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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
AC ALESSANDRO, Relatore
GENISE ANGELO ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3419/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4 Inps Direzione Provinciale Cosenza
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Mendicino - Ufficio Tributi 87040 Mendicino CS
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 CONTR INPS 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 CONTR INPS 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 CONTR INPS 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 CONTR INPS 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 CONTR INPS 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 TARES 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 8.4.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 03476202300002348000 notificato da ADER il 16.11.2023 relativo a n. 9 cartelle di pagamento e n. 7 avvisi di addebito (così in ricorso), chiedendo la declaratoria di inesistenza giuridica della sua notifica e di nullità/annullabilità dell'atto impugnato. Lamentava, in particolare: 1) l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato in quanto eseguita a mezzo PEC da indirizzo non risultante dai pubblici registri;
2) la illegittimità del preavviso impugnato per omessa allegazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito presupposti.
Con memoria depositata il 25.11.2025 si costituiva in giudizio l'INPS eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice del lavoro.
La CCIAA si costituiva in giudizio con memoria depositata il 12.12.2025 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Agenzia delle Entrate ed il Comune di Mendicino, benché citati, non si costituivano in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere dichiarato il difetto di giurisdizione della adita Corte in favore del giudice ordinario per la parte dell'opposizione che attiene agli avvisi di addebito INPS, avendo questi ad oggetto contributi previdenziali e, come tali, esulanti dalla giurisdizione tributaria per essere attratti a quella ordinaria.
Ciò precisato, il ricorso è, per il resto, infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Premesso che la cognizione di questa Corte è limitata alla parte dell'opposizione relativa alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi erariali, locali e diritti annuali della Camera di Commercio, si osserva che non coglie nel segno la doglianza che fa leva sulla (ritenuta) inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato siccome eseguita a mezzo PEC da indirizzo non risultante da pubblici registri.
Ed invero, in base all'art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973, la notifica degli atti di riscossione destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, deve avvenire esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata Ini-Pec.
Il DPR n. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) non contiene prescrizioni relative all'indirizzo di posta del mittente, in evidente coerenza con la finalità della disciplina, tesa a garantire il buon fine delle comunicazioni e, dunque, l'effettiva conoscibilità da parte del destinatario dei documenti in tal modo trasmessi.
L'articolo 3 del predetto decreto dispone, infatti, che: “Il documento informatico tra-smesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”.
L'art. 26 del DPR n. 602/1973 prevede: “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinata-rio risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI- PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
L'art. 60 richiamato, a sua volta, sancisce che: “[..] In deroga all'articolo 149 bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinata-rio risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) […]”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, dunque, nell'eseguire la notifica degli atti a mezzo Pec, non è tenuta a ad utilizzare l'indirizzo inserito in pubblici registri atteso che, ai sensi dell'art. 60, ultimo comma, D.P.R. n.
600/1973 (cui l'art. 26, comma 4, DPR 602/73 rinvia sulle notifiche dell'esattore a mezzo pec), le disposizioni dell'art. 149 bis c.p.c. non si applicano in tema di notifiche ai contribuenti.
A ciò aggiungasi, da un lato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 5532/2017), la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso - e, nella specie, avuto riguardo al contenuto (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) non possono residuare dubbi sulla riferibilità dell'atto all'agente della riscossione ed alla provenienza di questo da tale soggetto - e, dall'altro, che l'Agenzia Entrate Riscossione ha registrato il dominio personalizzato @pec.agenziariscossione.gov.it contenente l'estensione .gov.it, sicchè gli indirizzi pec contenenti tale dicitura (quale, nella specie, notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it.) sono alla stessa riferibili ed assicurano la provenienza dell'atto dall'agente della riscossione.
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 982/2023) ha, del resto, osservato che “[..] in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica [..] utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale [..] non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati [..] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022 [..]”.
In detto recente arresto la Suprema Corte ha, in particolare, sostenuto la validità della notifica della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo PEC (nella specie, notifica.acc.campania@pec. agenziariscossione.gov.it) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri (protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it), evidenziando che - anche ad accedere all'argomento della diversità degli indirizzi PEC - in ogni caso, a fronte della ricezione di un atto non proveniente dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri, ma da uno diverso relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle Entrate, in mancanza di pregiudizi sostanziali al diritto di difesa della parte, una differente conclusione (ossia ritenendo la notifica invalida) sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost.
La notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca opposta è stata dunque correttamente eseguita, e ciò tanto più se si consideri che la parte ricorrente non ha allegato e tantomeno provato che detta modalità di notifica abbia in concreto leso le prerogative difensive. Neppure è meritevole di accoglimento la doglianza sulla omessa allegazione delle cartelle di pagamento.
Sul punto va rilevato che la parte ricorrente non si duole specificamente della omessa notifica delle cartelle ma soltanto della omessa allegazione delle stesse all'atto impugnato e, tuttavia, detta doglianza avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'agente della riscossione – che ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca opposta – soggetto giuridico nei cui confronti il ricorso non è stato notificato sicchè difetta la vocazione in giudizio della parte legittimata a contraddire su detta doglianza.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite nei confronti di INPS e della CCIAA seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre nulla deve essere deciso per quelle relative ai rapporti con Agenzia delle Entrate ed il
Comune di Mendicino stante la loro contumacia.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per la parte dell'opposizione relativa agli avvisi di addebito INPS;
rigetta, per il resto, il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di INPS e CCIAA in € 1.500,00 oltre accessori come per legge per ciascuna;
nulla per le spese di lite relative ai rapporti con Agenzia delle Entrate ed il Comune di Mendicino.
Così deciso in Cosenza, 15 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Alessandro AC Dott. Vincenzo LUBERTO
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
AC ALESSANDRO, Relatore
GENISE ANGELO ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3419/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4 Inps Direzione Provinciale Cosenza
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Mendicino - Ufficio Tributi 87040 Mendicino CS
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 CONTR INPS 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 CONTR INPS 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 CONTR INPS 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 CONTR INPS 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 CONTR INPS 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002348000 TARES 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 8.4.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 03476202300002348000 notificato da ADER il 16.11.2023 relativo a n. 9 cartelle di pagamento e n. 7 avvisi di addebito (così in ricorso), chiedendo la declaratoria di inesistenza giuridica della sua notifica e di nullità/annullabilità dell'atto impugnato. Lamentava, in particolare: 1) l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato in quanto eseguita a mezzo PEC da indirizzo non risultante dai pubblici registri;
2) la illegittimità del preavviso impugnato per omessa allegazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito presupposti.
Con memoria depositata il 25.11.2025 si costituiva in giudizio l'INPS eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice del lavoro.
La CCIAA si costituiva in giudizio con memoria depositata il 12.12.2025 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Agenzia delle Entrate ed il Comune di Mendicino, benché citati, non si costituivano in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere dichiarato il difetto di giurisdizione della adita Corte in favore del giudice ordinario per la parte dell'opposizione che attiene agli avvisi di addebito INPS, avendo questi ad oggetto contributi previdenziali e, come tali, esulanti dalla giurisdizione tributaria per essere attratti a quella ordinaria.
Ciò precisato, il ricorso è, per il resto, infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Premesso che la cognizione di questa Corte è limitata alla parte dell'opposizione relativa alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi erariali, locali e diritti annuali della Camera di Commercio, si osserva che non coglie nel segno la doglianza che fa leva sulla (ritenuta) inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato siccome eseguita a mezzo PEC da indirizzo non risultante da pubblici registri.
Ed invero, in base all'art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973, la notifica degli atti di riscossione destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, deve avvenire esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata Ini-Pec.
Il DPR n. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) non contiene prescrizioni relative all'indirizzo di posta del mittente, in evidente coerenza con la finalità della disciplina, tesa a garantire il buon fine delle comunicazioni e, dunque, l'effettiva conoscibilità da parte del destinatario dei documenti in tal modo trasmessi.
L'articolo 3 del predetto decreto dispone, infatti, che: “Il documento informatico tra-smesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”.
L'art. 26 del DPR n. 602/1973 prevede: “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinata-rio risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI- PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
L'art. 60 richiamato, a sua volta, sancisce che: “[..] In deroga all'articolo 149 bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinata-rio risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) […]”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, dunque, nell'eseguire la notifica degli atti a mezzo Pec, non è tenuta a ad utilizzare l'indirizzo inserito in pubblici registri atteso che, ai sensi dell'art. 60, ultimo comma, D.P.R. n.
600/1973 (cui l'art. 26, comma 4, DPR 602/73 rinvia sulle notifiche dell'esattore a mezzo pec), le disposizioni dell'art. 149 bis c.p.c. non si applicano in tema di notifiche ai contribuenti.
A ciò aggiungasi, da un lato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 5532/2017), la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso - e, nella specie, avuto riguardo al contenuto (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) non possono residuare dubbi sulla riferibilità dell'atto all'agente della riscossione ed alla provenienza di questo da tale soggetto - e, dall'altro, che l'Agenzia Entrate Riscossione ha registrato il dominio personalizzato @pec.agenziariscossione.gov.it contenente l'estensione .gov.it, sicchè gli indirizzi pec contenenti tale dicitura (quale, nella specie, notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it.) sono alla stessa riferibili ed assicurano la provenienza dell'atto dall'agente della riscossione.
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 982/2023) ha, del resto, osservato che “[..] in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica [..] utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale [..] non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati [..] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022 [..]”.
In detto recente arresto la Suprema Corte ha, in particolare, sostenuto la validità della notifica della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo PEC (nella specie, notifica.acc.campania@pec. agenziariscossione.gov.it) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri (protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it), evidenziando che - anche ad accedere all'argomento della diversità degli indirizzi PEC - in ogni caso, a fronte della ricezione di un atto non proveniente dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri, ma da uno diverso relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle Entrate, in mancanza di pregiudizi sostanziali al diritto di difesa della parte, una differente conclusione (ossia ritenendo la notifica invalida) sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost.
La notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca opposta è stata dunque correttamente eseguita, e ciò tanto più se si consideri che la parte ricorrente non ha allegato e tantomeno provato che detta modalità di notifica abbia in concreto leso le prerogative difensive. Neppure è meritevole di accoglimento la doglianza sulla omessa allegazione delle cartelle di pagamento.
Sul punto va rilevato che la parte ricorrente non si duole specificamente della omessa notifica delle cartelle ma soltanto della omessa allegazione delle stesse all'atto impugnato e, tuttavia, detta doglianza avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'agente della riscossione – che ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca opposta – soggetto giuridico nei cui confronti il ricorso non è stato notificato sicchè difetta la vocazione in giudizio della parte legittimata a contraddire su detta doglianza.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite nei confronti di INPS e della CCIAA seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre nulla deve essere deciso per quelle relative ai rapporti con Agenzia delle Entrate ed il
Comune di Mendicino stante la loro contumacia.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per la parte dell'opposizione relativa agli avvisi di addebito INPS;
rigetta, per il resto, il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di INPS e CCIAA in € 1.500,00 oltre accessori come per legge per ciascuna;
nulla per le spese di lite relative ai rapporti con Agenzia delle Entrate ed il Comune di Mendicino.
Così deciso in Cosenza, 15 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Alessandro AC Dott. Vincenzo LUBERTO