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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9332 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RG 5774 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5774 / 2025 r.g. promossa da:
, con l'avv. MAIO GIUSEPPE, ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, con l'avv. BOIENTI ALESSANDRO ed elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 10.2.2025, (Seli o la Parte_1
“Opponente”) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 53/2024 emesso in data
21.12.2024 dal Tribunale di Milano per il pagamento della somma di € 16.317,74, oltre interessi e spese, in favore di ( o la “Opposta”), a saldo della fornitura e la posa in opera di CP_1 CP_1 due impianti ascensori da installare nell'edificio di edilizia residenziale pubblica in costruzione nel
Comune di Seregno, Via Maccallé, la cui realizzazione era stata appaltata dal a Controparte_2
Pt_1
Esponeva l'Opponente di aver subappaltato a la fornitura e posa dei due impianti, per i quali CP_1
l'Opposta aveva emesso le due fatture azionate monitoriamente, fatture contestate da in quanto Pt_1 prive della documentazione prevista contrattualmente, ovvero certificazioni CE degli impianti forniti e certificazioni relative agli obblighi contributivi ed assistenziali verso la manodopera impiegata nel summenzionato cantiere, in particolare DURC in corso di validità, LUL, buste paga lavoratori e copia bonifici di pagamento, copia polizza assicurativa e dichiarazione di manleva. Sempre secondo quanto esposto da la mancata produzione da parte di della Pt_1 CP_1 documentazione contrattualmente prevista, avrebbe costituito un grave inadempimento contrattuale che avrebbe giustificato, ai sensi dell'art.1460 c.c., la sospensione dei pagamenti.
inoltre, contestava la validità probatoria delle fatture azionate monitoriamente, in quanto Pt_1 documentazione di formazione unilaterale da parte di CP_1
Per questo motivo, chiedeva l'accertamento di nulla dovere a in relazione agli Pt_1 CP_1 importi di cui alle fatture azionate monitoriamente e, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, chiedeva la riduzione delle pretese dell'Opposta a quanto accertato come dovuto all'esito dell'istruttoria.
Con comparsa datata 7.4.2025, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione, contestando le pretese avversarie, ritenute infondate in fatto e in diritto, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa, avendo provveduto, nelle more del giudizio, al pagamento dell'importo Pt_1 capitale, il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
Successivamente, non essendo stati ammessi i mezzi istruttori richiesti dalla sola Opponente, la causa veniva posta in decisione. precisava le proprie conclusioni chiedendo l'accertamento di nulla dovere a e la Pt_1 CP_1 conseguente revoca del decreto opposto, o, in subordine, la riduzione della pretesa avversaria a quanto accertato in giudizio. precisava le proprie conclusioni chiedendo il rigetto delle domande avverse e la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'Opponente al pagamento delle somme risultanti dal decreto ingiuntivo opposto o, comunque, l'accoglimento delle proprie domande e la condanna di al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 16.317,74, Pt_1 per le causali di cui al ricorso, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, nonché alle spese del decreto ingiuntivo, con condanna di al risarcimento Pt_1 del danno per lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c., ovvero, ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Dalla documentazione prodotta in causa, risulta invero provato e non contestato che fra le parti era stato concluso, in data 26.10.2023, un contratto per la fornitura e la posa in opera di due impianti ascensori nell'edificio di edilizia residenziale pubblica in costruzione nel Comune di
Seregno, Via Maccallé, la cui realizzazione era stata appaltata dal Comune di Seregno a Pt_1
Non è contestata da la consegna in cantiere dei due impianti elevatori, provata Pt_1 documentalmente da (cfr DDT 10.7.2024 e 21.10.2024, doc. 5 e 6 fascicolo Opposta), e CP_1 l'avvenuta installazione degli stessi (cfr. verbale di ultimazione lavori del 20.8.2024 e del
26.2.2025 firmati da doc. 7 e 9), nè eccepisce vizi o difetti degli stessi. Pt_1 Pt_1
Con riferimento all'asserito inadempimento di all'obbligo di consegna della CP_1 documentazione contrattualmente prevista, che secondo l'Opponente avrebbe giustificato la sospensione dei pagamenti, deve rilevarsi che parte opposta ha documentalmente provato di aver provveduto a caricare sul portale di i DURC in corso di validità, F24 quietanzati, LUL Pt_1
(Libro Unico del Lavoro), buste paga del dipendente (delegato a seguire il Parte_2 cantiere) e bonifici bancari allo stesso, inviati dalla alla (doc. 3 fascicolo CP_1 Parte_1
Opposta).
Per tale motivo, avendo l'Opposta dimostrato la fondatezza della propria pretesa e la correttezza dell'importo azionato in via monitoria, e risultando infondate le generiche contestazioni dell'Opponente, deve ritenersi l'infondatezza dell'opposizione.
Quanto alla domanda di condanna dell'Opponente per lite temeraria, la stessa va accolta sulla base del disposto dell'art. 96, c. 3, c.p.c. Il comma aggiunto dalla legge 2009/69 ha introdotto un meccanismo che può essere applicato dal giudice anche d'ufficio e che prescinde dalla prova del danno da parte del soggetto vittorioso nel processo. La previsione ha carattere sanzionatorio e mira a scoraggiare ogni forma di abuso del processo in quanto, contribuendo ad aggravare i tempi medi di durata dei processi, si rivela pregiudizievole non solo per le parti coinvolte nel processo ma anche, in generale, per la collettività, tanto più nell'attuale contesto di limitate risorse destinate agli uffici giudiziari, e dei ripetuti sforzi legislativi volti a contenere la durata dei processi (sulla questione si veda ad es. Tribunale Milano ord. 13.6.2012). La palese inconsistenza della presente opposizione, nonché il pagamento effettuato in corso di causa dimostra la finalità meramente dilatoria della stessa e l'utilizzo strumentale delle garanzie processuali. D'altra parte è indubitabile che a seguito della instaurazione del processo il creditore ha subito un danno in quanto ha visto ulteriormente e pretestuosamente procrastinato il diritto al soddisfacimento del proprio credito.
La condotta processuale dell'opponente appare pertanto connotata da dolo o quanto meno da colpa grave e giustifica la condanna al pagamento di una somma che, tenuto conto della natura della lite e della durata del processo questo giudice liquida in via equitativa nell'importo di €
500,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto l'art. 91 c.p.c. e tenuto conto del valore della causa, vengono liquidate come da dispositivo.
Le istanze istruttorie formulate da parte Opponente devono essere rigettate in quanto genericamente formulate, ovvero aventi ad oggetto circostanze non contestate, a contenuto valutativo o da provarsi documentalmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto l'art. 91 c.p.c. e tenuto conto del valore della causa, vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 53/2025, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano in data
21.12.2024;
- rilevato l'intervenuto pagamento, in corso di causa, dell'importo capitale di € 16.317,74, condanna al pagamento degli interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. Parte_1
231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, nonché alle spese del decreto ingiuntivo;
- condanna alla rifusione in favore della controparte delle Parte_1 spese di lite, liquidate in € 5.077, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
- condanna al pagamento a favore dell'opposta ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c. 3 c.p.c. dell'importo di € 500.
Così deciso in Milano, il 04/12/2025
Il GOT
(Micaela Magri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5774 / 2025 r.g. promossa da:
, con l'avv. MAIO GIUSEPPE, ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, con l'avv. BOIENTI ALESSANDRO ed elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 10.2.2025, (Seli o la Parte_1
“Opponente”) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 53/2024 emesso in data
21.12.2024 dal Tribunale di Milano per il pagamento della somma di € 16.317,74, oltre interessi e spese, in favore di ( o la “Opposta”), a saldo della fornitura e la posa in opera di CP_1 CP_1 due impianti ascensori da installare nell'edificio di edilizia residenziale pubblica in costruzione nel
Comune di Seregno, Via Maccallé, la cui realizzazione era stata appaltata dal a Controparte_2
Pt_1
Esponeva l'Opponente di aver subappaltato a la fornitura e posa dei due impianti, per i quali CP_1
l'Opposta aveva emesso le due fatture azionate monitoriamente, fatture contestate da in quanto Pt_1 prive della documentazione prevista contrattualmente, ovvero certificazioni CE degli impianti forniti e certificazioni relative agli obblighi contributivi ed assistenziali verso la manodopera impiegata nel summenzionato cantiere, in particolare DURC in corso di validità, LUL, buste paga lavoratori e copia bonifici di pagamento, copia polizza assicurativa e dichiarazione di manleva. Sempre secondo quanto esposto da la mancata produzione da parte di della Pt_1 CP_1 documentazione contrattualmente prevista, avrebbe costituito un grave inadempimento contrattuale che avrebbe giustificato, ai sensi dell'art.1460 c.c., la sospensione dei pagamenti.
inoltre, contestava la validità probatoria delle fatture azionate monitoriamente, in quanto Pt_1 documentazione di formazione unilaterale da parte di CP_1
Per questo motivo, chiedeva l'accertamento di nulla dovere a in relazione agli Pt_1 CP_1 importi di cui alle fatture azionate monitoriamente e, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, chiedeva la riduzione delle pretese dell'Opposta a quanto accertato come dovuto all'esito dell'istruttoria.
Con comparsa datata 7.4.2025, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione, contestando le pretese avversarie, ritenute infondate in fatto e in diritto, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa, avendo provveduto, nelle more del giudizio, al pagamento dell'importo Pt_1 capitale, il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
Successivamente, non essendo stati ammessi i mezzi istruttori richiesti dalla sola Opponente, la causa veniva posta in decisione. precisava le proprie conclusioni chiedendo l'accertamento di nulla dovere a e la Pt_1 CP_1 conseguente revoca del decreto opposto, o, in subordine, la riduzione della pretesa avversaria a quanto accertato in giudizio. precisava le proprie conclusioni chiedendo il rigetto delle domande avverse e la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'Opponente al pagamento delle somme risultanti dal decreto ingiuntivo opposto o, comunque, l'accoglimento delle proprie domande e la condanna di al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 16.317,74, Pt_1 per le causali di cui al ricorso, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, nonché alle spese del decreto ingiuntivo, con condanna di al risarcimento Pt_1 del danno per lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c., ovvero, ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Dalla documentazione prodotta in causa, risulta invero provato e non contestato che fra le parti era stato concluso, in data 26.10.2023, un contratto per la fornitura e la posa in opera di due impianti ascensori nell'edificio di edilizia residenziale pubblica in costruzione nel Comune di
Seregno, Via Maccallé, la cui realizzazione era stata appaltata dal Comune di Seregno a Pt_1
Non è contestata da la consegna in cantiere dei due impianti elevatori, provata Pt_1 documentalmente da (cfr DDT 10.7.2024 e 21.10.2024, doc. 5 e 6 fascicolo Opposta), e CP_1 l'avvenuta installazione degli stessi (cfr. verbale di ultimazione lavori del 20.8.2024 e del
26.2.2025 firmati da doc. 7 e 9), nè eccepisce vizi o difetti degli stessi. Pt_1 Pt_1
Con riferimento all'asserito inadempimento di all'obbligo di consegna della CP_1 documentazione contrattualmente prevista, che secondo l'Opponente avrebbe giustificato la sospensione dei pagamenti, deve rilevarsi che parte opposta ha documentalmente provato di aver provveduto a caricare sul portale di i DURC in corso di validità, F24 quietanzati, LUL Pt_1
(Libro Unico del Lavoro), buste paga del dipendente (delegato a seguire il Parte_2 cantiere) e bonifici bancari allo stesso, inviati dalla alla (doc. 3 fascicolo CP_1 Parte_1
Opposta).
Per tale motivo, avendo l'Opposta dimostrato la fondatezza della propria pretesa e la correttezza dell'importo azionato in via monitoria, e risultando infondate le generiche contestazioni dell'Opponente, deve ritenersi l'infondatezza dell'opposizione.
Quanto alla domanda di condanna dell'Opponente per lite temeraria, la stessa va accolta sulla base del disposto dell'art. 96, c. 3, c.p.c. Il comma aggiunto dalla legge 2009/69 ha introdotto un meccanismo che può essere applicato dal giudice anche d'ufficio e che prescinde dalla prova del danno da parte del soggetto vittorioso nel processo. La previsione ha carattere sanzionatorio e mira a scoraggiare ogni forma di abuso del processo in quanto, contribuendo ad aggravare i tempi medi di durata dei processi, si rivela pregiudizievole non solo per le parti coinvolte nel processo ma anche, in generale, per la collettività, tanto più nell'attuale contesto di limitate risorse destinate agli uffici giudiziari, e dei ripetuti sforzi legislativi volti a contenere la durata dei processi (sulla questione si veda ad es. Tribunale Milano ord. 13.6.2012). La palese inconsistenza della presente opposizione, nonché il pagamento effettuato in corso di causa dimostra la finalità meramente dilatoria della stessa e l'utilizzo strumentale delle garanzie processuali. D'altra parte è indubitabile che a seguito della instaurazione del processo il creditore ha subito un danno in quanto ha visto ulteriormente e pretestuosamente procrastinato il diritto al soddisfacimento del proprio credito.
La condotta processuale dell'opponente appare pertanto connotata da dolo o quanto meno da colpa grave e giustifica la condanna al pagamento di una somma che, tenuto conto della natura della lite e della durata del processo questo giudice liquida in via equitativa nell'importo di €
500,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto l'art. 91 c.p.c. e tenuto conto del valore della causa, vengono liquidate come da dispositivo.
Le istanze istruttorie formulate da parte Opponente devono essere rigettate in quanto genericamente formulate, ovvero aventi ad oggetto circostanze non contestate, a contenuto valutativo o da provarsi documentalmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto l'art. 91 c.p.c. e tenuto conto del valore della causa, vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 53/2025, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano in data
21.12.2024;
- rilevato l'intervenuto pagamento, in corso di causa, dell'importo capitale di € 16.317,74, condanna al pagamento degli interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. Parte_1
231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, nonché alle spese del decreto ingiuntivo;
- condanna alla rifusione in favore della controparte delle Parte_1 spese di lite, liquidate in € 5.077, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
- condanna al pagamento a favore dell'opposta ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c. 3 c.p.c. dell'importo di € 500.
Così deciso in Milano, il 04/12/2025
Il GOT
(Micaela Magri)