Articolo 16 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 15Articolo 17
Versione
15 marzo 1969
Art. 16.

Per l'anno finanziario 1969, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il rimborso degli oneri da questa sostenuti per l'esercizio delle linee a scarso traffico sono fissate nell'importo di lire 27.700.000.000 iscritto al capitolo n. 2961 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Per lo stesso anno, non si applica il disposto di cui all' articolo 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155 .
Entrata in vigore il 15 marzo 1969