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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 29/11/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VITERBO nella persona del giudice AR SA OM, ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1278 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, vertente tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. Emanuele Marselli, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla via Igino Garbini n.
51, presso lo studio del difensore,
- Attore opponente
e
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Renato Boccafresca, elettivamente domiciliata in Roma, al viale Carlo Felice n. 103, presso lo studio del difensore,
- Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: all'udienza del 20 novembre 2025 parte opposta si è riportata alle conclusioni formulate nella memoria ex art. 171ter, n. 1, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La (nel prosieguo, « » o « ») ha proposto Parte_1 Pt_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 317/2024 (R.G. n. 913/2024), emesso in data 17.05.2023 pagina 1 di 7 da questo Tribunale e notificatole dalla società con cui è stato intimato il pagamento Controparte_1 dell'importo di 172.841,41 euro, oltre accessori.
A fondamento dell'opposizione proposta, la ha dedotto di essere stata incaricata da vari Pt_1 committenti, con distinti contratti di appalto, per lo svolgimento di lavori, relativi a immobili di loro proprietà, ricompresi nel Superbonus 110%, nonché di aver assunto il ruolo di General Contractor, incaricato di acquisire i crediti fiscali relativi ai ridetti lavori. L'opponente ha aggiunto che l'architetto
è stato nominato direttamente dai committenti medesimi come direttore dei lavori. CP_2
In punto di diritto, l'opponente ha eccepito, in primo luogo, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, in quanto non le sarebbe stata notificata la copia autentica dello stesso e del ricorso monitorio. In secondo luogo, la ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, in Pt_1 considerazione della mancata notifica dell'atto di cessione del credito e, comunque, della genericità e contradditorietà dell'atto stesso, giacché non individuerebbe con precisione l'ammontare del credito ceduto, di importo differente rispetto a quello indicato nel ricorso monitorio, esponendo, altresì, di non aver intrattenuto alcun rapporto giuridico con l'architetto In terzo luogo, l'opponente CP_2 ha allegato l'inadempimento di quest'ultimo, il quale non solo non si sarebbe recato presso i vari cantieri per vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori, ma avrebbe anche omesso di predisporre la documentazione necessaria onde consentire ai committenti di beneficiare della detrazione loro spettante per aver aderito al Superbonus 110%.
L'opponente, inoltre, ha ritenuto eccessivi gli importi richiesti in pagamento e ha evidenziato che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla scorta di fatture, pur essendo all'uopo necessarie anche le scritture contabili della società, autenticate, vidimate e registrate secondo le norme vigenti.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in via subordinata, il ricalcolo dell'importo effettivamente dovuto all'opposta.
2. Si è costituita in giudizio la (nel prosieguo, « ), chiedendo, in via Controparte_1 CP_1 preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. In via principale, l'odierna opposta ha richiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, mentre, in via subordinata, la convenuta ha domandato la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di 172.841,41 euro, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo, ex art. d.lgs. n. 231/2002, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
L'opposta ha dedotto che l'opponente, appaltatrice e General Contractor, rendendosi cessionaria del credito fiscale di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 e aderendo all'opzione dello sconto in fattura,
pagina 2 di 7 previsto dall'art. 121 del medesimo decreto-legge, avrebbe contestualmente garantito non solo l'esecuzione integrale delle opere commissionatele, ma anche i pagamenti dei compensi dei tecnici coinvolti. Sicché, nei crediti d'imposta ceduti dai committenti alla , sarebbero inclusi anche gli Pt_1 onorari dovuti ai tecnici professionisti, una volta ottenute le plurime asseverazioni sulla congruità dei costi dei lavori eseguiti e conseguita l'assegnazione dei “Codici ASID”, in quanto reputate idonee dall'Agenzia delle Entrate.
L'opposta ha rilevato, altresì, che la ha riconosciuto il proprio debito, formalizzando una Pt_1 proposta di pagamento di un importo pari all'80% del credito in molteplici missive, riferite ciascuna agli immobili su cui sono stati eseguiti i lavori.
La inoltre, ha osservato di aver notificato alla il duplicato informatico del ricorso CP_1 Pt_1 monitorio e del decreto ingiuntivo opposto, notifica che comunque avrebbe raggiunto il proprio scopo.
L'opposta ha evidenziato, ancora, di essere munita di legittimazione attiva, in quanto l'architetto le aveva ceduto il proprio credito con atto di cessione, regolarmente notificato alla , in cui CP_2 Pt_1 sarebbero indicati i medesimi importi e le medesime prestazioni di cui al provvedimento monitorio.
L'opposta, infine, ha osservato che la e i committenti hanno approvato senza riserve l'opera Pt_1 ultimata, sicché non potrebbero far valere eventuali vizi o difetti.
3. Differita la prima udienza ai sensi dell'art. 171 bis, comma 3, c.p.c., depositate dall'opponente le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza di discussione del 20 novembre 2025 parte opposta si è riportata alle conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., chiedendone l'accoglimento.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
4. L'opposizione proposta deve essere rigettata.
Anzitutto, è priva di pregio l'eccezione di nullità della notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, posto che l'eventuale omessa attestazione di conformità/autenticità non potrebbe configurare un'ipotesi di inesistenza, bensì di nullità, la ha comunque ricevuto la notifica dei ridetti atti e ha Pt_1 spiegato opposizione avverso il provvedimento monitorio, per cui la notifica degli atti stessi ha raggiunto il proprio scopo, cioè consentire all'opponente di instaurare il giudizio di cognizione conseguente all'emissione del decreto ingiuntivo: in ossequio al principio della strumentalità delle pagina 3 di 7 forme processuali (nel caso di specie, consentire l'esplicazione del diritto di difesa), non può essere quindi dichiarata la nullità lamentata dall'opponente (art. 156, comma 3, c.p.c.).
In secondo luogo, non coglie nel segno la contestazione relativa alla ritenuta inidoneità della documentazione prodotta nella fase monitoria (e riproposta anche nel presente giudizio di opposizione)
a fondare l'emissione del provvedimento monitorio opposto, integrata non soltanto dalle fatture ma anche dai contratti, dalle fatture pro forma e dai “Codici ASID”.
In terzo luogo, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta.
Invero, l'opponente non ha negato che la abbia acquistato dall'architetto CP_1 CP_2 il credito azionato con il ricorso monitorio, avendo contestato unicamente la circostanza che la cessione medesima le fosse stata notificata e quindi che fosse efficace nei propri confronti ai sensi dell'art. 1264
c.c.; disposizione che, tuttavia, segna il momento a partire dal quale il debitore ceduto non può dirsi liberato dalla propria obbligazione qualora la adempia in favore del cedente piuttosto che del cessionario, fermo restando che gli effetti della cessione stessa si producono comunque nei suoi confronti, in quanto contratto bilaterale, concluso da cedente e cessionario (art. 1260 c.c.). Invero, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il disposto dell'art 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta (così, tra le altre, Cass., sez. II, 30 aprile 2021, n.
11436).
Peraltro, non trova riscontro l'asserita differenza tra l'importo complessivo indicato nell'atto di attestazione dell'avvenuta cessione e la somma chiesta in pagamento con il ricorso monitorio, che, peraltro, ove pure risultasse, implicherebbe, al più, una riduzione del credito. Ancora, la , nelle Pt_1 lettere inviate alla in risposta al sollecito di pagamento, non ha contestato la titolarità del CP_1 diritto di credito, bensì di avere un rapporto giuridico con l'architetto (all.ti da 43 a 49 della CP_2 comparsa di costituzione e risposta). Trattasi, in definitiva, di contestazioni che (all'evidenza) presuppongono l'esistenza della cessione medesima e che si traducono, quindi, in una conferma della stessa, in quanto non incompatibili con tale circostanza (art. 115 c.p.c.).
pagina 4 di 7 Inoltre, nei contratti stipulati dai vari committenti con l'opponente (all.ti da 1 a 10 della comparsa di costituzione risposta) è espressamente previsto che: a) all'importo complessivo di ciascun appalto devono essere aggiunte anche le spese per onorari tecnici (art. 13.1); b) “il prezzo dell'appalto comprende tutte le spese e gli oneri accessori, anche di natura amministrativa, necessari per l'attività di progettazione e per l'esecuzione degli interventi e dei lavori, compresi gli emolumenti di tutti i tecnici incaricati anche dal Committente” (art. 13.2); c) il prezzo dell'appalto “deve intendersi pagato ai sensi del decreto rilancio con il contributo di pari ammontare anticipato dall'Appaltatore al
Committente sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, e allo stesso appaltatore rimborsato sotto forma di credito d'imposta” (art. 14); d) in caso di recesso o inadempimento del
Committente quest'ultimo avrebbe dovuto corrispondere all'appaltatore degli importi maggiorati anche da somme dovute per onorari tecnici (artt. 15 e 16). Infine, la si era obbligata a fornire al Pt_1
“Committente assistenza per la trasmissione del modello previsto dagli artt. 119 e 121 del D.L.
34/2020, per l'esercizio dell'opzione di sconto in fattura, sul corrispettivo dovuto e per trasferire il credito d'imposta, pari alla detrazione spettante, all'Appaltatore” (art. 6.2 (x)). Peraltro, l'opponente, appaltatrice, ha a propria volta subappaltato parte dei lavori commissionati all'architetto
[...]
(art. 9), contestualmente nominato direttore dei lavori dai committenti. CP_2
La , pertanto, ha assunto il ruolo di General Contractor, per cui era tenuta a garantire ai Pt_1 committenti il pagamento dei compensi professionali di tutti i tecnici coinvolti, ivi compreso quello dovuto all'architetto incluso negli importi anticipati dall'opponente ai committenti stessi sotto CP_2 forma di sconto in fattura, al fine di beneficiare del rimborso del corrispondente ammontare a titolo di credito d'imposta (come, peraltro, espressamente affermato dalla stessa nelle plurime lettere Pt_1 inviate alla in risposta ai solleciti di pagamento rivoltile;
cfr. allegati da 2 a 10 dell'atto di CP_1 citazione).
Da ultimo, è opportuno rammentare che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, quale atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, trovano applicazione i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., sicché deve, anzitutto, essere accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato. In quanto chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, il giudice dell'opposizione è tenuto non solo a valutare la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per pagina 5 di 7 l'emanazione della ingiunzione, ma anche a vagliare la fondatezza (e le relative prove) della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass., sez. VI-III, 28 maggio 2019, n. 14473; Cass., sez. II, 12 marzo
2019, n. 7020; Cass., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927).
Tanto accertato, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto), il quale ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Inoltre, se il debitore convenuto per l'adempimento deduca un inadempimento della controparte risultano invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass., sez. II, 21 maggio
2019, n. 13685; Cass., sez. VI, 10 giugno 2021, n. 16324).
Ciò premesso, nel caso di specie, a fronte delle contestazioni mosse dall'opponente, nei termini sopra indicati, l'opposta, dal canto suo, ha dedotto che l'architetto aveva ottenuto dall'Agenzia CP_2 delle Entrate i “Codici ASID”, riferiti a ciascuno dei cantieri allestiti per eseguire i lavori commissionati all'opponente, una volta asseverati gli importi richiesti nelle fatture e nei relativi pro forma posti a base del decreto ingiuntivo opposto (indicati analiticamente sia nel ricorso monitorio, che nella comparsa di costituzione e risposta). L'opposta, inoltre, ha dedotto che l'architetto aveva CP_2 correttamente determinato i compensi a lui spettanti sulla scorta del D.M. 17.06.2016, recante la disciplina dei compensi dovuti ai professionisti che abbiano prestato la propria opera per lo svolgimento di lavori avviati in regime di “Superbonus 110%”; altrimenti, il sistema tramite il quale inviare all'Agenzia delle Entrate i costi dei lavori eseguiti (risultanti dalle fatture) non avrebbe
“asseverato” i costi stessi e neppure avrebbe emesso i “Codici ASID”.
Inoltre, l'opponente, oltre ad aver riconosciuto quantomeno la spettanza degli importi portati nel decreto ingiuntivo opposto - offrendosi di pagarli, seppure in misura ridotta (cfr. all.ti da 43 a 49 della comparsa di costituzione e risposta) – non ha contestato le circostanze dedotte dall'opposta
(l'adempimento della stessa, peraltro, risulta dai “Codici ASID” in atti;
cfr. all.ti da 12 a 20 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta). La contestazione relativa alla quantificazione del compenso spettante all'architetto invece, deve ritenersi generica, in quanto l'opponente non CP_2 individua quale sarebbe stata la percentuale applicabile a tal fine e, peraltro, l'assegnazione dei “Codici
ASID” suffraga la correttezza del calcolo dei compensi dovuti al professionista.
pagina 6 di 7 A fronte delle predette deduzioni dell'opposta, parte opponente non ha allegato e provato alcun fatto estintivo del credito fatto valere in via monitoria, osservandosi, altresì, che non ha atteso al deposito di alcuna delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione proposta deve essere quindi rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 317/2024.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), ai valori minimi, tenuto conto del valore della controversia, della contenuta complessità dell'attività processuale svolta e della esiguità dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1278 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 317/2024;
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 317/2024, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna l'opponente a rifondere alla convenuta opposta in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., le spese di giudizio che si liquidano in 7.052,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Viterbo, 29 novembre 2025
Il giudice
AR SA OM
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VITERBO nella persona del giudice AR SA OM, ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1278 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, vertente tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. Emanuele Marselli, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla via Igino Garbini n.
51, presso lo studio del difensore,
- Attore opponente
e
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Renato Boccafresca, elettivamente domiciliata in Roma, al viale Carlo Felice n. 103, presso lo studio del difensore,
- Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: all'udienza del 20 novembre 2025 parte opposta si è riportata alle conclusioni formulate nella memoria ex art. 171ter, n. 1, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La (nel prosieguo, « » o « ») ha proposto Parte_1 Pt_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 317/2024 (R.G. n. 913/2024), emesso in data 17.05.2023 pagina 1 di 7 da questo Tribunale e notificatole dalla società con cui è stato intimato il pagamento Controparte_1 dell'importo di 172.841,41 euro, oltre accessori.
A fondamento dell'opposizione proposta, la ha dedotto di essere stata incaricata da vari Pt_1 committenti, con distinti contratti di appalto, per lo svolgimento di lavori, relativi a immobili di loro proprietà, ricompresi nel Superbonus 110%, nonché di aver assunto il ruolo di General Contractor, incaricato di acquisire i crediti fiscali relativi ai ridetti lavori. L'opponente ha aggiunto che l'architetto
è stato nominato direttamente dai committenti medesimi come direttore dei lavori. CP_2
In punto di diritto, l'opponente ha eccepito, in primo luogo, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, in quanto non le sarebbe stata notificata la copia autentica dello stesso e del ricorso monitorio. In secondo luogo, la ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, in Pt_1 considerazione della mancata notifica dell'atto di cessione del credito e, comunque, della genericità e contradditorietà dell'atto stesso, giacché non individuerebbe con precisione l'ammontare del credito ceduto, di importo differente rispetto a quello indicato nel ricorso monitorio, esponendo, altresì, di non aver intrattenuto alcun rapporto giuridico con l'architetto In terzo luogo, l'opponente CP_2 ha allegato l'inadempimento di quest'ultimo, il quale non solo non si sarebbe recato presso i vari cantieri per vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori, ma avrebbe anche omesso di predisporre la documentazione necessaria onde consentire ai committenti di beneficiare della detrazione loro spettante per aver aderito al Superbonus 110%.
L'opponente, inoltre, ha ritenuto eccessivi gli importi richiesti in pagamento e ha evidenziato che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla scorta di fatture, pur essendo all'uopo necessarie anche le scritture contabili della società, autenticate, vidimate e registrate secondo le norme vigenti.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in via subordinata, il ricalcolo dell'importo effettivamente dovuto all'opposta.
2. Si è costituita in giudizio la (nel prosieguo, « ), chiedendo, in via Controparte_1 CP_1 preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. In via principale, l'odierna opposta ha richiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, mentre, in via subordinata, la convenuta ha domandato la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di 172.841,41 euro, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo, ex art. d.lgs. n. 231/2002, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
L'opposta ha dedotto che l'opponente, appaltatrice e General Contractor, rendendosi cessionaria del credito fiscale di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 e aderendo all'opzione dello sconto in fattura,
pagina 2 di 7 previsto dall'art. 121 del medesimo decreto-legge, avrebbe contestualmente garantito non solo l'esecuzione integrale delle opere commissionatele, ma anche i pagamenti dei compensi dei tecnici coinvolti. Sicché, nei crediti d'imposta ceduti dai committenti alla , sarebbero inclusi anche gli Pt_1 onorari dovuti ai tecnici professionisti, una volta ottenute le plurime asseverazioni sulla congruità dei costi dei lavori eseguiti e conseguita l'assegnazione dei “Codici ASID”, in quanto reputate idonee dall'Agenzia delle Entrate.
L'opposta ha rilevato, altresì, che la ha riconosciuto il proprio debito, formalizzando una Pt_1 proposta di pagamento di un importo pari all'80% del credito in molteplici missive, riferite ciascuna agli immobili su cui sono stati eseguiti i lavori.
La inoltre, ha osservato di aver notificato alla il duplicato informatico del ricorso CP_1 Pt_1 monitorio e del decreto ingiuntivo opposto, notifica che comunque avrebbe raggiunto il proprio scopo.
L'opposta ha evidenziato, ancora, di essere munita di legittimazione attiva, in quanto l'architetto le aveva ceduto il proprio credito con atto di cessione, regolarmente notificato alla , in cui CP_2 Pt_1 sarebbero indicati i medesimi importi e le medesime prestazioni di cui al provvedimento monitorio.
L'opposta, infine, ha osservato che la e i committenti hanno approvato senza riserve l'opera Pt_1 ultimata, sicché non potrebbero far valere eventuali vizi o difetti.
3. Differita la prima udienza ai sensi dell'art. 171 bis, comma 3, c.p.c., depositate dall'opponente le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza di discussione del 20 novembre 2025 parte opposta si è riportata alle conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., chiedendone l'accoglimento.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
4. L'opposizione proposta deve essere rigettata.
Anzitutto, è priva di pregio l'eccezione di nullità della notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, posto che l'eventuale omessa attestazione di conformità/autenticità non potrebbe configurare un'ipotesi di inesistenza, bensì di nullità, la ha comunque ricevuto la notifica dei ridetti atti e ha Pt_1 spiegato opposizione avverso il provvedimento monitorio, per cui la notifica degli atti stessi ha raggiunto il proprio scopo, cioè consentire all'opponente di instaurare il giudizio di cognizione conseguente all'emissione del decreto ingiuntivo: in ossequio al principio della strumentalità delle pagina 3 di 7 forme processuali (nel caso di specie, consentire l'esplicazione del diritto di difesa), non può essere quindi dichiarata la nullità lamentata dall'opponente (art. 156, comma 3, c.p.c.).
In secondo luogo, non coglie nel segno la contestazione relativa alla ritenuta inidoneità della documentazione prodotta nella fase monitoria (e riproposta anche nel presente giudizio di opposizione)
a fondare l'emissione del provvedimento monitorio opposto, integrata non soltanto dalle fatture ma anche dai contratti, dalle fatture pro forma e dai “Codici ASID”.
In terzo luogo, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta.
Invero, l'opponente non ha negato che la abbia acquistato dall'architetto CP_1 CP_2 il credito azionato con il ricorso monitorio, avendo contestato unicamente la circostanza che la cessione medesima le fosse stata notificata e quindi che fosse efficace nei propri confronti ai sensi dell'art. 1264
c.c.; disposizione che, tuttavia, segna il momento a partire dal quale il debitore ceduto non può dirsi liberato dalla propria obbligazione qualora la adempia in favore del cedente piuttosto che del cessionario, fermo restando che gli effetti della cessione stessa si producono comunque nei suoi confronti, in quanto contratto bilaterale, concluso da cedente e cessionario (art. 1260 c.c.). Invero, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il disposto dell'art 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta (così, tra le altre, Cass., sez. II, 30 aprile 2021, n.
11436).
Peraltro, non trova riscontro l'asserita differenza tra l'importo complessivo indicato nell'atto di attestazione dell'avvenuta cessione e la somma chiesta in pagamento con il ricorso monitorio, che, peraltro, ove pure risultasse, implicherebbe, al più, una riduzione del credito. Ancora, la , nelle Pt_1 lettere inviate alla in risposta al sollecito di pagamento, non ha contestato la titolarità del CP_1 diritto di credito, bensì di avere un rapporto giuridico con l'architetto (all.ti da 43 a 49 della CP_2 comparsa di costituzione e risposta). Trattasi, in definitiva, di contestazioni che (all'evidenza) presuppongono l'esistenza della cessione medesima e che si traducono, quindi, in una conferma della stessa, in quanto non incompatibili con tale circostanza (art. 115 c.p.c.).
pagina 4 di 7 Inoltre, nei contratti stipulati dai vari committenti con l'opponente (all.ti da 1 a 10 della comparsa di costituzione risposta) è espressamente previsto che: a) all'importo complessivo di ciascun appalto devono essere aggiunte anche le spese per onorari tecnici (art. 13.1); b) “il prezzo dell'appalto comprende tutte le spese e gli oneri accessori, anche di natura amministrativa, necessari per l'attività di progettazione e per l'esecuzione degli interventi e dei lavori, compresi gli emolumenti di tutti i tecnici incaricati anche dal Committente” (art. 13.2); c) il prezzo dell'appalto “deve intendersi pagato ai sensi del decreto rilancio con il contributo di pari ammontare anticipato dall'Appaltatore al
Committente sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, e allo stesso appaltatore rimborsato sotto forma di credito d'imposta” (art. 14); d) in caso di recesso o inadempimento del
Committente quest'ultimo avrebbe dovuto corrispondere all'appaltatore degli importi maggiorati anche da somme dovute per onorari tecnici (artt. 15 e 16). Infine, la si era obbligata a fornire al Pt_1
“Committente assistenza per la trasmissione del modello previsto dagli artt. 119 e 121 del D.L.
34/2020, per l'esercizio dell'opzione di sconto in fattura, sul corrispettivo dovuto e per trasferire il credito d'imposta, pari alla detrazione spettante, all'Appaltatore” (art. 6.2 (x)). Peraltro, l'opponente, appaltatrice, ha a propria volta subappaltato parte dei lavori commissionati all'architetto
[...]
(art. 9), contestualmente nominato direttore dei lavori dai committenti. CP_2
La , pertanto, ha assunto il ruolo di General Contractor, per cui era tenuta a garantire ai Pt_1 committenti il pagamento dei compensi professionali di tutti i tecnici coinvolti, ivi compreso quello dovuto all'architetto incluso negli importi anticipati dall'opponente ai committenti stessi sotto CP_2 forma di sconto in fattura, al fine di beneficiare del rimborso del corrispondente ammontare a titolo di credito d'imposta (come, peraltro, espressamente affermato dalla stessa nelle plurime lettere Pt_1 inviate alla in risposta ai solleciti di pagamento rivoltile;
cfr. allegati da 2 a 10 dell'atto di CP_1 citazione).
Da ultimo, è opportuno rammentare che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, quale atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, trovano applicazione i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., sicché deve, anzitutto, essere accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato. In quanto chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, il giudice dell'opposizione è tenuto non solo a valutare la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per pagina 5 di 7 l'emanazione della ingiunzione, ma anche a vagliare la fondatezza (e le relative prove) della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass., sez. VI-III, 28 maggio 2019, n. 14473; Cass., sez. II, 12 marzo
2019, n. 7020; Cass., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927).
Tanto accertato, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto), il quale ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Inoltre, se il debitore convenuto per l'adempimento deduca un inadempimento della controparte risultano invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass., sez. II, 21 maggio
2019, n. 13685; Cass., sez. VI, 10 giugno 2021, n. 16324).
Ciò premesso, nel caso di specie, a fronte delle contestazioni mosse dall'opponente, nei termini sopra indicati, l'opposta, dal canto suo, ha dedotto che l'architetto aveva ottenuto dall'Agenzia CP_2 delle Entrate i “Codici ASID”, riferiti a ciascuno dei cantieri allestiti per eseguire i lavori commissionati all'opponente, una volta asseverati gli importi richiesti nelle fatture e nei relativi pro forma posti a base del decreto ingiuntivo opposto (indicati analiticamente sia nel ricorso monitorio, che nella comparsa di costituzione e risposta). L'opposta, inoltre, ha dedotto che l'architetto aveva CP_2 correttamente determinato i compensi a lui spettanti sulla scorta del D.M. 17.06.2016, recante la disciplina dei compensi dovuti ai professionisti che abbiano prestato la propria opera per lo svolgimento di lavori avviati in regime di “Superbonus 110%”; altrimenti, il sistema tramite il quale inviare all'Agenzia delle Entrate i costi dei lavori eseguiti (risultanti dalle fatture) non avrebbe
“asseverato” i costi stessi e neppure avrebbe emesso i “Codici ASID”.
Inoltre, l'opponente, oltre ad aver riconosciuto quantomeno la spettanza degli importi portati nel decreto ingiuntivo opposto - offrendosi di pagarli, seppure in misura ridotta (cfr. all.ti da 43 a 49 della comparsa di costituzione e risposta) – non ha contestato le circostanze dedotte dall'opposta
(l'adempimento della stessa, peraltro, risulta dai “Codici ASID” in atti;
cfr. all.ti da 12 a 20 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta). La contestazione relativa alla quantificazione del compenso spettante all'architetto invece, deve ritenersi generica, in quanto l'opponente non CP_2 individua quale sarebbe stata la percentuale applicabile a tal fine e, peraltro, l'assegnazione dei “Codici
ASID” suffraga la correttezza del calcolo dei compensi dovuti al professionista.
pagina 6 di 7 A fronte delle predette deduzioni dell'opposta, parte opponente non ha allegato e provato alcun fatto estintivo del credito fatto valere in via monitoria, osservandosi, altresì, che non ha atteso al deposito di alcuna delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione proposta deve essere quindi rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 317/2024.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), ai valori minimi, tenuto conto del valore della controversia, della contenuta complessità dell'attività processuale svolta e della esiguità dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1278 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 317/2024;
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 317/2024, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna l'opponente a rifondere alla convenuta opposta in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., le spese di giudizio che si liquidano in 7.052,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Viterbo, 29 novembre 2025
Il giudice
AR SA OM
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