Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 856/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 856/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Alessia Menichelli in sostituzione dell'avv. Bonanni Ezio, la quale rende la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc;
per parte resistente nessuno compare. L'avv. Menichelli si riporta agli atti e alle deduzioni a verbale tutte, insiste per le conclusioni rassegnate in atti così come precisate all'udienza del 2 aprile 2025; rinuncia a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 856/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONANNI Parte_1 C.F._1
EZIO
Parte ricorrente contro
, IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
,(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_2
DELLO STATO DI FIRENZE
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ha convenuto in giudizio il e il per vedere Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 accolte le seguenti conclusioni: << - accertare e dichiarare: a. Che le infermità tutte del militare (cfr. documentazione medica allegata da 3/a a 3/d) sono dipendenti da causa di servizio, nella misura corrispondente alla cat. VII, tabella A, con un grado invalidante non inferiore al 25% anche alla luce del criterio di cui all'art. 4 del DPR 181/2009, come apprezzato per effetto di Cass. SSS.UU
6215/2022 – doc. 1/pp con conseguente diritto anche alla costituzione delle prestazioni di cui allo speciale assegno vitalizio e/o assegno vitalizio mensile e a quant'altro richiesto in sede amministrativa
"Specchio riassuntivo dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo, del dovere ed equiparati e del servizio" presente sul sito del (doc. 10), che si intende qui integralmente riportato e Controparte_1 riscritto alle presenti conclusioni, unitamente a tutte le premesse in fatto e in diritto;
- e per gli effetti: b. condannare il , in persona del Ministro p.t., e il , in persona del Controparte_1 Controparte_1
Ministro p.t., per quanto di sua competenza, in forza degli accertamenti sub capo a. di cui sopra, ad accogliere tutte le domande formulate dall'odierno ricorrente prima di tutto in sede amministrativa e poi nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, che si intendono riscritte, e per gli effetti riconoscere lo status di vittima del dovere del Sig. , per le infermità – Parte_1 placche e ispessimenti pleurici-, con i profili invalidanti di cui agli allegati da 21/a a 21/v, e per effetto
1 dei profili morali, apprezzati da SS.UU. 6215/2022, ritenere di confermare il grado invalidante del 30% ovvero in subordine, non inferiore al 25% utile ex art. 5 della L. 206/2004, per ottenere la condanna del a liquidare in favore del Sig. , oltre alla speciale elargizione (per Controparte_1 Parte_1
€ 2.000,00 per ogni punto di inabilità) e gli ulteriori importi con decorrenza dalla diagnosi (25.06.2013) ovvero in subordine dalla data della domanda amministrativa (11.07.2019), per lo speciale assegno vitalizio mensile, e l'assegno vitalizio mensile, quest'ultimo di € 500,00 mensili, per ogni mese fino al dì della costituzione delle prestazioni, con i ratei arretrati medio tempore maturati, con interessi legali e rivalutazioni sulle somme dovute e quant'altro oggetto di domanda amministrativa e nei termini illustrati nel capo f. del diritto con riferimento ai capi XI e XII della premessa in fatto del presente ricorso;
c. accogliere tutte le domande comunque formulate in sede amministrativa e nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso introduttivo del giudizio, che si intendono qui riportate, reiterate e riscritte, e parti integranti delle presenti conclusioni;
d. condannare il affinché, per Controparte_1 effetto della pronuncia di accoglimento delle domande tutte, della parte ricorrente, aggiorni la graduatoria unica ex art. 3 co. 3 D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo del militare odierno ricorrente tra le vittime del dovere. Il tutto per le ragioni già illustrate che si intendono qui integralmente riportate, reiterate e riscritte. Si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze CP_2 professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.».
2. Il ricorrente ha allegato che: è stato arruolato nella Marina Militare in data 25.4.1980 e classificato come
Motorista Navale;
è stato congedato in data 31.10.1981 con il grado di Sergente;
è stato dunque arruolato nel CEMM per la ferma di diciotto mesi e dopo il primo periodo di addestramento presso Maricentro di La
Spezia dal 25.4.1980 al 20.5.1980, è stato imbarcato dal 21.5.1980 al 31.10.1981 sulla Nave Vesuvio;
durante il periodo di servizio è rimasto esposto senza cautele ad amianto nella misura media di 7.574,22 ff/ll e a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti dei radar installati sulla nave ma anche a terra;
in conseguenza di tale consistente esposizione (per circa 525 giorni) ha sviluppato placche pleuriche;
le mansioni di motorista navale hanno comportato la diretta manipolazione di amianto e di materiali contenenti amianto durante le attività di manutenzione dei motori e delle altre parti meccaniche delle unità navali, con attività di coibentazione e scoibentazione comportante riduzione allo stato pulverulento del materiale in luoghi angusti, privi di aspirazione e di ricambio d'aria; inoltre ha subito l'esposizione ad amianto sia a terra che a bordo nave per l'uso ubiquitario di amianto nei locali tecnici, ed anche nei luoghi di permanenza, fuori dall'orario di servizio, come le mense, i locali magazzino, etc.; il funzionamento dei motori era caratterizzato dalla elevata aerodispersione di polveri e fibre di amianto, in assenza aspirazione generalizzata e localizzata delle polveri, anzi con scarsità di aria, e impiego operativo, tale per
2 cui perfino il pasto era consumato all'interno degli angusti locali dell'unità navale Vesuvio;
l'esposizione a terra all'amianto risulta dovuta sia all'impiego delle armi individuali, tra cui la mitragliatrice bivalente MG
42/59 NATO e con essa l'accessorio costituito dalle pezze e guanti in amianto, sia per l'ubiquitario utilizzo nelle basi arsenalizie e/o negli stessi alloggiamenti, oltre che dalle modalità operative delle esercitazioni;
l'impiego di proiettili, con materiale radioattivo, ha determinato esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
dalla data della diagnosi di placche pleuriche in data 12.7.2013 ha subito un danno biologico pari al 30%, atteso che tali infermità costituiscono la fase precancerosa, che può evolvere in mesotelioma con elevata preoccupazione e sofferenza fisica e morale;
in data 11.7.2019 ha inviato al Controparte_1
, domanda di riconoscimento di causa di servizio e di vittima del dovere ed in data 25.05.2015 ha
[...] anche inviato atto di messa in mora, reiterata anche in data 13.10.2015, 27.02.2019 e 28.10.2020 con richiesta di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi;
in merito alla domanda di riconoscimento di causa di servizio e di vittima del dovere, il ha comunicato il diniego della CP_1 stessa con atto del 16.07.2019, senza tener conto che le placche pleuriche e gli ispessimenti pleurici sono una patologia asbesto correlata dose dipendente, ragione per la quale tutte le esposizioni hanno un rilievo eziologico;
in data 25.07.2019, è stata inviata dall'odierno ricorrente al istanza di Controparte_1 riesame per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio rimasta priva di riscontro.
3. Si sono costituiti in giudizio, seppur tardivamente, i convenuti che, eccepita la nullità del ricorso CP_2 in quanto “la controparte ricostruisce le proprie doglianze sulla base del generico servizio svolto, omettendo di apportare un concreto riscontro probatorio e, senza specificamente circostanziare i singoli compiti eseguiti….se non attraverso proprie enunciazioni, non confortate da alcun dato documentale” e in ragione del fatto che “…le avversarie deduzioni si concentrano su una narrazione della presenza dell'amianto in ogni contesto lavorativo del militare che apparirebbero quindi valide per la loro genericità per qualsiasi altro appartenente alle Forze Armate” , hanno comunque concluso nel merito per il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto. Il ha altresì eccepito il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva.
4. La causa, istruita per documenti e CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Considerata la prolissità e le modalità di redazione “per rinvio” del ricorso introduttivo e delle relative conclusioni, giova chiarire che il all'udienza del 2 aprile 2025, dopo aver richiamato il verbale di Parte_1 udienza del 2 luglio 2024 laddove aveva precisato “che le conclusioni del ricorso sono da intendersi riferite all'accertamento di un grado di invalidità anche inferiore al 25% con ogni conseguente statuizione di condanna”, ha ulteriormente precisato le conclusioni nel senso seguente: “riconoscere che le infermità del ricorrente sono dipendenti da causa di servizio con grado invalidante come da CTP in atti ovvero
3 come accertato dal CTU, con riconoscimento dello status di vittima del dovere del sig. Parte_1 per le infermità accertate e condanna del della difesa a liquidare in favore del ricorrente la CP_1 speciale elargizione sulla base di quanto accertato dal CTU, con condanna anche del
[...]
all'inserimento del nominativo del ricorrente nella graduatoria unica. Con vittoria di spese”. CP_1
6. L'art. 1 della L. n. 266/2005 (Finanziaria 2006) prevede al comma 563 che “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
in operazioni di soccorso;
in attività di tutela della pubblica incolumità…”; ai sensi del comma 564, invece, “sono equiparati ai soggetti di cui al coma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
7. L'art. 1 del DPR 243/2006 precisa poi che per missioni di qualunque natura si intendono “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente” e che per particolari condizioni ambientali od operative si intendono “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
8. Tanto chiarito, deve rilevarsi che secondo il consolidato e più recente orientamento della Suprema Corte,
<<affinch possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto un in qualunque tipo>di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito>> (Cass. sez. Lav. ordinanza n. 287/2024; cfr anche SSUU
21969/2017).
9. Il pregresso e non isolato difforme orientamento giurisprudenziale richiamato da parte ricorrente secondo cui lo status di vittima del dovere era riconoscibile a coloro che avessero svolto attività istituzionali in assenza del rispetto delle regole dettate dall'ordinamento a tutela della loro salute anche in prospettiva
4 diacronica (cfr. Cass. sez. Lav. 4238/2019 e n. 823/2021), è stato superato già a partire della sentenza n.
29819/2022 (depositata il 12.10.2022, solo pochi giorni prima del ricorso) che, discostandosi consapevolmente da quanto ritenuto dai giudici di legittimità, ha affermato che: <nel descritto contesto giurisprudenziale questo collegio ritiene che se la disciplina consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni lavoro situazione illegittimit ledano il diritto alla salute e causano malattie professionali deve sempre individuarsi netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio le particolari ambientali od operative legate a circostanze straordinarie generano rischio superiore quello proprio dei compiti istituto. seguendo questa linea quanto al rapporto infermit per causa status vittima dovere affinch possa ritenersi una abbia contratto qualunque tipo non sufficiente semplice dipendenza da occorrendo sia legata implicanti l o anche sopravvenire fatti hanno esposto dipendente maggiori rischi fatiche alle ordinarie istituto sicch necessario identificare caso nelle concrete base accaduto all elemento comporti fattore maggiore rispetto normalit quel particolare compito. vittime risultato valutazione operata dal giudice merito quid pluris escludendosi ogni automatismo attribuisca ragione mera insalubrit delle lavoro. opzione interpretativa invero equipara particolarit loro nocivit porterebbe ad estendere riconoscimento dello prospetta violazione sicurezza ex art. c.c. ed altres far venir meno demarcazione con cui finisce concorrere quasi via automatica senza chiaramente individuato specializzante tutta evidenza ben evidenziato>Procuratore Generale) la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative.
Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quella particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa.
Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il
5 diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario”.
10. Nel caso di specie, deve ritenersi pacifico e comunque documentato in atti che il ricorrente, durante il servizio militare prestato a bordo della nave Vesuvio dal 21.5.1980 al 31.10.1981, ha svolto le mansioni di motorista navale.
11. Tali mansioni secondo quanto allegato in maniera generica dal ricorrente, “hanno comportato la diretta manipolazione di amianto e materiali contenenti amianto”, nonché esposizione indiretta all'amianto per contaminazione degli ambienti di lavoro. E ciò perché, prosegue il ricorrente “Gli ambiti operativi del
Motorista Navale sono tra quelli che comportano maggiore esposizione perché caratterizzati dall'utilizzo e giornaliera manipolazione di amianto nelle attività di manutenzione dei motori e delle altre parti meccaniche delle unità navali con attività di coibentazione e scoibentazione, e quindi conseguente riduzione dello stato pulverulento del minerale, in luoghi angusti, privi di aspirazione di ricambio d'aria”
(pag. 4 ricorso).
12. Ulteriore esposizione ad amianto si sarebbe verificata anche “nelle corvée e nella rimozione dei rifiuti di amianto in tutti i luoghi presso i quali ha svolto il suo servizio agli ordini dei superiori, per cui ci fu esposizione ad amianto perfino nei momenti di riposo e del consumo del pasto a mensa, ovvero in tutti gli altri luoghi sia a bordo nave che a terra” e in ragione dell'uso e manutenzione dell'arma di servizio” (pag.
24-25 ricorso).
13. Dalla lettura del ricorso, dei documenti allegati e dei capitoli di prova orale formulati è evidente che il ricorrente fondi il la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici sulla nocività/insalubrità dell'ambiente in cui ha operato nel periodo del servizio militare, ambiente di per sé foriero di un rischio di esposizione a fattori cancerogeni (primo fra tutti l'amianto) anche in ragione delle mansioni di motorista svolte durante l'imbarco a bordo della nave Vesuvio.
14. Nessuna puntuale allegazione si rinviene in ricorso circa la sussistenza di un rischio maggiore e specifico derivante dall'esercizio dei compiti in concreto affidati al tale da distinguere la sua posizione Parte_1 rispetto a quella di altri militari di leva adibiti a tali mansioni.
15. Come chiarito dai giudici di legittimità anche nella sentenza 6497/2023 richiamata da parte ricorrente nelle note autorizzate del 3.10.2024 a ulteriore sostegno della sussistenza dei presupposti previsti dall'art
1 comma 564 legge 266/2005 – e relativa all'accertamento del particolare rischio derivante dalla somministrazione di vaccini ad un militare di leva di un numero notevole di vaccinazioni obbligatorie in breve arco temporale ed in contesto in cui era stata accertata in sede penale la falsa redazione di attestati da parte del medico del reparto medico militare – << il punto dirimente non è costituito dal perimetro di
6 tipizzazione delle attività che possono dar luogo al riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, ossia all'ampiezza del concetto di missione;
al suo interno si collocano, infatti, tutti i compiti svolti dal personale militare resi per funzioni operative, addestrative, logistiche su mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari;
il nucleo fondante della misura assistenziale concerne la circostanza che la vittima…sia stata, di fatto, esposta obiettivamente ad un rischio specifico in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto>>.
16. La Corte, chiamata a stabilire se “possa includersi in tali ambiti l'obbligo imposto al militare di leva di sottoporsi alle vaccinazioni, là dove le concrete modalità di somministrazione, per le peculiarità negative ed eccezionali assunte, trasformino ed aggravino il rischio normalmente sotteso all'attività ordinaria del militare di leva che comprende anche quella < passiva> di sottoporsi ai vaccini obbligatori” ha ribadito che
<<in tema di benefici in favore delle vittime del dovere il d.p.r. n. art. comma che>disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, deve essere interpretato in modo da non esorbitare i limiti indicati dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, che non demanda alla fonte regolamentare anche il compito di precisare i concetti di cui allo stesso articolo, comma 564, pertanto, per circostanze straordinarie devono essere intese, secondo il significato indicato dalla legge, condizioni ambientali ed operative "particolari" che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", per le quali è quindi sufficiente che non siano contemplate in caso di normale esecuzione di una determinata funzione." (Così Cass. n. 15484 del 2017; anche
Cass. 24592 del 2018); questa Corte di legittimità ha poi chiarito che il giudice del merito deve identificare caso per caso le circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che richieda il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere, evidenziando l'elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire del fattore di rischio maggiore…>>.
17. Nel caso particolare sottoposto alla Corte nella sentenza 6497/2023, il fattore di maggiore rischio è stato individuato nelle concrete modalità di somministrazione dei vaccini, ripetute in un assai limitato lasso di tempo con false attestazioni da parte del medico preposto in violazione dei doveri di igiene e sorveglianza sanitaria e nell'impossibilità del militare in servizio di leva obbligatorio di rivolgersi a strutture sanitarie alternative per sottoporsi alla somministrazione vaccinale.
18. Nel caso di specie, invece, nessuna, specifica allegazione di rinviene in ricorso circa l'eccezionale/specifico rischio cui è stato sottoposto il ricorrente nell'esercizio dell'attività di motorista navale rispetto ad altri militari di leva imbarcati come lui negli stessi anni su navi di vecchia generazione come la Vesuvio o sottoposti all'addestramento presso il centro di La Spezia.
7 19. Tanto chiarito, tenuto conto delle conclusioni così come da ultimo precisate dal ricorrente nel senso del riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici, deve concludersi per il rigetto del ricorso.
20. Il consolidarsi di un diverso orientamento della Suprema Corte rispetto a quello richiamato in ricorso nelle more del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite, ad eccezione di quelle per la
CTU medico-legale che, liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- pone definitivamente a carico di le spese per la CTU, liquidate con separato decreto;
Parte_1
-compensa per il resto le spese di lite fra le parti
Livorno, 9 aprile 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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