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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/09/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1218/2012, vertente
TRA
(già ) società con unico socio Parte_1 Parte_2 soggetta a direzione e coordinamento di (C:F , in Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Scalea, via Gramsci n. 7, presso lo studio dell'avv. Angelo Paravati, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti.
APPELLANTE
e
C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliata in San Lucido, via Cristoforo Colombo n. 1, presso lo studio degli avv.ti
Manuela Losso e Palma Losso, che la rappresentano e difendono in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'atto di appello.
L'appello è parzialmente fondato.
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Paola l Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirla Controparte_2 condannare al pagamento della somma di € 1.044,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti da alcuni elettrodomestici di sua proprietà a causa di sbalzi di tensione, che sarebbero avvenuti il 13 dicembre 2019. In particolare, a suo dire, venivano danneggiati un telefono Bravo Gold Black, una scheda della lavatrice, il citofono, scheda Tvsat, una scheda elettronica caldaia Erman, un forno elettrico oltre varie lampadine, per un totale di euro 1.044,00, così come da fatture che allegava in atti.
L' costituitasi in giudizio, eccepiva l'infondatezza della pretesa Parte_1 risarcitoria e ne chiedeva il rigetto, in quanto, a suo dire, non si sarebbe verificato alcun evento di natura elettrica, in quelle circostanze di tempo, e comunque negava la propria responsabilità, evidenziando la presenza di un evento aleatorio, eccezionale ed imprevedibile.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, condannando la società elettrica al pagamento della somma di € 1.044,00, oltre alle spese e competenze di lite.
Con atto di citazione in appello, l' impugna la sentenza del Parte_1
Giudice di pace di Paola n. 334/2022 del 15.05.2022 per omessa e/o inesatta prova del fatto storico e assenza di propria responsabilità, oltre che per inesatta quantificazione del danno.
La parte appellante contesta che la parte appellata abbia, prima, provato la Con circostanza dello sbalzo nella sua storicità, poi, la responsabilità di nella sua causazione.
Le doglianze sono infondate.
I testimoni , e hanno confermato che, Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 nelle circostanze dedotte dalla parte attrice, si verificava il disservizio lamentato dalla stessa. Invero, , dipendente EL D., ha affermato: “Ricordo di aver Testimone_1 localizzato il guasto dovuto alla bruciatura di un cavo a causa del maltempo che interessava la zona” (v. verbale di udienza del 07.09.2021); : “il Testimone_2
13.12.2009 presso la casa di questa andava via la corrente [..] Dopo l'intervento la luce andò via nuovamente e nella casa si udì un botto con puzza di bruciato [..] Successivamente al botto e alla mancanza di energia i tecnici intervennero Pt_2 nuovamente sull'impianto cambiando il filo esterno” (v. verbale di udienza del 07.09.2021); : “il 13.12.2019 presso l'abitazione di mia madre andò via Testimone_3 la corrente [..] Quando intervenne la squadra lavorarono su un cavo elettrico Pt_2 posto all'esterno e ricordo che ad un certo punto ritornò la corrente per pochissimo, poi si udì un botto ed il cavo all'esterno scintillava” (v. verbale di udienza del
07.09.2021). Se è vero, poi, che il teste ha confermato che la scheda Testimone_4
Aire mostratagli corrispondeva a quella dell'utenza, estratta dai registri informatici di
EL D. (v. verbale di udienza del 07.09.2021), è pur vero che lo stesso teste ha confermato il guasto dovuto alla bruciatura di un cavo.
Con riferimento alla responsabilità di si consideri che ai sensi Parte_2 dell'art. 2050 c.c. “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
L'azienda che eroga energia elettrica è tenuta a risarcire il cliente per i danni causati da uno sbalzo di corrente. La società erogatrice, infatti, svolge un'attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. e, dunque, va ritenuta responsabile e tenuta al risarcimento, non essendo possibile applicare l'esimente del caso fortuito (Cass.Civ.15.05.2007, n.
11193).
La parte appellante, alla p. 2 dell'atto di appello, espone: “Come eccepito in comparsa, l'evento- dovuto, come confermato dal teste , al vento impetuoso Tes_1 che imperversava nella zona sin dalle prime ore del mattino, in uno a diffuse precipitazioni a carattere temporalesco, non poteva ritenersi prevedibile: l'imprevedibilità, infatti, non riguardava tanto l'evento atmosferico in sé, che pur si è rivelato un fattore determinante nella sua causazione, ma l'evento danno, ossia il danneggiamento del conduttore. Infatti, se pur può essere ipotizzabile e possibile che un conduttore venga spazzato via dalla forza di un vento impetuoso (che è quel che si è verificato), quel che non è, in alcun modo prevedibile, è ove ciò possa verificarsi, Con atteso che le linee di conduzione dell'energia elettrica di proprietà di si estendono con percorrenze di migliaia e migliaia di chilometri. Dunque, un fatto che non è possibile prevedere quando e dove si verificherà, determinato da causa non ascrivibile alla società erogatrice, estranea alla sfera di sua responsabilità (Cass.19134/2004), che rientra, appieno, nella nozione di caso fortuito e/o forza maggiore. In sostanza, una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa, non conoscibile né eliminabile nell'immediato, non assolutamente evitabile per Con una rete di distribuzione complessa ed articolata come quella gestita da , neanche con la più diligente attività di manutenzione, in quanto, proprio per la detta estensione, non è possibile ipotizzare che essa possa, costantemente, vigilarla (tutta), di giorno e di notte, in maniera tale da scoprire e prevenire, entro pochi istanti, tutte le possibili cause di guasto ed intervenire in tempo reale”.
La doglianza è infondata.
Come è noto, in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, l'esercente risponde dei danni derivanti dal suo svolgimento e, per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall'art. 2050 c.c., non rileva la semplice prova dell'imprevedibilità del danno, dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano (Cass., sez. III, n. 4590 del 21.02.2020).
Anche se si prova la sussistenza di condizioni meteo sfavorevoli, se non emerge nulla circa la portata di queste ultime e quindi della “possibilità delle stesse di essere apprezzate come effettivamente straordinarie e tali da superare le necessarie misure di prevenzione e manutentive idonee a evitare le conseguenze di situazioni naturalmente prevedibili”, sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. (Cass., sentenza n. 32498/2019).
Orbene, nel caso in esame la parte appellante non ha fornito la prova liberatoria. Tra
l'altro, il teste , sentito in primo grado, riferiva: “Era maltempo e anche Testimone_1 in conseguenza di un allerta meteo eravamo impegnati su più fronti”. Non sussiste, quindi, la prova della sussistenza di condizioni meteo straordinarie per come sopra detto.
La parte appellante deduce la mancata dimostrazione, da parte della , del Tes_3 Con necessario rapporto materiale di causalità tra l'inadempimento addebitato ad e l'evento dannoso che ha dedotto essersi verificato nella sua sfera giuridica.
La doglianza è infondata.
I testi e hanno affermato che in conseguenza del Testimone_2 Testimone_3 disservizio lamentato da non funzionavano alcuni elettrodomestici Controparte_1
(caldaia, televisore, decoder, lavastoviglie e lampadine) presenti nella sua abitazione (v. dichiarazioni rese da e alla udienza del Testimone_2 Testimone_3
07.09.2021).
La parte appellante contesta il quantum liquidato a titolo di danno patrimoniale.
La doglianza è parzialmente fondata. Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale subito da può Controparte_4 farsi riferimento alle fatture relative agli apparecchi danneggiati, prodotte dalla parte attrice (fattura n. 4/C del 15.1.2020 e fattura n. 000010-2020), idonee a dimostrare l'entità del danno (il danno patito dall'attrice non può coincidere con il valore degli elettrodomestici danneggiati al momento del disservizio, ma corrisponde all'effettivo esborso necessario alla riparazione o sostituzione degli apparecchi, che non sarebbe stato sostenuto dall'attrice in assenza di danno), mentre non può prendersi in considerazione lo scontrino fiscale allegato in atti per la somma di € 349,00, in quanto non è dimostrato che si riferisca all'acquisto di un elettrodomestico.
La sentenza di primo grado va, dunque, in parte riformata.
La parte appellante va condannata al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 695,00 a titolo di risarcimento del danno subito dalla parte appellata, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino al soddisfo.
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite afferenti entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza
(prevalente), sicché va disposta la condanna dell'appellante alla loro rifusione in favore dell'appellata nella misura di 2/3 (disponendo la compensazione per 1/3 della residua parte per soccombenza reciproca). Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, quanto al primo grado di giudizio, secondo i valori medi di riferimento del decreto ministeriale n. 55 del 10/03/2014 (entrato in vigore il 3.4.2014) applicabile ratione temporis, delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dei giudizi ordinari, in relazione allo scaglione fino a 1.100,00, e quanto al presente grado secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale n. 147 del
13/08/2022, delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dei giudizi ordinari, ridotti del 50%, in relazione allo scaglione fino a 1.100,00, tenuto conto dell'attività prestata, della natura della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. È opportuno ricordare, infatti, che i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio e, dunque, all'epoca della pronuncia che li definisce (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 18920 del 5.11.2012, Cass. civ. sez. un. n. 17406 del 12.10.2012, Cass. civ. sez. I n. 17059 del 3.8.2007). Le spese di lite vanno distratte in favore dei procuratori della parte appellata antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Paola n. 334/2022 del 24.05.2022 e, per l'effetto, in riforma della predetta sentenza, condanna in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
, della somma di € 695,00 a titolo di risarcimento danni, Controparte_1 oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino al soddisfo;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento in favore di , di 2/3 delle spese di Controparte_1 lite relative al primo grado di giudizio, che liquida in complessivi (pari a
2/3) € 248,66, di cui € 220,00 per compensi ed € 28,66 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge, somma da distrarsi in favore dei procuratori che ne hanno fatto richiesta, disponendo la compensazione della residua parte, pari a 1/3;
3. condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento in favore di , di 2/3 delle spese di Controparte_1 lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi (pari a
2/3) € 154,00, di cui € 154,00 per compensi ed € 0,00 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge, somma da distrarsi in favore dei procuratori che ne hanno fatto richiesta, disponendo la compensazione della residua parte, pari a 1/3.
Così deciso in Paola, 04.09.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)