Articolo 2 della Legge 4 dicembre 1981, n. 719
Articolo 1
Versione
25 dicembre 1981
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato nel complessivo importo di L. 75.000.000.000 per l'anno 1981, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 25 dicembre 1981