TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 2153
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Decreto cautelare 30 luglio 2025
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Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione/falsa applicazione dell’art. 95, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per omessa istruttoria, per difetto di motivazione nonché per contraddittorietà

    Il Tribunale ha ritenuto che la gravità delle infrazioni sia stata correttamente valutata dalla stazione appaltante in base alla natura intrinseca delle violazioni e alla loro ripetizione sistematica. Ha altresì chiarito che l'accertamento delle infrazioni non richiede un giudicato definitivo, essendo sufficiente un accertamento effettuato dagli organi competenti. Riguardo al procedimento penale, ha affermato che l'obbligo dichiarativo è autonomo e non surrogabile dalla conoscenza aliunde dei fatti da parte della stazione appaltante, e che la gravità delle conseguenze (morte di sei persone) e la sovrapponibilità delle violazioni a quelle già riscontrate giustificano il venir meno del rapporto fiduciario. Ha inoltre escluso la lesione dei diritti partecipativi in quanto la ricorrente ha omesso di dichiarare la circostanza.

  • Rigettato
    Violazione/falsa applicazione degli artt. 96 e 98, D.Lgs. n. 36/2023, nonché degli artt. 5 e 21 del Disciplinare di gara. Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell’art. 10, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità nonché per sviamento

    Il Tribunale ha ritenuto che le misure di self-cleaning adottate dalla ricorrente siano state valutate dalla stazione appaltante come inadeguate a dimostrare la sua affidabilità, data la gravità e reiterazione delle violazioni pregresse. Ha evidenziato che, nonostante la nomina di nuove figure professionali e l'attivazione di consulenze, si sono verificati ulteriori accertamenti con conseguenti verbali da parte degli organi di vigilanza, dimostrando l'inefficacia delle misure nel prevenire violazioni analoghe a quelle pregresse. Il giudizio della stazione appaltante è stato ritenuto pienamente intellegibile e condivisibile, rientrando nell'ampia discrezionalità tecnica dell'amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 2153
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2153
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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