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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/06/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1997/2022 promossa da:
(C.F. e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2
BERRERA FULVIO, elettivamente domiciliati presso il difensore avv. BERRERA FULVIO
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEZZI ROBERTA CP_1 P.IVA_3
( ), elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LEZZI ROBERTA C.F._1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2022 , quale titolare dell'impresa Parte_1 individuale , e evocavano in Parte_1 Parte_2 giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, l' affermando CP_1 che: 1) con verbali unici di accertamento e notificazione di violazioni amministrative n. 178/2020 e n. 179/2020 del 26.10.2020 erano contestate a e alla Parte_1 [...] le violazioni di “appalto illecito” ex art. 29, comma 1, D.l.vo n. 267/03 e di Parte_2
“somministrazione fraudolenta di manodopera” ex art. 38-bis D.l.vo n. 81/15), per aver l'impresa individuale di utilizzato impropriamente in Parte_1 Parte_1 modo continuativo e reiterato il personale della società durante il quinquennio 2015-2020; 2) le conclusioni ispettive erano fondate sulle dichiarazioni “confessorie” di e Parte_1 Tes_1 pagina 1 di 7 , che confermavano di aver utilizzato dipendenti della società per lo svolgimento di Pt_3 mansioni proprie dell'impresa individuale, sulla documentazione acquisita e sulle dichiarazioni rese da alcuni dipendenti della società dai quali era emerso che le due imprese avevano operato in regime di committenza esclusiva e che i dipendenti della società e dell'impresa individuale avevano svolto in maniera promiscua e indistinta le medesime prestazioni a favore della sola impresa individuale;
3) sul presupposto che tutti gli obblighi di natura contributiva e assicurativa gravassero sull'effettivo datore di lavoro/utilizzatore, gli ispettori avevano disconosciuto l'imputazione contributiva previdenziale dei rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori utilizzati dall'impresa individuale e il 26.10.2020 l aveva intimato il CP_2 pagamento di €. 1.190.613,67, a titolo di contributi previdenziali dovuti per il periodo dal gennaio 2015 al dicembre 2019, ed €. 709.861,63 a titolo di somme aggiuntive (interessi e sanzioni) previste per il medesimo periodo, e così complessivi €. 1.900.475,60; 3) l'accertamento ispettivo era erroneo poiché l'attività delle due imprese, anche di quella individuale, era effettiva e distinta l'una dall'altra, e dunque nessuna somministrazione fraudolenta di manodopera si era verificata.
Chiedevano, pertanto, l'accertamento dell'inesistenza di alcun ulteriore loro obbligo contributivo nei confronti dell' . CP_1
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto di tutte le domande perché infondate CP_1 in fatto e in diritto. Affermava che il verbale si basava sugli accertamenti effettuati, in particolare sulle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, non solo dei dipendenti ma anche dei due titolari, dalle quali era emerso che i lavoratori prestavano la propria opera in modo indifferenziato per l'una e per l'altra impresa, con commistione di gestione dei rapporti di lavoro e delle attività svolta, senza alcun contratto che regolasse i rapporti fra le due, e con la finalità di impedire all'impresa individuale di superare la soglia numerica di dipendenti per beneficiare degli sgravi contributivi previsti per le imprese artigiane. Erano dunque dovuti i maggiori contributi accertati dagli ispettori. Istruita documentalmente e a mezzo delle prove testimoniali ammesse con l'ordinanza del 23.11.2023, all'udienza del 5.6.2025 la causa era decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Deve anzitutto rilevarsi che l'azione proposta dai ricorrenti deve essere qualificata come azione di accertamento negativo dei fatti storici risultanti dal verbale di accertamento ed è, come tale, ammissibile ogni qualvolta la stessa sia idonea a eliminare una situazione di obiettiva incertezza, potenzialmente fonte di un pregiudizio per il soggetto attore. Nel caso in esame, il verbale di accertamento dell' è potenzialmente idoneo a CP_2 determinare, in futuro, effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica dell'associazione ricorrente, perché con esso sono stati asseritamene accertati fatti che integrano violazioni contributive e previdenziali, a carico degli opponenti nonché violazioni di norme di legge sanzionabili in via amministrativa. È quindi già sorto, in capo alla ricorrente, un concreto e attuale interesse ad accertare l'inesistenza dei fatti storici attestati nel medesimo verbale di accertamento, prima che ne derivino pretese contributive o sanzionatorie, dotate di efficacia esterna. Nel merito il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato. Oggetto di controversia è la sussistenza effettiva dei rapporti di lavoro in capo alla società opponente che – a giudizio degli ispettori – sono sussistenti in capo all'impresa individuale. Assume a tale proposito l' che - in assenza di alcun contratto scritto – v'è CP_1
pagina 2 di 7 stato un appalto illecito fra le due imprese e, quindi, una fraudolenta somministrazione di manodopera a favore dell'impresa individuale, con finalità elusive rispetto alla contribuzione da versare, con riferimento sia al CCNL applicato che al limite dimensionale dell'effettivo utilizzatore. Afferma in particolare l' che i lavoratori dipendenti della società sono CP_1 risultati solo fittiziamente tali, visto che hanno sempre svolto l'attività lavorativa a favore dell'impresa individuale e che la loro assunzione da parte della società è stata compiuta al solo fine di evitare che l'impresa individuale perdesse i requisiti per essere qualificata come artigiana (superando il numero massimo di lavoratori consentiti per essere qualificata come tale) e, conseguentemente, i relativi benefici. Da qui l'effettiva imputazione dei rapporti di lavoro operata dall . CP_2
Le difese dell' sono fondate e meritano di essere accolte. CP_2
A tal proposito deve rilevarsi che, quanto al divieto di intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma 1, D.l.vo n. 276/03 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore e all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, che ricorre quando l'appaltante- interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposto solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa. Dunque, perché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ex art. 29, comma 1, D.l.vo n. 276/03 è necessario verificare - soprattutto nei casi di appalti ad alta intensità di manodopera cosiddetti “labour intensive” - che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, con impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, il cosiddetto intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (da ultimo Cass. civ, sez. lav., n. 12551/20 e Cass. civ., sez. lav., n. 13182/22). Nel caso in esame, dall'istruttoria è emerso quanto segue. La teste , Testimone_2 ispettrice dell , ha dichiarato: “L'accertamento era stato iniziato dalla Guardia di CP_1
Finanza sull'impresa individuale;
da tale accertamento risultavano alla Guardia di Finanza documenti da cui derivava una commistione nell'utilizzo dei dipendenti e nella stessa giornata dell'accertamento sei dipendenti della società risultavano lavorare per l'impresa individuale senza distacco. Da qui l'accertamento si è esteso anche agli aspetti contributivi e previdenziali e l' è stato coinvolto. Dagli accertamenti abbiamo potuto verificare che i dipendenti della CP_1 società lavoravano promiscuamente anche per l'impresa individuale. Dai documenti risultava che la società vendeva solo all'impresa individuale nei cinque anni analizzati, era cioè in regime di monocomittenza. Ricordo inoltre che alcuni dipendenti erano transitati dall'impresa individuale alla società e viceversa. Nel computer dell'impresa individuale, nell'ufficio del titolare, vi era una cartella che conteneva documenti che riguardavano sia l'impresa individuale che la società; ad esempio i file relativi alle visite mediche e ai numeri di telefono erano unici per tuti i dipendenti, così come un'altra cartella, in cui vi erano le buste paga di
pagina 3 di 7 tutti. Posso dire che la società svolgeva attività di assemblaggio che, come ho detto, era svolta a favore dell'impresa individuale. Posso dire che all' l'impresa individuale risultava CP_1 artigiana, in assenza di formale comunicazione sul punto. Mi risulta che tutti i dipendenti facessero riferimento a quale datore di lavoro, che anche formalmente risultava Parte_1 titolare dell'impresa individuale e legale rappresentante della società. Mi risulta che la società sia stata costituita nel 1989; la società applicava il CCNL metalmeccanica industria, l'impresa individuale il CCNL metalmeccanica artigianato”. Il teste , dipendente della Tes_3 società, ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori, e così anche Testimone_4 dipendente dell'impresa individuale. Il primo ha riferito espressamente che i dipendenti dell'impresa individuale e della società lavoravano insieme, svolgendo le stesse mansioni, sia per l'impresa individuale che per la società, indistintamente, a seconda delle necessità quotidiane;
il secondo ha addirittura riferito di non sapere di chi era dipendente, se l'impresa individuale o se la società ricorrente. Le teste dipendente dell'impresa individuale Tes_5 dal 2001, ha poi dichiarato: “Confermo le dichiarazioni rese alla guardia di finanza in occasione dell'ispezione e che mi sono mostrate (alla testimone è stato mostrato il documento n. 7 di parte resistente); preciso però che io sono dipendente di , ho indicato Parte_1 come datrice di lavoro la società per errore, sono io che ho compilato il verbale. Il fatto che
sia mio datore di lavoro risulta anche dalle buste paga nelle quali è indicato lui Parte_1 come datore di lavoro, non la società”. Inoltre, - figlio di - ha dichiarato agli ispettori che era Testimone_6 Parte_1 dipendente dell'impresa individuale, con mansioni commerciali, ma che non sapeva a quale impresa appartenesse la sala delle riunioni che utilizzava quando non era presso i clienti. Ha aggiunto che i clienti da lui contattati erano dell'impresa individuale, ma che in tal modo faceva anche ricerca e sviluppo per la società. Dall'esame del verbale ispettivo emerge inoltre che lo stesso , al tempo Parte_1 stesso titolare dell'impresa individuale e legale rappresentante della società, ha dichiarato che ha costituito la società nel 2007 per evitare che l'impresa individuale superasse i 50 dipendenti. Ha aggiunto che aveva sempre utilizzato i dipendenti in modo promiscuo, per le necessità dell'una o dell'altra impresa e che avrebbe poi regolarizzato la situazione. E , Controparte_3 sua moglie, ha confermato integralmente le dichiarazioni del marito. Gli ispettori hanno poi accertato l'esistenza di un unico archivio contenente i dati di tutti i dipendenti (recapiti telefonici, situazione medica, libro unico del lavoro), a riprova di una gestione amministrativa dei rapporti di lavoro assolutamente promiscua. Hanno inoltre accertato che la società assembla e collauda il materiale elettronico fornito dall'impresa individuale e che, nel periodo oggetto di accertamento, le fatture relative a tale attività sono emesse tutte nei confronti di essa. Del resto, le fatture e i partitari prodotti dagli opponenti (documenti nn. 15 e 19 di parte ricorrente) sono tutti relativi ad alcuni mesi del 2006 e del 2007, nessuno agli anni dal 2015 al 2019, oggetto dell'accertamento ispettivo. Alla luce di tali elementi deve ritenersi che non vi sia stata alcun appalto fra le due imprese, in assenza di una effettiva organizzazione della società, priva di consistenza, quantomeno autonoma da quella dell'impresa individuale. Dall'istruttoria è infatti risultato che la società operava in regime monomandatario, visto che la sua attività era resa esclusivamente a favore dell'impresa individuale;
i rapporti di lavoro dei dipendenti erano di fatto gestiti dal e dalla moglie – come se si trattasse di Parte_1 un'unica impresa – tanto che alcuni di loro non sono stati nemmeno in grado di identificare il pagina 4 di 7 datore di lavoro. I documenti hanno evidenziato l'esistenza di un'unica, indistinta, gestione organizzativa, operativa e amministrativa delle due imprese. Né, sotto questo profilo, le difese degli opponenti appaiono tali da scalfire le conclusioni raggiunte. Da un lato le dichiarazioni di e della moglie, con evidente valore Parte_1 confessorio, sono inequivoche circa le finalità della costituzione della società, senza che possa in alcun modo ritenersi che esse siano state raccolte dagli ispettori con lesione del diritto di difesa del primo. Dall'altro non rileva la scarsa pregnanza di questo o quell'elemento valutato dagli ispettori, come affermato dagli opponenti, poiché ciò che è significativo è il complesso delle circostanze rilevate, che depongono tutte - univocamente - nel senso dell'assenza di un'organizzazione autonoma della società nello svolgimento dell'attività che sarebbe dovuta essere oggetto dell'ipotizzato appalto e dell'utilizzazione di tutti i dipendenti da parte della sola impresa individuale o, comunque, da parte di entrambe in modo assolutamente promiscuo. Il fatto che - nel periodo oggetto dell'accertamento, dal 2015 al 2019 - l'impresa individuale abbia beneficiato dell'applicazione di ritenute contributive e previdenziali inferiori a quelle previste dal settore industria, avendo mantenuto la qualifica artigiana nonostante il superamento, di fatto, del limite dimensionale, ha generato l'evasione contributiva. Inoltre, la società è sì risultata inquadrata nel settore industria, ma per la maggioranza dei dipendenti il
“minimo contrattuale” è stato inferiore a quello previsto dal CCNL del settore. Tali due fatti hanno determinato la complessiva evasione contributiva accertata dagli ispettori. E tale accertamento del maggior debito contributivo deve essere imputato all'impresa individuale. Il rapporto previdenziale tra datore di lavoro e l' trova infatti la propria CP_2 fonte nella legge e presuppone esclusivamente la sussistenza di un rapporto di lavoro, a prescindere dall'esistenza di un contratto e dalle sue vicende processuali, essendo la sua esistenza sottratta alla disponibilità delle parti. Non a caso non è nemmeno condizionato dalla scelta del lavoratore di ottenere il riconoscimento in giudizio del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore. L'unico rapporto di lavoro rilevante per l'ente previdenziale è quello con il datore di lavoro effettivo, cui consegue – accertata la sua esistenza – l'obbligazione contributiva nei confronti dell' , essendone l'utilizzatore l'unico responsabile (Cass. civ., CP_1 sez. lav., n. 17355/17). In ragione della loro autonomia, il rapporto di lavoro e il rapporto contributivo possono atteggiarsi nelle loro vicende in modo anche difforme, ma la contribuzione è dovuta anche in mancanza di pagamento della retribuzione (Cass. civ., sez. lav., n. 996/07). L'obbligo sorge in ragione della novazione ex lege del rapporto di lavoro, nel quale il datore di lavoro effettivo è l'utilizzatore della prestazione e, proprio perché tale, si sostituisce a quello apparente (in tal senso già Cass. civ., SS. UU., n. 22910/06). Circa poi il quantum del credito dell' , due sono le difese svolte dagli opponenti: 1) CP_1 il fatto che nell'imputare i rapporti di lavoro, e quindi gli obblighi contributivi, all'impresa individuale si debba tenere conto che non sono più imputati alla società; 2) l'erroneo calcolo delle sanzioni. Entrambe le difese sono infondate. Quanto alla prima, la difesa è in astratto corretta, ma dall'esame del verbale risulta che di ciò gli ispettori hanno già tenuto conto, nel reinquadrare i dipendenti della società nell'impresa individuale, per il periodo 2015-2019, risultando l'importo complessivo di €. 1.190.613,67, derivante dalla somma di €. 511.624,94 versati dall'impresa individuale e di €. 678.988,73, derivante dall'annullamento della contribuzione a carico della società e del reincasso a carico dell'impresa individuale.
pagina 5 di 7 Quanto alla seconda, l'art. 116, comma 8, L. n. 388/00 prevede che “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”. Dunque la lettera a) della norma sanziona l'omissione contributiva, per la quale è previsto il pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, per un importo massimo del 40 per cento dei contributi non corrisposti;
la lettera b) sanziona invece l'evasione contributiva per la quale è previsto il pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, per un importo massimo del 60 per cento dei contributi non corrisposti. La stessa lettera b) prevede inoltre l'attenuazione della sanzione - parificata a quella della lettera a) - se la denuncia sia spontaneamente effettuata prima della contestazione dell e comunque entro dodici mesi CP_2 dal termine di pagamento dei contributi, a condizione che il pagamento avvenga nei trenta giorni seguenti. Poiché le due imprese opponenti hanno errato l'inquadramento a fini contributivi e hanno fittiziamente imputato i rapporti alla società non si tratta di una mera omissione ma di una vera e propria evasione, dunque legittimamente l'accertamento delle sanzioni è avvenuto con riferimento alla lettera b) della citata norma: “Deve ritenersi integrata la situazione tipica che dà luogo al più grave regime sanzionatorio dell'evasione per essere configurabile l'occultamento “dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi” che lascia presumere l'esistenza di una volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti” (Cass. civ., sez lav., n. 33852/23). Del resto, l'inquadramento errato e l'imputazione dei rapporti lavorativi a un soggetto diverso da quello reale fanno “presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede” (Cass. civ., sez lav., n. 6405/17), onere che nel caso di specie non è stato assolto. Per tali motivi tutte le domande delle due imprese ricorrenti devono essere interamente rigettate.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1997/22 R.G. LAV. promosso da , Parte_1 quale titolare dell'impresa individuale , e da Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contro l' , in persona Parte_2 CP_1 del presidente pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide:
1. rigetta le domande dei ricorrenti;
2. condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a favore dell' resistente CP_2 che liquida in complessivi €. 12.500,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute;
3. fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 5.6.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1997/2022 promossa da:
(C.F. e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2
BERRERA FULVIO, elettivamente domiciliati presso il difensore avv. BERRERA FULVIO
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEZZI ROBERTA CP_1 P.IVA_3
( ), elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LEZZI ROBERTA C.F._1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2022 , quale titolare dell'impresa Parte_1 individuale , e evocavano in Parte_1 Parte_2 giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, l' affermando CP_1 che: 1) con verbali unici di accertamento e notificazione di violazioni amministrative n. 178/2020 e n. 179/2020 del 26.10.2020 erano contestate a e alla Parte_1 [...] le violazioni di “appalto illecito” ex art. 29, comma 1, D.l.vo n. 267/03 e di Parte_2
“somministrazione fraudolenta di manodopera” ex art. 38-bis D.l.vo n. 81/15), per aver l'impresa individuale di utilizzato impropriamente in Parte_1 Parte_1 modo continuativo e reiterato il personale della società durante il quinquennio 2015-2020; 2) le conclusioni ispettive erano fondate sulle dichiarazioni “confessorie” di e Parte_1 Tes_1 pagina 1 di 7 , che confermavano di aver utilizzato dipendenti della società per lo svolgimento di Pt_3 mansioni proprie dell'impresa individuale, sulla documentazione acquisita e sulle dichiarazioni rese da alcuni dipendenti della società dai quali era emerso che le due imprese avevano operato in regime di committenza esclusiva e che i dipendenti della società e dell'impresa individuale avevano svolto in maniera promiscua e indistinta le medesime prestazioni a favore della sola impresa individuale;
3) sul presupposto che tutti gli obblighi di natura contributiva e assicurativa gravassero sull'effettivo datore di lavoro/utilizzatore, gli ispettori avevano disconosciuto l'imputazione contributiva previdenziale dei rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori utilizzati dall'impresa individuale e il 26.10.2020 l aveva intimato il CP_2 pagamento di €. 1.190.613,67, a titolo di contributi previdenziali dovuti per il periodo dal gennaio 2015 al dicembre 2019, ed €. 709.861,63 a titolo di somme aggiuntive (interessi e sanzioni) previste per il medesimo periodo, e così complessivi €. 1.900.475,60; 3) l'accertamento ispettivo era erroneo poiché l'attività delle due imprese, anche di quella individuale, era effettiva e distinta l'una dall'altra, e dunque nessuna somministrazione fraudolenta di manodopera si era verificata.
Chiedevano, pertanto, l'accertamento dell'inesistenza di alcun ulteriore loro obbligo contributivo nei confronti dell' . CP_1
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto di tutte le domande perché infondate CP_1 in fatto e in diritto. Affermava che il verbale si basava sugli accertamenti effettuati, in particolare sulle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, non solo dei dipendenti ma anche dei due titolari, dalle quali era emerso che i lavoratori prestavano la propria opera in modo indifferenziato per l'una e per l'altra impresa, con commistione di gestione dei rapporti di lavoro e delle attività svolta, senza alcun contratto che regolasse i rapporti fra le due, e con la finalità di impedire all'impresa individuale di superare la soglia numerica di dipendenti per beneficiare degli sgravi contributivi previsti per le imprese artigiane. Erano dunque dovuti i maggiori contributi accertati dagli ispettori. Istruita documentalmente e a mezzo delle prove testimoniali ammesse con l'ordinanza del 23.11.2023, all'udienza del 5.6.2025 la causa era decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Deve anzitutto rilevarsi che l'azione proposta dai ricorrenti deve essere qualificata come azione di accertamento negativo dei fatti storici risultanti dal verbale di accertamento ed è, come tale, ammissibile ogni qualvolta la stessa sia idonea a eliminare una situazione di obiettiva incertezza, potenzialmente fonte di un pregiudizio per il soggetto attore. Nel caso in esame, il verbale di accertamento dell' è potenzialmente idoneo a CP_2 determinare, in futuro, effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica dell'associazione ricorrente, perché con esso sono stati asseritamene accertati fatti che integrano violazioni contributive e previdenziali, a carico degli opponenti nonché violazioni di norme di legge sanzionabili in via amministrativa. È quindi già sorto, in capo alla ricorrente, un concreto e attuale interesse ad accertare l'inesistenza dei fatti storici attestati nel medesimo verbale di accertamento, prima che ne derivino pretese contributive o sanzionatorie, dotate di efficacia esterna. Nel merito il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato. Oggetto di controversia è la sussistenza effettiva dei rapporti di lavoro in capo alla società opponente che – a giudizio degli ispettori – sono sussistenti in capo all'impresa individuale. Assume a tale proposito l' che - in assenza di alcun contratto scritto – v'è CP_1
pagina 2 di 7 stato un appalto illecito fra le due imprese e, quindi, una fraudolenta somministrazione di manodopera a favore dell'impresa individuale, con finalità elusive rispetto alla contribuzione da versare, con riferimento sia al CCNL applicato che al limite dimensionale dell'effettivo utilizzatore. Afferma in particolare l' che i lavoratori dipendenti della società sono CP_1 risultati solo fittiziamente tali, visto che hanno sempre svolto l'attività lavorativa a favore dell'impresa individuale e che la loro assunzione da parte della società è stata compiuta al solo fine di evitare che l'impresa individuale perdesse i requisiti per essere qualificata come artigiana (superando il numero massimo di lavoratori consentiti per essere qualificata come tale) e, conseguentemente, i relativi benefici. Da qui l'effettiva imputazione dei rapporti di lavoro operata dall . CP_2
Le difese dell' sono fondate e meritano di essere accolte. CP_2
A tal proposito deve rilevarsi che, quanto al divieto di intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma 1, D.l.vo n. 276/03 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore e all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, che ricorre quando l'appaltante- interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposto solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa. Dunque, perché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ex art. 29, comma 1, D.l.vo n. 276/03 è necessario verificare - soprattutto nei casi di appalti ad alta intensità di manodopera cosiddetti “labour intensive” - che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, con impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, il cosiddetto intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (da ultimo Cass. civ, sez. lav., n. 12551/20 e Cass. civ., sez. lav., n. 13182/22). Nel caso in esame, dall'istruttoria è emerso quanto segue. La teste , Testimone_2 ispettrice dell , ha dichiarato: “L'accertamento era stato iniziato dalla Guardia di CP_1
Finanza sull'impresa individuale;
da tale accertamento risultavano alla Guardia di Finanza documenti da cui derivava una commistione nell'utilizzo dei dipendenti e nella stessa giornata dell'accertamento sei dipendenti della società risultavano lavorare per l'impresa individuale senza distacco. Da qui l'accertamento si è esteso anche agli aspetti contributivi e previdenziali e l' è stato coinvolto. Dagli accertamenti abbiamo potuto verificare che i dipendenti della CP_1 società lavoravano promiscuamente anche per l'impresa individuale. Dai documenti risultava che la società vendeva solo all'impresa individuale nei cinque anni analizzati, era cioè in regime di monocomittenza. Ricordo inoltre che alcuni dipendenti erano transitati dall'impresa individuale alla società e viceversa. Nel computer dell'impresa individuale, nell'ufficio del titolare, vi era una cartella che conteneva documenti che riguardavano sia l'impresa individuale che la società; ad esempio i file relativi alle visite mediche e ai numeri di telefono erano unici per tuti i dipendenti, così come un'altra cartella, in cui vi erano le buste paga di
pagina 3 di 7 tutti. Posso dire che la società svolgeva attività di assemblaggio che, come ho detto, era svolta a favore dell'impresa individuale. Posso dire che all' l'impresa individuale risultava CP_1 artigiana, in assenza di formale comunicazione sul punto. Mi risulta che tutti i dipendenti facessero riferimento a quale datore di lavoro, che anche formalmente risultava Parte_1 titolare dell'impresa individuale e legale rappresentante della società. Mi risulta che la società sia stata costituita nel 1989; la società applicava il CCNL metalmeccanica industria, l'impresa individuale il CCNL metalmeccanica artigianato”. Il teste , dipendente della Tes_3 società, ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori, e così anche Testimone_4 dipendente dell'impresa individuale. Il primo ha riferito espressamente che i dipendenti dell'impresa individuale e della società lavoravano insieme, svolgendo le stesse mansioni, sia per l'impresa individuale che per la società, indistintamente, a seconda delle necessità quotidiane;
il secondo ha addirittura riferito di non sapere di chi era dipendente, se l'impresa individuale o se la società ricorrente. Le teste dipendente dell'impresa individuale Tes_5 dal 2001, ha poi dichiarato: “Confermo le dichiarazioni rese alla guardia di finanza in occasione dell'ispezione e che mi sono mostrate (alla testimone è stato mostrato il documento n. 7 di parte resistente); preciso però che io sono dipendente di , ho indicato Parte_1 come datrice di lavoro la società per errore, sono io che ho compilato il verbale. Il fatto che
sia mio datore di lavoro risulta anche dalle buste paga nelle quali è indicato lui Parte_1 come datore di lavoro, non la società”. Inoltre, - figlio di - ha dichiarato agli ispettori che era Testimone_6 Parte_1 dipendente dell'impresa individuale, con mansioni commerciali, ma che non sapeva a quale impresa appartenesse la sala delle riunioni che utilizzava quando non era presso i clienti. Ha aggiunto che i clienti da lui contattati erano dell'impresa individuale, ma che in tal modo faceva anche ricerca e sviluppo per la società. Dall'esame del verbale ispettivo emerge inoltre che lo stesso , al tempo Parte_1 stesso titolare dell'impresa individuale e legale rappresentante della società, ha dichiarato che ha costituito la società nel 2007 per evitare che l'impresa individuale superasse i 50 dipendenti. Ha aggiunto che aveva sempre utilizzato i dipendenti in modo promiscuo, per le necessità dell'una o dell'altra impresa e che avrebbe poi regolarizzato la situazione. E , Controparte_3 sua moglie, ha confermato integralmente le dichiarazioni del marito. Gli ispettori hanno poi accertato l'esistenza di un unico archivio contenente i dati di tutti i dipendenti (recapiti telefonici, situazione medica, libro unico del lavoro), a riprova di una gestione amministrativa dei rapporti di lavoro assolutamente promiscua. Hanno inoltre accertato che la società assembla e collauda il materiale elettronico fornito dall'impresa individuale e che, nel periodo oggetto di accertamento, le fatture relative a tale attività sono emesse tutte nei confronti di essa. Del resto, le fatture e i partitari prodotti dagli opponenti (documenti nn. 15 e 19 di parte ricorrente) sono tutti relativi ad alcuni mesi del 2006 e del 2007, nessuno agli anni dal 2015 al 2019, oggetto dell'accertamento ispettivo. Alla luce di tali elementi deve ritenersi che non vi sia stata alcun appalto fra le due imprese, in assenza di una effettiva organizzazione della società, priva di consistenza, quantomeno autonoma da quella dell'impresa individuale. Dall'istruttoria è infatti risultato che la società operava in regime monomandatario, visto che la sua attività era resa esclusivamente a favore dell'impresa individuale;
i rapporti di lavoro dei dipendenti erano di fatto gestiti dal e dalla moglie – come se si trattasse di Parte_1 un'unica impresa – tanto che alcuni di loro non sono stati nemmeno in grado di identificare il pagina 4 di 7 datore di lavoro. I documenti hanno evidenziato l'esistenza di un'unica, indistinta, gestione organizzativa, operativa e amministrativa delle due imprese. Né, sotto questo profilo, le difese degli opponenti appaiono tali da scalfire le conclusioni raggiunte. Da un lato le dichiarazioni di e della moglie, con evidente valore Parte_1 confessorio, sono inequivoche circa le finalità della costituzione della società, senza che possa in alcun modo ritenersi che esse siano state raccolte dagli ispettori con lesione del diritto di difesa del primo. Dall'altro non rileva la scarsa pregnanza di questo o quell'elemento valutato dagli ispettori, come affermato dagli opponenti, poiché ciò che è significativo è il complesso delle circostanze rilevate, che depongono tutte - univocamente - nel senso dell'assenza di un'organizzazione autonoma della società nello svolgimento dell'attività che sarebbe dovuta essere oggetto dell'ipotizzato appalto e dell'utilizzazione di tutti i dipendenti da parte della sola impresa individuale o, comunque, da parte di entrambe in modo assolutamente promiscuo. Il fatto che - nel periodo oggetto dell'accertamento, dal 2015 al 2019 - l'impresa individuale abbia beneficiato dell'applicazione di ritenute contributive e previdenziali inferiori a quelle previste dal settore industria, avendo mantenuto la qualifica artigiana nonostante il superamento, di fatto, del limite dimensionale, ha generato l'evasione contributiva. Inoltre, la società è sì risultata inquadrata nel settore industria, ma per la maggioranza dei dipendenti il
“minimo contrattuale” è stato inferiore a quello previsto dal CCNL del settore. Tali due fatti hanno determinato la complessiva evasione contributiva accertata dagli ispettori. E tale accertamento del maggior debito contributivo deve essere imputato all'impresa individuale. Il rapporto previdenziale tra datore di lavoro e l' trova infatti la propria CP_2 fonte nella legge e presuppone esclusivamente la sussistenza di un rapporto di lavoro, a prescindere dall'esistenza di un contratto e dalle sue vicende processuali, essendo la sua esistenza sottratta alla disponibilità delle parti. Non a caso non è nemmeno condizionato dalla scelta del lavoratore di ottenere il riconoscimento in giudizio del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore. L'unico rapporto di lavoro rilevante per l'ente previdenziale è quello con il datore di lavoro effettivo, cui consegue – accertata la sua esistenza – l'obbligazione contributiva nei confronti dell' , essendone l'utilizzatore l'unico responsabile (Cass. civ., CP_1 sez. lav., n. 17355/17). In ragione della loro autonomia, il rapporto di lavoro e il rapporto contributivo possono atteggiarsi nelle loro vicende in modo anche difforme, ma la contribuzione è dovuta anche in mancanza di pagamento della retribuzione (Cass. civ., sez. lav., n. 996/07). L'obbligo sorge in ragione della novazione ex lege del rapporto di lavoro, nel quale il datore di lavoro effettivo è l'utilizzatore della prestazione e, proprio perché tale, si sostituisce a quello apparente (in tal senso già Cass. civ., SS. UU., n. 22910/06). Circa poi il quantum del credito dell' , due sono le difese svolte dagli opponenti: 1) CP_1 il fatto che nell'imputare i rapporti di lavoro, e quindi gli obblighi contributivi, all'impresa individuale si debba tenere conto che non sono più imputati alla società; 2) l'erroneo calcolo delle sanzioni. Entrambe le difese sono infondate. Quanto alla prima, la difesa è in astratto corretta, ma dall'esame del verbale risulta che di ciò gli ispettori hanno già tenuto conto, nel reinquadrare i dipendenti della società nell'impresa individuale, per il periodo 2015-2019, risultando l'importo complessivo di €. 1.190.613,67, derivante dalla somma di €. 511.624,94 versati dall'impresa individuale e di €. 678.988,73, derivante dall'annullamento della contribuzione a carico della società e del reincasso a carico dell'impresa individuale.
pagina 5 di 7 Quanto alla seconda, l'art. 116, comma 8, L. n. 388/00 prevede che “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”. Dunque la lettera a) della norma sanziona l'omissione contributiva, per la quale è previsto il pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, per un importo massimo del 40 per cento dei contributi non corrisposti;
la lettera b) sanziona invece l'evasione contributiva per la quale è previsto il pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, per un importo massimo del 60 per cento dei contributi non corrisposti. La stessa lettera b) prevede inoltre l'attenuazione della sanzione - parificata a quella della lettera a) - se la denuncia sia spontaneamente effettuata prima della contestazione dell e comunque entro dodici mesi CP_2 dal termine di pagamento dei contributi, a condizione che il pagamento avvenga nei trenta giorni seguenti. Poiché le due imprese opponenti hanno errato l'inquadramento a fini contributivi e hanno fittiziamente imputato i rapporti alla società non si tratta di una mera omissione ma di una vera e propria evasione, dunque legittimamente l'accertamento delle sanzioni è avvenuto con riferimento alla lettera b) della citata norma: “Deve ritenersi integrata la situazione tipica che dà luogo al più grave regime sanzionatorio dell'evasione per essere configurabile l'occultamento “dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi” che lascia presumere l'esistenza di una volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti” (Cass. civ., sez lav., n. 33852/23). Del resto, l'inquadramento errato e l'imputazione dei rapporti lavorativi a un soggetto diverso da quello reale fanno “presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede” (Cass. civ., sez lav., n. 6405/17), onere che nel caso di specie non è stato assolto. Per tali motivi tutte le domande delle due imprese ricorrenti devono essere interamente rigettate.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1997/22 R.G. LAV. promosso da , Parte_1 quale titolare dell'impresa individuale , e da Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contro l' , in persona Parte_2 CP_1 del presidente pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide:
1. rigetta le domande dei ricorrenti;
2. condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a favore dell' resistente CP_2 che liquida in complessivi €. 12.500,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute;
3. fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 5.6.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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