Decreto cautelare 30 luglio 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02153/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02912/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2912 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B688C45492, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Cresta e Laura Polito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Limbiate, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Mastice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Città Metropolitana di Milano - Ufficio Unico Associato tra Città Metropolitana di Milano e Provincia di Monza e Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nadia Marina Gabigliani, Ilaria Azzariti, Giorgio Giulio Sante RI Grandesso e RIluisa Bernadette Pozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di -OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Tamos, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo:
- della determina dirigenziale della Stazione Unica Appaltante Monza-Brianza e Città Metropolitana di Milano n.-OMISSIS- del 7.7.2025 con cui è stata disposta l'esclusione di -OMISSIS- dalla procedura per l'affidamento dei servizi di gestione dell'asilo nido comunale del Comune di Limbiate (Lotto 2 * CIG B688C45492);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, nei termini delle domande proposte, tra cui: le note di richiesta della Stazione Unica appaltante inviate il 17.6.2025 e 20.6.2025; per quanto occorra, i verbali di seduta di gara del 30.5.2025, 17.6.2025, 2.7.2025; i verbali delle sedute di gara riservate e di quelle pubbliche, il provvedimento di aggiudicazione, ove nelle more adottato, il provvedimento di approvazione degli atti di gara;
nonché, occorrendo, per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora medio tempore stipulato, la domanda di subentro nel contratto con risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente.
B) quanto ai motivi aggiunti:
- della determinazione R.G. n. -OMISSIS- del 1.8.2025, con la quale i servizi di gestione degli asili nido comunali del Comune di Limbiate (MB) sono stati aggiudicati ai sensi dell’art. 108 comma 2 lett. a) - CIG B688C4549, all’impresa -OMISSIS- Onlus (P.IVA/CF: 02652740180), in RTI con -OMISSIS-;
- la Determinazione n. 716 del 5.08.2025 avente ad oggetto: “ Presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva della procedura aperta, in modalità multilotto, per l'affidamento dei servizi di gestione degli asili nido comunali del comune di Limbiate (lotto 2 CIG B688C45492)…”;
- della proposta di aggiudicazione r.g. n. 2315 del 30.07.2025 non nota, parzialmente modificata con la D.d. -OMISSIS- del 01.08.2025;
- della comunicazione di aggiudicazione inviata a -OMISSIS- in data 5.8.2025;
- dei verbali delle sedute di gara, ivi inclusi i verbali di seduta riservata del 7.7.2025, 9.7.2025 ed i verbali di seduta pubblica del 10.7.2025 (anche in punto di conferma dell’esclusione di -OMISSIS-) e del 21.7.2025;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi inclusi, occorrendo anche eventuali ulteriori provvedimenti di conclusione del procedimento e di approvazione dell’aggiudicazione del lotto 2 (CIG - B688c45492) ai componenti dell’RTI controinteressato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti resistenti e della parte controinteressata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa VI TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
La società ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti e connessi, la determinazione dirigenziale della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Monza e della Brianza e Città Metropolitana di Milano n. -OMISSIS- del 07.07.2025 con cui è stata disposta la sua esclusione dalla procedura aperta indetta ex art. 71 D.lgs. 36/2023 per l’affidamento dei servizi di gestione dell’asilo nido comunale del Comune di Limbiate (lotto 2 – CIG B688C45492) per il periodo 20.08.2025-20.08.2027, in ragione delle gravi e reiterate violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023 nonché dell’omissione dichiarativa in ordine alla pendenza di un procedimento penale a carico dei vertici della società per violazioni analoghe, elementi ritenuti complessivamente in grado di compromettere il rapporto fiduciario con l’operatore economico.
La ricorrente ha esposto in fatto: che, con nota caricata su piattaforma telematica in data 17.06.2025, la UA aveva chiesto all’impresa il deposito di una dichiarazione integrativa ex art. 95 D.Lgs. 36/2023 riguardante violazioni dichiarate e comunicazioni alla Procura della Repubblica; di aver riscontrato tale richiesta in data 18.06.2025; che in data 20.06.2025 era giunta ulteriore richiesta dal seguente tenore : “In merito alla “dichiarazione integrativa art. 95 d.lgs. 36/2023” da voi presentata si richiede di avere la documentazione a supporto di quanto dichiarato, soprattutto in relazione alle misure organizzative volte a implementare i processi aziendali deputati al presidio e alla sicurezza nei luoghi di lavoro (sub. 1, 2, 3)” ; di aver riscontrato anche quest’ultima richiesta rappresentando e documentando le misure di self cleaning adottate; che, ciononostante, la UA aveva adottato la determina di esclusione qui impugnata.
In particolare, la gravata determinazione espulsiva veniva motivata sulla scorta di un duplice ordine di ragioni: a) la commissione di gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, debitamente accertate, in relazione a cinque appalti pubblici risalenti agli anni 2023-2024 in cui -OMISSIS- aveva rivestito il ruolo di appaltatore; b) il coinvolgimento degli attuali vertici aziendali in un’indagine penale concernente un appalto gestito dalla medesima società, avente ad oggetto violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, circostanza, tuttavia, sottaciuta dalla ricorrente in sede partecipativa.
Assumendo l’illegittimità del provvedimento in esame, la ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: 1) Violazione/falsa applicazione dell’art. 95, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per omessa istruttoria, per difetto di motivazione nonché per contraddittorietà ; 2) Violazione/falsa applicazione degli artt. 96 e 98, D.Lgs. n. 36/2023, nonché degli artt. 5 e 21 del Disciplinare di gara. Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell’art. 10, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità nonché per sviamento .
La ricorrente ha altresì chiesto dichiararsi l’inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, con subentro nella relativa esecuzione, oltre al risarcimento del danno per equivalente “per il periodo che l’impresa si dovesse trovare nell’impossibilità di svolgere”.
Con decreto n. 863/2025 è stata respinta la domanda di adozione di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente ed è stata fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare.
Con ricorso per motivi aggiunti è stata impugnata, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, la Determina R.G. n. -OMISSIS- del 01.8.2025 con la quale i servizi di gestione degli asili nido del Comune di Limbiate sono stati aggiudicati all’impresa -OMISSIS- Onlus in RTI con -OMISSIS-: tale determina è stata ritenuta dalla ricorrente affetta in via derivata dai medesimi vizi inficianti il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.
Si sono costituiti in giudizio l’“Ufficio Unico associato tra la Città Metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e della Brianza per l’esercizio della funzione di stazione appaltante a servizio dei Comuni” e il Comune di Limbiate, chiedendo entrambi il rigetto del ricorso.
Si è costituita altresì la Cooperativa Sociale-OMISSIS- in RTI con -OMISSIS-, deducendo l’infondatezza del gravame e chiedendo la reiezione.
All’udienza camerale del 10.09.2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e il Collegio ha fissato udienza per la trattazione del merito.
In prossimità dell’udienza di merito, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni.
All’udienza pubblica del 10 aprile 2026 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
TO
1. Può procedersi ad un esame unitario di entrambi i gravami, avendo la ricorrente riprodotto e precisato in sede di motivi aggiunti le medesime censure già articolate in seno al ricorso introduttivo.
2. Con il primo motivo (coincidente con il terzo dell’atto di motivi aggiunti) viene lamentata la illegittimità dell’esclusione della ricorrente dalla gara per violazione dell’art. 95, comma 1, lett. a) D.Lgs. 36/2023, eccesso di potere per omessa istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà.
Ad avviso della ricorrente, la UA avrebbe errato nel qualificare come “gravi” e “debitamente accertate”, ai sensi e per gli effetti di cui alla norma anzidetta, le infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro dalla stessa indicate nella dichiarazione sub doc. 5, trattandosi di contravvenzioni non rientranti nelle fattispecie di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/2008 e, in ogni caso, estinte. Neppure idonea a integrare la causa di esclusione in esame sarebbe, poi, la sussistenza, a carico dei vertici di -OMISSIS-, di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari, essendo quest’ultimo relativo a un illecito per il quale non è ancora stata esercitata l’azione penale ai sensi dell’art 407-bis c.p.p. (v. art. 96, comma 10, lett. c), D.Lgs. 36/2023); in ordine a tale circostanza, in ogni caso, la UA avrebbe dovuto attivare il contraddittorio procedimentale, ciò che invece non è in concreto avvenuto.
3. Il motivo è, nel suo complesso, privo di pregio.
3.1. L’art. 95, comma 1, D.Lgs. 36/2023 stabilisce che «La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014».
Trattasi, come è noto, di una causa di esclusione non automatica, in cui la valutazione circa l’effetto escludente della fattispecie (inevitabilmente atipica) viene rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione, la quale è gravata dal relativo obbligo motivazionale.
In particolare, ai fini dell’esclusione devono sussistere due presupposti cumulativi: a) la gravità delle infrazioni; b) l’adeguato accertamento delle stesse.
3.2. Sotto il primo profilo, parte ricorrente ha contestato la sussistenza del requisito della gravità, atteso che le infrazioni dalla stessa commesse non rientrerebbero nell’elenco di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/2008, come richiamato dall’Allegato II della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 262.
3.3. La tesi non persuade.
L’allegato II della anzidetta Delibera ANAC, nel riprodurre il contenuto della causa ostativa di cui all’art. 95, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023 qui in esame, si limita a indicare che “Ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 81/2008 sono considerate gravi le sanzioni di cui all’allegato I del richiamato decreto”.
La disposizione da ultimo citata al primo comma stabilisce che «… l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione…in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I»; il successivo comma 2 prevede, poi, che « Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
Ebbene, dall’attenta lettura delle norme sopra richiamate emerge come la sussistenza di una delle violazioni di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/2008 sia richiesta – unicamente - ai fini dell’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, integrante, a propria volta, il presupposto del provvedimento interdittivo di cui all’art. 14, comma 2, citato.
In altre parole, in presenza di una violazione (considerata ope legis “grave”) rientrante nell’elenco di cui all’Allegato I D.Lgs. 81/2008 e del conseguente provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, all’operatore economico è fatto addirittura divieto di partecipare alle gare pubbliche.
Dunque, la circostanza che l’odierna ricorrente non sia incorsa in un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.Lgs. 81/2008 non è idonea a escludere automaticamente il carattere di “gravità” delle infrazioni dalla stessa commesse (e il conseguente apprezzamento riservato sul punto all’Amministrazione), atteso che, ove, al contrario, -OMISSIS- fosse stata destinataria di un siffatto provvedimento, essa non avrebbe, più radicalmente, potuto partecipare alla gara di cui è controversia (né ad alcun’altra gara per l’affidamento di commesse pubbliche), configurandosi in tale ipotesi una causa di esclusione automatica ex art. 94, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/2016 («Sono altresì esclusi: a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»).
Ciò chiarito, la valutazione in concreto svolta in ordine al requisito in esame appare condivisibile e immune da vizi di logicità, avendo la stazione appaltante ravvisato la “gravità intrinseca” delle infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro poste in essere dalla ricorrente nell’ambito di precedenti appalti, in quanto afferenti la tutela dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti dei servizi gestiti (v., in particolare, mancata adozione di misure di prevenzione incendi), e la “ripetizione sistemica” delle stesse, trattandosi di violazioni plurime nonché riscontrate in occasione dell’esecuzione di cinque distinti contratti (a tacere dell’evento lesivo verificatosi nella RSA “-OMISSIS-”, di cui meglio si dirà nel prosieguo).
3.4. Passando al vaglio del secondo profilo, parte ricorrente ha lamentato la carenza del requisito secondo cui le infrazioni devono essere “debitamente accertate”, non avendo l’amministrazione tenuto conto dell’avvenuta estinzione delle relative contravvenzioni.
3.5. La censura non merita condivisione.
Giova rammentare che, già con riferimento all’analoga ipotesi prevista dal previgente D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a), la giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell’esclusione, non occorre un accertamento definitivo, ossia cristallizzato in un giudicato o contenuto in un provvedimento inoppugnabile. Infatti, l’amministrazione può avvalersi di qualunque mezzo di prova adeguato (Cons. Stato, 22 giugno 2018, n. 3876), per tale intendendosi qualsivoglia documento, anche proveniente da un’autorità amministrativa, e non necessariamente da quella giudiziaria, - quali, a titolo d’esempio, i verbali di contestazione emessi dall’Ispettorato del Lavoro - da cui emerga una responsabilità dell’operatore nella causazione dell’evento lesivo (Cons. Stato, 24 settembre 2020, n. 5564).
Nel caso che ci occupa è incontroverso - in quanto dichiarato dalla stessa ricorrente (v. doc. 5) - che -OMISSIS- si sia resa responsabile, in occasione di precedenti appalti da essa gestiti, di talune contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, accertate con verbali emessi da differenti Organi di Vigilanza (Vigili del Fuoco di Varese e Milano, Azienda U.S.L. di Reggio Emilia).
Ebbene, secondo la giurisprudenza formatasi in relazione al previgente art. 80, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/2016 - le cui conclusioni ben possono essere estese alla fattispecie in esame -, “i verbali di contestazioni delle infrazioni alle norme in materia di lavoro si collocano, secondo la scansione procedimentale delineata dalla l. n. 689/1981, nella fase dell’accertamento: ciò sia in ragione della funzione ad essi attribuita, sia alla luce dell’organo al quale è attribuita la relativa competenza (cfr. art. 13, comma 1, l. cit.: “gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza…”). Diversamente, l’ordinanza-ingiunzione costituisce espressione del potere, attribuito all’”Autorità competente” per materia, di determinare la somma dovuta per la violazione, ove ritenga fondato l’accertamento, ed ingiungerne il pagamento all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, anche alla luce degli scritti difensivi eventualmente prodotti dagli interessati, ovvero di emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti (cfr. art. 18 l. cit.). In siffatto contesto normativo, i verbali de quibus sono suscettibili di integrare la fattispecie delle violazioni “debitamente accertate”, ex art. 80, comma 5, lett. a) d.lvo n. 50/2016, costituendo appunto esplicazione del potere di accertamento demandato agli organi competenti ed esercitato nelle forme all’uopo previste (e per questo “debite”)” (Cons. Stato, 5564/2020 cit.).
Alla luce delle anzidette premesse, non appare dirimente la circostanza, dedotta dalla ricorrente, che le contravvenzioni comminate per tali violazioni si siano estinte in forza di oblazione: invero, le infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro poste in essere da -OMISSIS-, non revocabili in dubbio nella loro materialità, ben possono considerarsi quali violazioni “debitamente” accertate, ai sensi e per gli effetti della normativa in esame, essendo sufficiente a tal fine che – come nella specie avvenuto - l’accertamento sia stato posto in essere dagli organi preposti, nel rispetto della disciplina di riferimento, e non richiedendo, per converso, la norma in esame un accertamento anche definitivo dell’infrazione.
3.6. Parte ricorrente ha ulteriormente censurato la determinazione impugnata nella parte in cui ha assegnato rilievo, ai fini dell’integrazione della causa di esclusione di cui all’art. 95, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008, alla sussistenza, a carico dei vertici di -OMISSIS-, di un procedimento penale relativo a un incendio verificatosi durante l’esecuzione di un appalto da essa gestito: ad avviso della ricorrente, tale elemento – di cui, peraltro, la UA era venuta a conoscenza motu proprio , senza attivare il contraddittorio procedimentale sul punto – sarebbe, in ogni caso, inidoneo a inficiare il rapporto fiduciario tra l’amministrazione e l’operatore economico, riguardando un procedimento pendente nella fase delle indagini preliminari, in relazione al quale non è stata ancora esercitata l’azione penale ai sensi dell’art. 407-bis c.p.p.
3.7. Anche tale doglianza è priva di pregio.
3.7.1. Quanto alla dedotta lesione dei diritti partecipativi, basti rammentare che, secondo la giurisprudenza consolidata, “i concorrenti in una procedura di gara devono dichiarare ogni episodio della vita professionale astrattamente rilevante ai fini della esclusione, pena la impossibilità per la stazione appaltante di verificare l'effettiva rilevanza di tali episodi sul piano della integrità professionale dell'operatore economico; sicché non è configurabile in capo all'impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, sussistendo l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, in modo da permettere alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza. In quest'ottica, non è possibile che la relativa valutazione sia eseguita, a monte, dalla concorrente la quale autonomamente giudichi irrilevanti i propri precedenti negativi, omettendo di segnalarli con la prescritta dichiarazione, così da nascondere alla stazione appaltante situazioni pregiudizievoli, rendendo false o incomplete dichiarazioni al fine di evitare possibili esclusioni dalla gara” (Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2025, n. 5589).
Invero, l’obbligo dichiarativo gravante sull’operatore economico ha natura autonoma e non è surrogabile dalla eventuale conoscenza aliunde dei fatti da parte della stazione appaltante: la funzione dell’obbligo informativo, infatti, non si esaurisce nella mera trasmissione di una notizia, ma si inserisce nel più ampio rapporto fiduciario tra amministrazione e operatore economico, imponendo a quest’ultimo un comportamento improntato a lealtà e trasparenza, funzionale a consentire alla stazione appaltante di attivare tempestivamente le proprie valutazioni.
Nel caso di specie, è doveroso osservare come, nonostante le reiterate richieste di informazioni supplementari in ordine al contenuto della dichiarazione integrativa presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 36/2023, quest’ultima abbia sottaciuto la sussistenza di tale elemento, appreso dalla stazione appaltante soltanto a seguito di ulteriori approfondimenti dalla stessa autonomamente svolti. Ne consegue che non è consentito alla ricorrente dolersi della mancata attivazione del contraddittorio in ordine a una circostanza oggetto di omissione dichiarativa da parte della medesima.
3.7.2. Né, del resto, tale circostanza può considerarsi priva di rilievo per il solo fatto che riguarderebbe un procedimento penale che, alla data di adozione del provvedimento impugnato, era ancora pendente nella fase delle indagini preliminari: come chiarito, infatti, l’art. 95, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023 postula unicamente che le gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano “debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato”, senza richiedere in relazione alle stesse il pregresso esercizio dell’azione penale.
Invero, secondo la condivisibile giurisprudenza, “Spetta alla stazione appaltante, nell'esercizio di un esteso potere di valutazione tecnica, apprezzare autonomamente le pregresse vicende professionali dell'operatore economico, al fine della verifica dei presupposti di sussistenza di un grave errore professionale, persino se tali vicende non abbiano dato luogo a un provvedimento di condanna in sede penale, perché essa sola può fissare il punto di rottura dell'affidamento nel pregresso o futuro contraente” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 18 luglio 2025, n. 641).
Ciò posto, con riguardo a tale elemento, sottaciuto da -OMISSIS-, nel provvedimento impugnato si legge che “l’indagine penale conclusa” riguarda “un gravissimo episodio in cui hanno perso la vita sei persone, che ha coinvolto i vertici del CdS ancora in carica”.
Ebbene, la circostanza che – come correttamente evidenziato nel provvedimento gravato - il fatto de quo (indagine penale relativa all’incendio verificatosi nella RSA “-OMISSIS- ”) riguardi violazioni “sovrapponibili, per tipologia e contenuto, a quelle già riscontrate nei cinque procedimenti sanzionatori documentati in sede di gara”, in uno con l’indubbia gravità delle conseguenze dannose da esso derivanti (avendo il predetto incendio cagionato la morte di sei persone), può certamente assumere rilievo nel segnare il punto di rottura dell’affidamento fiduciario nei confronti dell’operatore economico, tanto più alla luce dell’omissione dichiarativa in ordine a tale elemento.
Del tutto condivisibilmente, infatti, la stazione appaltante ha ritenuto idonea ad “aggravare ulteriormente il quadro valutativo sull’affidabilità dell’operatore economico, anche sotto il profilo della trasparenza e della buona fede”, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 36/2023, la circostanza che tale episodio non sia stato dichiarato dalla ricorrente.
Del tutto inconferente è poi il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1965 del 11 marzo 2026, erroneamente invocata dalla ricorrente a sostegno della doglianza secondo cui l’Amministrazione avrebbe considerato rilevante, ai fini della valutazione complessiva di affidabilità del contraente, un “mero articolo di giornale”, il quale non costituirebbe mezzo di prova adeguata: la sentenza richiamata, infatti, ha ad oggetto un caso di esclusione per grave illecito professionale ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), D.Lgs. 36/2023, ipotesi nella quale è lo stesso legislatore (v. art. 98, comma 6, D.Lgs. 36/2023) ad aver indicato in modo tassativo i mezzi adeguati a fornirne la dimostrazione - tipizzazione che non è, invece, prevista dall’art. 95, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023, qui applicabile.
3.8. In conclusione, non è dato ravvisare il denunciato vizio motivazionale relativo all’apprezzamento discrezionale compiuto dalla stazione appaltante in ordine alla sussistenza, a carico di -OMISSIS-, delle gravi violazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 95, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023.
4. Con il secondo motivo (coincidente con il quarto dell’atto di motivi aggiunti) ci si duole degli esiti della valutazione operata dalla UA in ordine alle misure di self cleaning adottate dalla ricorrente: in particolare, ad avviso di quest’ultima non sarebbero evincibili – sulla base degli atti di gara - le ragioni per le quali le predette misure sarebbero state considerate insufficienti a ripristinare la propria integrità.
5. Il motivo è infondato.
5.1. Come è noto, l’art. 97, commi 2-7, D.Lgs. 36/2023 consente all’operatore economico colpito da una delle cause di esclusione automatiche o non automatiche previste, rispettivamente, dagli artt. 94 e 95 di evitare l’esclusione adottando c.d. misure di self cleaning , ossia ponendo in essere condotte di “ravvedimento operoso” tempestive e idonee a dimostrare l’affidabilità dell’operatore. Tale istituto trova, dunque, fondamento nei principi di proporzionalità e ragionevolezza, essendo volto a prevenire l’esclusione da gara di operatori che, benché affetti da cause di esclusione, dimostrino la loro attuale e sostanziale affidabilità.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, rientra nel prudente apprezzamento della stazione appaltante tenere conto delle misure di self cleaning adottate e valutare la loro idoneità a garantire l'affidabilità dell'operatore economico nella fase esecutiva; ciò significa che, pur in presenza di tali misure, nella valutazione dell'affidabilità professionale tale da condurre all'esclusione del concorrente dalla gara pubblica, la stazione appaltante deve compiere comunque una verifica articolata su due livelli: deve innanzitutto qualificare il comportamento pregresso tenuto dall'operatore economico, come idoneo o meno ad incrinare la sua affidabilità ed integrità nei rapporti con l'Amministrazione; una volta decretata la qualificazione negativa di tale operatore sulla base della condotta pregressa, la stazione appaltante deve verificare se tale giudizio negativo sia predicabile, a livello prognostico, anche in merito alla procedura di gara in questione (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 24 dicembre 2024, n. 10369).
5.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha riscontrato la richiesta di chiarimenti avanzata sul punto dalla UA rappresentando l’avvenuta adozione delle seguenti misure organizzative volte a implementare i processi aziendali deputati al presidio e alla sicurezza sui luoghi di lavoro: nomina di nuovo SP (Responsabile servizio prevenzione e protezione) e di due nuovi AS (Addetto servizio prevenzione e protezione); introduzione della figura dell’HSE Manager (Health Safety and Environment), con funzione di identificare, prevenire e monitorare i rischi aziendali in materia di salute, sicurezza e ambiente; attivazione di contratto di assistenza e di consulenza con -OMISSIS-., per l’assistenza e la consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e relativa formazione e aggiornamento di personale.
Al termine dell’istruttoria, la Stazione appaltante ha ritenuto le misure adottate ai sensi dell’art. 96 D.lgs 36/2023 dal concorrente “non adeguate e insufficienti a dimostrare la sua affidabilità in considerazione della gravità e reiterazione delle violazioni, indice di una condotta sistemica e recidiva”, in quanto “dopo la nomina del nuovo SP (Responsabile servizio prevenzione e protezione) intervenuta il 17/06/2024 si sono verificati ulteriori accertamenti con conseguenti verbali da parte dei Vigili del Fuoco e dell’Asl di competenza (nelle seguenti date: 20/08/2024; 27/08/2024; 30/09/2024)”.
5.3. Ebbene, il giudizio espresso dalla stazione appaltante, oltre che pienamente intellegibile, appare altresì condivisibile, a fronte della palese inefficacia delle misure adottate dalla ricorrente in funzione della prevenzione dei rischi per l’incolumità e la sicurezza degli utenti già riscontrati in occasione dei precedenti accertamenti svolti dagli Organismi di Vigilanza.
Invero, essendosi in presenza di misure dotate di efficacia solo pro futuro (in quanto ontologicamente inidonee a risolvere gli illeciti precedentemente commessi), le stesse proprio a seguito della relativa adozione avrebbero dovuto dimostrare la propria idoneità a impedire il verificarsi di violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro della stessa indole di quelle in precedenza verificatesi, ciò che, invece, non è nella specie avvenuto.
La stazione appaltante ha fatto riferimento a un articolato, e ripetuto nel tempo, quadro di violazioni caratterizzate da un’elevata gravità, non elise dall’adozione delle misure organizzative indicate dalla ricorrente, ciò che appare sufficiente a giustificare il giudizio di inidoneità di queste ultime a ripristinare l’integrità del concorrente.
5.4. Con quanto appena osservato il Collegio non intende, in ogni caso, esprimersi nel merito della vicenda, sostituendosi all’Amministrazione in considerazioni che competono esclusivamente a essa: si intende, piuttosto, affermare che i dati di fatto obiettivi che sono stati esaminati non consentono di ritenere che la valutazione operata dalla S.A, quanto al raggiungimento del punto di rottura nell’affidamento nel concorrente, possa dirsi arbitraria o immotivata.
Giova al riguardo richiamare l'insegnamento giurisprudenziale a mente del quale le valutazioni della stazione appaltante circa l'affidabilità dei potenziali contraenti sono connotate da una discrezionalità tecnica assai ampia, sì che il potere demolitorio del giudice amministrativo nei loro confronti può essere esercitato solo laddove si sia in presenza di una evidente, se non macroscopica, illegittimità, contraddittorietà o abnormità dei giudizi. In particolare (v. ex multis Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2022, n. 7823), nelle gare pubbliche il giudizio sui gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità da parte dell'amministrazione, cui il legislatore ha voluto riconoscere un esteso margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell'affidabilità dell'appaltatore. Il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto compiuta (nella specie, la non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto), e non può pervenire ad evidenziare una mera non condivisibilità della valutazione stessa (Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2021, n. 7223).
6. Alla luce delle considerazioni che precedono appare, dunque, evidente come, nella fattispecie in esame, l'amministrazione abbia fatto corretto uso del predetto potere di valutazione tecnica, disponendo l'esclusione della ricorrente all'esito di un processo di analisi e apprezzamento coerente con il dato normativo e con gli elementi fattuali di cui era in possesso.
Il provvedimento espulsivo risulta, quindi, legittimamente adottato, in quanto sorretto da idonei presupposti fattuali e giuridici previsti dalla disciplina applicabile e congruamente motivato in relazione alla idoneità di tali presupposti a spiegare una diretta incidenza sul rapporto fiduciario che deve sussistere tra appaltatore e committenza.
7. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti vanno integralmente rigettati, così come la domanda di risarcimento del danno con essi proposta, difettando la prova dell’ an del pregiudizio subito.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nella misura che si ritiene equa, in considerazione del numero delle parti vittoriose e della sostanziale identità delle difese dalle medesime svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la società ricorrente alla rifusione in favore di entrambe le parti resistenti e della parte controinteressata delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 per ciascuna, oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI DA SS, Presidente
VI Cattaneo, Consigliere
VI TO, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| VI TO | RI DA SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.