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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 19/05/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al n. 2227/2023
R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Sebeto Parte_1
- ricorrente -
C O N T R O
TE
in persona dell'Assessore p.t., rappresentato e difeso dal
[...]
proprio funzionario ex art. 417 bis c.p.c.
e
[...]
Controparte_2
, in persona dell'Assessore p.t., contumace
[...]
- resistenti - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente indicato in epigrafe, avendo premesso di essere «inserito nell'elenco speciale dei “lavoratori forestali” di cui all'art. 45 della L.R. n. 16/1996 e L.R. n. 14/2006 e succ. mod. ed int. ed, in quanto tale, assunto negli anni dagli Assessorati resistenti, con contratti di lavoro a tempo determinato, per lo svolgimento di attività lavorativa presso la sede di lavoro della provincia di Trapani con la mansione di operaio agricolo, lamentava di non aver mai percepito l'indennità professionale prevista dall'art. 11 del CIRL 2001 e dall'art. 4 del CIRL 2017 per i soli lavorati forestali a tempo indeterminato.
1 Deducendo l'illegittimità della predetta normativa contrattuale, nella parte in cui aveva escluso dal beneficio i lavoratori con contratti a tempo determinato, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro, chiedeva il riconoscimento del diritto ad usufruire dell'indennità professionale prevista dall' art. 11 del CIRL 2001 e dall'art. 4 del CIRL 2017 per gli anni di lavoro svolto a tempo determinato, e per l'effetto chiedeva condannarsi le amministrazioni convenute, ognuna in relazione all'attività di lavoro prestata in loro favore, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate a tale titolo nell'ultimo quinquennio e non investite dalla prescrizione.
Si costituiva in giudizio l' il TE
quale eccepiva la prescrizione di parte dei diritti azionati e chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando la sussistenza delle ragioni giustificative per l'apposizione del termine (stante il carattere stagionale dell'attività). Deduceva, infine, l'illegittimità del cumulo fra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Rimaneva invece contumace l' Controparte_2
.
[...]
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata discussa e posta in decisione sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
posto che dagli atti non emerge TE
l'instaurazione di alcun rapporto lavorativo fra lo stesso e il ricorrente.
Nel merito, il ricorso è fondato.
La questione controversa attiene alla conformità alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 99/70 CE delle disposizioni del
Contratto integrativo regionale di settore (CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria – Sistema agro-forestale-ambientale-rurale) nella parte in cui sanciscono la corresponsione di un'indennità professionale mensile limitatamente ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato (art. 11 CIRL del 27 aprile 2001 e successivamente art. 4 CIRL del 31 ottobre 2017).
2 Com'è noto, la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 99/70 CE, la cui violazione è oggetto di accertamento nel presente giudizio, nell'affermare il principio di non discriminazione, dispone che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (comma 1) e che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (comma 4).
La predetta clausola è stata più volte oggetto di diverse pronunce interpretative della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05,
Del ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato
(oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
3 d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) (cfr. per tale ricostruzione Cass. civ., sez. lav., ord. 22 maggio 2020, n. 9491).
In altri termini, l'accordo quadro sul lavoro a termine ammette la possibilità che i lavoratori a tempo determinato vengano trattati in maniera meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili solamente nell'ipotesi in cui sussistano
“ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento. Dunque, integrano violazione del principio di non discriminazione quelle disparità nelle condizioni di impiego tra lavoratori comparabili (secondo la clausola 3 dell'accordo quadro recepita dall'art. 25 del d.lgs. 81/2015) quando difettino ragioni oggettive giustificatrici della differenziazione del trattamento.
Nel caso di specie, l'amministrazione fonda il trattamento meno favorevole per gli operai a tempo determinato sulla asserita non comparabilità con gli operai a tempo indeterminato, nonché su “ragioni oggettive” – quali la natura stagionale del rapporto, le finalità di politica sociale che ispirano il reclutamento, la maggiore professionalità ed esperienza degli operatori a tempo indeterminato – che a parere dello scrivente non giustificano la dedotta disparità di trattamento economico fra i lavoratori assunti a termine e i lavoratori a tempo indeterminato, come del resto già sostenuto da questo
Tribunale (cfr. sentenza n. 493/2024) nonché dalla prevalente giurisprudenza di merito,
e pure confermato dalla locale Corte d'Appello (cfr. fra tante App. Palermo n. 704/24), le cui argomentazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Sulla questione della c.d. “comparabilità” fra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato nel settore forestale, la Corte di Appello di Palermo (v. fra tante
4 sentenza n. 704/2024), previa ricostruzione della normativa di riferimento dei lavoratori forestali, ha chiarito come “OTI e OTD nel settore forestale siano lavoratori comparabili (così come intesi dalle clausole 3 e 4 dell'accordo quadro), poiché impegnati nello svolgimento delle stesse attività e mansioni riconnesse al medesimo livello di appartenenza e, altresì, perché ricondotti sotto una disciplina legislativa e contrattual-collettiva unitaria e riuniti in un'unica graduatoria distrettuale, tale da considerare entrambi parimenti inseriti nell'organizzazione dell'Amministrazione regionale per il perseguimento dell'interesse comune di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato”.
La stagionalità dell'impiego non può ritenersi ragione oggettiva giustificatrice di un trattamento differenziato ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro.
Sul punto, la Corte d'Appello ha evidenziato come la ragione sottesa all'assunzione dei lavoratori stagionali non vada individuata nei singoli interventi d'urgenza, quanto piuttosto in “un'esigenza costante, reiterata e finanche programmata di tutela del patrimonio boschivo regionale, bene giuridico stabilmente tutelato dall'amministrazione regionale, che rende gli OTD parte integrante della struttura organizzativo-amministrativa regionale e che connota il loro rapporto di lavoro dei caratteri della subordinazione", escludendo in tal modo che la stagionalità potesse assurgere a causa oggettiva giustificatrice della differenza di trattamento economico.
Del resto, come osservato dalla Corte, “se fosse la durata del rapporto (a tempo determinato) a giustificare la diversità di trattamento la violazione del principio di discriminazione sarebbe in re ipsa, perché sarebbe proprio la limitazione di durata del rapporto a termine a porsi quale ragione ex se preclusiva dell'accesso alla voce retributiva controversa”.
Neppure possono avere rilevanza le diverse modalità di assunzione del personale a tempo determinato nonché le finalità assistenziali e di politica sociale che connotano i rapporti in questione. Con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n.1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di
5 lavoro subordinato (come nel caso di specie) e il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione (Cass. n.25673/ 2017). E nel caso di specie, né la normativa regionale, né la contrattazione collettiva hanno previsto alcuna peculiarità nel rapporto dei lavoratori in questione (se non la mera temporaneità del rapporto) né, tantomeno, impongono a questi ultimi di rendere la prestazione lavorativa con modalità differenti da quelle dei lavoratori a tempo indeterminato (così ancora App. Palermo n.
704/2024).
In ultimo, non può ravvisarsi una ragione oggettiva di diversità di trattamento economico nella asserita maggiore professionalità degli OTI, la quale non è suffragata da nessun elemento di prova, dovendosi ribadire l'assoluta omogeneità e sovrapponibilità delle mansioni espletate da OTI e OTD appartenenti allo stesso livello professionale. E del resto, come osservato dalla locale Corte d'Appello, la corresponsione dell'indennità degli OTI non è connessa né all'anzianità di servizio, né ad una verifica dell'effettivo incremento dell'esperienza professionale maturata, ma è correlata al periodo di inserimento nella fascia, ossia quello di permanenza nel contingente di appartenenza (comune ai lavoratori a termine e al quelli a tempo indeterminato), criterio che è oggettivamente applicabile anche agli operatori forestali a tempo determinato per ogni anno di inserimento nelle relative fasce occupazionali ovviamente per gli anni e i mesi effettivamente lavorati in esecuzione del rapporto di lavoro a termine.
In definitiva, sulla base delle considerazioni svolte, sebbene un lavoratore sia stato assunto legittimamente con contratti di lavori a tempo determinato – peraltro con cadenza annuale – stante il carattere stagionale dell'attività espletata, nonché con finalità di politica sociale, non può essergli riservato un trattamento economico deteriore rispetto ad un lavoratore a tempo indeterminato “comparabile”, intendendosi per tale (ai sensi della clausola 3 punto 2 dell'Accordo Quadro) quello che svolge la medesima attività, presso la stessa unità produttiva, con analoghe competenze e responsabilità.
Deve pertanto ritenersi che l'esclusione degli operai a tempo determinato dal diritto di percepire l'indennità di cui all'art. 11 del CIRL 2001 e all'art. 4 del CIRL 2017,
6 emolumenti riservati ai soli operai a tempo indeterminato, rappresenti una discriminazione ingiustificata, sicché la predetta indennità va riconosciuta pure ad essi, previa disapplicazione della disciplina collettiva per violazione del principio di non discriminazione di derivazione eurounitaria.
Ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, deve tenersi conto dei medesimi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale non fa riferimento all'anzianità di servizio, ma alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché
l'indennità mensile va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
Ciò posto, l' Controparte_2
va condannato al pagamento in favore del
[...]
ricorrente delle indennità previste in favore degli operai a tempo indeterminato dall'art. 11, lettera c, del contratto integrativo regionale del 2001 e dall'art. 4 del contratto integrativo di cui all'allegato A della deliberazione n. 387 adottata dalla Giunta regionale della Regione Siciliana il 19 ottobre 2018, maturate nei limiti della prescrizione (come richiesto in ricorso) dal 10.10.2018 sino al deposito del ricorso, oltre alla maggior somma fra rivalutazione monetaria e interessi legali, stante la non cumulabilità fra gli stessi in applicazione dell'art. 22, comma 36, della legge 24 dicembre
1994, n. 724.
Va pertanto disposta condanna nei termini di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del limitato accoglimento del ricorso, del valore della causa e della sua bassa complessità, nonché del suo carattere seriale e dell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza sulle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' TE
;
[...]
7 - condanna l' Controparte_2
al pagamento dell'indennità professionale
[...] prevista dall'art. 11 del contratto integrativo regionale del 2001 e dall'art. 4 del contratto integrativo di cui all'allegato A della deliberazione n. 387 adottata dalla Giunta regionale della Regione Siciliana il 19 ottobre 2018, maturata dal 10.10.2018 sino alla data di deposito del ricorso, calcolando le relative indennità mensili (corrispondenti ai mesi effettivamente lavorati) per ogni anno di permanenza nelle graduatorie fino ad un massimo di 16 anni (conteggiando, ai fini di tale limite, anche le “annualità prescritte”) oltre alla maggior somma fra rivalutazione monetaria e interessi legali;
- condanna l' CP_1 Controparte_2
al pagamento delle spese di lite sostenute dal
[...]
ricorrente, che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione al difensore.
Trapani, 16/05/2025
Il Giudice
Dario Porrovecchio
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