenti, con l'ordine pubblico o con il buon costume.
Ebbene, nel caso di specie, le condizioni pattuite dalle parti sono conformi alle norme inderogabili, all'ordine pubblico ed al buon costume, perché in punto di affidamento della prole minore esse non derogano alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presentano pertanto contrarie all'interesse dei figli;
la regolamentazione del diritto di frequentazione dei minori con il genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figli, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per i minori e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore, nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale. Inoltre, sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge dalla documentazione dalle stesse allegata, è già stata valutata la congruità delle relative condizioni con la sentenza di separazione passata in giudicato.
In conclusione, può essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle condizioni sopra indicate.
Le spese del presente procedimento vanno integralmente compensate tra le parti, in quanto la domanda è stata proposta in forma congiunta, quantomeno inizialmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in data in data 7.09.2013 in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2013, Parte II, Serie A, atto n. 113 alle condizioni originarie in epigrafe riportate e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
5 - ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
-Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa AR Vittoria LE
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa AR Vittoria LE Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato: da nata a [...], il [...] (C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. BOTTECCHIA BARBARA del foro di Venezia (pec:
; Email_1
e nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. ADAMI GIOVANNI del foro di Venezia (pec: ; Email_2
-ricorrenti- con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio:
Conclusioni originarie delle parti:
“Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione sostituita dalle note, rimettere la causa sul ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti o autorizzando il deposito di Note di
Trattazione scritta in luogo dell'udienza, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art.473-bis 51 cpc, alle condizioni già esposte e qui integralmente richiamate: 1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove lo riterrà, con obbligo di comunicare eventuali cambiamenti della stessa e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) affidamento dei figli : I figli minor vengono affidati in via condivisa Per_1 Persona_2 ad entrambi i genitori, con prevalente ed anagrafica residenza presso l'abitazione della madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di
. 3) La casa coniugale sita in Riviera Pasquali n. 3 – 30126 Lido di Venezia, resterà Per_1 Per_2 assegnata alla madre -che ne è anche proprietaria esclusiva- signor , con tutti gli Parte_1 arredi e corredi ivi esistenti perché vi abiti con i due figli minori. 4) Tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore: Il padre non collocatario vedrà e starà coi figli minor : -fine Per_1 Per_2 settimana alternati dal venerdì dopo scuola e/o dopo le attività extra-scolastiche dei figli, sino al lunedì
1 mattina, quando li porterà a scuola. Nella settimana in cui i figli non passeranno il w.e. con il padre, si prevedono uno o due pernotti infrasettimanali coincidenti coi pomeriggi che i figli stanno col padre, concordando comunque che il padre vedrà e starà coi figli il martedì e il mercoledì dalle ore 19.00, con cena e pernotto sino al mattino successivo quando il padre li accompagnerà a scuola. -periodi di vacanza extra-scolastica: i minori staranno per pari tempi con ciascun genitore a Natale e Pasqua con la consueta alternanza rispetto ai giorni di festa principali, mentre durante l'estate staranno con il padre tre settimane anche non consecutive ed altrettante con la madre, con accordi presi per iscritto tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno. Per l'anno in corso i coniugi hanno già concordato che per Natale (sera del 24 e pranzo del 25 dicembre) la famiglia e relativi parenti li passeranno insieme, poi, dal 26/12 sino al 30/12/23 i figli staranno col padre e dal 31/12/2023 sino all'8/1/2024 staranno con la madre. Per il restante periodo il padre vedrà e starà coi figli con la frequentazione ordinaria. 5) I genitori si impegnano ad effettuarsi comunicazioni sui figli con messaggi solo via
WhatsApp, salvo urgenze da comunicarsi anche telefonicamente. Si deposita il piano genitoriale concordato tra i genitori (doc.08). 6) Contributo al mantenimento figli minori: I coniugi concordano che per “Spese Ordinarie” si intendono: vitto, abbigliamenti, spese dell'abitazione utenze incluse, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (non necessarie per la frequenza scolastica), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero.
Trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali). Pertanto, il padre verserà mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente [...] a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento per i figli, complessivi euro 1.100,00 (pari a €.550,00 per ciascun figlio). Somma che verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT dal mese dell'anno successivo alla sentenza di separazione.
7) Spese straordinarie: il padr tenuto conto della disparità di reddito, contribuirà alle CP_1 spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Venezia nella misura del 70%, la madre contribuirà nella misura del 30%. Per spese di abbigliamento di importo Parte_1 rilevante (ad.es.: capi invernali), previo accordo tra le parti, la spesa sarà sostenuta nella misura del
50% ciascuno. 8) Le detrazioni IRPEF per figli a carico vanno nella misura del 50% ciascuno e le spese andranno detratte da chi le sostiene;
9) L'assegno unico universale verrà interamente versato a favore della madr;
10 concede in comodato a tempo indeterminato la Fiat Parte_1 CP_1
600 di sua proprietà e già in uso alla stessa, la quale si accollerà le spese ordinarie Parte_1
(bollo ed RCA) e straordinarie dell'auto se a lei imputabili per danni commessi sul mezzo. Qualora
dovesse divenire in possesso di altra autovettura, il comodato si risolverà di diritto;
Parte_1
11) I coniugi concordano altresì nell'interesse dei figli e al fine di garantire loro lo stile di vita avuto durante la vita coniugale che la signor solo unitamente con i figli possa utilizzare Parte_1 la casa in montagna di proprietà del marito finché sarà nelle disponibilità dello stesso (disponibilità intesa come di proprietà e/o non affittata a terzi) nei seguenti periodi: -una sola settimana durante le feste Natalizie (ovvero durante il periodo 24.12 – 06.01) da concordarsi con il padre;
-una settimana tra febbraio e marzo durante le feste di carnevale ovvero la settimana coincidente con i giorni in cui sono a casa i figli;
-due settimane (non consecutive) durante il periodo estivo che va dal 01/06 al 14/08, da concordare entro il 31.05 di ogni anno. 12) Il d in sede di divorzio, corrisponderà a CP_1
, in un'unica soluzione, la somma a titolo di liquidazione “una tantum” e di Parte_1 riconoscimento del contributo dalla stessa apportato nel corso della vita coniugale, di euro 15.000,00;
13) Il conto corrente cointestato non verrà estinto fino a scadenza degli ultimi BTP investiti e le disponibilità residue saranno del dr. mentre dal conto titoli cointestato la signora CP_1
avrà in restituzione non appena possibile, date le diverse scadenze dei titoli acquistati, i Pt_1
5.000,00 euro da lei versati e i restanti 5.000,00 mila euro dei ragazzi verranno versati, non appena
2 possibile, su un libretto a loro intestato. 14) Ciascuna delle parti rilascia all'altra il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento d'identità valido per l'espatrio anche con riferimento ai figli minori;
15) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Venezia, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. 16) Spese di lite integralmente compensate tra le Parti”.
Per il Pubblico Ministero: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art 474-bis.51 c.p.c. depositato il
20.12.2023, e esponevano di aver contratto matrimonio in data CP_1 Parte_1
7.09.2013 in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto
Comune dell'anno 2013, Parte II, Serie A, atto n. 113 e che dall'unione erano nati due figli, Per_3
(nato a [...], il [...]) e (nato a [...], il [...]), entrambi minorenni.
[...] Persona_2
A seguito dell'udienza del 12.03.2024, nella quale le parti confermavano la volontà di separarsi e chiedevano l'omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, il Giudice si riservava di riferire al Collegio il quale, dopo aver acquisito il parere favorevole del P.M., pronunciava la separazione dei coniugi, omologandola alle condizioni rassegnate dalle parti, con sentenza parziale n. 2641 del
17.04.2024 (pubbl. il 23.07.2024).
Rimessa, quindi, la causa nel ruolo del Giudice relatore, nell'attesa del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva fissata udienza per il
7.01.2025 in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c.
Con note scritte depositate in data 2.01.2025, la sig.ra – evidenziando la Parte_1 sussistenza di circostanze emerse dopo la separazione tali da rendere necessaria una modifica dell'accordo raggiunto originariamente dalle parti – manifestava la revoca del proprio consenso, sicchè il Giudice delegato – nelle more subentrato nella titolarità del procedimento – rinviava la causa all'udienza del 16.10.2025. Alla predetta udienza, il sig. insisteva per la pronuncia di CP_1 divorzio alle condizioni originariamente concordate, mentre la sig.ra confermava la Pt_1 revoca del proprio consenso, chiedendo in particolare che la condizione n. 11 del ricorso introduttivo riguardante l'attribuzione a quest'ultima del diritto di godimento della casa di montagna di proprietà del coniuge (condizione n. 11: “i coniugi concordano altresì nell'interesse dei figli e al fine di garantire loro lo stile di vita avuto durante la vita coniugale che la signor solo unitamente Parte_1 con i figli possa utilizzare la casa in montagna di proprietà del marito finché sarà nelle disponibilità dello stesso (disponibilità intesa come di proprietà e/o non affittata a terzi) nei seguenti periodi: -una sola settimana durante le feste Natalizie (ovvero durante il periodo 24.12 – 06.01) da concordarsi con il padre;
-una settimana tra febbraio e marzo durante le feste di carnevale ovvero la settimana coincidente con i giorni in cui sono a casa i figli -due settimane (non consecutive) durante il periodo estivo che va dal 01/06 al 14/08, da concordare entro il 31.05 di ogni anno”) venisse sostituita con il riconoscimento in favore della stessa di un assegno una tantum pari ad euro 60.000 circa. Il Giudice, dopo ampia discussione al fine di verificare la possibilità di modificare congiuntamente l'accordo originario, stante il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, riservava la decisione al
Collegio.
Il P.M., ritualmente intervenuto in giudizio, concludeva in data 20.10.2025 come in epigrafe.
* * *
3 E' opinione del Collegio che debba essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle condizioni inizialmente richieste.
Preliminarmente va osservato che la nuova disciplina, dettata dall'art. 473-bis.49 c.p.c., permette alle parti, disgiuntamente o congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c. (v. Cass. n. 11906/2023), di richiedere la separazione e il successivo divorzio, cumulando le domande in unico procedimento. Con tale procedimento, scelto liberamente dalle parti (che ben avrebbero potuto scegliere di instaurare due procedimenti separati, prima quello di separazione, da concludersi con sentenza definitiva, e previo passaggio in giudicato di tale pronuncia e decorso il termine di legge, quello di divorzio, come nel previgente regime ante riforma “Cartabia”), in realtà, le stesse chiedono, in definitiva, di sciogliersi dal vincolo coniugale e su tale decisione fondano, nei casi di ricorso congiunto, il loro accordo, previo passaggio dalla fase di separazione, obbligatoria per legge.
Così opinando, ritiene il Tribunale che a tale procedimento vada applicata la previgente giurisprudenza di legittimità che sosteneva l'irrevocabilità del consenso, una volta ritualmente manifestato, nei procedimenti di divorzio congiunto. Ed invero, qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, dovendo il Tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori. Infatti, a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva e non negoziale, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della l. n. 898 del 1970, atteso che la valutazione dei requisiti per la declaratoria richiesta compete in via esclusiva al Tribunale, che in materia dispone di pieni poteri, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici tra i coniugi, consentendo al Tribunale di intervenire su tali accordi solo nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose (in particolare, sul punto, la Suprema Corte ha già avuto modo di statuire chiaramente quanto segue: “In tema di divorzio a domanda congiunta, questa
Corte ha già avuto modo di affermare che l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli minori;
che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, mentre risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi” - cfr. Cass. civ., n. 19540/2018; Cass. civ., n. 10463/2018; Cass. civ., n. 6664/1998; conforme anche Cass. civ. 19348/2021).
La sopra esposta conclusione è avvalorata anche dalla sopra citata sentenza Cass. civ. n. 11906/2023 ove in motivazione può leggersi: “Ciò che viene segnalato da una parte della dottrina e giurisprudenza come ostativo alla possibilità/configurabilità di un cumulo di domande consensuali di separazione e
4 di divorzio (l'intervento di sopravvenienze rilevanti, la revoca del consenso da parte di un coniuge, la modifica unilaterale delle condizioni patrimoniali o riguardanti i figli) non vale ad impedire la loro stessa ammissibilità ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali da questo giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio «in senso stretto», con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio)..” oltre che dalla dottrina finora edita sull'argomento che fa riferimento, per il caso di revoca unilaterale del consenso al divorzio, alla giurisprudenza sopra richiamata.
Ciò premesso, nel caso di specie, non vi è da dubitare sulla sussistenza dei requisiti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, essendo decorso il termine di legge semestrale senza alcuna riconciliazione delle parti ed essendosi concluso il giudizio di separazione con la sentenza parziale n. 2641/2024, nonché risultando evidentemente impossibile la ricostruzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alle condizioni di divorzio, si osserva che la concorde volontà delle parti trasfusa nell'accordo di separazione e di divorzio può essere disattesa dal Collegio solo in due casi: quando le condizioni concordate tra i genitori contrastino con il superiore interesse dei figli (v. art. 4 comma 16° ultimo periodo della L. n. 898/1970) e quando le condizioni (su cui il Collegio è chiamato ad effettuare la verifica) riflettano accordi illeciti o contrastanti con norme cogenti, con l'ordine pubblico o con il buon costume.
Ebbene, nel caso di specie, le condizioni pattuite dalle parti sono conformi alle norme inderogabili, all'ordine pubblico ed al buon costume, perché in punto di affidamento della prole minore esse non derogano alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presentano pertanto contrarie all'interesse dei figli;
la regolamentazione del diritto di frequentazione dei minori con il genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figli, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per i minori e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore, nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale. Inoltre, sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge dalla documentazione dalle stesse allegata, è già stata valutata la congruità delle relative condizioni con la sentenza di separazione passata in giudicato.
In conclusione, può essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle condizioni sopra indicate.
Le spese del presente procedimento vanno integralmente compensate tra le parti, in quanto la domanda è stata proposta in forma congiunta, quantomeno inizialmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in data in data 7.09.2013 in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2013, Parte II, Serie A, atto n. 113 alle condizioni originarie in epigrafe riportate e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
5 - ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
-Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa AR Vittoria LE
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
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