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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n.
69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 276/2025 V.G. promossa
DA
(c.f. ), e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. C.F._2
AB ME, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia -
Mestre, viale San Marco n. 49/c in forza di procura alle liti in atti;
RICORRENTI
CONTRO
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
1 E CON L'INTERVENTO DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, tempestivamente e regolarmente notificati, e hanno chiesto il Parte_1 Parte_2 riconoscimento degli effetti nel territorio della Repubblica del provvedimento con cui il Tribunale di Meknes del Regno del Marocco ha disposto il conferimento della della minore abbandonata nata il Per_1 Persona_2
28.4.2024. Rimasto contumace il convenuto, l'ufficio del Procuratore CP_1
Generale ha dato parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Con successivo deposito del 22 dicembre 2025, i ricorrenti, a mezzo del proprio difensore, a ciò abilitato in forza di procura in atti, hanno rinunciato agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 cpc, rappresentando il venire meno dell'interesse sotteso alla domanda di riconoscimento, avendo nelle more la
Questura di rilasciato il permesso di soggiorno in favore della minore, CP_1 con ciò riconoscendo l'efficacia nell'ordinamento interno del provvedimento straniero.
Considerato che, in assenza di costituzione della parte controinteressata non
è necessaria accettazione di detta rinuncia, deve reputarsi integrata la fattispecie di cui alla norma richiamata.
Conseguentemente deve essere dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre sulle spese di lite in assenza di costituzione del
[...]
. CP_2
P.Q.M.
2 La Corte d'Appello di Venezia così provvede:
1. dichiara l'estinzione del processo;
2. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 23 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
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