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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/11/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 568/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. BE IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 568/2025, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'AVV. FERRARI MORANDI ESTER
ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. CUBEDDU SEBASTIANO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente depositato e notificato, la sig.ra
[...]
ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a percepire la pensione Parte_1
superstiti quale figlia inabile del padre deceduto in data Persona_1 22.10.2020, beneficio negato dall nella precedente fase amministrativa per CP_1
asserita carenza del requisito sanitario.
L'ente previdenziale, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda per insussistenza dei requisiti della “vivenza a carico dell'assicurato” e dello stato di inabilità al lavoro della richiedente al momento del decesso del dante causa.
Il Giudice riteneva opportuno nominare un consulente tecnico, Dott.
[...]
al fine di accertare a favore dall'istante la sussistenza delle condizioni Persona_2
sanitarie per godere della pensione di reversibilità.
La causa viene così decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente deve osservarsi che, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite maggiorenne ha diritto alla pensione di reversibilità ove sia inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi;
il concetto di “vivenza a carico”, pur non identificandosi pedissequamente con lo stato di convivenza o una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato tuttavia con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile
(cfr. Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 19485/2024).
In merito all'onere della prova di tale requisito, che ricade sull'istante in base ai noti principi di riparto, la Suprema Corte ha specificato che non è necessario che il superstite sia totalmente mantenuto in tutti i suoi bisogni dal lavoratore defunto, ma è indispensabile, e insieme sufficiente, che quest'ultimo abbia contribuito in modo efficiente al suo mantenimento mediante aiuti economici che per la loro costanza e regolarità costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza, risultando viceversa sempre necessario il presupposto dell'insufficienza dei mezzi del superstite.
Nello specifico, è stato affermato che: “agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla Delibera dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale” (Cass. n. 11190 del 2025).
Peraltro, si osserva che lo stesso , con propria delibera 31 ottobre 2000, n. 478, CP_1
ha stabilito di fare riferimento a indici stabiliti per legge, e di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione ex art. 12 l. 119/1971.
Tanto premesso, nel caso in esame si ritiene cha la ricorrente abbia sufficientemente dimostrato lo stato di vivenza a carico del genitore defunto ed il suo stato di bisogno economico, come risulta in particolare dal certificato storico di stato di famiglia (doc.
7) e dalla dichiarazione dei redditi del sig. da cui si evince che Persona_3
la figlia era fiscalmente a suo carico (doc. 9).
La stessa, inoltre, non possedeva al momento della morte dell'assicurato e non possiede tutt'ora alcun reddito al di fuori della pensione di inabilità civile erogata dall' in CP_1
quanto già invalida civile al 100%; dunque, è evidente che non sono stati superati i suindicati limiti normativamente stabiliti per la percezione del beneficio in questione.
Alla luce di quanto sopra, non può trovare accoglimento l'eccezione in proposito dispiegata dall' resistente. CP_2
Per quanto attiene alla sussistenza del requisito sanitario, basterà in proposito fare riferimento alle risultanze dell'elaborato peritale redatto dal Dott. Persona_2
Ebbene il consulente, dopo aver visitato la perizianda ed esaminata la documentazione sanitaria agli atti, ha reputato che per le accertate patologie “La ricorrente portatrice di infermità e/o menomazioni Parte_2
funzionali tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità allo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa, e tale condizione deve ritenersi già concretizzata e conclamata, secondo la comune accezione medico-legale in tema di decorrenza degli stati inabili-tanti, all'epoca del decesso del congiunto, il padre Persona_1
. RISULTANO pertanto concretizzati i requisiti e/o le condizioni di cui
[...]
all'art. 13 del Regio Decreto Legge n. 636 del 14.4.1939 (e successive modificazioni ed integrazioni), con diritto alla concessione della pensione di reversibilità per i figli maggiorenni superstiti”.
La domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza
Le spese di consulenza sono poste a carico dell' definitivamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara il diritto della sig.ra alla pensione di reversibilità Parte_1
quale figlia inabile del padre deceduto il 22.10.2020 e, per Persona_1
l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore della stessa, dei relativi ratei CP_1
nella misura e decorrenza di legge, oltre interessi legali dalla scadenza al soddisfo;
- condanna l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte CP_1
ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa.
- Pone le spese di consulenza a carico dell . CP_1
Tivoli, il 19/11/2025
Il giudice
BE IS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. BE IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 568/2025, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'AVV. FERRARI MORANDI ESTER
ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. CUBEDDU SEBASTIANO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente depositato e notificato, la sig.ra
[...]
ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a percepire la pensione Parte_1
superstiti quale figlia inabile del padre deceduto in data Persona_1 22.10.2020, beneficio negato dall nella precedente fase amministrativa per CP_1
asserita carenza del requisito sanitario.
L'ente previdenziale, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda per insussistenza dei requisiti della “vivenza a carico dell'assicurato” e dello stato di inabilità al lavoro della richiedente al momento del decesso del dante causa.
Il Giudice riteneva opportuno nominare un consulente tecnico, Dott.
[...]
al fine di accertare a favore dall'istante la sussistenza delle condizioni Persona_2
sanitarie per godere della pensione di reversibilità.
La causa viene così decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente deve osservarsi che, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite maggiorenne ha diritto alla pensione di reversibilità ove sia inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi;
il concetto di “vivenza a carico”, pur non identificandosi pedissequamente con lo stato di convivenza o una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato tuttavia con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile
(cfr. Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 19485/2024).
In merito all'onere della prova di tale requisito, che ricade sull'istante in base ai noti principi di riparto, la Suprema Corte ha specificato che non è necessario che il superstite sia totalmente mantenuto in tutti i suoi bisogni dal lavoratore defunto, ma è indispensabile, e insieme sufficiente, che quest'ultimo abbia contribuito in modo efficiente al suo mantenimento mediante aiuti economici che per la loro costanza e regolarità costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza, risultando viceversa sempre necessario il presupposto dell'insufficienza dei mezzi del superstite.
Nello specifico, è stato affermato che: “agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla Delibera dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale” (Cass. n. 11190 del 2025).
Peraltro, si osserva che lo stesso , con propria delibera 31 ottobre 2000, n. 478, CP_1
ha stabilito di fare riferimento a indici stabiliti per legge, e di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione ex art. 12 l. 119/1971.
Tanto premesso, nel caso in esame si ritiene cha la ricorrente abbia sufficientemente dimostrato lo stato di vivenza a carico del genitore defunto ed il suo stato di bisogno economico, come risulta in particolare dal certificato storico di stato di famiglia (doc.
7) e dalla dichiarazione dei redditi del sig. da cui si evince che Persona_3
la figlia era fiscalmente a suo carico (doc. 9).
La stessa, inoltre, non possedeva al momento della morte dell'assicurato e non possiede tutt'ora alcun reddito al di fuori della pensione di inabilità civile erogata dall' in CP_1
quanto già invalida civile al 100%; dunque, è evidente che non sono stati superati i suindicati limiti normativamente stabiliti per la percezione del beneficio in questione.
Alla luce di quanto sopra, non può trovare accoglimento l'eccezione in proposito dispiegata dall' resistente. CP_2
Per quanto attiene alla sussistenza del requisito sanitario, basterà in proposito fare riferimento alle risultanze dell'elaborato peritale redatto dal Dott. Persona_2
Ebbene il consulente, dopo aver visitato la perizianda ed esaminata la documentazione sanitaria agli atti, ha reputato che per le accertate patologie “La ricorrente portatrice di infermità e/o menomazioni Parte_2
funzionali tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità allo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa, e tale condizione deve ritenersi già concretizzata e conclamata, secondo la comune accezione medico-legale in tema di decorrenza degli stati inabili-tanti, all'epoca del decesso del congiunto, il padre Persona_1
. RISULTANO pertanto concretizzati i requisiti e/o le condizioni di cui
[...]
all'art. 13 del Regio Decreto Legge n. 636 del 14.4.1939 (e successive modificazioni ed integrazioni), con diritto alla concessione della pensione di reversibilità per i figli maggiorenni superstiti”.
La domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza
Le spese di consulenza sono poste a carico dell' definitivamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara il diritto della sig.ra alla pensione di reversibilità Parte_1
quale figlia inabile del padre deceduto il 22.10.2020 e, per Persona_1
l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore della stessa, dei relativi ratei CP_1
nella misura e decorrenza di legge, oltre interessi legali dalla scadenza al soddisfo;
- condanna l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte CP_1
ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa.
- Pone le spese di consulenza a carico dell . CP_1
Tivoli, il 19/11/2025
Il giudice
BE IS