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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 31/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1983 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017, vertente
TRA
, nato a [...] in data [...], cod. fisc. , ed Parte_1 C.F._1 ivi elettivamente domiciliato al Viale Europa n. 2 presso lo studio dell'avv. Andrea Napolitano, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo depositato 20.12.2017; opponente
E
(già , con sede in Roma al Controparte_1 Controparte_2
Viale Regina Margherita n. 125, partita iva , in persona del procuratore speciale P.IVA_1 dott. , quale legale rappresentante di giusta procura notarile del CP_3 Parte_2 Parte_3
23.06.2017, rep. 54703 – racc. 27434 Serie 1/T, elettivamente domiciliata in Milano alla via
Vincenzo Monti n. 2 presso lo studio dell'avv. Roberta Costanzo, che la rappresenta e la difende come da procura depositata in atti;
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 15.12.2017, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 473/2017 emesso dal Tribunale di Paola in data 19.10.2017, notificato il 9.11.2017, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., della somma di euro 6.901,07, Controparte_1 oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo e spese procedurali. Ha rilevato che tale decreto ingiuntivo è stato richiesto per il mancato pagamento di due fatture emesse dalla società opposta in virtù del contratto di somministrazione di energia
1 elettrica afferente al punto di rilievo sito in Scalea alla via G. Galilei n. 4 contraddistinto dal codice POD IT001E781026905 (per la precisione, la fattura n. 788284320225022 del 17.11.2014 di euro 4.980,48 per un presunto conguaglio dall'1.09.2009 al 31.08.2013 e la fattura n.
788284320225023 del 21.11.2014 di euro 2.476,85 per consumi stimati dal 31.08.2013 al
21.11.2014). Nel contestare la fondatezza del credito azionato in sede monitoria, ha dedotto che esso è scaturito da evidenti errori dovuti al malfunzionamento del contatore e ad una non corretta lettura dei consumi elettrici effettuati, ammontanti abitualmente da sempre o, perlomeno, da oltre
10 anni ad una media di euro 80,00 circa a bimestre. Inoltre, ha rilevato l'assenza di una congrua prova delle pretese creditorie ex adverso vantate, in quanto fondate su fatture, contestando, altresì, il mancato rispetto da parte della società opposta dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, soprattutto nel caso, come nella specie, di un'evidente sproporzione tra il potere di esigere l'adempimento del consumatore/utente e quello dell'azienda fornitrice. Quindi, ha chiesto di accertare e dichiarare che le fatture azionate Parte_1 nel procedimento monitorio fossero assolutamente prive di fondamento, perché non riferite al reale prelievo di energia elettrica da lui effettuato, e, quindi, ritenendo congruo l'importo già pagato, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo.
Con comparsa, depositata il 22.10.2018, si è costituita in giudizio la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., La stessa, nel contestare quanto ex
[...] adverso dedotto, ha rilevato di aver correttamente quantificato gli importi indicati nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto sulla base dei dati comunicati dal distributore competente, ovvero Enel Distribuzione s.p.a.. Nello specifico, ha rilevato che la fattura n.
788284320225022 del 17.11.2014 di euro 4.980,48 si riferiva al bimestre ottobre-novembre 2014
e conteneva il conguaglio dei consumi dall'1.09.2009 (con un'ultima lettura effettiva pari a Kwh
19105) al 31.08.2013 (con consumi pari a Kwh 47812), per un totale di Kwh 28707 addebitati;
invece, la fattura n. 788284320225023 del 21.11.2014 di euro 2.476,85 si riferiva ai consumi stimati relativi al periodo dal 31.08.2013 al 21.11.2014, per un totale di Kwh 8813 addebitati.
Successivamente, in data 31.12.2014, i tecnici di Enel Distribuzione s.p.a., alla presenza anche dell'opponente, hanno provveduto alla sostituzione del gruppo di misura a lui intestato, rilevando consumi pari a Kwh 57212, così, a seguito di tale lettura, è stata emessa la fattura n.
0788284320225024 del 17.01.2015 di euro 180,82, con cui è stato effettuato il conguaglio dei consumi dal 31.08.2013 al 2.01.2015, detraendo quelli “stimati/presunti” e addebitati in eccesso nella precedente fattura n. 788284320225023 del 21.11.2014. Dunque, in ottemperanza alla normativa vigente e adempiendo alla propria obbligazione in tutto il corso del rapporto contrattuale, ha fatturato, sulla base delle letture rilevate dalla competente società di distribuzione, un importo totale di euro 6.901,07, anche in virtù della fattura di rettifica n. 78828432022502A di euro - 556,26 del 3.05.2016, con cui sono stati ulteriormente corretti i consumi
2 precedentemente registrati. Invero, a fronte delle avverse doglianze in ordine alla violazione da parte della medesima società degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, ha sempre rispettato i principi di lealtà e correttezza durante tutto il rapporto negoziale, nonché ha pienamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico. Pertanto, la società Controparte_1 ha chiesto, previa concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria efficacia
[...] esecutiva del decreto ingiuntivo impugnato, il rigetto dell'avversa opposizione e, per l'effetto, la conferma di tale decreto o, in via gradata, la condanna dell'opponente al pagamento della somma dovuta in conseguenza dell'avvenuta erogazione di energia elettrica, con vittoria delle spese e competenze di lite, anche del procedimento monitorio già liquidate.
Alla prima udienza di comparizione tenuta in data 23.10.2018, è stata disattesa l'istanza con cui la società opposta ha chiesto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la concessione della provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo impugnato.
Nel corso del giudizio è stata assunta la prova testimoniale chiesta dall'opponente ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio. Quindi, acquisito tale elaborato peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
26.03.2025, poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Le parti, provvedendo a tale incombente, nel riportarsi a quanto dedotto nei rispettivi scritti difensivi, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste ivi formulate.
Esaminati gli atti di causa, l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 473/2017 è suscettibile di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Considerato l'oggetto del contendere, è opportuno, innanzitutto, rilevare che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un ordinario giudizio di cognizione di primo grado il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto), dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
Dunque, dovendosi accertare la fondatezza del credito oggetto di ingiunzione, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, mentre quella di convenuto spetta al debitore opponente. L'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è, pertanto, posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421). Il giudice dell'opposizione
è, quindi, investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorché il decreto monitorio sia stato emesso fuori dalle
3 condizioni stabilite dalla legge, non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la sua nullità.
Sicché, anche qualora riconosca la parziale fondatezza del credito azionato in sede monitoria deve revocare in toto il decreto oggetto di opposizione, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento degli importi dovuti all'originario decreto ingiuntivo.
Inoltre, per quanto concerne il riparto degli oneri probatori gravanti sulle parti, secondo pacifica giurisprudenza il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione della controparte deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto (se contestata) ed il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento. Il debitore convenuto, invece, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa
(costituito dall'avvenuto adempimento) o della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza). Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento (derivando quest'ultimo dalla violazione di doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalla difformità, quantitativa o qualitativa, dei beni ricevuti), grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento della sua prestazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 20.01.2015 n. 826, nonché, anche con riguardo all'applicazione di detti principi nel caso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, Cass. civ. sez. I del 2.09.2024 n. 23479).
Considerato, poi, che il decreto ingiuntivo per cui è causa è stato emesso sulla base di due fatture emesse dalla società opposta, giova rilevare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito e riguardanti le prestazioni effettuate. Ragion per cui, se la fattura rappresenta un'idonea prova scritta del credito, come richiesta ex lege, per l'emissione di un decreto ingiuntivo, nel successivo processo di cognizione instauratosi per effetto dell'opposizione proposta contro tale decreto detto documento non costituisce prova dell'esistenza del credito in favore della parte che l'ha emesso, che, dunque, dovrà essere da essa dimostrato con gli ordinari mezzi di prova (cfr. in questo senso, tra le altre, Cass. civ. sez. III del
3.3.2009 n. 5071). Tanto, anche se si considera, viste le contestazioni mosse dall'opponente, che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.
Premesso quanto sopra, come detto, il decreto ingiuntivo per cui è causa è stato reso in favore della società opposta in conseguenza del mancato pagamento di due fatture emesse, nel corso del rapporto di somministrazione di energia elettrica intrattenuto con l'opponente, per un importo complessivo di euro 6.901,07, ovvero, per la precisione, la fattura n. 788284320225022 del
4 17.11.2014 di euro 4.980,48 e la fattura n. 788284320225023 del 21.11.2014 di euro 2.476,85. A fronte di ciò, ha rilevato l'abnormità e infondatezza del credito azionato in Parte_1 sede monitoria, stante il non corretto funzionamento del contatore e l'erroneità dei consumi di energia elettrica stimati.
Ebbene, esaminati gli atti di causa e la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa (da ritenere condivisibile, in quanto compiutamente motivata, basata su un'attenta disamina della documentazione acquisita, esaustiva e scevra da vizi e/o errori, logici e metodologici, idonei a comprometterne l'attendibilità, oltre che non oggetto di osservazioni delle parti in seguito alla trasmissione della bozza), l'opposizione proposta da è suscettibile di Parte_1 accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Orbene, con riguardo all'elaborato peritale depositato in atti, in primo luogo, va rilevato che il consulente, al fine di verificare se la contabilizzazione in rettifica effettuata dalla società opposta fosse stata eseguita correttamente e ricostruire i dati di misura, ha richiesto ad Enel Distribuzione
s.p.a. un riepilogo dei consumi fatturati dall'1.01.2009 al 31.12.2020; quindi, tale società, in data
25.05.2021, gli ha inviato tale riepilogo, nonché il verbale di sostituzione del punto di misura, avvenuta il 31.12.2014, entrambi recanti a quest'ultima data un consumo di circa 57.212 kw/h.
Dunque, il c.t.u. ha evidenziato un primo periodo, dal 4.10.2002 all'1.09.2009, in cui è stato rilevato un consumo medio giornaliero di 12,8 kw/h circa, un secondo periodo, dall'1.10.2013 all'1.12.2014, in cui si è stimato un consumo medio giornaliero sempre di 12,8 kw/h, e un terzo periodo, dal 2.12.2014 al 31.12.2014, relativo alla sostituzione del punto di misura, in cui è stata rilevata una lettura di 57.121 kw/h e un consumo medio giornaliero di 12.8 k/h. Invece, successivamente alla sostituzione del punto di misura effettuata il 31.12.2014, ha riscontrato un consumo inferiore rispetto a quello sin ad allora fatturato. Infatti, dall'1.01.2015 all'1.01.2017 è stato registrato un consumo medio reale giornaliero di 4,98 kw/h circa, mentre dall'1.01.2015 al
25.05.2021 tale consumo è stato pari a 7,37 kw/h circa (dunque, sono stati rilevati valori inferiori rispetto al consumo medio giornaliero di 12.8 kw/h fatturato dal 4.12.2002 al 31.12.2014).
Ebbene, analizzata la documentazione in atti, il consulente ha rilevato una netta discrepanza tra i dati riportati nelle fatture n. 788284320225022 del 17.11.2014 di euro 4.980,48, n.
788284320225023 del 21.11.2014 di euro 2.476,85 e n. 788284320225024 del 17.01.2015 di euro
180,82 e quelli comunicati da Enel Distribuzione s.p.a., sicché ha ritenuto che la contabilizzazione in rettifica effettuata dalla società opposta non sia stata eseguita correttamente, non apparendo congrua (cfr., tra le altre, la pagina 67 della relazione peritale in atti ove è riportato:
“Confrontando, infatti, la documentazione contabile di presente in atti, e i Controparte_2 documenti inviati, al sottoscritto CTU, da ENEL distribuzione mediante l'allegato “REGISTRI
POD IT001E781026905”, riportante il report dei dati di misura dell'energia elettrica per il periodo dal 01.09.2009 al 31.12.2014, si nota che emergerebbe una netta discrepanza. Risulta infatti che, mentre e-distribuzione per la data, dal 09.01.2009 rileva una lettura di 32.298 kw/h,
5 Enel servizio elettrico, per la stessa data, rileva 19.105 kw/h, con una differenza tra le due letture di 13.193 kw/h, mantenuta per tutto il periodo di fatturazione oggetto di causa, dal 01.09.2009 al
31.12.2014. Risulta inoltre una ulteriore incongruenza tra la lettura, fatturata da Enel servizio elettrico, di 47.812 kw/h, del 31.08.2013, e la lettura di 50.933 kw/h, rilevata da E-distribuzione, relativa alla stessa data. Emergerebbero dunque elementi utili a ritenere che la contabilizzazione in rettifica, effettuata da , non sia stata effettuata correttamente, e dunque Controparte_2 non parrebbe essere congrua”).
Per quanto concerne, invece, la correttezza degli importi indicati nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto, il c.t.u., sulla base della documentazione a disposizione, ha rilevato che il consumo elettrico reale effettuato dall'opponente nel periodo compreso tra l'1.09.2013 e il
31.12.2014 sarebbe stato pari a 24.914 kw/h circa, minore di 13.193 kw/h rispetto a quello pari a
38.107 kw/h considerato dalla società opposta. Pertanto, avendo già versato, Parte_1 per il periodo dall'1.01.2009 all'11.10.2014, acconti per un importo di euro 3.024,31, a fronte di un prelievo di energia elettrica pari ad un costo totale di euro 6.187,48 (secondo i calcoli effettuati sulla base dei consumi registrati da e-distribuzione), ha calcolato un debito dell'opponente nei confronti della società opposta pari ad un totale di euro 3.163,17, IVA inclusa al 10%, ottenuto dalla differenza tra la somma complessiva relativa all'energia consumata negli anni 2009-2014 e gli acconti già versati nello stesso periodo (cfr., tra le altre, le pagine 67 e 68 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio in atti ove è indicato: “Al fine di meglio quantificare il valore della ricostruzione dei consumi calcolati da Enel servizio elettrico, compresi nei periodi dal
01.09.2009 al 31.08.2013, dal 31.08.2013 al 21.11.2014, dal 22.11.2014 al 31.12.2014, e di confrontarli con quelli rilevati dal soggetto responsabile per il servizio di distribuzione e misura,
E-distribuzione, per cercare di capire se l'entità dei consumi addebitati nelle fatture azionate sia stata o meno congrua e di definire, dunque, se le somme dovute dalla parte attrice, per l'energia complessivamente prelevata dal POD in oggetto e per i relativi periodi di riferimento, siano esatte, si è proceduto all' analisi dei prezzi unitari adottati per ciascuna delle voci di costo che compongono le fatture e all'accertamento che gli stessi siano congruenti con i prezzi unitari indicati dall' nelle apposite tabelle pubblicate sul sito dell'Autorità per i clienti del libero CP_4 mercato. Si è proceduto successivamente all' individuazione degli esatti importi da attribuire a ciascuna delle fatture azionate, in funzione degli effettivi consumi riscontrati e dei prezzi unitari, qualora fossero diversi da quelli adottati dal fornitore. Effettuato il riconteggio degli importi dovuti dalla parte attrice, relativo al consumo elettrico nel periodo di riferimento ricostruito, e cioè dal 01.09.2009 al 21.12.2014, utilizzando le condizioni economiche per i clienti domestici in maggior tutela relative al I-II-III-IV trim, anno 2009,2010,2011,2012,2013,2014, nonché applicando l'accisa anno 2009-2013 e l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica2009-2010-2011, dai calcoli effettuati, e sulla base della ricostruzione riportata nei punti precedenti, è emerso che il consumo elettrico reale effettuato dal cliente, nel periodo compreso
6 tra 01.09.2013 al 31.12.2014, ammonterebbe a circa 24.914 kw/h, per un importo totale pari a €
6.187,48 e che, essendo stati già versati dall'attore, sig. per gli anni Parte_1
01.01.2009 11.10.2014, acconti per un importo pari a € 3.024,31, risulterebbe che la cifra da corrispondere, dallo stesso, a ammonterebbe ad un totale di € 3.163,17 Controparte_2
IVA inclusa al 10%, valore ottenuto come differenza tra la somma totale relativa all'energia consumata, negli anni 2009-2014, e l'acconto già versato, appunto, nello stesso periodo”).
Infine, relativamente al funzionamento del contatore, il c.t.u. ha rilevato che, alla luce di quanto emerso dagli accessi agli atti e dalle comunicazioni intercorse con e-distribuzione, il contatore installato presso l'abitazione dell'opponente, contrassegnato dalla matricola
02E1E511100922571, al momento della rimozione, avvenuta in data 31.12.2014, era funzionante ed il consumo di energia elettrica registrato da tale apparecchio era pari a 57.212 kw/h, come riportato anche nel verbale di sostituzione acquisito in atti, sottoscritto anche dallo stesso opponente (cfr., tra le altre, la pagina 69 dell'elaborato peritale in atti ove è indicato: “Dagli accessi agli atti e dalle comunicazioni intercorse con il soggetto responsabile per il servizio di distribuzione e misura, E-distribuzione, emergerebbe dunque che il contatore era funzionante al momento della rimozione, e che la misura da esso riportata risulterebbe essere di 57.212 kw/h, così come riportato nel documento di riposta alla PEC, inviata dal sottoscritto CTU in data
04.06.2021, recante il riepilogo dei consumi fatturati da e-distribuzione, e nel verbale di sostituzione del punto di misura, in cui si rileva una lettura di 57.212 kw/h al momento della rimozione”). Né rilevano in senso contrario (trattandosi di deposizioni testimoniali de relato non supportate da ulteriori riscontri probatori) le dichiarazioni rese dai testi (indicati dall'opponente) escussi all'udienza del 17.09.2020 laddove hanno affermato che, secondo quanto loro riferito dagli operai che avevano provveduto alla sostituzione del contatore, tale rimozione era avvenuta in quanto l'apparecchio non funzionava.
In ragione, pertanto, di quanto rilevato, stante la parziale fondatezza (nei termini indicati) del credito ingiunto, va disposta la revoca del decreto n. 473/2017 oggetto di opposizione (emesso per l'importo di euro 6.901,07), con la condanna dell'opponente al pagamento, in favore della società opposta, della somma complessiva di euro 3.163,17, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In ordine al regolamento delle spese di lite, la parziale fondatezza delle pretese creditorie vantate dalla società opposta giustifica la loro compensazione.
Parimenti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico delle parti, in solido e in uguale misura (spese, nella specie, liquidate, con decreto del 27.09.2021, nella somma complessiva di euro 2.046,93, oltre Iva e Cassa previdenza come per legge, se dovute, previa decurtazione dell'acconto disposto in occasione del conferimento dell'incarico, se versato).
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1983/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 473/2017 emesso in data 19.10.2017 dal Tribunale di Paola e condanna lo stesso opponente al pagamento, in favore della società Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., della somma di euro 3.163,17, oltre interessi legali
[...] dalla domanda al soddisfo;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico di e della società Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., in solido e in uguale misura, le spese della
[...] consulenza tecnica d'ufficio, liquidate nella complessiva soma di euro 2.046,93, oltre Iva e Cassa previdenza come per legge, se dovute.
Paola, 31.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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