Art. 4. Regolarizzazione delle posizioni contributive del personale
Per il personale in servizio alla data indicata nel primo comma dell'articolo 2 la quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico degli iscritti sara' determinata dalle amministrazioni di appartenenza, con le modalita' di cui al primo comma del successivo articolo 5 e dovra' essere obbligatoriamente recuperata in dodici rate mensili sul trattamento economico di attivita'.
Il debito non, recuperato, in tutto o in parte sul trattamento economico di attivita', sara' recuperato in sede di liquidazione dell'indennita' di buonuscita.
La quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale indicato nel precedente articolo 3 sara' computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennita' di buonuscita, con le modalita' di cui al successivo articolo 5.
Al recupero di cui ai precedenti commi secondo e terzo provvedono direttamente le gestioni previdenziali interessate con trattenuta sugli importi comunque dovuti per indennita' di buonuscita. Qualora cio' non si renda possibile le gestioni previdenziali potranno richiedere trattenute mensili sulla pensione spettante agli iscritti ed ai loro aventi causa, salva, in ogni altre caso, l'applicazione delle norme di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .
Il recupero delle quote di contributo sara' effettuate per i periodi di iscrizione alle gestioni previdenziali decorrenti dal 1 giugno 1969.
Le somme dovute a titolo di prestazione a norma del precedente articolo 3 e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi.
Per il personale in servizio alla data indicata nel primo comma dell'articolo 2 la quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico degli iscritti sara' determinata dalle amministrazioni di appartenenza, con le modalita' di cui al primo comma del successivo articolo 5 e dovra' essere obbligatoriamente recuperata in dodici rate mensili sul trattamento economico di attivita'.
Il debito non, recuperato, in tutto o in parte sul trattamento economico di attivita', sara' recuperato in sede di liquidazione dell'indennita' di buonuscita.
La quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale indicato nel precedente articolo 3 sara' computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennita' di buonuscita, con le modalita' di cui al successivo articolo 5.
Al recupero di cui ai precedenti commi secondo e terzo provvedono direttamente le gestioni previdenziali interessate con trattenuta sugli importi comunque dovuti per indennita' di buonuscita. Qualora cio' non si renda possibile le gestioni previdenziali potranno richiedere trattenute mensili sulla pensione spettante agli iscritti ed ai loro aventi causa, salva, in ogni altre caso, l'applicazione delle norme di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .
Il recupero delle quote di contributo sara' effettuate per i periodi di iscrizione alle gestioni previdenziali decorrenti dal 1 giugno 1969.
Le somme dovute a titolo di prestazione a norma del precedente articolo 3 e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi.